Sentenza 1 dicembre 2016
Massime • 1
Il delitto di corruzione si perfeziona alternativamente con l'accettazione della promessa ovvero con la dazione dell'utilità, tuttavia, quando alla promessa segue l'effettiva dazione del denaro, il termine di prescrizione decorrere da tale momento.
Commentario • 1
- 1. Abuso d'ufficio: se la distrazione non comporta la perdita del bene non sussiste il peculatoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 agosto 2023
La massima Integra il reato di peculato la condotta distrattiva del denaro o di altri beni che realizzi la sottrazione degli stessi alla destinazione pubblica e l'utilizzo per il soddisfacimento di interessi privatistici dell'agente, mentre è configurabile l'abuso d'ufficio quando si sia in presenza di una distrazione a profitto proprio che, tuttavia, si concretizzi in un uso indebito del bene che non ne comporti la perdita e la conseguente lesione patrimoniale a danno dell'ente cui appartiene. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il reato di peculato a fronte della condotta del direttore generale di una società incaricata dello svolgimento di un pubblico servizio, che …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/12/2016, n. 4105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4105 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2016 |
Testo completo
04105-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da -Presidente - Sent. n. sez.1926 Francesco Ippolito Stefano Mogini Anna Criscuolo UP 01/12/2016 Massimo Ricciarelli -relatore- R.G.N. 42569/2016 Orlando Villoni ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ER GI, nato il [...] a [...], nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 24/03/2016 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione relativamente a EL e il rigetto per ER;
udito il difensore Avv. Daniele Bertaggia, che si è riportato ai motivi di ricorso;
udito il difensore Avv. Marina Gionchetti che si è associata al Procuratore generale. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24/3/2016 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma di quella del Tribunale di RR in data 19/6/2014, ha riqualificato il fatto ascritto a EL IO ed a EL FA nella violazione dell'art. 318 cod. pen., riducendo la pena irrogata ai predetti ad anni uno mesi sei di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, e ha ridotto ad anni uno di reclusione la pena irrogata a ER GI per il reato di cui all'art. 322, comma quarto, cod. pen.
2. Hanno presentato ricorso gli imputati EL e ER.
3. Con l'unico motivo nell'interesse di ER GI si denuncia vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Si contesta l'assunto della Corte secondo cui il ER si sarebbe inserito nella vicenda del porto turistico per un interesse personale, senza considerare che si trattava di opera di notevole impatto che interessava sia il ER come politico e come cittadino sia la comunità di riferimento. Un movente riconducibile ad un interesse personale animava invece IO RI. Quanto ai riscontri, le intercettazioni non avevano riguardato conversazioni coinvolgenti il ER. Inoltre l'annotazione di servizio del primo marzo 2009, in cui si era dato atto dell'incontro tra ER e FI, dimostrava che l'incontro tra il ER e il ND, nel corso del quale sarebbe stato commesso il fatto, era stato organizzato da FI e non da RI. Era così smentito quanto dichiarato da quest'ultimo e confermato ciò che aveva riferito il ND in ordine al fatto che il RI solo dopo quell'incontro avesse parlato della richiesta di denaro. Si segnala inoltre che nel corso del processo non era stato sentito FI RO, poi deceduto, il che comunque comportava che fosse stato raccolto un materiale probatorio incompleto.
4.1. Nell'interesse di EL IO, con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla formulazione dell'art. 318 cod. pen. prima della riforma del 2012. 2 La Corte, dopo aver premesso la necessità di verificare quali comportamenti concreti fossero stati tenuti come contributo quanto meno agevolatore o in forma di influenza su operatori tecnici comunali, in funzione dell'approvazione della pratica CO», aveva individuato la condotta penalmente rilevante in relazione alle condotte di sensibilizzazione e/o interessamento. In concreto la Corte aveva preso gli elementi costitutivi del reato di corruzione propria antecedente e li aveva adattati alla corruzione impropria antecedente, incorrendo in violazione di legge. Al EL erano contestate condotte di velocizzazione della pratica o di sensibilizzazione del dirigente, ma poi la Corte aveva escluso che la condotta si fosse estrinsecata nel compimento di specifici atti formali a firma del ricorrente o in alte forme di pressione sull'operato degli addetti comunali e aveva tratto la responsabilità dell'imputato in via residuale dall'appartenenza come assessore all'ufficio pubblico che gli avrebbe consentito di seguire l'andamento della pratica in maniera continuativa. Peraltro gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 318 cod. pen. ante riforma erano parzialmente diversi. Inoltre l'atto non rientrava nelle competenze dell'assessore ma del dirigente e la stessa Corte aveva escluso che fossero intervenute pressioni o sollecitazioni da parte degli assessori. L'illogicità della motivazione era rilevabile nella parte in cui la Corte aveva posto a fondamento del giudizio condotte di interessamento, senza considerare che è compito istituzionale dell'assessore informarsi sullo stato di una pratica e dare informazioni all'utente.
4.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione per travisamento probatorio ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Il travisamento aveva riguardato la deposizione di OL PP in ordine alla partecipazione di EL alla riunione conviviale al Delta Hotel, partecipazione che il teste aveva escluso. La Corte al riguardo aveva rielaborato il senso della testimonianza, fornendone un'interpretazione alla cui stregua aveva finito per reputarla non dirimente, quando in realtà il dichiarato non si sarebbe potuto prestare ad una diversa lettura, da essa discendendo l'assenza del EL all'incontro e comunque un elemento di dubbio in ordine al perfezionamento dell'accordo corruttivo.
4.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in ordine al giudizio di credibilità intrinseca di RI IO relativamente alle sue dichiarazioni accusatorie. Nell'escludere che la pratica CO avesse subito anomali ritardi ° velocizzazioni la Corte aveva finito per contraddirsi, minando la riconosciuta 3 credibilità del RI, che aveva fatto riferimento a condotte di velocizzazione o agevolazione, attribuendo agli imputati un ruolo ritenuto dalla Corte adeguato al contesto in cui le condotte si inserivano.
4.4. Con motivo aggiunto si deduce l'intervenuta estinzione del reato, pur computando periodi di sospensione pari a mesi tre e giorni uno dal 23/2/2012 al 24/5/2012 per adesione dei difensori ad astensione proclamata dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura ed a mesi due e giorni ventisette, dall'udienza del 4/10/2012 al 31/12/2012, per la sospensione in applicazione dell'art. 6, comma 9 del d.l. 74 del 2012, conseguente al terremoto in Emilia Romagna. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato nell'interesse di ER GI è inammissibile.
2. L'unico motivo è in effetti volto a suggerire una lettura alternativa del compendio probatorio e dunque si risolve nella non consentita deduzione di profili di merito, non deducendo specifici profili di contraddittorietà o di manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Si tenta invero di accreditare il fisiologico coinvolgimento del ER nella vicenda e di riproporre la versione risultante dalle dichiarazioni di ND. Ma in realtà la Corte territoriale ha debitamente motivato in ordine alla piena attendibilità di RI IO, a detta del quale il ER per suo tramite aveva incontrato il ND sollecitandolo a versargli una cospicua somma di denaro per assicurare il suo voto in Consiglio comunale, favorevole all'approvazione del P.U.E., che avrebbe propiziato la realizzazione del porto turistico;
ha inoltre rilevato come, diversamente da quanto riferito dal ND, lo stesso ER avesse sostenuto che nel corso dell'incontro con quest'ultimo si era parlato di una somma di denaro di 30/50.000,00 euro, sia pur asseritamente correlata all'organizzazione di una convention per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul tema;
ha ancora osservato che nel corso dell'esame era stato contestato al ER un passo di sue precedenti dichiarazioni (che il ER aveva poi cercato vanamente di spiegare), nel quale aveva sostenuto che, una volta preso atto che il ND non intendeva spendere denaro per l'evento, egli aveva manifestato l'intendimento di valutare meglio il suo voto in Consiglio Comunale, circostanza rivelatrice, secondo la Corte, del fatto che proprio quel voto costituiva l'oggetto dell'accordo; infine ha asseverato la tesi accusatoria, incentrata sulla condotta istigativa del ER, sulla base di un'annotazione di P.G., nella quale si dava atto che era stato ascoltato un 4 colloquio tra ER e tale FI, fiduciario del ND, nel quale il ER aveva affermato che in quel contesto doveva «mangiare>> anche lui. Si tratta di passaggi tra loro logicamente collegati e correttamente analizzati, che suffragano la conclusione accreditata dalla Corte territoriale, ulteriormente rafforzata dall'osservazione (cfr. pag. 82) che lo stesso ND aveva finito per avvertire che la corresponsione della somma di denaro costituiva una sorta di «tangente», senza che egli riconoscesse al ER, rappresentante dell'opposizione, una reale forza politica. A fronte di ciò il ricorrente cerca invano di contrapporre una diversa chiave di lettura, senza riuscire a individuare fratture logiche nella conseguenzialità del ragionamento probatorio, essendo irrilevante che a talune conversazioni intercettate, utilizzate per asseverare la credibilità del RI, non avesse partecipato il ER e non essendo in realtà confutato l'assunto che l'incontro tra ER e ND fosse stato propiziato dallo stesso RI. D'altro canto non assume specifico rilievo la circostanza che non fosse mai stato escusso il citato FI.
3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
4. Il ricorso presentato nell'interesse di EL è nel suo complesso infondato.
5. Il primo motivo è inammissibile, perché generico e manifestamente infondato.
5.1. La Corte ha riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 318 cod. pen., in base alla formulazione vigente prima delle modifiche introdotte dalla legge 190 del 2012. Ha in particolare ritenuto che il EL, all'epoca Assessore al commercio e alle attività produttive del Comune di Comacchio, avesse partecipato all'accordo corruttivo stretto occasione della riunione conviviale dell'ottobre 2008 presso il Delta Hotel di Lagosanto, in forza del quale, in cambio di una somma di denaro originariamente indicata in euro 30.000,00, ma poi in concreto corrisposta nella misura di euro 4.800,00 nel mese di dicembre del 2008 e destinata alla locale squadra di calcio, i pubblici ufficiali convenuti si sarebbero impegnati a seguire e a favorire la sollecita definizione della pratica CO>>, 5 riguardante l'apertura da parte del gruppo TRESOR di un capannone per il commercio di materiale per il bricolage. Ha tuttavia rilevato che in concreto la pratica non aveva subito anomali ritardi o indebite velocizzazioni, che la Conferenza dei Servizi e la Commissione Qualità erano state convocate a breve distanza temporale dal deposito di tutta la documentazione, che le richieste di integrazione documentale erano legittime, che non erano state esercitate dagli assessori indebite pressioni volte alla velocizzazione, che alla resa dei conti l'esito della pratica era stato regolare sulla base di atti legittimi. Ha concluso che oggetto del mercimonio non era stato un atto contrario ai doveri di ufficio ma l'emissione di un atto ricompreso nella funzione pubblica svolta, in assenza di una comprovata violazione di norme poste a presidio dello svolgimento e dell'esito dell'iter amministrativo.
5.2. A fronte di ciò, il ricorrente deduce che la Corte avrebbe preso gli elementi costitutivi del reato di corruzione propria antecedente e li avrebbe adattati a quello di corruzione impropria antecedente, per avendo escluso condotte di velocizzazione e sensibilizzazione e pur avendo rilevato che la condotta non si era estrinsecata nel compimento di specifici atti formali a firma del EL o in altre sue forme di pressione sull'operato degli addetti comunali;
osserva ancora il ricorrente che la Corte avrebbe valorizzato la mera appartenenza all'ufficio pubblico che gli avrebbe consentito di seguire in maniera continuativa l'andamento della pratica;
conclude osservando che tali condotte colliderebbero con la realizzazione dell'art. 318 cod. pen. ante riforma, «per il quale gli elementi costitutivi del reato sono parzialmente diversi».
5.3. Si tratta all'evidenza di deduzioni generiche che non spiegano in che misura l'asserita diversità degli elementi costitutivi influirebbe sulla legittimità della riqualificazione operata dalla Corte territoriale. In realtà il dato essenziale da cui i giudici di merito sono partiti è costituito dalla partecipazione del EL all'accordo iniziale, che di per sé implicava l'interessamento per la pratica in cambio di denaro destinato alla squadra di calcio: a fronte di ciò è stato rilevato come l'interessamento, in concreto comprovato sulla base di conversazioni telefoniche intercettate, direttamente o indirettamente coinvolgenti anche il EL, non si fosse tuttavia tradotto in condotte di pressione indebita e nel risultato di una ingiustificata velocizzazione, a fronte di un iter risultato regolare, in quanto consistito nelle legittime delibere della Conferenza dei Servizi del 28 novembre 2008, con cui era stato riconosciuto che la zona indicata dal gruppo TRESOR era idonea alla 6 L realizzazione della struttura, e della Commissione Qualità del 17 marzo 2009, con cui era stato espresso parere favorevole al rilascio della concessione edilizia. In definitiva è stato rilevato che l'accordo veniva a stabilire un sinallagma tra un compenso indebito e un atto rientrante nella sfera operativa dei pubblici ufficiali coinvolti, il che ben avrebbe potuto integrare la fattispecie di cui all'art. 318 cod. pen. in base alla formulazione previgente. D'altro canto il coinvolgimento del EL concerneva un atto, o piuttosto una serie procedimentale di atti, che per quanto di competenza degli organi dirigenziali, rientrava nella sfera della sua articolazione burocratica, quale Assessore alle attività produttive: è stato invero sul punto affermato, con riguardo anche alla disciplina previgente, che «ai fini della configurabilità del reato di corruzione, sia propria che impropria, non è determinante il fatto che l'atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio sia ricompreso nell'ambito delle specifiche mansioni del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma è necessario e sufficiente che si tratti di un atto rientrante nelle competenze dell'ufficio cui il soggetto appartiene ed in relazione al quale egli eserciti, o possa esercitare, una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto» (Cass. Sez. 6, n. 20502 del 2/3/2010, Martinelli, rv. 247373). Inoltre va rimarcato che la condotta punibile in base al previgente art. 318 cod. pen. continua ad esserlo in base alla disciplina introdotta dalla legge 190 del 2012, che ha semmai ampliato la sfera di operatività dell'art. 318 cod. pen. (Cass. Sez. 6, n. 19189 del 11/1/2013, Abbruzzese, 255075), facendo riferimento più genericamente all'esercizio delle funzioni o dei poteri del pubblico ufficiale, ciò che pone piuttosto un problema di raccordo con la fattispecie contemplata dall'art. 319 cod. pen. ma di certo non vale ad escludere la deducibilità nel patto illecito di un atto o di una serie procedimentale di atti.
5.4. Deve ancora osservarsi che i rilievi del ricorrente in merito alla legittimità di condotte di informazione sullo stato di una pratica sono manifestamente infondati in relazione alla loro incidenza sulla configurabilità del reato: proprio la riqualificazione operata dalla Corte territoriale muove infatti dal presupposto che l'attività in concreto compiuta dai soggetti coinvolti nel patto fosse legittima, fermo restando che l'illiceità discende dalla correlazione sinallagmatica con un compenso in denaro, sia pur destinato alla squadra di calcio. La Corte territoriale ha peraltro ampiamente attestato il diretto interesse del EL per tale profilo, richiamando le conversazioni intercettate (cfr. pag. 66) dalle quali è stato tratto non illogicamente il convincimento che anche il EL aveva correlato l'interessamento per la pratica al pagamento delle sponsorizzazioni. 7 Di qui l'inammissibilità del motivo di ricorso.
6. Il secondo motivo è infondato. L'assunto difensivo si fonda sull'asserito travisamento della prova rappresentata dalla deposizione del teste OL PP. Vengono riprodotti ampi passi della testimonianza nella quale il OL ha escluso la presenza del EL in occasione dell'incontro al Delta Hotel. Ma in realtà la Corte territoriale non ha dato alla deposizione un significato diverso da quello che risulta dalle parole trascritte nel ricorso: ha semplicemente ritenuto tale testimonianza non idonea a sovvertire la ricostruzione desumibile dalle dichiarazioni di RI, suffragate dalle conversazioni intercettate, attestanti il coinvolgimento del EL nel patto. In particolare la Corte (ag. 67) non ha disconosciuto il fatto che il OL avesse escluso la presenza del EL in occasione dell'incontro di cui egli ha parlato. Ha però rilevato anche che a detta del OL non si sarebbe parlato neppure di sponsorizzazioni in favore della squadra di calcio, bensì solo dell'allocazione delle squadre di calcio in trasferta presso quell'albergo. Ciò, secondo la Corte, si poneva in contrasto con il complesso delle risultanze probatorie, anche al di là delle dichiarazioni del RI, risultanze costituite da conversazioni intercettate, ampiamente attestanti il patto corruttivo implicante il versamento di denaro in contropartita, destinato proprio alla squadra di calcio. In definitiva secondo la Corte tale deposizione era da riferirsi ad una circostanza diversa -avendo peraltro il OL fatto riferimento ad un suo temporaneo allontanamento, che avrebbe potuto rendere comunque plausibile l'intervento del pactum sceleris in sua assenza- ovvero all'intendimento del dichiarante di ridimensionare i termini della vicenda, escludendo in radice l'accordo illecito, al fine di evitare un proprio diretto coinvolgimento. In nessun caso, secondo la Corte, la deposizione del OL si sarebbe potuta reputare dotata di forza persuasiva tale da costituire elemento dirimente ai fini dell'attendibilità del RI e della sussistenza dell'accordo corruttivo. Si tratta di valutazione non illogica, peraltro non censurata in sé. Non è fondato dunque l'assunto del ricorrente secondo cui la testimonianza sarebbe stata modificata e travisata, dovendosi conseguentemente escludere che sia ravvisabile un'insanabile contraddizione tra la sentenza impugnata e un elemento di prova decisivo ai fini della verifica del reato di corruzione.
7. Il terzo motivo è parimenti infondato. La circostanza che non siano emerse indebite pressioni o sollecitazioni ai fini della velocizzazione della pratica si porrebbe, secondo il ricorrente, in contrasto 8 con il giudizio di attendibilità riservato alle dichiarazioni di RI IO, così da determinare una vistosa contraddizione interna alla motivazione. Ma in realtà la valutazione di attendibilità del RI si è fondata su una pluralità di rilievi, riguardanti anche l'intrinseco contenuto delle relative dichiarazioni: in particolare il RI, secondo quanto ricostruito dai Giudici di merito, ha affermato che in occasione dell'incontro al Delta Hotel era stato raggiunto un accordo affinché in cambio di denaro destinato alla squadra di calcio, che stava particolarmente a cuore a FA PP, fosse assicurato l'interessamento dei pubblici ufficiali ai fini della sollecita definizione della pratica che appariva arenata negli uffici comunali. La Corte, nel rilevare che non erano emerse condotte volte a velocizzare indebitamente la pratica, non ha contraddittoriamente negato quanto asserito dal RI, ma ha interpretato sulla base di facta concludentia quello che era stato l'effettivo contenuto dell'accordo, non implicante di per sé condotte extra ordinem, ma solo che la pratica venisse seguita in modo da evitare un ingiustificato differimento del suo esito. D'altro canto la Corte territoriale ha anche rilevato come il coinvolgimento del EL fosse emerso dalle conversazioni intercettate, attestanti sia i suoi contatti diretti o indiretti con i soggetti coinvolti nella vicenda (LE e RI per il gruppo TRESOR) sia il suo interesse a che le somme promesse fossero versate. In sostanza la Corte ha valorizzato la circostanza, attestata prima di tutti dal RI, che fosse intervenuto un patto, implicante il versamento di denaro, procedendo poi alla esatta qualificazione di esso. Non è dato quindi ravvisare alcun profilo di contraddittorietà, tale da inficiare il tessuto della motivazione. Né può attribuirsi rilievo alle valutazioni conclusive del ricorrente volte ad accreditare la tesi che i tre principali protagonisti, cioè RI, FA e LE, avessero semplicemente inteso strumentalizzare chiunque servisse loro, allorché non era possibile relazionarsi direttamente con la pratica: si tratta infatti di profili che concernono merito e si risolvono in un'alternativa, quanto inammissibile, interpretazione delle risultanze probatorie.
8. E' altresì infondato il motivo aggiunto, riguardante l'intervenuta prescrizione del reato. Va a tal fine premesso che, al di là della data del patto corruttivo, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione rileva l'effettivo perfezionamento del reato, che, quando alla promessa segue l'effettiva dazione del denaro, va fatto 9 coincidere con tale momento (si rinvia ul punto a Cass. Sez. U. n. 15208 del 25/2/2010, Mills, rv. 246583). Orbene, risulta che la somma di euro 4.800,00 di cui si ha prova, secondo la ricostruzione dei Giudici di merito, fu versata nel mese di dicembre -a fronte di tre fatture, volte a creare la necessaria giustificazione, una delle quali del 16/12/2008-all'indomani della positiva valutazione da parte della Conferenza dei Servizi, pronunciatasi il 28 novembre 2008 (si rinvia sul punto alla pag. 7 della sentenza impugnata). A ciò devono aggiungersi due periodi di sospensione del termine di prescrizione. Il ricorrente dà atto di quello intercorso dal 23/2/2012 al 24/5/2012, per un totale di mesi tre e giorni uno. Fa inoltre riferimento alla sospensione conseguente agli eventi sismici ai sensi dell'art. 6, comma 9, d.l. 74 del 2012, convertito dalla legge n. 122 del 2012. In particolare fa menzione a tal fine del rinvio disposto all'udienza del 4/10/2012 e computa la sospensione fino alla data del 31/12/2012. Va però osservato che in base alla richiamata normativa erano sospesi ai sensi dell'art. 6, comma 6, fino al 31/12/2012, i processi penali pendenti alla data del 20 maggio 2012 negli uffici giudiziari aventi sede nei comuni all'uopo individuati. In virtù di quanto stabilito dall'art. 6, comma 9, erano corrispondentemente sospesi i termini di prescrizione. I territori delle province di RR e OV erano stati inseriti tra quelli per i quali operava la sospensione in forza della legge 134 del 2012, di conversione del d.l. n. 83 del 2012, e quindi con effetto dal 12 agosto 2012. Sulla base di ciò deve ritenersi che la sospensione del processo operasse nel caso di specie a prescindere dalla sua declaratoria, in quanto conseguiva direttamente al dettato normativo. Ne discende che nel caso di specie la sospensione avrebbe dovuto essere computata a partire dal 12 agosto 2012, fino al 31 dicembre 2012, per un totale di mesi quattro e giorni diciannove. Sommando tale periodo a quello di mesi tre e giorni uno di cui si è già detto, la sospensione risulta complessivamente pari a mesi sette e giorni venti. Aggiungendo la sospensione al termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei, computato a partire dal primo dicembre 2008 (data individuata in relazione alle dazioni intervenute in quel mese), è agevole concludere che la prescrizione non è ancora maturata. 10 9. Al rigetto del ricorso del EL segue la sua condanna al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso di EL IO che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di ER GI, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1/12/2016 Presidente Il Consigliere estensore Fra ceseo Ippolito Massimo Ricciarelli DEPOSITATO IN CANCELLERIA 27 GEN 2017 IL FUNZIONARIO SUDIZIARIO Piera Esposito EMA 11