Sentenza 13 novembre 1998
Massime • 2
Il reato di cui all'art. 468 cod. pen. si consuma nel momento e nel luogo in cui lo strumento contraffatto viene creato ad opera del suo autore, o di chi per lui, senza che occorra, ai fini della perfezione del reato stesso, che di tale strumento venga fatto uso. L'uso (eventuale) o anche continuato dello strumento, da parte dell'autore della contraffazione, costituisce, pertanto, un "post factum" non punibile, con la conseguenza che contraffazione ed uso sono previste come condotte alternative e non possono concorrere.
In materia di reati contro la fede pubblica, mentre l'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 469 cod. pen. presuppone una falsificazione dell'impronta del sigillo di un pubblico ufficio, attuata, di volta in volta, con i più diversi mezzi, il reato previsto dall'art. 468 cod. pen. presuppone invece che si abbia la disponibilità di uno strumento idoneo non ad una sola, ma a tante riproduzione della stessa impronta, facilmente attuabili mediante la semplice apposizione del sigillo sul documento falsificato.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/11/1998, n. 6037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6037 |
| Data del deposito : | 13 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Alfonso MALINCONICO Presidente del 13/11/1998
1. Dott. Pasquale LACANNA Consigliere SENTENZA
2. " Carlo COGNETTI Consigliere N. 6037
3. " Lucio TOTH Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Pasquale PERRONE Consigliere N. 25679/97
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: AR NI nato l'[...] avverso l'ordinanza emessa in data 23.5.1997 dal Tribunale di Foggia Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Pasquale Lacanna Lette le conclusioni del P.M. con le quali si chiede il rigetto del ricorso
Rileva che, con istanza del 5.5.1997, AR NI, premesso che, con sentenza in data 2.7.1992 della Corte di Appello di Bari (emessa in riforma di quella del Tribunale di Foggia in data 24.5.1991) e con altra in data 28.2.1992 di quest'ultimo Tribunale, era stato condannato per aver contraffatto il sigillo della Motorizzazione Civile di Foggia per revisione dei mezzi per il 1985, usato per apporre la falsa attestazione di revisione sulle carte di circolazione sottoposte a sequestro;
che tutte le false attestazioni erano state eseguite con il medesimo timbro sequestrato presso l'agenzia di pratiche automobilistiche, gestito da esso AR;
chiedeva, ai sensi dell'art. 669 c.p.p., la revoca della sentenza che aveva pronunciato la condanna più grave. Il Tribunale di Foggia respingeva la suddetta istanza con la motivazione che "ogni operazione di confezionamento e creazione dell'apparecchio destinato a produrre ogni impronta per ciascuna delle diverse date impresse integrava un'autonoma condotta di contraffazione, anche quindi solo con la sostituzione di un numero datario ad altro nella stessa struttura all'uopo predisposta". Proponeva ricorso per cassazione il AR con unico motivo con il quale deduceva che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, si era trattato, nei casi esaminati dalle due sentenze, della contraffazione del medesimo timbro di revisione - anno 1985 e, quindi, di un'unica condotta criminosa, atteso che il legislatore, con la previsione della figura delittuosa di cui all'art. 468 c.p., punisce la condotta di chi realizza uno strumento destinato alla riproduzione in serie dell'impronta della pubblica amministrazione. Aggiungeva che, se per la creazione dell'impronta contraffatta, fosse stata necessaria, come ritenuto dal Tribunale, una specifica opera di contraffazione per ciascuna delle diverse date del medesimo anno, sarebbe stata configurabile l'ipotesi meno grave di cui all'art. 469 c.p.. In relazione alle suesposte censure, giova tener presente il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale "il reato ex art. 468 c.p. si consuma nel momento e nel luogo in cui lo strumento contraffatto viene creato ad opera del suo autore, o di chi per lui, senza che occorre, ai fini della perfezione del reato stesso, che di tale strumento venga fatto uso. L'uso (eventuale) o anche continuato dello strumento, da parte dell'autore della contraffazione, costituisce, pertanto, un post factum non punibile, con la conseguenza che contraffazione ed uso sono previste come condotte alternative e non possono concorrere. Inoltre, giova anche tener presente l'altro principio giurisprudenziale secondo il quale "l'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 469 presuppone una falsificazione dell'impronta del sigillo di un pubblico ufficio, attuata, di volta in volta, con i più diversi mezzi. Il reato previsto dall'art. 468 c.p. presuppone che si abbia la disponibilità di uno strumento idoneo non ad una sola, ma a tante riproduzioni della stessa impronta, facilmente attuabili mediante la semplice apposizione del sigillo sul documento falsificato". Ciò posto, è da rilevare che il Tribunale pur avendo sostanzialmente ammesso che si è trattato del medesimo timbro per falsificare le attestazioni di avvenuta revisione di veicoli per il 1985, ha fatto riferimento, nel rigettare l'istanza del AR, ad elementi integratori dell'ipotesi criminosa ex art. 469 c.p., non avendo considerato che il delitto ex art. 468 c.p. si perfeziona con la semplice contraffazione degli strumenti destinati alla pubblica autenticazione o certificazione, non essendo richiesto l'uso e tanto meno l'uso continuato di detti strumenti. Invero, il Tribunale ha ritenuto che le varie operazioni di cambiamento del datario, eseguite nell'ambito del medesimo timbro contraffatto, potessero dar luogo ad autonome ipotesi del rato ex art. 468 c.p.. È da aggiungere che il Tribunale è pervenuto ad una tale conclusione senza avere escluso che il suddetto timbro potesse costituire una contraffazione di quello autentico a calendario, usato dalla Motorizzazione Civile. È carente, quindi, la motivazione dell'impugnata ordinanza, laddove esclude che le due sentenze abbiano giudicato il medesimo fatto criminoso ex art. 468 c.p., con la conseguenza che detta ordinanza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame della questione di cui trattasi.
P.Q.M.
La Corte annulla l'impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Foggia per nuovo esame.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 13 novembre 1998. Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 1999