Sentenza 1 marzo 2017
Massime • 1
Al giudice non è preclusa la valutazione della condotta processuale dell'imputato, unitamente ad ogni altra circostanza sintomatica, di modo che egli, nella formazione del suo libero convincimento, ben può considerare, in concorso di altre risultanze, la portata significativa di comportamenti processuali incidenti su profili probatori determinanti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito, che avevano considerato raggiunta la prova in ordine all'individuazione dell'imputato quale coautore del fatto, sommando al dato delle sue relazioni con gli altri imputati, emerse dalle intercettazioni telefoniche, quello della sua mancata presenza al dibattimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/03/2017, n. 16563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16563 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2017 |
Testo completo
16563-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 01/03/2017 Composta da: Sent. n. sez. 638/2017 GIOVANNI DIOTALLEVI Presidente - REGISTRO GENERALE LUCIANO IMPERIALI N.27216/2016 LUIGI AGOSTINACCHIO AN AR DE NT - Rel. Consigliere - STEFANO FILIPPINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AV NO nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 21/10/2015 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/03/2017, la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI Udito il Procuratore Generale in persona del SANTE SPINACI che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. Udito l'avv. Ugo Genesio per le parti civili che si è associato al PG. Udito l'avv. OR Faccio, per gli imputati, che ha chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 21.10.2015 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città datata 7.6.2013, riduceva la pena inflitta in primo grado a AV IN in relazione ai reati di cui ai capi A, B e C (riqualificando gli ultimi due come ulteriori condotte di usura aggravata in prosecuzione di quelle di cui al capo A, ai danni di EN MA IN e AS LL) nonché in relazione alla truffa di cui al capo D (a danno delle medesime persone offese), mentre confermava la condanna di ZI RE e PR OR per la truffa di cui al capo D, loro ascritta in concorso con il primo imputato.
1.1. I fatti ascritti al NA consistono in prestiti usurari effettuati ai danni delle citate persone offese, titolari di un bar-tabacchi; in particolare, al capo A sono state contestate erogazioni di mutui tra il 2004 e il 2005 a fronte delle quali sono stati corrisposti in contanti o promessi all'imputato importi più che doppi mediante il rilascio di cambiali in garanzia, che il NA ha pure illegittimamente rivenduto ai soggetti emittenti (capo B), così incassando un profitto usurario;
il capo C è invece relativo ad altro prestito, erogato tra l'ottobre 2006 e il maggio 2007, a fronte del quale il NA si è fatto dare somme in contanti e cambiali in garanzia per un importo pari quasi al triplo di quanto prestato. Infine, la truffa ascritta in concorso ai tre imputati (capo D) è relativa alla consegna alle persone offese di un assegno per l'importo di € 44.000, risultato impagato, in cambio della cessione, da parte dei coniugi EN-AS, di due cambiali per complessivi € 55.000. 1.2. La Corte territoriale, fatta eccezione per la mitigazione del trattamento sanzionatorio inflitto in primo grado al Cazanzave, respingeva le censure mosse con gli atti di appello proposti da ciascuno degli attuali ricorrenti e, in particolare, quelle relative alla richiesta di rinnovazione istruttoria, alla affermazione di penale responsabilità, alla sussistenza delle aggravanti contestate e al trattamento sanzionatorio.
2. Avverso tale sentenza propongono ricorso gli imputati per mezzo dei rispettivi difensori, sollevando i motivi che così si riassumono:
3. AV IN, lamenta:
3.1. violazione di legge in relazione all'ordinanza dibattimentale di primo grado in data 24.1.2013, che ha disposto ex art. 512 cod.proc.pen. l'acquisizione del verbale di s.i.t. rilasciate da AR FI, giudicando il teste irreperibile, nonostante che le ricerche fatte per reperirlo siano state affrettate e superficiali;
a fronte di tale asserito vizio si è avanzata richiesta di rinnovazione LLatto istruttorio in appello, rigettata però dalla Corte territoriale sul presupposto della correttezza delle ricerche, contestata invece dal ricorrente che ora afferma la agevole reperibilità del teste sulla base di una semplice ricerca sul web;
3.2. vizio di motivazione in relazione alla esatta determinazione degli importi concessi a mutuo e poi restituiti dalla persona offesa, risultando del tutto imprecisi i conteggi operati;
3.3. vizio di motivazione in relazione al giudizio di attendibilità della persona offesa sui fatti di usura, trattandosi di testimone assai impreciso che viene smentito dai conteggi dalla stessa prodotti;
3.4. vizio di motivazione in relazione al reato di truffa di cui al capo D, risultando oscure le ragioni per le quali il ricorrente è stato dichiarato responsabile per tale reato;
3.5. violazione di legge in relazione alla intervenuta prescrizione del reato di truffa;
3.6. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, pur a fronte di aumenti eccessivi per circostanze aggravanti e continuazione.
4. ZI RE, lamenta:
4.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 530 cpv. cod.proc.pen. per difetto di prova indiziaria rispetto alla individuazione nel predetto del soggetto che, presentatosi come "RE", ha collaborato alla commissione della truffa di cui al capo D della imputazione;
4.2. violazione di legge della sentenza impugnata nella parte in cui trae elementi a sostegno della dimostrazione della prova di reità sulla base della mancata presenza LLimputato al giudizio, costituente invece espressione di diritti costituzionalmente tutelati dai quali non possono trarsi elementi a carico degli imputati.
4.3. violazione di legge in relazione agli artt. 213 e 507 cod.proc.pen. in relazione alla mancata identificazione della persona fisica responsabile del reato ascritto al ricorrente.
5. PR OR, lamenta:
5.1. difetto di motivazione per l'assoluta carenza, nella sentenza impugnata, sia della indicazione dei motivi di appello, sia della necessaria risposta agli stessi. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 I ricorsi devono deve essere dichiarati inammissibili per essere manifestamente infondati tutti i motivi dedotti.
1. Prendendo le mosse dal ricorso depositato nell'interesse del NA, con il primo motivo si lamenta la violazione LLart. 512 cod. proc.pen. in relazione all'ordinanza dibattimentale di primo grado in data 24.1.2013, che ha disposto l'acquisizione del verbale di s.i.t. rilasciate da AR FI, giudicando il teste irreperibile, nonostante che le ricerche fatte per rintracciarlo siano dal ricorrente giudicate affrettate e superficiali.
1.1. L'argomento appare manifestamente infondato, e comunque inammissibile perché tardivo, nel senso di seguito esposto. Giova premettere che, nel caso di specie (cfr. pagg. 26-27 della sentenza impugnata), il teste FI è stato ricercato dalla Polizia Giudiziaria sia presso l'ultima dimora conosciuta a Milano, sia presso la residenza anagrafica in GA, nonché tramite gli archivi del DAP, senza alcun esito. Ad avviso del ricorrente, tali ricerche, effettuate a ridosso LLudienza dibattimentale e dunque affrettate, sarebbero evidentemente superficiali, posto che una semplice interrogazione delle pagine pubbliche del web ha ora permesso alla difesa (cfr. pagg.
7-8 del ricorso) di rinvenire un nominativo corrispondente a quello del teste (AR FI) presso un'azienda di GA (la Macondo snc di AR LI e AR FI). Manifesta sarebbe dunque la violazione LLart. 512 cod. proc.pen., come affermato in casi analoghi dalla stessa Suprema corte (si cita Cass. n. 4702/2012 e n. 22358/10).
1.2. Rileva il Collegio che questa Corte ha più volte affermato come, ai fini LLutilizzabilità, mediante lettura, delle dichiarazioni rese in sede predibattimentale dal testimone divenuto irreperibile, non può ritenersi sufficiente l'infruttuoso espletamento delle ricerche previste DAart. 159 c.p.p., ma è altresì necessario che il giudice compia tutti gli accertamenti congrui alla peculiare situazione personale dello stesso, quale risultante dagli atti, dalle deduzioni specifiche eventualmente effettuate dalle parti, nonché DAesito LListruttoria svolta nel corso del giudizio, ovvero dia conto, con motivazione non apparente e non manifestamente illogica o contraddittoria, LLapprezzamento compiuto sulla ragionevole impossibilità di svolgere ulteriori ed efficaci ricerche del dichiarante (Cass. Sez. 6, n. 24039 del 24.5.2011, Rv 250109).
1.3. Tuttavia, nel caso di specie, ferma la manifesta infondatezza della questione temporale (l'essere le ricerche effettuate a ridosso LLudienza), 3 dal momento che tale circostanza dimostra solamente che il tentativo di rintracciare il teste è stato esperito sino all'ultimo momento possibile (e dunque ha offerto il dato maggiormente aggiornato rispetto all'incombente istruttorio cui era finalizzato), quanto all'aspetto contenutistico delle ricerche, si rileva che, come affermato dai giudici di appello (cfr. pagg. 26- 28 della relativa sentenza), le stesse si sono svolte in ogni direzione concretamente possibile (tramite la PG, presso l'ultima dimora conosciuta a Milano, la residenza anagrafica in GA, e gli archivi del DAP).
1.4. Né l'attuale suggerimento difensivo (ricerca tramite web), ove pure lo si volesse ritenere significativo (dato che non è certamente idoneo ad escludere omonimie), risulta mai tempestivamente offerto ai giudici del merito (cfr. atto di appello). Di conseguenza, la deduzione della circostanza in sede di ricorso per cassazione risulta evidentemente tardiva ed inammissibile, essendo precluso a questa Corte procedere ad indagini in fatto.
2. Ciò premesso, deve rilevarsi che i restanti motivi proposti dal NA si fondano su questioni attinenti a valutazioni di merito, che sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l'argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie (Sez. U. n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. U. n. 12 del 31.5.2000, Rv. 216260; Sez. U. n. 47289 del 24.9.2003, Rv. 226074). Ed inoltre, nel caso di specie, ci si trova dinanzi ad una "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno, per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella LLart. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla legge n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto 4 probatorio non esaminati dal primo giudice (sez. 2 n. 5223 del 24/1/2007, Rv. 236130). Nel caso di specie, invece, il giudice di appello ha riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunto alla medesima conclusione in ordine alla responsabilità LLimputato per i fatti allo stesso ascritti.
2.1. Orbene, fatta questa doverosa premessa e sviluppando coerentemente i principi suesposti, deve ritenersi che la sentenza impugnata regge al vaglio di legittimità, non palesandosi assenza, contraddittorietà od illogicità della motivazione, ovvero travisamento del fatto o della prova. In particolare, quanto alla ritenuta "assenza di motivazione con riguardo ai rapporti di dare/avere fra le parti costituenti il profitto e gli interessi usurai" e alla pretesa "carenza di motivazione con riguardo alla attendibilità della persona offesa relativamente alla ricostruzione dei fatti " (motivi 2 e 3 del ricorso), la Corte territoriale (cfr. pagg. 28 e segg.), con motivazione adeguata e richiamo a quella condivisa di primo grado, ha affermato sussistere dimostrazione piena delle erogazioni (cfr. pag. 15 e 28-33 della sentenza di appello), degli interessi usurari e del dolo LLimputato, aspetti ricostruiti sulla base delle costanti e lineari affermazioni della persona offesa, giudicata assolutamente credibile (seppure talvolta imprecisa attesa la lunga durata del rapporto usurario e la speciale fiducia che la legava all'imputato); peraltro, la Corte territoriale evidenzia come lo stesso imputato abbia ammesso l'effettività della peculiare forma di molti rimborsi di denaro in suo favore di cui ha parlato la EN (e cioè dei versamenti diretti di contanti sul c/c LLimputato, cfr. pag. 28 della sentenza impugnata) e non abbia mai contestato la circostanza né offerto approfondimenti (quale produzione di estratti conto) che potessero smentire le affermazioni della EN. Per giunta, la stessa Corte territoriale afferma (cfr. pag. 28), con deduzione che non ha formato oggetto di specifica confutazione, che nei motivi di appello non è stata neppure contestata la usurarietà dei prestiti, ma sostanzialmente ed unicamente la inverosimiglianza e incompletezza delle dichiarazioni della persona offesa. Dichiarazioni che, tuttavia, l'imputato, nel corso LLesame che pure ha inteso rendere (facendo affermazioni considerate vaghe, inverosimili e del tutto lacunose), non ha saputo contestare specificamente, trincerandosi dietro ad una propria vaga contabilità a mente, logicamente giudicata irreale a fronte di importi tanto elevati, comunque incapace di scalfire 5 l'attendibilità della (invece puntuale e scritta) contabilità offerta dalla persona offesa. In ogni caso (cfr. pagg. 29 e segg. della sentenza di appello), se qualche imprecisione di dettaglio, da parte della EN, sulle somme ricevute e restituite e sugli importi delle cambiali, viene giudicata fisiologica, "millimetrica" viene invece riscontrata la coincidenza tra le dichiarazioni della persona offesa e quelle del FI circa le cambiali (alcune delle quali non rinvenute perché pacificamente distrutte da quest'ultimo dopo che gli erano state restituite); di conseguenza, manifestamente infondata appare la deduzione difensiva a pag. 11 del ricorso in tema di cambiali. Ma comunque, attesa la natura di valutazione di merito correttamente e logicamente argomentata, anche in considerazione della consolidata giurisprudenza secondo la quale la deposizione della persona offesa neppure necessita di riscontri laddove pienamente credibile (cfr. pagg. 11-12 della sentenza di primo grado), evidente è la manifesta infondatezza dei motivi in esame. Motivi che, in definitiva, difettano altresì della necessaria specificità, non essendo neppure indicato (cfr. pagg. 13-17 del ricorso) in che maniera siano idonei a inficiare l'affermazione di penale responsabilità in relazione al reato di usura e, in particolare, gli analitici conteggi riportati nelle pagg. 13 e 14 della sentenza di primo grado (che, evidenziando, nel triennio 2004-2007, pagamenti -o dazioni di cambiali- della EN per oltre € 190.000, a fronte di prestiti per € 87.479, attestano la presenza di un tasso di interesse talmente esorbitante il limite di legge da rendere prive di specificità le contestazioni difensive); in sostanza, non si precisa quale sarebbe l'effetto, in termini di conteggio degli interessi usurari, della ipotetica eliminazione di alcuno dei pagamenti che la EN sostiene di aver effettuato.
3. Manifestamente infondato e generico è anche il motivo di ricorso relativo alla truffa di cui al capo D, ascritta in concorso ai tre ricorrenti;
invero, il NA si limita a dolersi della illogicità della motivazione di appello a proposito del suo contributo all'azione, lamentando che da essa non emerge in che modo il ricorrente poteva venire in possesso delle cambiali possedute dalla EN né il suo ruolo di organizzatore della truffa. Al contrario, la sentenza di appello richiama e condivide la dettagliata motivazione del primo giudice (cfr. pagg. 15-17) che ha ricostruito puntualmente la vicenda, spiegando le ragioni per le quali il NA costituisce il necessario ideatore della truffa, come dimostra la telefonata fatta DARE alla EN (cfr. pag. 34 della sentenza di appello). R 6 4. Manifestamente infondato è anche il motivo attinente alla pretesa prescrizione della truffa ascritta sub D. Invero, a fronte di una condotta contestata come consumata nell'agosto del 2008, la prescrizione, a tutto concedere, non può maturare anteriormente al febbraio 2016. Nel caso di specie la sentenza di appello risale al marzo del 2013 e, come noto, secondo consolidata giurisprudenza, poiché la declaratoria di inammissibilità del ricorso determina la mancata corretta instaurazione del rapporto processuale innanzi a questa Corte Suprema, e comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata alla data di scadenza del termine per proporre regolare impugnazione, deve essere rilevato che a tale data il reato in contestazione non era ancora estinto per intervenuta prescrizione.
5. Manifestamente infondato è il motivo attinente alle attenuanti generiche, negate in base ai numerosi predenti penali e alla gravità delle condotte. Secondo il consolidato orientamento di legittimità -condiviso dal Collegio- ai fini LLassolvimento LLobbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati DAimputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione delle circostanze, ritenute di preponderante rilievo (nel caso di specie i precedenti penali e l'assenza di elementi a favore). Peraltro, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato proprio con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica LLart. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza LLimputato (Cass. Sez. 3, sent. n. 44071 del 25/09/2014, dep. 23/10/2014, Rv. 260610).
6. In relazione alla posizione del ricorrente OZ RE, devesi evidenziare che il primo motivo di ricorso si incentra sull'assenza di adeguata dimostrazione della coincidenza tra l'imputato e la persona fisica che ha parlato telefonicamente con l'EN per conto del NA ed ha poi incontrato la donna, insieme al PR, presso un bar, presentandosi come RE. Con il secondo motivo, si lamenta l'illegittima utilizzazione della mancata presentazione LLimputato a dibattimento. Con il terzo motivo si lamenta la mancata attivazione dei meccanismi di cui agli artt. 7 213 e 507 cod. proc.pen. per risolvere il dubbio sulla identificazione in esso OZ LLRE a cui ha fatto riferimento la persona offesa EN. I motivi sono tutti manifestamente infondati. In relazione ai primi due, ritiene il Collegio che al giudice non sia precluso valutare la condotta processuale LLimputato, coniugandola con ogni altra circostanza sintomatica, con la conseguenza che egli, nella formazione del suo libero convincimento, ben può considerare, in concorso di altre circostanze, la portata significativa degli atteggiamenti processuali incidenti su profili determinanti (si veda, in senso conforme, Sez. 2, n. 22651 del 21/04/2010, 247426 in relazione al silenzio LLimputato su circostanze Rv. potenzialmente idonee a scagionarlo). E dunque, legittimo appare il ragionamento probatorio utilizzato dai giudici del merito che, sommando al dato desumibile dalla relazione tra NA e OZ (emerso tramite intercettazioni telefoniche, come analiticamente descritto alle pagg. 16-18 della sentenza di primo grado, condivisa e richiamata da quella di appello), nonché tra quest'ultimo e il PR, la circostanza della omessa presenza al dibattimento, ha ritenuto, con giudizio di merito effettivo e non illogico, e dunque insindacabile nella presente sede, essere stata raggiunta la prova in ordine alla corretta individuazione del prevenuto.
6.1. Inammissibile è anche il motivo attinente alla omessa attivazione del meccanismo di cui agli artt. 213 e 507 cod. proc.pen., poiché trattasi di attività non richieste con i motivi di appello e comunque relative a valutazione discrezionale. Peraltro, in tema il Collegio aderisce al consolidato orientamento di legittimità secondo cui la mancata assunzione di una prova decisiva -quale motivo di impugnazione per cassazione- può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma LLart. 495, secondo comma, cod. proc. pen., circostanza che non ricorre nella fattispecie.
7. In relazione al ricorso proposto nell'interesse di OR PR, va premesso che lo stesso, al di là della risentita contestazione sulla qualifica di irreale attribuita dal giudice del gravame alla sua tesi difensiva formulata con l'atto di appello, in questa sede lamenta essenzialmente la omessa motivazione sui motivi di appello, neppure trascritti nella sentenza impugnata. Quest'ultimo assunto è manifestamente infondato, poiché dei tre motivi di appello proposti (mancata assoluzione per non aver commesso il fatto in relazione, essenzialmente, alla mancata attendibilità della EN, avendo 8 il PR ammesso la materiale consegna LLassegno poi risultato falso;
eccessività della pena e mancata concessione delle attenuanti generiche;
mancata concessione della sospensione condizionale), vi è puntuale indicazione nella sentenza impugnata (cfr. pagg. 28, 35 e 36). In relazione al merito del motivo di ricorso, con il quale si contesta il contenuto della motivazione, se ne deve, invece, rilevare l'assoluta genericità dal momento che, oltre a dolersi del tenore asseritamente ironico delle espressioni utilizzate nella sentenza di appello, non evidenzia alcun profilo di assenza o illogicità evidente.
8. Tutto ciò comporta l'inammissibilità delle impugnazioni per manifesta infondatezza dei motivi proposti. Ne consegue, per il disposto LLart. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in € 1500,00 ciascuno, oltre alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili EN MA IN e AS LL.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro millecinquecento ciascuno a favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili EN MA IN e AS LL che liquida in complessivi € 4.212,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e Iva . Così deciso il 1.3.2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Thotelow Dr. Giovanni Diotallevi Dr. Stefano Filippini form DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 3 APR. 2017 CANCELLIERE Claudia Pianelli