Sentenza 22 aprile 2004
Massime • 2
L'appello incidentale deve inerire ai capi e ai punti della decisione oggetto di quello principale, poiché altrimenti sarebbero travalicati i limiti del "devolutum" e si determinerebbe la vanificazione di fatto dei termini fissati, a pena di decadenza, per proporre impugnazione.
Nell'ipotesi di furto di piante soggette a vincolo forestale per il mantenimento di un bosco ceduo ricorre l'aggravante dell'uso di violenza sulla cosa prevista dall'art. 625 comma secondo cod.pen. poiché il taglio delle stesse piante importa un mutamento non soltanto nella destinazione naturale, ma anche nella destinazione giuridica della cosa e tale mutamento costituisce violenza nel senso della nozione generale fornita dall'art. 392 cod. pen.; tale aggravante si configura anche nell'ipotesi di piante non ancora giunte a maturazione, in quanto costituisce violenza l'aver impedito che le piante percorrano il loro ciclo vegetativo.
Commentari • 2
- 1. Mobilizzazione di beni immobili e limiti di operatività dell’aggravante dell’uso della violenza sulle cose nel reato di furtoIris Lidonnici · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 128 del 27.01.2017, ha circoscritto i limiti di operatività dell'aggravante della violenza sulle cose nell'ambito del reato di furto, con riferimento al tema della mobilizzazione di beni immobili. In particolare, la fattispecie posta all'attenzione del Tribunale ha ad oggetto la contestazione del reato previsto e punito dagli artt. 624, 625, n. 2, c.p, per essersi, l'imputato, impossessato, al fine di trarne profitto, della legna derivante dall'abbattimento di dieci piante di castagno, sottraendola al detentore, con l'aggravante di avere commesso il fatto mediante l'uso di violenza sulle cose. Come noto, l'art. 625, n. 2, c.p. prevede una …
Leggi di più… - 2. Furto aggravante violenza sulle coseRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 26 aprile 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/04/2004, n. 31331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31331 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FATTORI Paolo - Presidente - del 22/04/2004
Dott. DE GRAZIA Benito ROMANO - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - N. 611
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 000347/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TT IO N. IL 28/10/1950;
avverso SENTENZA del 03/07/2002 CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. VISCONTI SERGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Giovanni Palombarini, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio nella parte in cui è stata annullata la pena. Rigetto nel resto;
Uditi il difensore Avv. Rinaldo Reboa, in sostituzione dell'Avv. Paolo Barsotti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in data 22.11.2002 NZ CI ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del 2.7.2002 della Corte di Appello di Genova, con la quale erano stati rigettati i motivi di appello dell'imputato, ed accolto l'appello incidentale del P.G., con conseguente aumento della pena inflittagli in primo grado a mesi cinque di reclusione ed E. 200,00 di multa in ordine al delitto di furto aggravato di piante di alto fusto, effettuando un taglio in un fondo appartenente al Comune di Carrara, sottraendo così il legname all'Ente che lo deteneva (artt. 624, 625 n. 2 c.p.), commesso in Carrara il 23.11.1996.
Il ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
1) Errata applicazione della legge penale. Il NZ ha sostenuto la configurabilità del delitto di appropriazione indebita, in quanto il Comune di Carrara gli aveva affidato da molto tempo ("da sempre") il taglio e la pulitura del bosco, avendo così la signoria di fatto sui beni. A parte la mancanza dell'elemento psicologico, il ricorrente ha, quindi, chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e che il reato di appropriazione indebita vada dichiarato improcedibile per mancanza di querela.
2) Omessa declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale del P.G. per due motivi: a) perché le deduzioni non vertevano sugli stessi capi e punti dell'appello principale;
b) per violazione dell'art. 582 c.p.p., essendo stato l'appello depositato presso la Segreteria della Procura Generale, e non presso la Cancelleria del Giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato. 3) Errata applicazione della legge penale in ordine all'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 c.p., in quanto la sradicamento o taglio delle piante è parte integrante dell'azione delittuosa, e non può essere aggiunto come circostanza aggravante, mancando quel "quid pluris" rispetto all'azione normale. Escludendosi l'aggravante la sentenza impugnata va annullata senza rinvio ed il reato contestato va dichiarato improcedibile per mancanza di querela. In subordine, il ricorrente - previa declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale del P.G. - ha chiesto di ridurre la pena ai minimi di legge, con conseguente conversione in sanzione pecuniaria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso, attinente alla qualifica giuridica del reato, è inammissibile, a norma dell'art. 609, 2^ comma, c.p.p., non avendo il ricorrente proposto appello sul punto.
Come è stato condivisibilmente ritenuto, sussiste violazione del divieto del novum nel giudizio di legittimità, non solo quando siano prospettate per la prima volta questioni coinvolgenti valutazioni in fatto, ma anche quando siano dedotti motivi di censura attinenti capi e/o punti della decisione ormai intangibili per non essere investiti da tempestiva doglianza nella fase di merito e perciò assistiti dalla presunzione di conformità al diritto (Cass. 18.5.1994, Bentam).
Per questioni di priorità logica viene trattato il terzo motivo di ricorso, in quanto solo la sua declaratoria di infondatezza consente la trattazione del secondo motivo di gravame, che altrimenti ne rimarrebbe assorbito.
Il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata, ribadendo il motivo di appello, secondo il quale non sussisterebbe l'aggravante di cui al 2^ comma dell'art. 625 c.p. (violenza sulle cose), in quanto il furto di piante o alberi può realizzarsi solo attraverso lo sradicamento o il taglio degli stessi, non essendo diversamente realizzabile la loro "mobilizzazione". La circostanza aggravante, per configurarsi, deve invece comportare un quid pluris rispetto all'azione normale. La Corte di merito ha ritenuto che l'aggravante sussiste nei casi di taglio di piante soggette a vincolo forestale ovvero di piante destinate al taglio, ma prima che abbiano raggiunto un grado di maturità che le renda idonee al taglio stesso.
Nella specie, poi, con motivazione corretta e logica, la Corte territoriale ha ritenuto accertato in fatto che si trattava di piante delle quali il Comune di Carrara non aveva deciso l'abbattimento, per cui questo Collegio ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale, pur tutt'altro che recente (ma che comunque non risulta poi modificato), secondo il quale "il furto di piante soggette a vincolo forestale per il mantenimento di un bosco ceduo deve ritenersi aggravato dalla violenza sulle cose, poiché il taglio delle stesse piante importa un mutamento non soltanto nella destinazione naturale, ma anche nella destinazione giuridica della cosa, e tale mutamento costituisce violenza nel senso della nozione generale fornita dall'art. 392 c.p." (Cass. 17.1.1964 Tund;
conforme Cass. 21.1.1970, Vivace). Anche la circostanza che trattasi di piante non ancora giunte a maturazione consente di configurare l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 c.p., in quanto costituisce violenza l'avere impedito che le piante percorrano il loro ciclo vegetativo (Cass. 12.7.1965, Fabbri). Ne consegue che il terzo motivo di ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
È, invece, fondato e va accolto il secondo motivo di gravame. Come risulta dall'atto di appello (ed anche dalla sentenza impugnata) l'imputato NZ non ha impugnato la sentenza di primo grado in ordine al trattamento sanzionatorio. Ne consegue che la pubblica accusa non poteva avvalersi del mezzo di impugnazione previsto dall'art. 595 c.p.p., in quanto l'appello incidentale deve inerire ai capi e ai punti della decisione oggetto di quello principale, poiché altrimenti sarebbero travalicati i limiti del devolutim e si determinerebbe la vanificazione di fatto dei termini fissati, a pena di decadenza, per proporre impugnazione.
La giurisprudenza di legittimità è largamente orientata nel senso appena indicato (Cass. n. 1710/2000; n. 4650/1999; n. 12245/1995; n. 8452/1994; n. 5630/1993; n. 9770/1992), pur non mancando due orientamenti diversi espressi dalla sentenza n. 5521/1992, che ha ritenuto che l'appello incidentale sia completamente svincolato sia dai capi che dai punti dell'appello principale, e dalla sentenza n. 5116/1998, la quale ha invece ritenuto che l'appello incidentale, pur dovendo rimanere confinato nell'ambito dei capi della sentenza investita dall'appello principale, possa riguardare anche punti della decisione non indicati nell'appello principale.
Va ribadito - senza ripercorrere la sofferta storia di quest'istituto, reintrodotto nel codice entrato in vigore il 24.10.1989, osservandosi la sentenza della Corte Costituzionale n. 177 del 1971, e quindi consentendolo anche all'imputato, oltre che al P.M. - che una interpretazione estensiva contrasterebbe con la previsione dell'art. 585 c.p.p. di termini stabiliti a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 591, 1^ comma, lett. c), c.p.p., per proporre impugnazione.
Rimanendo invariati i capi e i punti della decisione oggetto dell'impugnazione principale, l'appello incidentale si concilia con la suindicata disposizione;
diversamente provocherebbe una forma di "intimidazione" alla parte, che, appellando la sentenza di primo grado, si troverebbe esposta ad una riapertura di carattere generale dei termini di impugnazione per la parte che non ha tempestivamente proposto appello, e ciò è in contrasto anche con il sistema devolutivo dell'appello.
L'altra eccezione sulle formalità della proposizione dell'appello incidentale è assorbita, ed è comunque infondata per essere pervenuto l'appello nel termine di cui all'art. 595 c.p.p. a mezzo raccomandata alla cancelleria del giudice di primo grado (art. 583 c.p.p.). L'appello del P.G. territoriale va, pertanto, dichiarato inammissibile, e la sentenza impugnata viene annullata senza rinvio sul punto, ai sensi dell'art. 620 lett. l) c.p.p., potendo provvedere direttamente questa Corte alla determinazione della pena, ripristinando quella di primo grado. La richiesta del ricorrente di ridurre la pena ai minimi di legge, che, all'epoca del commesso reato, era di giorni 15 di reclusione e lire 60.000 multa, oltre ad essere del tutto generica, è anch'essa un quid novis, in quanto - come già esposto - il trattamento sanzionatorio non era stato appellato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile l'appello incidentale del P.G. e annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena che determina in mesi tre di reclusione e lire 300.000 di multa. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2004