Sentenza 21 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/02/2001, n. 2549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2549 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula B' IN NOME DEL POPOLO ITAL NO0 2.5 4 9 / 0.1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORT Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI Presidente R.G.N. 17913/98 LUPI - Consigliere- Cron. 5220 Dott. Fernando Dott. Luciano VIGOLO - Consigliere Rep. Dott. Attilio CELENTANO - Rel. Consigliere Ud.20/12/00 - Dott. Federico ROSELLI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio- IL SOLE 24 ORE SENTENZA dal Sig. per diritti L.7500 21 FEB. 2001 sul ricorso proposto da: IL RE AR OL, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 38, presso 10 studio dell'avvocato CANCELLERIA ANGELOZZI GIOVANNI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
intimato avverso la sentenza n. 1387/97 del Tribunale di VELLETRI, depositata il 24/11/97 R.G.N. 169/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica2000 Consigliere Dott. Attilio 5594 udienza del 20/12/00 dal -1- CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- I Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Velletri, depositato il 17 marzo 1995, AO Varesi chiedeva la condanna dell'INPS al riconoscimento della pensione di inabilità o, in subordine, dell'assegno di invalidità (artt. 1 e 2 della legge n. 222/84). L'Istituto previdenziale, costituitosi, resisteva. Espletata consulenza tecnica, con sentenza del 21 giugno/9 agosto 1996 il Pretore rigettava la domanda. L'appello dell'assicurata, cui resisteva l'INPS, veniva rigettato dal Tribunale di Velletri con sentenza del 6 ottobre/24 novembre 1997. I giudici di secondo grado ritenevano infondate, anche alla luce della nuova consulenza tecnica disposta, le censure dell'appellante in relazione al carattere invalidante delle patologie riscontrate;
ritenevano ininfluente, ai fini della decisione, la diversa valutazione delle infermità operata in sede di accertamento di invalidità civile. Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando un unico articolato motivo di censura, la signora AO ES. L'INPS non si è costituito. Motivi della decisione Osserva la Corte che il ricorso per cassazione risulta spedito per posta all'INPS il 15 ottobre 1998, entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata (pubblicazione avvenuta il 24 novembre 1997). Non risulta però allegato l'avviso di ricevimento della raccomandata;
e l'INPS non si è costituito. Ne consegue, ai sensi dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 5, terzo comma, della legge 20 novembre 1982 n. 290, la inammissibilità del ricorso, mancando la prova del perfezionamento della notificazione. 3 La mancata costituzione dell'INPS dispensa la Corté dál provvédéré sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
nulla per le spesedel presente giudifis di legittimità- Così deciso in Roma il 20 dicembre2000. Il cons. estensore II Presidente выборамиforming Marino San Jouni Shilla IL COLLABORATORE DI CANCELLIBIGA Depositata in Cancelleria oggi, 21 FEB. 2001 IL COLLABORATORE DI d ELLERIA I D A , S 0 O S 1 3 L A . 3 L T T 5 , O R B A . 'A S I N E L D P L S 3 E A I T 7 D - N S I 8 G O S - O P 1 N 1 E M A I S D E I A E G A D , O G E O E R T T T L T N S I I E R S G I A E E L D R L O E D