Cass. pen., sez. II, sentenza 01/03/2017, n. 16563
CASS
Sentenza 1 marzo 2017

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Al giudice non è preclusa la valutazione della condotta processuale dell'imputato, unitamente ad ogni altra circostanza sintomatica, di modo che egli, nella formazione del suo libero convincimento, ben può considerare, in concorso di altre risultanze, la portata significativa di comportamenti processuali incidenti su profili probatori determinanti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito, che avevano considerato raggiunta la prova in ordine all'individuazione dell'imputato quale coautore del fatto, sommando al dato delle sue relazioni con gli altri imputati, emerse dalle intercettazioni telefoniche, quello della sua mancata presenza al dibattimento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 01/03/2017, n. 16563
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16563
    Data del deposito : 1 marzo 2017

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