Cass. pen., sez. V, sentenza 13/11/1998, n. 6037
CASS
Sentenza 13 novembre 1998

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Il reato di cui all'art. 468 cod. pen. si consuma nel momento e nel luogo in cui lo strumento contraffatto viene creato ad opera del suo autore, o di chi per lui, senza che occorra, ai fini della perfezione del reato stesso, che di tale strumento venga fatto uso. L'uso (eventuale) o anche continuato dello strumento, da parte dell'autore della contraffazione, costituisce, pertanto, un "post factum" non punibile, con la conseguenza che contraffazione ed uso sono previste come condotte alternative e non possono concorrere.

In materia di reati contro la fede pubblica, mentre l'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 469 cod. pen. presuppone una falsificazione dell'impronta del sigillo di un pubblico ufficio, attuata, di volta in volta, con i più diversi mezzi, il reato previsto dall'art. 468 cod. pen. presuppone invece che si abbia la disponibilità di uno strumento idoneo non ad una sola, ma a tante riproduzione della stessa impronta, facilmente attuabili mediante la semplice apposizione del sigillo sul documento falsificato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 13/11/1998, n. 6037
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6037
    Data del deposito : 13 novembre 1998

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