Sentenza 2 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2001, n. 4831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4831 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2001 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA 0483 1/01 di Care Muztion 1 Sezione Lavoro composta dai signori Magistrati: Oggetto: Lavoro. R. G.m.11660/1998 dr. Marino Donato Santojanni Presidente Crom. 40312 dr. Donato Figurelli Consigliere rel. Rep. dr. Ettore Raffaele Giannantonio Consigliere Ud. 06.10.2000 Consigliere dr. Maura La Terza Consigliere dr. Giovanni Amoroso Ha promunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: fjender D'MI TT, rappresentato e difeso im virtù li di procura per dr. GI EO, notaio iscritto nel Ruolo del Distretto notarile di TI, im data 15 settembre 2000, m. rep. 125.112 -- dagli avvocati Nicola Moretti e Giuseppe Gallinaro, ed elettivamen- te domiciliato presso lo studio del secondo im Roma al viale delle Provincie m. 2, ricorrente;
CONTRO
Comune di Formia, im persona del Sindaco dr. DR EO, autorizzato a stare im giudizio com de- 4002 1 - 1 liberazione della Giunta Municipale n. 225 del 17 luglio 1998, rappresentato e difeso per procura a margine del controricorso dall'avv. Marsilio Casa- le, presso cui è elettivamente domiciliato im Roma alla via Velletrii m. 35, controricorrente;
MONCHE Gestione liquidatoria delle ex UU.SS.LL. della Provincia di TI, im persona del Commissario liquidatore dr. Roberto Mallucelli, rappresentata e diffesa dall'avw. Salvatore Napoli ed elettiva- mente domiciliata presso il di lui studio im Roma alla cia C. Morin n. 1, giuste pocure ustarile do't. Nicotra di lactone del 8/9/98 12 33601; Прише resistente com procura;
: per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Prosinone im date 17 settembre 17 ottobre 1997, m. 619/97, nr. 4137 e 4241 ruolo anno 1994; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 6 ottobre 2000; uditi gli avvocati Norveo Stramenga per delega dell'avv. Nicola Moretti, Marsilio Casale e Salvatore Napoli;
udito il P.M., im persona del Sostituto Procuratore Ge- merale dr. Giovanni Giacalome, che ha concluso per il rigetto del primo motivo di ricorso, e l'accoglimento per quanto di ragione del secondo motivo. - 2 - " Svolgimento del processo. Oggetto del contendere è la richiesta del signor TT D'MI di ottenere dal Comune di Formia e dall'Azienda USL di TI (ex USL LTG) il paga- mento degli interessi e della rivalutazione moneta- ria, nonchè il ristoro dei danni, sulle somme tar- divamente corrisposte dal Comune di Formia titolo di compensti per l'attività ambulatoriale svolta mel periodo 1970-1979 presso l'ospedale "Dono Svizzero" di Pormia. Il Pretore di TI- sezione distaccata di Gaeta - com sentenza n. 215 dell'll settembre 1991 accoglieva parzialmente la domanda, condannando il Comune e la USL al pagamento della somma a titolo di interessi e rivalutazione e respingendo la domanda di darmi. Con distinti atti di appello 11 Comme e la USL inter- ponevano gravame avverso la citata promuncia innanzi al Tribunale di TI, ribadendo le eccezioni già proposte im primo grado, inerenti al difetto di giu- risdizione, al difetto di legittimazione passiva ed alla prescrizione della pretesa vantata dall ricorrente. Con sentenza m. 83 del 25 marzo 1992 il Tribunale di TI accoglieva gli appelli sul punto pregiudiziale della giurisdizione, dichiarando che la controversia era riservata all'esclusiva cognizione del giudice --3- amministrativo. Su ricorso del D'MI le Sezioni Unite della Suprema Conte cassavano la sentenza d'appello, dichiarando la giurisdizione ordinaria e rinviando le parti innamzi al Tribunale di Prosinone. Con ricorsi autonomamente depositati e successivamente riumiti, il D'MI ed il Comune di Formia, in esito alla sentenza di cassazione, riassumevano il giudizio pendente tra di essi e 11'Azienda USL di TI. Costituitasi anche l'Azienda USL di TI, all'udienza del 19 giugno 1996 il D'MI eccepiva 1*ärrätualità della costituzione delle controparti, rilevando il di- fetto di procura stante la mancata autorizzazione a stare in giudizio per la ASL e 1'intempestiva costituzio- ne del comune di Parmia. Il Tribunale concedeva un rim- vio per consentire alla ASL la produzione della delibera di autorizzazione che nom veniva depositata. Con sentenza 177 ottobre 1997 il Tribunale di Pro-im data 17 settembre - simone accoglieva gli appellä, rigettando la domanda del D'MI.. Osservava il Tribunale, respinte le eccezioni preli- minari, che doveva essere accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della SL;
che il primo giudice operato un'equivoce confusione di elementi fondantiaveva la responsabilità contrattuale e quella extracontrattua- le, che dovevano rimanere invece nettamente distinti · 4 ·- che era pacifico tra le parti che il soggetto legitti- mato ex lege al pagamento dei compensi ai medici am- bulatoriali come il D'MI fosse il Comune di Formiaţ che la natura del credito richiesto era accessoria a quello principale, e di esso nom poteva che assimilar- ne la struttura, identificando nel Comume il soggetto tenuto contrattualmente al pagamento;
che ciò che il Pretore aveva ritenuto essere elemento identificativo della coobbligazione (il ritardo nella trasmissione dei dati necessaria alla liquidaziome) mom era elemen- fron to interno alla struttura dell'obbligazione nel semso che non ne costitutiva elemento fondante, ma riguardava i rapporti tra l'obbligato ed un terzo, assolutamente irrilevanti sotto il profilo della responsabilità contrattuale. Aggiungeva il Tribunale che doveva essere parimenti ac- colta l'eccezione di prescrizione sollevata dal Comune di Formia;
che nom era condivisibile 1 "affermazione pre- torile che il pagamento parziale del credito prescritto effettuato dal Comune di Formia avesse avuto come effetto quello di riconoscere l'intera pretesa creditoria e dunque di impedire di eccepire la prescrizione per la restante parte della somma dovuta e mom pagata, che era pacifico im atti che la pretesa creditoria del D'MI, al momento del pagamento della sorta ad opera del Co- w- 5- mure, fosse ampiamente prescritto;
che la tesi pretorile confondeva il pagamento del debito prescritto, che è um fatto giuridico, com la rinuncia alla prescrizione, che è un atto giuridico avente sicura natura negoziale, della quale mom si rinvenivano gli elementi. Avverso detta sentenza il D'MI Ha proposto ri- corso per cassazione, affidato a quattro motivi, ed ha depositato memoria. Il Comune di Formia ha resistito con controricorso. La USL LTб ha depositato solo procura speciale. рушила Motivi della decisions. Con il primo motivo il ricorrente denuncia omessa, insuf- ficiente ed erronea motivazione della sentenza nella par- te in cui ha dichiarato la carenza di legittimazione pas- nonchasiva della USL, nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 81, 99 e 100 c.p.c. Secondo la difesa del ricorrente ha errato il giudice di rinvio che, pur individuando nel Comune di Formia l'obbli- gato ex lege al pagamento dei compensi ai medici per pre stazioni ambulatoriali, ai sensi della legge Regione La- zio n. 10/80 e la USL tenuta ex lege alla predisposizio– ne e trasmissione degli atti indispensabili al Comune per la liquidazione dei compensi in questione, la dichiara camente di legittimazione passiva, affermando di mon po- - tersi confondere la responsabilità di natura con- trattuale dell'uno con la responsabilità di natura extracontrattuale dell'altra. Invece nella specie - secondo la difesa del ricorren- te la pretesa ezionata in giudizio afferisce alla responsability de fatto illecito della USL response- bile dell'adempimento tardivo del Comune. Osserva la difesa del ricorrente che, se in virtù del- la disciplina della legge Regione Lazio n. 10/80 si in- dividua nel Comune l'obbligato alla corresponsione dei compensi de quibus, ciò non rappresenta una esimente della responsabilità della USL, per la sua condotta o- missiva. Di qui la conseguente legittimazione passiva : della USL per l'azione di risarcimento. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia erronea declaratoria di carenza di legittimazione passiva della USL e violazione e falsa applicazione degli artt. 1292 : e 88. c.c. In particolare la difesa del ricorrente sostie- ne che la sentenza impugnata,nel motivare la dichiarata carenza di legittimazione passiva della USL, viola in dettato nonchè la ratio delle norme sulle obbligazioni solidali. Con il terzo motivo il ricorrente demuncia l'insufficien- te, erronea e contraddittoria motivazione della senten- za riguardo all'eccezione di prescrizione, nonchè la vio- --7- 〃 lazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2937, 2940, 2946 e 2948 Deduce in particolare la difesa del ricorrente che l'adempimento parziale (ossia della sola sorte, in vio- lazione del disposto dell'art. 429 n. 3 c.p.c.) del debito prescritto da parte del Comune rappresenterebbe, comunque, atto volontario di legittimo adempimento e per ciò stesso abdicativo della facoltà di opporre la prescrizione estintiva del credito parzialmente soddi- sfatto. риль Com ilquarto motivo di ricorso il ricorrente demuncia la violazione delle medesime disposizioni indicate com il terzo motivo (ma segnatamente gli artt. 2946 e 2948 c.c.), assumendo che erroneamente il tribunale ha fatto riferimento alla prescrizione quinquennale, dovendo im- vece trovare applicazione nella specie quella decennale. I primi due motivi del ricorso che possono essere trat- tati congiuntamente im quanto oggettivamente connessi - sono infondati. Deve premettersi che l'art. 3 della legge della regione Lazio 28 gennaio 1980, n. 10 ha previsto che alle unità samitarie locali mom potevano esserė imputate attività e passività conseguenti alla gestione delle funzioni da parte degli enti ed uffici che venivano a cessare i compiti nelle materie del servizio sanitario nazionale, miferibili al periodo anteriore alla data del 1.1.1980; per gli enti già erogatori di as- 8. sistenza sanitaria sciolti ai sensi dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le attività e passività suddette avrebbero costituito oggetto di ap- posita contabilità stralcio gestita dai Comuni competenti per territorio. - come in realtà In forza di tale disciplina risulta pacifico tra le parti che il ricorrente, medico ambu- - latoriale operante in regime di convenzione sia del tutto estraneo ai rapporti tra il Comune di Formia e l'USL/LT6 (im gestione commissariale liquidatoria) e che unico debitore, quanto al pagamento dei compensi spettantigli in forza di convenzione avente ad oggetto la prestazione resa dal ricorrente, fosse (dopo la soppressione degli enti ospedalieri) il Comune. L'allegato obbligo dell'USL/LT6 di approntare i tabula- ti recantilla quantificazione dell'attività svolta dal ricorrente affinchè il Comune potesse procedere al pa- pagamento delle spettanze di quest'ultimo aveva carat- tere strumentale, riguardava la collaborazione tra enti al fine del buon andamento della pubblica amministrazio- me e vedeva come "creditore" (in senso improprio) unica- mente il Comune che poteva pretendere che l'USL/LTE of- frisse tempestivamente il previsto supporto di documen- tazione contabile. Era quindi il Comune che poteva do- lersi dell' eventuale) comportamento negligente dell'USL/ 9 - LTC ove da ciò fosse derivato - come im efffetti l'aggravamento dell'esposizione debitoria stato del Comune stesso nei confronti del ricorrente in ragione della debenza di interessi e rivalutazione monetaria per il mancato tempestivo pagamento della sorte del credito. La difesa del ricorrente, ben consapevole della struttura chiuma del rapporto obbligatorio che vede come terzi i soggetti diversi dal creditore e dal debitore, ha invocato la tutela aquiliana del credito, affermata negli ultimi anni dalla giuri- sprudenza di questa Corte. Anche recentemente Cass. 27 luglio 1998 m. 7337 ha affermato che la tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c. deve ammettersi anche con riguardo al pregiu- dizio patrimoniale sofferto dal titolare di dirätti di credito, non trovando ostacolo nel carattere rela- tivo di questi ultimi in considerazione della mozione ampia ormai generalmente accolta di danno ingiusto come comprensivo di qualsiasi lesione dell'interes se che sta alla base di un diritto, in tutta la sua estensione;
trova, in tal modo, protezione non solo l'interesse rivolto a soddisfare il diritto (che, nel caso di diritti di credito, è attivabile direttamen- te nei confronti del debitore della prestazione og- - 10 getto del diritto), ma altresì l'interesse alla realiz- zazione di tutte le condizioni necessarie perchè il soddisfacimento del diritto sia possibile, interesse tutelabile nei confronti di chiunque illecitamente im- pedisca tale realizzazione;
in siffatta prospettiva trova fondamento la tutela aquiliana del diritto di credito. Questa è quindi l'area di applicazione della responsabilità extracontrattuale per la lesione del di- ritto di credito che va, peraltro, circoscritta ai danni che hanno direttamente inciso sull'interesse og- getto del diritto. привMa di tale tutela correttamente la sentenza impugnata ha escluso in fatto il suo presupposto indefettibile, ossia l'intervenuta lesione, in tutto od in parte, del- la pretesa creditoria. Il terzo estraneo al rapporto obbligatorio è tenuto non di meno a rispettare il gene- rale obbligo di neminem laedere e quindi, se pone in essere fatti o atti illeciti che alterano il rapporto creditorio pregiudicando le ragioni del creditore, è ob- bligato al risarcimento del danno nei confronti di quest'ul- timo. Nella specie il fatto illecito della USL/LT6- ossia il ritardo (asseritamente colpevole) nell'invio della do- cumentazione contabile necessaria) per quantificare le spettanze del ricorrente nam ha inciso in alcun modo - - come è di tutta evi sul rapporto creditorio atteso che - 11 denza - la mancanza di documentazione contabile è ben lungi dal costituire quell' "impossibilità della pre- stazione derivante da causa a lui non imputabile" che (ex art. 1218 c.œ.) vale ad escludere la resposabili- tà del debitore. Il Comune, anche in mancanza di docu- mentazione contabile, è sempre rimasto obbligato al pagamento dei compensi spettanti al ricorrente ed era altresì tenuto a corrispondere gli accessori del cre- dito (interessi monetari e rivalutazione) in ragione del ritardo nell'adempimento. La posizione creditoria del ricorrente quindi non è stata incisa dal comporta- mento dell'USL/LT6, che invece ha solo pregiudicato la posizione del Comune, esponendolo al pagamento degli ac- cessori del credito;
pregiudizio questo che era interno al rapporto obbligatorio tra Comune e USL/LT6. Una volta esclusa ogni ragione di risarcimento del danno del ricorrente nei confronti dell'USL/LT6 per tutela aquiliana del credito nei confronti del Comune di Formia, neppure si pone l'ulteriore problema dell'eventuale soli- darietà, o meno, di tale obbligo risarcitorio con il pa- rallelo obbligo risarcitorio gravante sul Comune per il ritardo nel pagamento degli accessori del credito in que- - stione. Infondati sono anche il terzo ed il quarto motivo del ricorso. Dopo aver affermato (correttamente per quanto sopra esposto) 12 che unico debitore di interessi e rivalutazione mone- taria sul credito del ricorrente era il Comune di For- mia, il tribunale di Frosinone ha preso in considera- zione la specifica censura di esso ricorrente, riguar- dante l'eccezione di prescrizione del Comune, inizial- mente disattesa dal pretore, ed ha riformato la pronun- cia di primo grado, accogliendo l'eccezione e ritenendo che non ricorresse nella specie l'ipotesi dell'interru- zione della prescrizione per effetto del riconoscimento del credito ex art. 2944 c.c. рзишиDeve immanzi tutto rilevarsi l'esattezza del rilievo se- condo cui nella specie si versa nell'ipotesi della pre- scrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., trattandosi di compensi per prestazioni professionali da pagarsi perio- dicamente ad anno od in termini più brevi. E' sufficiente a tal proposito ribadire l'orientamento di questa Conte che ha affermato che la ratio della disciplina della pre- scrizione dei crediti previsti dal n. 1 al m. 4 dell'art. 2948 c.c. è quella di liberare il debitore dalle presta- mi scadute e non richieste tempestivamente dal creditore, quando esse, im relazione ad un'unica causa debendi, abbia- no carattere periodico, restando invece fuori della previ- sione legislativa le prestazioni rateizzate di un unico debito;
tipiche obbligazioni periodiche derivanti da un'unica causa soluțoria, costituita dal rapporto di lavoro, sono - 113- quelle relative alla retribuzione ed ad altri emolu- menti accessori da pagarsi ad anno o im termini più brevi (Cass. 1° febbraio 1988 m. 862; cfr. anche Cass 24 dicembre 1997 m. 13039, che parla di prestazioni periodiche aventi causa debendi continuativa alle qua- li si applica la prescrizione quinquennale). Quanto poi al problema, maggiormente dibattuto tra le parti, della possibilità che il pagamento della sorte di um credito prescritto possa valere come riconosci- mento del debito per gli accessori, può ricordarsi che la più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. 17 aprile 1999 m. 3858) com riferimento alla materia del- q l'assistenza obbligatoria, e specificamente ai crediti relativi ad um assegno d'invalidità civile e nel riferi- re che è assoggettato alla prescrizione ordinaria de- cennale sia il diritto al pagamento (in un'unica solu- zione) dei ratei arretrati, maturati prima della liqui- dazione, sia il diritto alla percezione della relativa -somma per rivalutazione ed interessi ha precisato che la liquidazione dei soli ratei arretrati (senza accessori) mon costituisce riconoscimento del debito, idoneo ad im- terrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c. - 14.- Analogamente Cass. 24 maggio 1994 m. 5044 ha e- scluso che possa costituire riconoscimento del debito il pagamento della sola sorte dell'indem- mità premio di servizio dovuto dall'IMNADEL. Con riferimento poi ad una fattispecie del tutto a naloga a quella oggetto della sentenza impugnata e del ricorso in esame Cass. 7 gennaio 1994 n. 94 ha affermato che il pagamento del debito prescritto, che non comporti adempimento totale dell'obbligazio- ne tra le parti (perchè relativo alla sorte senza gli accessori), non costituisce di per se comportamento i- doneo a dimostrare inequivocabilmente la rinuncia taci- ta alla prescrizione, ovvero ad escludere ogni volontà in tal senso del debitore, ma deve essere valutato al fine di accertare la sussistenza di una consapevole ri- nuncia tacita alla prescrizione, nel contesto di tutte le circostanze acquisite agli atti, le quali abbiano pre- ceduto, accompagnato e seguito il pagamento parziale, non essendo stabilita alcuna presunzione, legale o sem- plice, al riguardo. Arche Cass. 28 gennaio 1993 n. 1051- cui peraltro fa espresso riferimento la sentenza impugnata ha ritenuto che il pagamento di una parte della somma pretem dal 15- creditore, eseguito non a titolo di acconto ma a saldo, per la convinzione, proprio del debitore, dell'esausti- vità dello stesso pagamento, non implica, ove eseguito dopo la prescrizione del debito, rinuncia ad avvalersi della prescrizione (e non preclude quindi la proponibi- lith della relativa eccezione) con riguardo alla diffe- renza ancora vantata dal creditore. Può quindi ritenersi superato il precedente (e più risa- lente) orientamento invocato dalla difesa del ricorren- - secondo cui il pagamento spontaneo, da parte del de- te - bitore, della sorte capitale di un credito di lavoro pre- scritto costituisce, ai sensi dell'art. 2937, 3° comma, C. c., un atto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione, l'efficacia del quale estensibile al cre- dito concernente la rivalutazione monetaria e gli interes- si ex art. 429 c.p.c., atteso che quest'ultimo ha carat-c. p. c., tere accessorio ed è parte del credito complessivo del la- voratore (Cass. 22 aprile 1991 n. 4348). Va invece ribadito che il pagamento parziale del debito prescritto, riferito solo alla sorte senza gli accessori del credito, non costituisce di per sè solo rinuncia tacita alla prescrizione, ma va interpretato nel contesto delle circostanze di fatto in cui tale pagamento avvenuto. Nella specie l'impugnata pronuncia del tribunale di Pro- sinone da una parte corretta in diritto, perchè muove .16- da quel richiamato orientamento giurisprudenziale - come già riferito (Cass. n. 1051 del 1993) che poi - che qui si ribadisce si affermato successivamente ulteriormente;
d'altra parte opera in conareto la valu- tazione del comportamento del Comune affermando cke quest'ultimo ha pagato il debito prescritto con la con- vinzione di tacitare completamente la pretesa creditoria. Ne questa valutazione di merito, non censurabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione, inficiata da alcuna allegazione da parte del ricorrente dü circostanze di fatto, dedotte e non prese in conside- razione dal tribunale, che avrebbero viceversa mostrato l'intento del Comune di rinunciare alla prescrizione. Il ricorso pertanto, va interamente respinto. Sussistono giustificatiimotivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso im Roma il 6 ottobre 2000. Il Presidente (dr. Marino Donato Santojanni)М ожно стојами Il Consigliere estensore (dr. Donate Figurelli) --17- % Phillie IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA oggi,€2 APR. 200felleria Depositata IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA I D A , 0 S 1 S 3 O 3 . L A L 5 T T , O R . A B A ' S I N E L D P L 3 S E A 7 I D - T N S I 8 - S G O 1 O N P 1 E M A S I E D I A G E A , D G O O E E R T T L T T I N S I E R A I S G L E E D L R E O D