Sentenza 20 novembre 2012
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186 cod. strada in relazione all'art. 3 Cost. nella parte in cui prevede un trattamento sanzionatorio differenziato in ragione del tasso alcolemico riscontrato al conducente rispetto all'unico regime punitivo stabilito per l'art. 187 cod. strada, in quanto la concentrazione di alcol nel sangue può essere immediatamente rilevata con variazioni percentuali di crescente gravità, mentre l'accertamento dell'alterazione per l'assunzione di sostanze stupefacenti non può essere agevolmente graduato anche alla luce della loro eterogeneità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/11/2012, n. 9458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9458 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 20/11/2012
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - N. 1663
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ESPOSITO Lucia - rel. Consigliere - N. 28461/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GI EL, n. a Piacenza il 28/8/1976;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 11/11/2011 (n. 3570/09);
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale dr. Carmine Stabile, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 11/11/2011 la Corte di Appello di Genova, in sede di giudizio abbreviato, confermava la pronuncia di condanna di GI EL per la contravvenzione di cui all'art. 186 C.d.S., lett. e), per guida in stato di ebbrezza di un'auto Audi A3, con tasso alcolemico rilevato di g/l 2,50 (acc. in San Giorgio il 17/12/2007).
Osservava la Corte che la responsabilità dell'imputato emergeva, non solo dall'esito ampiamente positivo dell'alcoltest, ma anche da dati sintomatici riferiti dalla P.G. , quali aver condotto l'auto a zig zag, avere l'alito vinoso, gli occhi lucidi ed il linguaggio non nitido.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, lamentando:
2.1. l'illegittimità costituzionale delle disposizioni sanzionatone di cui all'art. 186 C.d.S., nel testo vigente al momento del fatto, laddove prevedeva un trattamento maggiormente afflittivo della fascia e) dell'art. 186 rispetto alla violazione dell'art. 187 C.d.S.;
2.2. l'illegittimità costituzionale dell'art. 186 C.d.S., laddove non prevede margini percentuali di tolleranza nell'accertamento del tasso alcolemico, come invece previsto dall'art. 345 del Regolamento C.d.S. per i limiti di velocità (5%);
2.3. l'illegittimità costituzionale dell'art. 186 C.d.S. ove è previsto un trattamento sanzionatorio differenziato in ragione del differente tasso alcolemico, mentre per l'art. 187 C.d.S. il trattamento è unico.
CONSIDERATO in DIRITTO
3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
3.1. Va premesso che è giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità, ritenere ammissibile il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto, come unico motivo, la sola questione di legittimità costituzionale di una disposizione di legge applicata in sede di merito (Cass. Sez. 1^, Sentenza n. 45511 del 11/11/2009 Cc. (dep. 26/11/2009), Rv. 245509; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8434 del 17/12/2008 Cc. (dep. 25/02/2009), Rv. 242970).
3.2. Ciò premesso, in ordine alla questione proposta e relativa all'assenza di un margine di tolleranza nella rilevazione del tasso alcolemico, essa è irrilevante. Infatti il limite minimo della fascia "C" dell'art. 186 C.d.S. è identificato in g/l 1,50. Essendo stata rilevata in capo al IA una concentrazione di g/l di 2,50, è ampiamente superata la tolleranza del 5% invocata dalla difesa dell'imputato.
3.3. Quanto alle altre due questioni di costituzionalità formulate, va anche in tal caso fatta una premessa. Il legislatore, nella sua discrezionalità, può stabilire una disciplina differenziata per situazione che, a prima vista, si presentino analoghe, sempre che tale differenza rispetti il principio di ragionevolezza. Orbene sulla questione si è già pronunciata in due occasioni la Corte Costituzionale, osservando che e le differenti modalità tecniche previste per gli accertamenti degli stati di alterazione psico-fisica derivanti dall'influenza dell'alcool e dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope trovano giustificazione nell'attuale stato delle conoscenze tecnico-scientifiche che non permettono di avvalersi, per l'acquisizione della prova dell'uso di sostanze stupefacenti, di una strumentazione tecnica analoga a quella utilizzata per il rilevamento dello stato di ebbrezza alcolica, che assicura, grazie all'esame spirometrico, attendibili riscontri del tasso alcolemico nell'aria alveolare espirata (cfr. C.Cost. 306/2001;
C.Cost. 277/2004). Pertanto c'è ragionevolezza nella scelta del legislatore di differenziare i due regimi sanzionatori, ancorando solo quello previsto dall'art. 186 ad un dato percentuale. Infatti il tasso alcolemico può essere rilevato immediatamente con valutazioni percentuali, il che consente una differenziazione di gravità. Invece la rilevazione della "alterazione" di cui all'art. 187 non può essere agevolmente graduata (salvo l'accertamento della positività), anche per la eterogeneità delle sostanze stupefacenti assumibili. Peraltro, ciò non si risolve necessariamente, come ipotizzato dal ricorrente, in un pregiudizio per colui che viola l'art. 186. Infatti, mentre quest'ultimo potrebbe incorrere anche in un illecito meramente amministrativo (fascia "A"), colui che viene colto in stato di alterazione per l'uso di stupefacenti, viene sanzionato penalmente ed in modo indifferenziato, indipendentemente dall'accertamento del livello di alterazione.
Infine va osservato che la lamentata disparità di trattamento non sussiste anche in ragione della diversa tipicità del fatto esistente tra le due norme. Invero, mentre la disposizione di cui all'art. 186 punisce il mero fatto di guidare in stato di ebbrezza, attribuendo alla presenza di una determinata percentuale di alcool una valore presuntivo (di ebbrezza) che non ammette prova contraria;
invece la disposizione di cui all'art. 187 non è basata su presunzioni, ma pretende l'accertamento positivo della "alterazione", volendo punire non la guida dopo la assunzione di sostanze stupefacenti, ma la guida in stato di alterazione.
Alla luce di quanto esposto le censure di costituzionalità formulate si palesano, in parte irrilevanti e per altra parte manifestamente infondate.
All'infondatezza del ricorso segue il suo rigetto e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2013