Sentenza 18 febbraio 1999
Massime • 1
Qualora, in relazione ad una infrazione amministrativa, siano previste cumulativamente una sanzione pecuniaria ed una sanzione accessoria, conseguente di diritto all'applicazione della prima (nella fattispecie, sospensione, per la durata di un anno, dall'esercizio dell'attività venatoria nella "Riserva Alpina" della Regione Lombardia), sussiste la competenza giurisdizionale del Pretore , a norma della legge n. 689 del 1981, in caso di opposizione al provvedimento sanzionatorio, anche nell'ipotesi in cui si controverta in ordine alla sola sanzione accessoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/02/1999, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 1999 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio LA TORRE - Primo Presidente Agg.to -
Dott. Pasquale PONTRANDOLFI - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Gaetano GAROFALO - Rel. Consigliere -
Dott. Massimo GENGHINI - Consigliere -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LL AT, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA CAMILLUCCIA 785, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO CHIOLA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato INNOCENZO GORLANI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COMO, AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LECCO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 14/96 del Pretore di LECCO, depositata il 12/01/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/98 dal Consigliere Dott. Gaetano GAROFALO;
udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per la giurisdizione dell'A.G.O. e per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con provvedimento dell'11 agosto 1995 l'amministrazione provinciale di Como ingiunse a TA LI il pagamento della somma di lire 1.800.000, a titolo di sanzione amministrativa per la ritenuta violazione dell'art. 5 della legge 157/1992, per aver detenuto dodici uccelli da richiamo forniti irregolarmente di anelli sottratti ad altri volatili;
e, con altro provvedimento in pari data, inflisse al LI la sanzione accessoria della sospensione, per la durata di un anno, dall'esercizio dell'attività venatoria nella "Riserva Alpina" della Regione Lombardia.
2. Sull'opposizione proposta dal LI, il pretore di Como, con sentenza dell'11 gennaio 1996, ridusse a lire 800.000 l'ammontare della sanzione amministrativa e dichiarò il difetto di giurisdizione dell'adito giudice ordinario in ordine alla sanzione accessoria, affermando sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo.
3. Ha proposto ricorso per cassazione (ex art. 23, ultimo comma, della legge 689/1981) il LI, sulla base di quattro motivi,
chiedendo, tra l'altro, affermarsi la giurisdizione del giudice amministrativo.
L'amministrazione provinciale non ha svolto attività difensiva in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con i primi tre motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente perché connessi ed interdipendenti, il ricorrente denuncia omessa od insufficiente motivazione del provvedimento impugnato, nonché violazione di legge (artt. 51 della legge regionale 26/1993, 16 e 18 della legge 689/1981) avendo il pretore, dopo aver immotivatamente affermato essere stata acquisita la prova circa la detenzione illegale degli uccelli, muniti di irregolari anelli di identificazione sottratti ad altri animali, omesso di decidere sui proposti motivi di impugnazione relativi all'ordinanza di pagamento della sanzione amministrativa, nulla avendo il pretore statuito in ordine: a) alla dedotta incompetenza dell'autorità che aveva emanato l'ordinanza impugnata, demandata ex lege al presidente dell'amministrazione provinciale e non all'assessore;
b) all'entità concreta della sanzione inflitta, in relazione alle modalità del fatto;
c) alla manifesta erroneità della somma di lire 7.200.000 indicata nell'atto notificato ante causam al ricorrente, di gran lunga eccedente il limite massimo consentito dalla legge, così che egli non aveva potuto avvalersi della facoltà di estinguere l'illecito con versamento oblazionale di una somma pari ad una quota parte del massimo previsto dalla stessa legge.
Con il quarto motivo il ricorrente, in relazione all'art. 360 n. 1 c.p.c., deduce che il pretore ha totalmente omesso di indicare le ragioni per le quali ha ritenuto che, per quanto riguardava la disposta misura accessoria della sospensione dall'esercizio della caccia, ricorra la giurisdizione del giudice amministrativo e non quella dell'adito giudice ordinario.
2. Osserva la Corte che, a norma del comma 5 dell'art. 51 della legge regionale 16 agosto 1993 n. 26, le sanzioni amministrative vengono per il caso de quo "irrogate dal presidente della Provincia": ma siffatta disposizione di legge, contrariamente a quanto opina il ricorrente, non può dirsi violata nel caso in esame, perché i provvedimenti impugnati recano l'intestazione "Il Presidente dell'Amministrazione Provinciale" e la sottoscrizione, a piè dei documenti, dell'assessore provinciale per le risorse ambientali (preceduta dalla dicitura "per il Presidente") trova giustificazione nell'apposita delega (in atti) dal Presidente in precedenza rilasciata in via generale all'assessore per le materie dello "sviluppo territoriale e le risorse ambientali" e, specificamente, per l'attività venatoria.
2.1. Per il resto le censure (riguardanti l'ordinanza con la quale il pretore ha determinato il quantum della sanzione amministrativa) sono fondate, dal momento che il pretore, con il provvedimento impugnato, non ha preso in esame le questioni che gli erano state sottoposte dall'opponente (supra) incorrendo con ciò in vizio di omessa pronuncia (art. 360 n. 4 c.p.c.) su dette questioni che, se esaminate, avrebbero potuto, in thesi, giustificare una pronuncia diversa da quella adottata.
2.2. Il pretore è incorso, altresì nel denunciato vizio anche in ordine alla prospettata questione di difetto di giurisdizione, dichiarando, senza enunciarne i motivi e comunque errando, il difetto di giurisdizione dell'adito giudice ordinario. La giurisdizione ordinaria deve essere affermata da queste Sezioni Unite: per vero non è dubbio che trattisi di sanzione accessoria strettamente collegata a quella principale prevista dall'art. 31, lettera "h", della legge 11 febbraio 1992 n.157, che contempla il caso di detenzione di uccelli da richiamo non autorizzati ed è rimessa, in sede di opposizione, alla cognizione del giudice ordinario (il pretore) ex art. 22 della legge 224 novembre 1981 n. 689; questa, sul punto in esame, non opera alcuna distinzione tra sanzione principale e conseguente misura accessoria;
e poiché, peraltro, per quest'ultima, non è dato ravvisare un potere meramente discrezionale dell'amministrazione (tranne che per la durata della misura accessoria), non par dubbio che la giurisdizione appartenga al giudice ordinario;
sul punto va richiamato il conforme principio, altra volta enunciato da queste Sezioni Unite (ved. sentenza 27 ottobre 1994 n. 8840), secondo il quale se, in relazione ad un'infrazione amministrativa, siano dalla legge previste cumulativamente una sanzione pecuniaria ed una sanzione accessoria, conseguente di diritto all'applicazione della prima (in ipotesi di sospensione dell'esercizio venatorio nella riserva alpina, prevista dalla legislazione regionale) in caso di opposizione sussiste la giurisdizione del pretore, secondo la legge n. 689 del 1981, per ambo le sanzioni ed anche nell'ipotesi che si verta in ordine alla sola pena accessoria.
Conclusivamente va quindi dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario nel procedimento di opposizione proposta avverso entrambi i provvedimenti dell'amministrazione provinciale.
3. Accogliendosi il ricorso nei limiti innanzi indicati, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice anche in ordine alle spese del procedimento di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, accoglie il ricorso per quanto di ragione, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del procedimento di legittimità, ad altro pretore della pretura circondariale di Como. Così deciso il 12 novembre 1998.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA, IL 18 FEBBRAIO 1999.