Sentenza 26 marzo 2013
Massime • 1
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche, con specifico riferimento all'esecuzione di lavori in subappalto all'interno di un unico cantiere edile predisposto dall'appaltatore, grava su tutti coloro che esercitano i lavori e, quindi, anche sul subappaltatore interessato all'esecuzione di un'opera parziale e specialistica, il quale ha l'onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, sebbene l'organizzazione del cantiere sia direttamente riconducibile all'appaltatore, che non cessa di essere titolare dei poteri direttivi generali. (Fattispecie nella quale la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso del titolare di una ditta subappaltatrice che aveva omesso di recintare l'area in cui si trovava una gru a rotazione bassa).
Commentario • 1
- 1. Imbianchino cade dalla scala: datore di lavoro condannato (Cass. 48951/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 marzo 2018
Imbianchino non adotta le misure antiinfortunistiche e cade dalla scala di sua proprietà: condannato il datore di lavoro. Infatti, le misure adottate al fine di prevenire gli infortuni sul lavoro devono essere idonee ad evitare il verificarsi di sinistri anche in caso di disattenzione del lavoratore e, laddove si verifichi un evento dannoso, la responsabilità del datore di lavoro potrà escludersi soltanto in presenza di un comportamento del tutto abnorme del lavoratore. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Sent., (ud. 14/09/2017) 25-10-2017, n. 48951 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Presidente - Dott. MONTAGNI Andrea - rel. Consigliere - …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/03/2013, n. 19505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19505 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 26/03/2013
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 882
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - N. 30635/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO BA, n. a Sarnico il 28/04/1969;
avverso la sentenza del Tribunale di Lodi in data 12/04/2011;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. POLICASTRO Aldo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni dell'Avv. PARIS, che ha concluso per l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. TO BA ha proposto appello nei confronti della sentenza del Tribunale di Lodi di condanna alla pena di Euro 550,00 di ammenda per i reati di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 374 e 389, e D.P.R. n. 164 del 1956, artt. 23 e 77, per avere omesso di predisporre che una gru a rotazione bassa fosse munita di apposita recinzione. In data l'appello è stato trasmesso a questa Corte.
2. Con un primo motivo, volto a censurare l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale, lamenta, in primo luogo con riferimento alla violazione relativa alla assenza di recinzione della gru a rotazione bassa, non essere stato considerato che egli, operante nel cantiere impiantato ed organizzato da altri unicamente come subappaltatore, aveva espressamente vietato ai propri dipendenti di usare detta gru di cui egli non era, infatti, proprietario;
del resto lo stesso ispettore del lavoro intervenuto in loco non aveva verificato a chi appartenesse la gru. Analogamente, per le medesime ragioni, con riferimento alle altre violazioni, non poteva essere mosso al ricorrente alcun rimprovero.
Con un secondo motivo lamenta l'erronea vantazione delle risultanze processuali;
deduce che proprio dalle dichiarazioni rese dai testi risulterebbe, contrariamente a quanto rilevato dal Tribunale, la correttezza del suo comportamento essendo stato confermato che egli entrò, come subappaltatore, in un cantiere già organizzato da altri, e che egli vietò l'uso della gru essendo tale uso stato dovuto all'infelice iniziativa di un paio di lavoratori, irrispettosi delle prescrizioni ricevute.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Deve preliminarmente osservarsi che l'appello deve essere convertito in ricorso per cassazione ex art. 568 c.p.p., comma 5, stante l'inappellabilità della sentenza impugnata;
occorre al riguardo ricordare l'insegnamento delle Sezioni unite che, con la sentenza n. 45371 del 2001, Bonaventura, hanno sostenuto che in tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, come verificatosi del resto nella specie, a norma dell'art. 568 c.p.p., comma 5, a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente. Con la stessa decisione si è aggiunto che condizione necessaria ed insieme sufficiente perché il giudice possa compiere la operazione di qualificazione è la esistenza giuridica di un atto - cioè di una manifestazione di volontà avente i caratteri minimi necessari per essere riconoscibile come atto giuridico di un determinato tipo - e non anche la sua validità; ciò che conta è inoltre la volontà oggettiva dell'impugnante - quella cioè di sottoporre a sindacato la decisione impugnata -, senza che sia possibile attribuire alcun rilievo all'errore che potrebbe verificarsi nel momento della manifestazione di volontà o anche alla deliberata scelta di proporre un mezzo di gravame diverso da quello prescritto.
4. Ciò posto, il ricorso è inammissibile. Entrambi i motivi sono sostanzialmente incentrati sul fatto che la sentenza impugnata avrebbe indebitamente attribuito all'imputato la violazione relativa a legge antinfortunistica invece ricollegabile ad un'omissione propria di altri avendo egli, mero subappaltatore e comunque estraneo alla gestione del cantiere, vietato l'uso della scala ai propri dipendenti. Un tale assunto, tuttavia, si pone, innanzitutto, in linea di diritto, in contrasto con il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche, con specifico riferimento all'esecuzione di lavori in subappalto all'interno di un unico cantiere edile predisposto dall'appaltatore, grava su tutti coloro che esercitano i lavori, quindi anche sul subappaltatore interessato all'esecuzione di un'opera parziale e specialistica, che ha l'onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, pur se la sua attività si svolga contestualmente ad altra, prestata da altri soggetti, e sebbene l'organizzazione del cantiere sia direttamente riconducibile all'appaltatore, che non cessa di essere titolare dei poteri direttivi generali (Sez.
4. n. 42477 del 16/07/2009, Cornelli, Rv. 245786). Le censure del ricorrente appaiono inoltre dedurre la pretesa circostanza del divieto, da lui impartito ai suoi stessi dipendenti, di utilizzo della scala in oggetto, in tal modo tuttavia proponendo, per di più in contrasto con le argomentazioni della sentenza impugnata (che ha, di contro, valorizzato l'uso ugualmente posto in essere dello strumento), questioni meramente fattuali come tali improponibili nel presente giudizio di legittimità.
5. L'inammissibilità del ricorso per motivi originari preclude il rilievo delle cause di non punibilità, ivi compresa l'estinzione del reato per prescrizione, maturate successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, essendo detto ricorso inidoneo ad instaurare validamente il rapporto di impugnazione (per tutte, Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca).
6. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado, e della somma indicata in dispositivo, ritenuta equa, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2013