Sentenza 11 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/02/2002, n. 1920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1920 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' IN NO0 19 20 /02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUUREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - - Presidente R.G. N. 8302/99 Dott. Vincenzo MILEO Consigliere con.4667 Dott. Bruno D'ANGELO Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO Rel. Consigliere Ud. 25/10/01 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati CATANIA ANTONINO, RASPANTI RITA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
FE ST, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO CONCETTI, che lo rappresenta e 2001 difende, giusta delega in calce alla copia notificata 4096 -1- del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 101/98 del Tribunale di SIRACUSA, depositata il 03/02/99 R.G.N. 1969/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/01 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato RASPANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 12 luglio 1994 NO LI conveniva in giudizio davanti al Pretore di Siracusa l'INAIL chiedendo che venisse condannato a corrispondergli la rendita di inabilità per malattia professionale con ratei maturati e interessi legali, assumendo che sin dal 1960 aveva svolto attività lavorativa di saldatore elettrico, rimanendo esposto a rumori di notevole intensità e contraendo una ipoacusia professionale. Disposta consulenza tecnica, il Pretore adito con sentenza depositata in data 11 luglio 1997 dichiarava il lavoratore ricorrente affetto da ipoacusia professionale, con riduzione della capacità lavorativa nella misura del 15% a decorrere dal 1° novembre 1993 e condannava l'INAIL al pagamento della relativa rendita. Con sentenza in data 30 novembre 1998 / 3 febbraio 1999 il Tribunale di Siracusa rigettava l'appello dell'Istituto osservando che la consulenza tecnica disposta in primo grado aveva accertato la sussistenza di una ipoacusia bilaterale da trauma acustico cronico con conseguente diminuzione della capacità lavorativa nella misura del 15%. Il Tribunale aggiungeva che il c.t.u. attraverso la sottoposizione del periziando a esami di laboratorio aveva accertato l'inesistenza di cause patologiche naturali cui potesse attribuirsi la riscontrata ipoacusia e, perciò, aveva ritenuto che il deficit acustico fosse di natura professionale. Altresì aveva affermato che era cronico. Il giudice del gravame concludeva rilevando che il parere del c.t.u. andava condiviso non avendo, peraltro, l'INAIL contestato la natura dell'attività lavorativa di saldatore elettrico metalmeccanico auche svolta dal LI e in relazione alla quale il detto c.t.u., a prescindere dal nesso di causalità presunto, aveva ritenuto sussistente la natura professionale della ipoacusia dell'assicurato. L'INAIL ricorre per cassazione con quattro motivi. L'assicurato ha depositato procura senza, tuttavia, partecipare all'udienza di discussione. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo l'Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 66 e 74 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, dell'art.2697 c.c. e degli artt. 113, 115, 116, 427, 437 e 445 c.p.c., deducendo di avere eccepito sia in primo grado che in appello la mancata esposizione a rischio professionale dell'attività lavorativa svolta dall'assicurato nonché la mancata prova, trattandosi di malattia non tabellata, sia per intensità che per durata, del nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta e la malattia professionale riscontrata. Il giudice del gravame non aveva preso in considerazione l'eccezione e aveva accolto la domanda senza nemmeno esporre a prova fonometrica – idonea al raggiungimento dello scopo - il LI e senza curarsi del fatto che il medesimo non aveva offerto la prova del nesso eziologico, come era suo onere. Con il secondo motivo l'Istituto, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 132 n.4 c.p.c., si duole del fatto che il Tribunale abbia ritenuto sufficiente, ai fini delle prova del nesso eziologioco, la consulenza tecnica d'ufficio disposta in primo grado, mentre tale consulenza non era idonea, per mancanza di accertamento fonometrico, a dimostrare tale nesso. Con il terzo motivo l'INAIL denunzia, genericamente, violazione e falsa applicazione dei principi generali relativi all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e con il quarto omessa, insufficiente e comunque contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia deducendo che, trattandosi di malattia professionale non tabellata, il Tribunale avrebbe dovuto esigere la prova sia della natura dell'infermità sia della natura morbigena dell'attività svolta e sia dell'esposizione a rischio professionale, per intensità e durata, di tale attività lavorativa, avvalendosi, all'occorrenza, anche di diverse e specifiche indagini volte ad accertare il rischio professionale e la esposizione al rischio dell'attività lavorativa svolta. In concreto i quattro motivi dedotti dall'Istituto ricorrente si sostanziano nella unica articolata censura del preteso vizio di valutazione della natura professionale della ipoacusia eseguita dal Tribunale in conformità al parere espresso dal c.t.u., denunziandosi il vizio sia in relazione al nesso eziologico che andava dimostrato dall'assicurato trattandosi di malattia non tabellata - e sia in relazione alle carenti indagini tecniche espletate dal consulente tecnico con particolare riferimento alle indagini fonometriche. La richiesta delle indagini fonometriche e l'addotta necessità di tali indagini al fine di accertare "l'intensità e i tempi di esposizione al rumore con riferimento alle attività lavorative svolte dal LI" erano state specificamente formulate con l'atto di appello. Tuttavia in materia di malattia professionale non tabellata la causa di lavoro, il cui onere della prova grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'eziopatogenesi professionale, questa può essere ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità per il cui accertamento appare sufficiente la valutazione delle conclusioni probabilistiche del consulente tecnico d'ufficio in tema di nesso causale (Cass. 23-4-1997 n. 3523). Ne consegue che non appare viziata per violazione di legge o per omessa o insufficiente motivazione la sentenza impugnata sol perché ha ritenuto di condividere il parere del c.t.u., а л nonostante quest'ultimo non avesse eseguito le invocate indagini fonometriche. Д Infatti il detto c.t.u. era pervenuto alla conclusione della sussistenza della malattia professionale attraverso indagini di laboratorio e la individuazione di una ipoacusia bilaterale da trauma acustico cronico non determinata da cause patologiche bilateralisexhaprofessionali Su tali premesse aveva collegato, in base a un ragionevole e rilevante grado di probabilità dal punto di vista eziologico, la professionalità della malattia alla non contestata lavorazione svolta dall'assicurato di saldatore meccanico elettrico e alla natura bilaterale della ipoacusia, posto che quella monolaterale esclude, di solito, l'attribuibilità del deficit acustico a cause professionali . Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio, non avendo l'intimato dispiegato alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma il 25 settembre 2001 Il Consigliere estensore Matale Capitan Il Presidente Vincenzo Miles Phill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 11 FEB. 2002 A R A IL CANCELLIERECANGELபIÉ P T I Z O N R O C I A D S 0 , S 1 A O . T L T , L R A O A S B ' E . * I L 6 P * L S D 3 E I 2 A 森 D N 7 T - I G S 8 S O - O N 1 P E A 1 S D M I I E E , A A G O D O G R E T E T T T S L I I N R G E I A E S D L R E L O E D