Sentenza 12 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/01/2001, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' LA CORTE SUP 003 64/01 REPUBBLICA ITALIAN IN NOME LA CORTE SUPREMADI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Rosario DE MUSIS R.G.N. 6932/98 Cron.738 Consigliere Dott. Fernando LUPI Rel. Consigliere Rep. Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Ud. 23/11/00 Dott. Attilio CELENTANO Dott. Pasquale PICONE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SEN TENZA dal Sig. IL SOLE OR sul ricorso proposto da: per diritti L. 60 il 12 POSTE ITALIANE, in persona del legale ENTE IL CANCELLIERE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l' AVVOCATURA CANCELLERIA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente CG407422
contro
AM NS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G B MARTINI 2, presso lo studio dell'avvocato RIZZO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ROBERTO, rappresentato e difeso dagli avvocati Rilasciata copia legate LUCIANO, giusta delega in al Sig. Rizo 2000 GALLEANO SERGIO, VILLANI per diritti L. 4824 atti;
IL CANCELLIERE -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - controricorrente UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale avversO la sentenza n. 3867/97 del Tribunale di at Sig. A. GEN. STATO MILANO, depositata il 09/04/97, R.G.N. 885/96; per diritti L. -6 MAR. 2001 il udita la relazione della causa svolta nella pubblica IL CANCELLIERE udienza del 23/11/00 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 2 ๆ SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con atto depositato il 29 giugno 1995, il sig. FO IO ricorreva al Pretore -giudice del lavoro di Milano nei confronti del datore di lavoro, Ente Poste Italiane, chiedendo fosse dichiarata la illegittimità del collocamento a riposo intimatogli con decorrenza 23 agosto 1995 in applicazione dell'accordo integrativo del c.c.n.l. del 26 novembre 1994, al raggiungimento del quarantesimo anno di età contributiva, e fosse disposta la propria reintegrazione nel posto di lavoro con le statuizioni conseguenti ex art. 18 Statuto lavoratori. La domanda veniva accolta dal Pretore con sentenza in data 19 marzo 1996, n.1141 e la decisione, su appello dell'Ente Poste, veniva confermata dal Tribunale-Sezione lavoro della stessa sede con sentenza 28 febbraio 19 aprile 1997. Ha ritenuto il giudice di appello che le norme imperative concernenti le cause di risoluzione del rapporto di lavoro non avrebbero potuto essere derogate dalla volontà negoziale individuale o collettiva con l'introduzione di una clausola di risoluzione automatica;
inoltre le organizzazioni sindacali non avevano ricevuto mandato dal lavoratore per pattuirla. Legittimamente era stata accordata la tutela reale in quanto il d.l. n.503 del 1992 assicurava la stabilità ai dipendenti dell'amministrazione postale sino al 65° anno di età senza che fosse prevista la necessità di opzione. Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'Ente Poste Italiane con tre motivi. Resiste il lavoratore con controricorso e memoria illustrativa. 693298.doc 3 MOTIVI DELLA DECISIONE. • Col primo motivo di ricorso, l'Ente Poste, denunciando violazione dell'art. 6, VI comma, del d.l. 1° dicembre 1993, n.487, convertito nella legge 29 gennaio 1994, n.71, sostiene che sino all'adozione del nuovo contratto collettivo (stipulato ed entrato in vigore il 26 novembre 1994) ai propri dipendenti avrebbe dovuto applicarsi il trattamento pubblicistico vigente sino alla data di entrata in vigore del decreto legge ult. cit.; successivamente, ai sensi dell'art.6, comma secondo, della legge citata il rapporto di lavoro sarebbe stato regolato dalle norme civilistiche, di talché per effetto dell'art.81, primo comma, in relazione all'art.79 lett.a) ed all'art. 86 del nuovo contratto collettivo nazionale, la risoluzione del rapporto avrebbe dovuto avvenire automaticamente al raggiungimento della massima età contributiva, senza obbligo di preavviso o di erogare l'indennità sostitutiva. Si tratterebbe di una clausola di stabilità relativa, legittimamente pattuita in sede di contrattazione collettiva, applicabile anche ai non iscritti alle organizzazioni stipulanti nella sua integrità. Non si sarebbe trattato quindi di un licenziamento. Inoltre la pattuizione sarebbe stata in armonia con la normativa precedente, relativa al collocamento a riposo dei postelegrafonici ed al recente d.l. 28 marzo 1997, n.79, convertito in legge 28 maggio 1997, n.140 che all'art.3 concernente il trattamento di fine servizio e termini di liquidazione della pensione. Il mantenimento delle norme pubblicistiche sul trattamento di quiescenza nonostante la trasformazione del rapporto di lavoro, confermava l'automatismo 693298.doc - del collocamento a riposo o risoluzione automatica del rapporto di lavoro senza necessità di preavviso. Col secondo motivo, l'Ente deduce violazione dell'art. 13, comma quarto, sub f) della legge 23 dicembre 1994, n.724 e sostiene che avendo tale disposizione sottratto i lavoratori dell'Ente Poste alla sospensione dell'accesso ai trattamenti pensionistici di anzianità in ragione dell'azione e ristrutturazione dell'Ente stesso, proprio per favorire tale processo e l'esodo dei dipendenti secondo un criterio unico per tutti era stato adottato il meccanismo della risoluzione automatica. Del resto, i lavoratori in possesso di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni erano già esclusi, secondo la normativa da ultimo citata,dalla sospensione dell'accesso al trattamento pensionistico. Col terzo motivo, l'annullamento della sentenza impugnata è chiesto per falsa interpretazione dell'art.6 della L.29/12/1990, n.407 e dell'art.1 della L.503/92 e sostiene che per il pensionamento dei dipendenti dell'Ente Poste, in relazione a quanto previsto dall'art.6 della legge n.71/1994 e dal titolo II del d. lgs. n.503 del 1992, il limite di età anagrafica è stato contrattualmente fissato al 65° anno (art.79 lett.a del c.c.n.l.). Non era ipotizzabile, dunque, una prosecuzione del rapporto diversa da quella di detto limite già consentito. La tutela reale del rapporto deve ritenersi connessa a specifici interessi dei lavoratori, insussistenti nel caso in esame, essendo stato raggiunto il massimo periodo pensionistico consentito. Esaminando congiuntamente, per l'intima connessione delle censure i motivi di ricorso, la Corte ne rileva l'infondatezza. Ricognizione dei dati normativi in tema di regolamentazione dei rapporti di lavoro nel settore del servizio postale e delle telecomunicazioni. 693298.doc 5 L'evento della trasformazione dell'amministrazione postale (azienda autonoma statale) in ente pubblico economico (denominato ente "Poste Italiane") in virtù di quanto stabilito dall'art. 1 del d.l. 1° dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni in legge 29 gennaio 1994, n. 71 - a partire dalla data di efficacia dei decreti di nomina degli organi dell'ente (che sono stati emanati con d.p.r.. 23.12.1993, pubblicati in Gazz. Uff. 31/12/93), ha comportato la successione del nuovo imprenditore pubblico in tutti i rapporti, diritti e beni del soggetto precedente (Stato) e, in particolare, nei rapporti di lavoro (salve alcune eccezioni), la cui natura è divenuta, per effetto del mutamento del soggetto datore di lavoro, necessariamente di diritto privato (come, del resto, esplicitamente sancisce il comma 2 dell'art. 6 del decreto legge). Ne discende che, sul piano dei rapporti di lavoro, nessun rilievo ha avuto l'ulteriore evento della trasformazione dell'ente in società per azioni ai sensi dell'art. 1 d.l. n. 487/1993, come modificato dall'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Deliberazione CIPE 18 dicembre 199, n. 244/1997, pubblicata in Gazz. Uff., 25 agosto 1998, n. 197).; tra l'altro, proprio la circostanza che si era già in presenza di rapporti di lavoro di diritto privato e, quindi di "trasformazione" già intervenuta, rende inapplicabile il disposto dell'art. 1 d.l. 6 maggio 1994, n. 432, come sostituito dalla legge di conversione 4 luglio 1994, n. 432, che, con riguardo agli enti pubblici trasformati in enti pubblici economici o in società di diritto privato, distingue una fase pubblicistica da una di diritto privato, con il prevedere la devoluzione al giudice ordinario delle sole Vinyl 693298.doc 6 controversie afferenti il periodo del rapporto di lavoro successivo alla trasformazione (cfr. Cass., sez. un., 18 dicembre 1998, n. 12711). Il comma sesto dello stesso articolo 6 del decreto legge, poi, ha previsto che ai dipendenti dell'ente continuano ad applicarsi i trattamenti (cioè le condizioni sia economiche che normative) vigenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina fino alla stipulazione di un nuovo contratto collettivo di lavoro, in tal guisa provvedendo a dettare un assetto transitorio della normativa sostanziale, come tale non incompatibile con la natura privatistica dei rapporti determinata dalla natura del soggetto datore di lavoro. Infatti, così come è pacifico che la natura pubblica di un rapporto è perfettamente compatibile con una disciplina dettata dal codice civile o dai contratti collettivi, è altrettanto indiscusso che si possa avere un rapporto di diritto privato ancorché la disciplina dei diritti e degli obblighi sia dettata da una normativa particolare. Sulla questione della cd. "delegificazione" della regolamentazione dei rapporti di lavoro nel settore del servizio postale e delle telecomunicazioni. La ricognizione del dato normativo dimostra come la disciplina dei rapporti di lavoro dei dipendenti dell'ente (e poi della società) non presenti alcun connotato di specialità, risultando perfettamente riconducibile alla previsione di cui all'art. 2093 c.c. Più specificamente, nessun tipo di deroga è riscontrabile al sistema generale delle fonti: dalla natura privata del rapporto discende la possibilità di stipulare contratti collettivi di diritto comune, con la sola particolarità che la legge assume il fatto della loro 693298.doc 7 1 effettiva stipulazione ad evento che determina (in forza della fonte primaria e non certo del contratto) l'inapplicabilità dell'intero corpus della disciplina speciale rimasta in vigore nel periodo transitorio. Nessuna indicazione si rinviene nella legge nel senso di abilitare il contratto collettivo del settore a fare qualcosa di più degli altri contratti collettivi di diritto comune;
nessuna attribuzione di competenza esclusiva a regolare il rapporto o determinati aspetti di esso (cd. "delegificazione", termine adoperato naturalmente in senso in senso ampio e non tecnico). La conclusione esce rafforzata dalla comparazione con le ben diverse previsioni legislative in altri settori, nei quali la cd. delegificazione è stata, in maniera più o meno ampia, realmente attuata a favore della fonte sociale. Per i ferrovieri statali, l'art. 21 della 1. 210/1985 ammette i contratti collettivi e i regolamenti di organizzazione ad incidere, sia pure con il limite della salvezza del trattamento precedente di maggior favore, sulle materie della costituzione e cessazione dei rapporti, della responsabilità civile e disciplinare dei dipendenti. Nel rapporto di lavoro degli addetti ai pubblici servizi di trasporto - siano essi dipendenti da enti privati, da enti pubblici economici o da società a partecipazione pubblica - l'art. 1, secondo comma, della legge 12 luglio 1988, n. 270 (emanata a seguito delle sollecitazioni rivolte al legislatore dalla sentenza costituzionale n. 500 del 1988) prevede che le disposizioni contenute nel regolamento all. A al R.D. 148/1931 (o modificative o integrative dello stesso) possano essere derogate dalla contrattazione nazionale di categoria, alla quale non possono derogare i regolamenti Vi d'azienda. 693298.doc Tratti affatto peculiari caratterizzano, infine, lo statuto attuale dei dipendenti (cd. "contrattualizzati") delle amministrazioni pubbliche, il cui rapporto di lavoro, in ragione della natura dei datori di lavoro (Stato e ad altri enti pubblici non economici), va ascritto ad un genus intermedio tra lavoro pubblico e lavoro privato (vedi Corte cost. n. 313/1996 e n. 309/1997). La specialità di questi rapporti, discendente dalla loro connessione con l'esercizio di funzioni pubbliche, si manifesta con l'essere assoggettati non soltanto alle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ma, primariamente, al complesso di regole specifiche dettate dal d.lgs. n. 29/93, con le successive modifiche e integrazioni, tra le quali vanno segnalate proprio quelle che disegnano in modo peculiare i rapporti tra autonomia collettiva e legge: la contrattazione collettiva è specificamente abilitata a regolamentare ex novo tutte le materie già disciplinate dalle norme generali e speciali del pubblico impiego, sostituendole con specifiche clausole contrattuali e determinandone così l'inapplicabilità (art. 72, comma 1); a regolare la materia del trattamento di fine rapporto (art. 72, comma 4); a derogare tutti gli eventuali trattamenti speciali introdotti successivamente dalla legge in ambito normativo ed economico (art. 2, commi 2 e 3); a definire perfino la tipologia contrattuale (materia tradizionalmente riservata alla legge) ai fini dell'impiego "flessibile" del lavoro pubblico (art. 36). Del resto, che in questo settore la fonte collettiva non incontri altri limiti se non quelli posti dal d.lgs. 29/93, dalle norme costituzionali e dai principi generali, si spiega perché i contratti collettivi non rivestono la medesima لا 693298.doc natura delle fonti collettive comuni, ma sono contratti tipici con efficacia erga omnes, stipulati dai soggetti selezionati dalla legge secondo precise procedure, legge che determina altresì la tipologia contrattuale e i rapporti tra contratti di diverso livello. Sulla questione dell'efficacia della clausola collettiva di risoluzione automatica dei rapporti di lavoro. Pervenuti alla conclusione che i dipendenti del servizio postale lavorano sulla base di un rapporto di lavoro di diritto comune, senza deroghe al codice civile ed alle leggi che regolano il lavoro subordinato nell'impresa, il problema dell'ammissibilità della previsione collettiva di una fattispecie di estinzione automatica del rapporto di lavoro si pone secondo lo schema usuale della gerarchia tra le fonti, in virtù del quale il contratto collettivo non può validamente disporre in contrasto con norme imperative di legge. Non rilevano ai fini della soluzione della questione in esame le disposizioni legislative concernenti il trattamento previdenziale dei *dipendenti del servizio postale: a differenza che per l'impiego pubblico statale (dove i due aspetti sono trattati da una stessa disciplina), per il lavoro privato la regolamentazione del rapporto di attività è completamente indipendente da quella che presuppone la cessazione del rapporto stesso, come comprova la considerazione dell'età pensionabile e dei requisiti per il conseguimento della prestazione previdenziale esclusivamente in chiave di : co. 2, 1. n. 108 del 1990). inf deroga all'applicabilità del regime di stabilità dei rapporti di lavoro (art. 4, 693298.doc 10 Ne consegue che alla previsione dell'art. 6, comma 7, d.l. 487/1993, convertito nella 1. 71/1994, secondo cui per il trattamento di quiescenza dei dipendenti postali si applicano le stesse norme previste per il personale statale, si deve attribuire portata circoscritta, appunto, al trattamento dovuto alla cessazione del servizio, cessazione regolata dal nuovo regime privatistico e non più da quello proprio dell'impiego pubblico (che contempla, ad esempio, la cessazione automatica del rapporto al compimento di un età massima, peraltro con possibilità del dipendente di decidere di protrarre il servizio per altri due anni). Come è noto, nella conclusione di un contratto di lavoro, l'autonomia privata si estrinseca essenzialmente nel consenso all'insorgenza del vincolo, mentre il contenuto è quasi esclusivamente determinato da fonti eteronome (la legge e le cd. fonti sociali), con salvezza soltanto della possibilità di pattuire condizioni di maggior favore per il prestatore d'opera. In particolare, gli effetti integrativi del contratto individuale di lavoro sono espressione della disciplina interventistica volta alla tutela del contraente più debole, ed a circoscrivere, di conseguenza, il potere normativo che di fatto può essere esercitato dal contraente più forte. Vi sono, peraltro, casi (divenuti più frequenti nella legislazione recente) in cui le esigenze di tutela si ritengono compiutamente assicurate dalla contrattazione collettiva, con abilitazione di quest'ultima a derogare norme che restano imperative rispetto alla contrattazione individuale. Ma è necessaria, evidentemente, un'esplicita previsione della legge con specificazione dei settori e delle materie. 693298.doc 11 Il sistema è sicuramente nel senso che l'attività lavorativa subordinata può essere prestata esclusivamente in conformità dei tipi contrattuali previsti dalla legge, tipi contrattuali identificati non sulla base del mero nomen iuris adoperato dalle parti e delle relative pattuizioni, ma del reale atteggiarsi del rapporto (cd. valore dichiarativo dell'esecuzione). Perciò, si prescinde dall'eventuale termine di durata apposto al contratto e il contratto si considera concluso a tempo indeterminato se si versa fuori dalle ipotesi in cui la legge consente la conclusione di un contratto a tempo determinato. E nel contratto di lavoro a tempo indeterminato la volontà delle parti di realizzare l'interesse alla cessazione dei suoi effetti può essere attuata soltanto mediante il negozio unilaterale di recesso (licenziamento e dimissioni), con la conseguenza che, sebbene si sia in presenza di un contratto a prestazioni corrispettive, non si applica la disciplina della rescissione, della risoluzione per inadempimento (ed è esclusa, quindi, la possibilità di pattuire una clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456), o per eccessiva onerosità. La conclusione è, dunque, che all'autonomia privata non è dato inserire clausole di durata del rapporto (fuori dei casi previsti dalla legge) e neppure condizioni risolutive ai sensi dell'art. 1353 c.c. o condizioni risolutive espresse ai sensi dell'art. 1456 c.c.; di ciò non può fondatamente dubitarsi ove si consideri che alla parte socialmente in grado di predisporre il contenuto contrattuale (il datore di lavoro) non può essere consentito, attraverso la pattuizione di termini o di condizioni risolutive, di sottrarsi alla Vint disciplina limitativa dei licenziamenti (individuali e collettivi) o anche soltanto all'obbligo del preavviso. 693298.doc 12 Al quesito se ciò che non è consentito all'autonomia individuale possa ritenersi consentito a quella collettiva deve darsi sicura risposta negativa, sulla base del complesso delle considerazioni già svolte, in difetto di una specifica autorizzazione legislativa ad incidere sulla materia dell'estinzione del rapporto. In particolare, la giurisprudenza della Corte ha più volte precisato che, nel campo dei rapporti di lavoro di natura privata (e, quindi, anche con riferimento ai rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici economici) non può operare l'automaticità del collocamento a riposo in relazione al raggiungimento del limite di età previsto dalla legge, come avviene, invece, nell'ambito del pubblico impiego, ma occorre sempre, per la risoluzione del rapporto, il preavviso, ai sensi e per gli effetti degli art. 2118 e 2119 c.c, ritenendo nulla, per contrasto con la suddetta normativa civilistica, di carattere inderogabile, la clausola contrattuale collettiva recante l'esonero dal datore di lavoro dal preavviso in caso di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età (cfr. Cass. 5977/95, 6901/94, 12558/93, con riguardo alla contrattazione collettiva dei dipendenti Enel). La giurisprudenza menzionata ha pure escluso che la validità di una clausola del genere potesse recuperarsi sotto il profilo della condizione di maggior favore praticata ai dipendenti ai quali lo stesso contratto collettivo assicurava una stabilità superiore a quella garantita dalla legge, sulla considerazione che in nessun caso può ammettersi che l'estinzione del rapporto di lavoro per volontà delle parti non consegua al negozio di recesso, la cui legittimità deve essere valutata alla stregua del regime di stabilità applicabile nel caso concreto. び 693298.doc 13 Le considerazioni che precedono sono sufficienti per ritenere destituite di fondamento giuridico anche tutte le altre argomentazioni adoperate dall'azienda postale per sostenere l'ammissibilità dell'estinzione dei rapporti di lavoro al verificarsi dell'evento previsto dalla pattuizione collettiva: la conformità del risultato ad un indirizzo di politica aziendale, ancorché imposto da una fonte primaria, non vale a conferire validità ad uno strumento giuridico al quale la legge non consente di ricorrere;
in nessun caso è consentito contemplare pattiziamente l'estinzione automatica del rapporto di lavoro, ancorché l'intento perseguito sia, in ipotesi, quello di assicurare ai rapporti stabilità superiore a quella garantita dalla legge. Conclusivamente, al contratto collettivo di diritto comune non è consentito regolare un rapporto di lavoro subordinato privato a tempo indeterminato in maniera da snaturarne il tipo legale, mediante la previsione della sua cessazione automatica, senza bisogno di recesso, al verificarsi di un evento, sia esso considerato come scadenza di un termine o come avveramento di una condizione risolutiva. L'incompatibilità tra tipo legale e apposizione di simili clausole risulta evidente ove si consideri che se l'effetto estintivo fosse riconducibile ad un elemento accidentale del contratto, verrebbe meno la possibilità per il giudice di operare qualunque controllo sulla giustificazione dell'estinzione del rapporto per volontà delle parti, eccettuati soltanto i casi di nullità, ex art. 1418 c.c., dell'elemento accidentale. A conclusioni nella sostanza identiche, la giurisprudenza della Corte è già pervenuta nella definizione di controversie analoghe, concernenti specificamente la risoluzione del rapporto dei lavoratori del servizio postale o f n i 693298.doc 14 V (Cass. 4 marzo 1999, n. 1758; 20 maggio 1999, n. 4861; 4 giugno 1999, n. 5501; 7 giugno 1999, n. 5584; 17 giugno 1999, n. 6051; 28 giugno 1999, n. 6701, 21 gennaio 2000, n. 610). Sulla questione della configurabilità di un licenziamento. Una volta escluso che il contratto di lavoro subordinato di diritto comune possa risolversi automaticamente in forza di previsione pattizia, perché non tollera, in nessun caso, l'apposizione di simili clausole, altra questione è se la cessazione delle prestazioni lavorative alla data del raggiungimento della massima anzianità contributiva sia avvenuta a seguito dell'intimazione di recesso da parte dell'azienda postale. Nel caso in esame il giudice di merito, a quanto risulta dalla sentenza impugnata, non ha ravvisato (risolvendo sostanzialmente una quaestio voluntatis) l'intento del datore di lavoro di procedere al licenziamento del lavoratore, sibbene quella di rendergli noto il suo collocamento a riposo per effetto di cessazione automatica del rapporto di lavoro. Se è vero che in tali ipotesi non è riconoscibile al lavoratore la tutela reale risarcitoria, prevista dall'art.18 Statuto dei lavoratori solo in caso di licenziamento inefficace, nullo o annullato, la Corte rileva che, con il terzo motivo di impugnazione, la questione di diritto non è stata prospettata in tali termini, bensì sotto il profilo diverso dell'insussistenza di interesse del lavoratore alla prosecuzione del rapporto in quanto il soggetto avrebbe raggiunto il massimo periodo pensionistico consentito, oggetto dell'unico diritto garantito e garantibile. Tale prospettazione, peraltro, non può essere condivisa in quanto riflette questioni pensionistiche, del tutto distinte (come detto, in ambito di rapporto di n 693298.doc 15 U DEITY favoro privato) e ininfluenti rispetto a quelle inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro. D'altro lato, alla prosecuzione del rapporto lavorativo il dipendente ha un interesse ben più rilevante e comunque ulteriore rispetto a quello al semplice : raggiungimento della massima anzianità contributiva, quale è l'interesse alla realizzazione della propria personalità (anche per i riflessi nei rapporti sociali) nell'esercizio di un diritto-dovere previsto dall'art.4 della Costituzione ed al perseguimento di prevedibili benefici economici, connessi anche alla maturazione di una maggiore anzianità di servizio e allo sviluppo della carriera. Il ricorrente sembra anche sostenere (parte finale del terzo motivo) che il lavoratore era uscito dall'ambito della tutela reale per il raggiungimento della massima età anagrafica (65 anni) consentita dal contratto collettivo. Si tratta, però, di circostanza contrastante con le conclusioni rassegnate dall'Ente al giudice di appello, nelle quali aveva sostenuto che il dipendente aveva compiuto i sessanta (e non i sessantacinque) anni di età; comunque, la deduzione implicherebbe un accertamento di fatto non consentito in cassazione. Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, le considerazioni svolte impongono di rigettare il ricorso. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente le spese del giudizio di legittimità. P. T. M. La Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, addì 23 novembre 2000. IL PRESIDENTE be u/mis Repuno IL CONSIGLIERE ES NSORE! % 693298.doc 16 Stillie 3 3 . - 3 E N 1 1 7 8 - 5 A L E L G G E L D 0 T 1 ' N I L R . S E A L S A D I T T R E O I I D O I G O R E T E R S , N D S , G A S E O I S P A T A A S COLLABORATORE DI CANCELLERIA IL A D , E S I A E D L I N O I S D T T O O P M E B L Cancelleria Depositata in 2.GEN. ZUUT oggi, COLLABORATORE A IL M 0 CAS E 1 CANCELLER 0 1 R P че U S