Sentenza 19 marzo 1999
Massime • 1
Sussiste litisconsorzio necessario tra condebitori, solidalmente condannati in primo grado per il pagamento dell' onorario ad un professionista, se alcuni di essi appellano la relativa sentenza anche per chiedere la riforma dell' accertamento della loro corresponsabilità, e l' affermazione invece di quella esclusiva di colui che aveva conferito l' incarico, configurandosi la dipendenza delle cause e pertanto - oltre che per l' impugnazione incidentale del creditore della medesima sentenza sul quantum, ottenuta nei confronti di tutti - il contraddittorio tra costoro deve esser integro, a pena di nullità del procedimento di secondo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/03/1999, n. 2527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2527 |
| Data del deposito : | 19 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. Michele LUGARO Presidente
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Consigliere rel.
Dott. Alfredo MENSITIERI "
Dott. Enrico SPAGNA MUSSO "
Dott. Carlo CIOFFI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 12455/96 R. G. proposto da:
PASETTO avv. GI, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour n. 17, presso lo studio dell'Avv. Giulio Donzelli che, con l'Avv. Sergio Mancini, lo difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso;
ricorrente contro
PA IT, BO GI, OL GI e IE BE;
intimati per la cassazione della sentenza 26 aprile-12 ottobre 1995 n. 1173/95 della Corte d'appello di Venezia. Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 29 ottobre 1998, dal cons. Cristarella Orestano;
È comparso, per il ricorrente, l'Avv. Giulio Donzelli che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen. dott. Aurelio Golia, che ha concluso per la dichiarazione di nullità della sentenza impugnata con rimessione degli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel novembre del 1988 l'avv. GI ET, assumendo di aver svolto prestazioni professionali, consistenti nello studio e redazione di una convenzione costitutiva di società, in una pratica del valore di circa tre miliardi di lire, a favore di IT ON, GI TO, GI LI, BE OL e FR LO, convenne in giudizio tutti costoro avanti il Tribunale di Verona per ottenere il pagamento delle sue competenze nella misura di £ 33.139.800.
I convenuti NE, TO, LI e OL si costituirono, negando di aver conferito l'incarico al professionista e contestando, in subordine, il valore della pratica, mentre il LO rimase contumace, presentandosi, però, a rendere l'interrogatorio deferitogli dall'attore.
Con sentenza del 21.2.1991, dichiarata provvisoriamente esecutiva, il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda, condannò tutti i convenuti, in solido, a pagare al ET la somma di £ 21.139.800, con gli interessi dalla notifica della citazione al saldo. Proposti gravami, in via principale dagli originari convenuti, escluso il LO (al quale, a differenza che agli altri, non era stato notificato atto di precetto in base alla sentenza del primo giudice dichiarata esecutiva e nei cui confronti non fu neppure chiesta l'integrazione del contraddittorio), e in via incidentale dal ET, la Corte d'appello di Venezia, con la sentenza precisata in epigrafe, in parziale riforma di quella impugnata, ritenuto che a conferire l'incarico professionale fosse stato il solo LO e che fosse ininfluente il fatto che altri avessero potuto utilizzare e godere della prestazione da loro non richiesta, ha respinto la domanda del legale nei riguardi del NE, del TO, del LI e dell'OL e, accogliendo anche un motivo subordinato di questi ultimi, ha ridotto a £ 750.000.000 il valore della pratica cui commisurare il compenso spettante al professionista.
Ricorre per cassazione l'avv. GI ET sulla base di due motivi. Gli intimati, tra i quali non si rinviene neppure questa volta il LO, non svolgono attività difensiva in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pregiudizialmente deve essere rilevata d'ufficio la non integrità del contraddittorio in appello, con conseguente nullità della sentenza impugnata e del relativo procedimento.
Infatti, come si è detto in narrativa, il gravame contro la decisione di primo grado, che aveva condannato tutti e cinque i convenuti in solido al pagamento del compenso a favore dell'attore, venne proposto soltanto dal NE, dal TO, dal LI e dall'OL e nei soli confronti della parte vittoriosa, sebbene mirasse, in via principale, ad una riforma di detta decisione in senso sfavorevole al LO, cioè nel senso che unicamente costui fosse tenuto a corrispondere detto compenso. Neppure l'appello incidentale del ET, benché mirante anch'esso ad una decisione più gravosa, sotto il profilo del quantum, per il LO, fu rivolto e notificato a quest'ultimo. Il giudizio d'appello, quindi, deve ritenersi svolto a contraddittorio non integro a causa della totale pretermissione del LO, rimasto contumace in primo grado, il quale doveva considerarsi parte necessaria.
Al riguardo non varrebbe obiettare che, vertendosi in materia di obbligazione solidale, mancava una situazione di litisconsorzio necessario tra i condebitori, poiché nel caso di specie ciò che si poneva in discussione era la titolarità del rapporto, dal punto di vista passivo, in alcuni dei soggetti convenuti in giudizio dal ET come obbligati solidali, sostenendosi, da parte di NE, TO, LI e OL che soltanto il LO era tenuto a pagare il compenso al professionista, per cui erano evidenti le distinte posizioni dei primi quattro e del quinto e la stretta interdipendenza tra le posizioni stesse, tale da far sì che l'accoglimento in appello della tesi degli uni pregiudicasse inevitabilmente l'altro lasciandolo come unico debitore della prestazione richiesta, per la quale vi era stata condanna solidale di tutti con la sentenza di primo grado. E il fatto di non avere il LO impugnato tale sentenza non significava che egli potesse essere pretermesso nel giudizio d'appello instaurato dagli altri soccombenti, dal momento che costoro non si limitavano a contestare il quantum di quella condanna solidale ma investivano direttamente la sua posizione sostanziale col rimettere in discussione, come si è detto, il proprio an debeatur, cioè col sostenere che erano del tutto estranei al rapporto di prestazione d'opera con il ET e che unico obbligato era esso LO.
Già altre volte, del resto, questa Suprema Corte ha avuto occasione di affermare, sia pure in fattispecie non identiche a quella in esame, che nel giudizio d'impugnazione avverso la sentenza di condanna di più debitori in solido, promosso da uno di essi, l'esigenza di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, ai sensi e per gli effetti dell'art. 331 cod. proc. civ., insorge, per ragioni di dipendenza di cause, quando le distinte posizioni dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione (v. sent.
9.3.1988 n. 2361). Alla stregua delle osservazioni che precedono deve dichiararsi la nullità della sentenza impugnata e del procedimento di secondo grado, con conseguente rimessione della causa alla stessa Corte veneziana perché disponga l'integrazione del contraddittorio nei confronti di FR LO e, all'esito, provveda anche sulle spese del presente procedimento e su quelle della pregressa fase di appello.
P.Q.M.
La Corte:
decidendo sul ricorso proposto da ET GI, dichiara la nullità della sentenza d'appello e del relativo procedimento e rimette la causa alla Corte d'appello di Venezia anche per le spese di questo procedimento e della pregressa fase di appello.
Così deciso in Roma il 29 ottobre 1998.
Depositata in Cancelleria il 19/3/1999.