Sentenza 23 maggio 2000
Massime • 2
L'ordinanza impositiva della custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di uno straniero non deve essere notificata insieme con la sua traduzione, perché in tal caso la tutela dell'indagato che ignori la lingua italiana è assicurata, a norma dell'art. 94, comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen., dall'obbligo del direttore dell'istituto penitenziario di accertare, se del caso con l'ausilio di un interprete, che l'interessato abbia precisa conoscenza del provvedimento che ne dispone la custodia e di illustrargliene, ove occorra, i contenuti. (Fattispecie nella quale l'indagato era stato interrogato nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto alla presenza di un interprete, ricevendo piena e dettagliata cognizione della natura e dei motivi dell'accusa rivoltagli). (Conf. Sez. I, c.c. 23 maggio 2000 n. 3760, Hajdari, non massimata, V. Corte cost., 19 gennaio 1993 n. 10).
Poiché nel giudizio incidentale "de libertate" non sono previsti ne' la presenza, ne' l'interrogatorio dell'imputato, se non solo eventualmente e a sua richiesta, la mancata assistenza di un interprete non è causa di nullità, allorché l'imputato non abbia chiesto di essere interrogato. (In motivazione, la S.C. ha precisato che, in caso di richiesta di interrogatorio, la mancata assistenza dell'interprete determinerebbe, in ogni caso, una nullità a regime intermedio, non più deducibile, come tale, dopo il compimento dell'atto dalla parte che vi assiste). (Conf. Sez. I, c.c. 23 maggio 2000 n. 3760, Hajdari, non massimata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/05/2000, n. 3759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3759 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 23.05.2000
1.Dott. LOSANA CAMILLO Consigliere SENTENZA
2.Dott. SILVESTRI GIOVANNI " N. 3759
3.Dott. VANCHERI ANGELO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. CANZIO GIOVANNI " N. 08224/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LI DU n. il 01.09.1975
avverso ordinanza del 29.10.1999 TRIB. LIBERTÀ di LECCE sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. CANZIO GIOVANNI sentite le conclusioni del P.G. Dr. G. Galati, il quale chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Osserva in fatto e in diritto.
1. - Con ordinanza in data 30.10.1999 il tribunale di Lecce rigettava l'appello proposto contro i provvedimenti 25 e 30.9.1999 del locale g.i.p. reiettivi delle richieste di revoca o sostituzione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere nei confronti di LI LA, imputato - in concorso con AJ AR - dei delitti di favoreggiamento dell'immigrazione, clandestina, quale conducente di un gommone nel tratto di mare antistante la costa di Otranto il 14.5.1999, e di false dichiarazioni sulle proprie generalità.
Rilevava il tribunale che sui presupposti dell'ordinanza coercitiva, non impugnata dall'interessato, s'era formato, in assenza di elementi nuovi o sopravvenuti, il c.d. giudicato cautelare, e che le ulteriori doglianze difensive circa l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di giurisdizione e la nullità degli atti processuali - in particolare dell'ordinanza applicativa della misura cautelare siccome non tradotta nella lingua albanese - erano infondate, poiché, da un lato, il reato era stato commesso nel territorio dello Stato italiano (il gommone condotto dall'imputato, dopo avere toccato la costa di Otranto e fatto sbarcare i clandestini fu inseguito e fermato da una motovedetta della G.d.F. in un tratto di mare non sicuramente internazionale), e, dall'altro, l'arrestato aveva compreso esattamente i termini dell'accusa contro di lui formulata allorché venne interrogato dal giudice in sede di udienza di convalida dell'arresto alla presenza dell'interprete. 2. - Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell'LI, i quali hanno denunziato, l'improcedibilità dell'azione penale e il difetto di giurisdizione, a norma degli artt. 4 c.p. e 2 c. nav., per essere avvenuto l'arresto a 16 miglia da Capo d'Otranto oltre il limite del mare territoriale in acque internazionali;
la nullità assoluta dell'ordinanza coercitiva, a norma degli artt. 143 e 109 c.p.p., nell'interpretazione offerta anche alla luce delle convenzioni internazionali dalla Corte costituzionale con sentenza n. 10 del 1993, siccome notificata all'indagato, cittadino albanese, in lingua italiana, sì che lo stesso non aveva potuto conoscere il contenuto dell'atto di accusa;
la nullità degli atti compiuti nell'udienza camerale del 29.10 1999 davanti al tribunale del riesame in quanto posti in essere, alla presenza dell'indagato, senza l'ausilio di un interprete;
l'insussistenza delle esigenze cautelari stante l'incensuratezza dell'imputato e il decorso del tempo già trascorso in carcere.
3. - Il ricorso si palesa destituito di ogni fondamento. Giova premettere che quando con l'impugnazione de libertate si ripropongano le medesime deduzioni già precedentemente respinte, in tale ipotesi e pur sempre affidato al giudice il delicato compito di apprezzare motivatamente se la nuova istanza sia o meno sorretta da ulteriori acquisizioni o situazioni, che giustifichino il superamento della limitata preclusione endoprocessuale formatasi - "allo stato degli atti" - in ordine alle questioni esplicitamente o implicitamente già trattate.
Nel caso in esame, le statuizioni adottate dal g.i.p. con l'originaria ordinanza coercitiva - non impugnata mediante la richiesta di riesame - circa la sussistenza sia dei gravi indizi di colpevolezza che delle esigenze cautelari meritevoli di tutela mediante la più grave misura coercitiva, precludevano, in mancanza di fatti nuovi sopravvenuti o di significative variazioni del quadro di riferimento (attesa la genericità dell'assunto inerente al tempo trascorso in carcere ovvero all'incensuratezza dell'imputato), la rivalutazione dei medesimi presupposti.
Il tribunale si è fatto peraltro carico di confutare le "nuove" eccezioni di difetto di giurisdizione e di nullità dell'ordinanza coercitiva, motivando esplicitamente e logicamente tanto sulle circostanze dell'avvistamento, inseguimento e fermo del gommone dell'imputato dopo lo sbarco degli immigrati clandestini sulla costa di Otranto, quanto sulle modalità di svolgimento dell'udienza di convalida dell'arresto e di contestazione degli addebiti con la presenza di un interprete di lingua albanese.
Orbene, osserva il Collegio che, a fronte dell'assoluta genericità dell'assunto difensivo, per la prima volta formulato in sede di appello de libertate, non può consentirsi alla Corte di cassazione di spingersi a controllare le risultanze processuali, sovrapponendo la propria valutazione all'apprezzamento degli elementi probatori compiuto dal giudice del merito circa l'effettiva dinamica della vicenda dello sbarco degli immigrati clandestini in territorio dello Stato italiano, della successiva fuga, dell'inseguimento e del fermo del gommone condotto dall'imputato da parte di motovedette della G.d.F. in acque di dubbia collocazione internazionale (nel senso che l'inseguimento della nave contrabbandiera puo essere proseguito oltre il mare territoriale quando ivi sia iniziato e non sia stato interrotto, cfr. Cass. 25.11.1959, Martinez). Quanto poi alla dedotta nullità dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, mette conto di rilevare, da un lato, che l'indagato e stato interrogato nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto alla presenza dell'interprete di lingua albanese, ricevendo così piena e dettagliata cognizione della natura e dei motivi dell'accusa rivoltagli (a norma degli artt.
5.2 e 6.3 lett.a) Conv. eur. dir. uomo, 14.3 lett. a) Patto intern. dir. civ. e pol.), e, dall'altro, che l'ordinanza impositiva della custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di uno straniero non deve essere notificata insieme alla sua traduzione, perché, in tal caso, la tutela dell'indagato che ignori la lingua italiana è assicurata, a norma dell'art. 94.1-bis disp. att. c.p.p. dall'obbligo del direttore dell'istituto penitenziario di accertare, se del caso con l'ausilio di un interprete, che l'interessato abbia precisa conoscenza del provvedimento che ne dispone la custodia e di illustrargliene, ove occorra, i contenuti (Cass., Sez. II, 11.3.1999, Zarijovski, rv. 212977).
Circa l'ultimo motivo di gravame, riguardante la nullità degli atti compiuti nell'udienza camerale per la mancata assistenza di un interprete di lingua albanese, osserva il Collegio che nel giudizio incidentale de libertate non è prevista la presenza ne' l'interrogatorio dell'imputato, se non solo eventualmente ed a sua richiesta ex art. 127.3 c.p.p. (Cass., Sez. III, 16.4.1997, Pepa, rv. 208282; Sez. III, 5.7.1994, Molina). D'altra parte, si verserebbe comunque in ipotesi di nullità di ordine generale ma a regime intermedio, siccome attinente all'assistenza dell'imputato, ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 180 c.p.p., e perciò non più deducibile dopo il compimento dell'atto dalla parte che vi assiste a norma dell'art. 182.2 c.p.p. Il ricorso dev'essere pertanto respinto con le conseguenze di legge.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 co.
1-ter disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 23 maggio 2000. Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2000