Cass. pen., sez. I, sentenza 23/05/2000, n. 3759
CASS
Sentenza 23 maggio 2000

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L'ordinanza impositiva della custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di uno straniero non deve essere notificata insieme con la sua traduzione, perché in tal caso la tutela dell'indagato che ignori la lingua italiana è assicurata, a norma dell'art. 94, comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen., dall'obbligo del direttore dell'istituto penitenziario di accertare, se del caso con l'ausilio di un interprete, che l'interessato abbia precisa conoscenza del provvedimento che ne dispone la custodia e di illustrargliene, ove occorra, i contenuti. (Fattispecie nella quale l'indagato era stato interrogato nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto alla presenza di un interprete, ricevendo piena e dettagliata cognizione della natura e dei motivi dell'accusa rivoltagli). (Conf. Sez. I, c.c. 23 maggio 2000 n. 3760, Hajdari, non massimata, V. Corte cost., 19 gennaio 1993 n. 10).

Poiché nel giudizio incidentale "de libertate" non sono previsti ne' la presenza, ne' l'interrogatorio dell'imputato, se non solo eventualmente e a sua richiesta, la mancata assistenza di un interprete non è causa di nullità, allorché l'imputato non abbia chiesto di essere interrogato. (In motivazione, la S.C. ha precisato che, in caso di richiesta di interrogatorio, la mancata assistenza dell'interprete determinerebbe, in ogni caso, una nullità a regime intermedio, non più deducibile, come tale, dopo il compimento dell'atto dalla parte che vi assiste). (Conf. Sez. I, c.c. 23 maggio 2000 n. 3760, Hajdari, non massimata).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 23/05/2000, n. 3759
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3759
    Data del deposito : 23 maggio 2000

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