CASS
Sentenza 28 luglio 2023
Sentenza 28 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 28/07/2023, n. 32941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32941 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IC AN, nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 23/06/2023 della Corte d'appello di Milano Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Kate Tassone, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, Avv. Marco Viggiani, il quale, riportandosi ai motivi, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. F Num. 32941 Anno 2023 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: GIORGI MARIA SILVIA Data Udienza: 27/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna di AN IC alla Autorità Giudiziaria tedesca„ in relazione al reato di truffa contrattuale commesso nel mese di luglio 2022 in danno della persona offesa Antonucci. La Corte territoriale ha dato atto che la consegna è stata richiesta al fine di assicurare la presenza in giudizio dell'imputato e che i fatti addebitati costituiscono, in parte, reato anche nell'ordinamento italiano. Rilevava, infatti, che il mandato di arresto emesso il 14 aprile 2023 dal Tribunale distrettuale di Augsburg faceva riferimento al capo 15 a), comma 1, del Codice fallimentare tedesco, che obbliga al deposito dell'istanza della procedura di insolvenza;
detto reato non è previsto nell'ordinamento italiano e per tale titolo la consegna doveva quindi essere rifiutata per difetto della doppia incriminazione. Quanto all'ulteriore addebito, rappresentava invece trattarsi di fattispecie astrattamente corrispondente alla truffa o quanto meno alla insolvenza fraudolenta, previste rispettivamente dagli artt. 640 e 641 cod. pen. In relazione a tale reato, la Corte evidenziava che il mandato contiene le informazioni prescritte dall'art. 6, comma 1, I. 22 aprile 2005, n. 69 nella nuova formulazione derivante dalle modifiche apportate dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, e che il reato per il quale è stato emesso il provvedimento è previsto c:ome tale anche nell'ordinamento italiano ed è punito con pena detentiva non inferiore a dodici mesi. Infine, la Corte rilevava che l'arrestato si trova in stato di detenzione anche per la giustizia italiana per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti e disponeva pertanto il differimento della consegna alla data di definizione del detto procedimento pendente presso l'A.G. di Reggio Calabria e clu eventuale espiazione della pena. 2. Ha proposto ricorso il difensore del richiesto, lamentando la violazione di legge riferita agli artt. 6 e 18 della legge n. 69 del 2005, nonché il vizio di motivazione attesa l'indeterminatezza dell'ipotesi accusatoria, che la Corte territoriale avrebbe dovuto vagliare con maggior rigore, potendo ipotizzarsi che si verta in ambito esclusivamente civilistico. Sotto diverso profilo, sia il reato di truffa che quello di insolvenza fraudolenta sono procedibili a querela di parte e potrebbero intervenire circostanze "che portino al venir meno della condizione di procedibilità". 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato per le ragioni di seguito evidenziate. 2. L' art. 6, comma 1, lettera e) del d. Igs. n. 10 del 2021, nella formulazione vigente, prevede che il mandato contenga una descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato, mentre è stato eliminato il riferimento alla relazione illustrativa delle fonti di prova e degli indizi di colpevolezza (di cui al previgente comma 4, lettera a, dello stesso art. 6); relazione che la Corte del merito, prima di rifiutare la consegna, avrebbe dovuto comunque acquisire, in caso di inadeguatezza intrinseca del mandato quanto agli estremi dei gravi indizi di colpevolezza, attivando la procedura integrativa di cui al comma 5 della stessa disposizione (anche questa espunta dalla novella del 2021). Ne consegue che, eliminato il riferimento alla documentazione che in precedenza si prevedeva dovesse essere allegata al mandato di arresto, sono venute meno anche le correlate cause di rifiuto, essendo richiesto che il mandato contenga da solo tutti gli elementi necessari per consentire il controllo che è tenuta ad effettuare l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione (Sez. 6, n. 35462 del 23/09/2021, M., Rv. 282253; Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv. 282118). Nel caso in esame, i requisiti richiesti dal comma 1, lettera e), dell'art. 6 della legge n. 69 del 2005 sono puntualmente contenuti nel titolo in questione, così come sottolineato nel provvedimento impugnato. Le indicazioni contenute nel mandato d'arresto si presentano sufficientemente dettagliate e significativamente evocative del coinvolgimento di IC nell'episodio di truffa contrattuale considerato, laddove allo stesso è addebitato, nella qualità di amministratore della AM Cars & Co GmbH, di avere truffato tale "Antonucci", inducendolo a versare ingenti somme di denaro a titolo di compravendita di due autovetture Audi per un totale di euro 70.700 senza consegnare i beni, così da far ritenere che sin dalla stipulazione dei due relativi contratti - in data 13 e 21 luglio 2022 - non fosse intenzionato ad effettuare il passaggio di proprietà dei due veicoli, traendone così un illecito profitto. Destituita di fondamento è pertanto la tesi dell'incertezza sull'addebito, così come, sotto il diverso profilo censurato con vaghezza dalla difesa, basti ricordare che, ai fini della condizione della doppia punibilità prevista dall'art. 7 della legge n. 69/2005, non rileva la perseguibilità a querela secondo l'ordinamento italiano, dovendosi avere riguardo unicamente alla qualificazione del fatto come reato in entrambi gli ordinamenti, né assume rilievo la punibilità in concreto del reato nello Stato di emissione, trattandosi di una valutazione riservata all'autorità giudiziaria 3 richiedente, all'esito del processo (Sez. 6, n. 45525 del 20/12/2010, Donnarumma, Rv. 248969). 3. Deve infine osservarsi che la Corte ha correttamente disposto il differimento . della consegna alla data di definizione del procedimento pendente presso l'A.G. di Reggio Calabria e di eventuale espiazione della pena. La sentenza impugnata deve tuttavia essere integrata da questa Corte in rapporto alla previsione di cui all'art. art. 19, comma 1, lett. b) della legge n. 69 del 2005, in ragione della cittadinanza italiana del IC, la cui consegna deve essere subordinata alla condizione che il medesimo - al termine del processo eventualmente celebrato nei suoi confronti in Germania - sia rinviato in Italia per espiarvi la pena inflittagli in caso di condanna. Tale previsione infatti, se non contenuta nella sentenza della Corte d'appello, deve essere apposta ex officio dalla Corte di cassazione, anche in difetto di specifiche doglianze (Sez. F, n. 34956 del 04/09/2008, Fuoco, Rv. 240919). 4. Alla declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ritenuta equa di tremila euro alla Cassa delle ammende. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dispone che la consegna sia subordinata alla condizione che IC AN, all'esito del processo a suo carico, sia rinviato in Italia per scontarvi la pena eventualmente inflittagli in Germania. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005. Così deciso il 27/07/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Kate Tassone, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, Avv. Marco Viggiani, il quale, riportandosi ai motivi, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. F Num. 32941 Anno 2023 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: GIORGI MARIA SILVIA Data Udienza: 27/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna di AN IC alla Autorità Giudiziaria tedesca„ in relazione al reato di truffa contrattuale commesso nel mese di luglio 2022 in danno della persona offesa Antonucci. La Corte territoriale ha dato atto che la consegna è stata richiesta al fine di assicurare la presenza in giudizio dell'imputato e che i fatti addebitati costituiscono, in parte, reato anche nell'ordinamento italiano. Rilevava, infatti, che il mandato di arresto emesso il 14 aprile 2023 dal Tribunale distrettuale di Augsburg faceva riferimento al capo 15 a), comma 1, del Codice fallimentare tedesco, che obbliga al deposito dell'istanza della procedura di insolvenza;
detto reato non è previsto nell'ordinamento italiano e per tale titolo la consegna doveva quindi essere rifiutata per difetto della doppia incriminazione. Quanto all'ulteriore addebito, rappresentava invece trattarsi di fattispecie astrattamente corrispondente alla truffa o quanto meno alla insolvenza fraudolenta, previste rispettivamente dagli artt. 640 e 641 cod. pen. In relazione a tale reato, la Corte evidenziava che il mandato contiene le informazioni prescritte dall'art. 6, comma 1, I. 22 aprile 2005, n. 69 nella nuova formulazione derivante dalle modifiche apportate dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, e che il reato per il quale è stato emesso il provvedimento è previsto c:ome tale anche nell'ordinamento italiano ed è punito con pena detentiva non inferiore a dodici mesi. Infine, la Corte rilevava che l'arrestato si trova in stato di detenzione anche per la giustizia italiana per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti e disponeva pertanto il differimento della consegna alla data di definizione del detto procedimento pendente presso l'A.G. di Reggio Calabria e clu eventuale espiazione della pena. 2. Ha proposto ricorso il difensore del richiesto, lamentando la violazione di legge riferita agli artt. 6 e 18 della legge n. 69 del 2005, nonché il vizio di motivazione attesa l'indeterminatezza dell'ipotesi accusatoria, che la Corte territoriale avrebbe dovuto vagliare con maggior rigore, potendo ipotizzarsi che si verta in ambito esclusivamente civilistico. Sotto diverso profilo, sia il reato di truffa che quello di insolvenza fraudolenta sono procedibili a querela di parte e potrebbero intervenire circostanze "che portino al venir meno della condizione di procedibilità". 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato per le ragioni di seguito evidenziate. 2. L' art. 6, comma 1, lettera e) del d. Igs. n. 10 del 2021, nella formulazione vigente, prevede che il mandato contenga una descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato, mentre è stato eliminato il riferimento alla relazione illustrativa delle fonti di prova e degli indizi di colpevolezza (di cui al previgente comma 4, lettera a, dello stesso art. 6); relazione che la Corte del merito, prima di rifiutare la consegna, avrebbe dovuto comunque acquisire, in caso di inadeguatezza intrinseca del mandato quanto agli estremi dei gravi indizi di colpevolezza, attivando la procedura integrativa di cui al comma 5 della stessa disposizione (anche questa espunta dalla novella del 2021). Ne consegue che, eliminato il riferimento alla documentazione che in precedenza si prevedeva dovesse essere allegata al mandato di arresto, sono venute meno anche le correlate cause di rifiuto, essendo richiesto che il mandato contenga da solo tutti gli elementi necessari per consentire il controllo che è tenuta ad effettuare l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione (Sez. 6, n. 35462 del 23/09/2021, M., Rv. 282253; Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv. 282118). Nel caso in esame, i requisiti richiesti dal comma 1, lettera e), dell'art. 6 della legge n. 69 del 2005 sono puntualmente contenuti nel titolo in questione, così come sottolineato nel provvedimento impugnato. Le indicazioni contenute nel mandato d'arresto si presentano sufficientemente dettagliate e significativamente evocative del coinvolgimento di IC nell'episodio di truffa contrattuale considerato, laddove allo stesso è addebitato, nella qualità di amministratore della AM Cars & Co GmbH, di avere truffato tale "Antonucci", inducendolo a versare ingenti somme di denaro a titolo di compravendita di due autovetture Audi per un totale di euro 70.700 senza consegnare i beni, così da far ritenere che sin dalla stipulazione dei due relativi contratti - in data 13 e 21 luglio 2022 - non fosse intenzionato ad effettuare il passaggio di proprietà dei due veicoli, traendone così un illecito profitto. Destituita di fondamento è pertanto la tesi dell'incertezza sull'addebito, così come, sotto il diverso profilo censurato con vaghezza dalla difesa, basti ricordare che, ai fini della condizione della doppia punibilità prevista dall'art. 7 della legge n. 69/2005, non rileva la perseguibilità a querela secondo l'ordinamento italiano, dovendosi avere riguardo unicamente alla qualificazione del fatto come reato in entrambi gli ordinamenti, né assume rilievo la punibilità in concreto del reato nello Stato di emissione, trattandosi di una valutazione riservata all'autorità giudiziaria 3 richiedente, all'esito del processo (Sez. 6, n. 45525 del 20/12/2010, Donnarumma, Rv. 248969). 3. Deve infine osservarsi che la Corte ha correttamente disposto il differimento . della consegna alla data di definizione del procedimento pendente presso l'A.G. di Reggio Calabria e di eventuale espiazione della pena. La sentenza impugnata deve tuttavia essere integrata da questa Corte in rapporto alla previsione di cui all'art. art. 19, comma 1, lett. b) della legge n. 69 del 2005, in ragione della cittadinanza italiana del IC, la cui consegna deve essere subordinata alla condizione che il medesimo - al termine del processo eventualmente celebrato nei suoi confronti in Germania - sia rinviato in Italia per espiarvi la pena inflittagli in caso di condanna. Tale previsione infatti, se non contenuta nella sentenza della Corte d'appello, deve essere apposta ex officio dalla Corte di cassazione, anche in difetto di specifiche doglianze (Sez. F, n. 34956 del 04/09/2008, Fuoco, Rv. 240919). 4. Alla declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ritenuta equa di tremila euro alla Cassa delle ammende. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dispone che la consegna sia subordinata alla condizione che IC AN, all'esito del processo a suo carico, sia rinviato in Italia per scontarvi la pena eventualmente inflittagli in Germania. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005. Così deciso il 27/07/2023