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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 22/12/2025, n. 1694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1694 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi Sezione civile
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona del Giudice RO RR, coadiuvato nell'ambito dell'Ufficio del Processo dal giudice onorario dott.ssa Vittoria Uggenti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4671/2018 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”e vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. V. Radisi presso il cui Parte_1 C.F._1 studio a Carovigno (BR) in via V. Cuoco n. 23 è elettivamente domiciliato;
opponente e
in persona del legale rappresentante p.t., , rappresentata e difesa dagli CP_1 P.IVA_1 avv.ti Dalla Vecchia e Edda Grasselli presso il cui studio a Santorso (VI) in via Maglio n. 6/A è elettivamente domiciliata;
opposta e
in persona del legale rappresentante p.t,. rappresentata e difesa dagli Controparte_2 avv. R. Nicolì e G. Grandolfo presso il cui studio a Brindisi in via Romolo n, 68 è elettivamente domiciliata;
terza chiamata in causa
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Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 989/2018 emesso dal Tribunale di Brindisi su ricorso di con il quale è stato CP_1 ingiunto all'opponente di pagare la somma di 34128,40 euro, oltre interessi e spese di procedura monitoria, di cui l'opposta sostiene di essere creditrice quale corrispettivo per consumo di energia elettrica in virtù del relativo contratto di somministrazione a fronte del quale sono state emesse le seguenti fatture: n. 20160010506653 dell'importo di euro 33.055,00, n. 20170020033799 di euro 161,00 e n. 20170020252221 di euro 912,40 e, nel contestare la fondatezza della pretesa creditoria, ha chiesto: dichiarare e riconoscere improponibile, improcedibile, nullo ed inammissibile il decreto
1 ingiuntivo poichè irrituale, invalido nullo e inefficace anche per inesistenza dei requisiti di cui all'art. 634 cpc;
dichiarare e riconoscere improponibile, improcedibile, nullo ed inammissibile il decreto ingiuntivo de quo ed ogni domanda e pretesa creditoria anche per intervenuta prescrizione ex art 2948 n. 4 c.c., per l'effetto, revocarlo siccome irrituale invalido, inammissibile, infondato, nullo e annullabile con conseguente accoglimento dell'interposta opposizione;
con vittoria di spese e competenze di causa.
come in atti rappresentato, nel costituirsi in giudizio, reiterata la prospettazione CP_1 in fatto ed in diritto posta a base del ricorso ex art 633 c.p.c., ha contestato le richieste dell'attore opponente, formulando istanza di rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo. Ha assunto la società che il credito sotteso al titolo opposto trae origine dall'accertamento condotto in data 20.07.2016 dai tecnici di incaricati di pubblico servizio, coadiuvati dai Controparte_2 Carabinieri di Carovigno, e alla presenza del sig. presso il punto di prelievo ubicato in via Pt_1 Camerini snc del Comune di Carovigno (BR), di cui è una frazione, contraddistinto dal Parte_2 n. POD IT001E74858231 associato alla fornitura di energia elettrica dell'esercizio commerciale, contrattualmente intestata all'odierno opponente, sig. , come attestato in seno al Parte_1 relativo verbale di verifica del 20.7.2016. Ha precisato la società che nel corso di tale operazione i tecnici accertatori hanno rilevato e verbalizzato che: “all'atto della verifica si è riscontrato e fatto riscontrare la presenza di un super magnete posto sulla calotta superiore del contatore. In tali condizioni si riscontrava la sottrazione di energia elettrica in atto causando un errore del 70%... Si allega documentazione fotografica…”, appurando, conseguentemente, che in tali condizioni l'energia prelevata era irregolare. Si è dato, altresì, atto che alle operazioni di verifica ha presenziato lo stesso opponente senza che nulla contestare o eccepire ai tecnici accertatori e, per di più, ha sottoscritto il relativo verbale. A conclusione dell'accertamento il contatore ed il supermagnete sono stati repertati in busta chiusa n. 3523 dai Carabinieri intervenuti sul posto.
In corso di causa il Giudice, ai sensi dell'art. 107 c.p.c., ha ordinato all'opponente di evocare in giudizio la quale si è costituita mediante comparsa di risposta, aderendo Controparte_2 alle deduzioni dell'opposta ed eccependo preliminarmente la piena correttezza del proprio operato, richiamando la normativa di settore che disciplina le attività del Distributore dell'energia elettrica. La società ha inoltre ribadito che, nel caso di specie, è stato accertato un prelievo fraudolento di energia elettrica presso la fornitura intestata all'opponente, accertamento effettuato dai tecnici del Distributore unitamente ai Carabinieri della Stazione di Carovigno. Tale verifica ha evidenziato la presenza di un magnete applicato sulla parte superiore del contatore, idoneo a determinare una riduzione del 70% della registrazione dei consumi.
Costituitosi ritualmente il contraddittorio, la causa, rigettata la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, acquisita la documentazione prodotta dalle parti, e disposta ed espletata la CTU, è stata rinviata per la discussione all'udienza del 21.3.2025 ex art 190 cpc.
L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata. Ricorre, nel caso in esame, la fattispecie del contratto di somministrazione (art. 1559 del c.c.) con il quale una parte si obbliga, verso il corrispettivo di un prezzo, ad eseguire a favore dell'altra prestazioni periodiche o continuative di forniture. Ne consegue che la tariffa del relativo servizio di somministrazione di energia si configura come corrispettivo di una prestazione commerciale che trova fonte in un contratto di utenza.
2 Ciò posto, l'opponente ha preliminarmente eccepito la prescrizione del diritto di credito di relativo alle fatture n. 20160010506653 dell'importo di 33.055,00 euro, n. 20170020033799 CP_1 di 161,00 euro e n. 20170020252221 di 912,40 euro . Si osserva che l'art. 2948 n. 4 c.c. prevede che gli interessi ed ogni somma che, in generale, debba pagarsi periodicamente - in un termine annuale o più breve – si prescrive in cinque anni;
tale disciplina può senza dubbio trovare applicazione nel caso del contratto di somministrazione, con l'applicazione del principio generale per cui il termine di prescrizione dovrà decorrere dal momento in cui può essere fatto valere il diritto di credito. Inoltre, si rileva che l'intervento della prescrizione presuppone l'inerzia ingiustificata del titolare del diritto e, pertanto, non opera quando l'inerzia stessa venga meno. Inoltre, a norma dell'art. 2943 comma 4 c.c. la prescrizione si interrompe qualora il titolare compia un atto che costituisca esercizio del proprio diritto, che valga a costituire in mora il debitore, e l'interruzione della prescrizione, facendo venir meno l'inerzia del titolare del diritto, toglie ogni valore al tempo anteriormente trascorso: dal verificarsi del fatto interruttivo, perciò, comincia a decorrere, per intero, un nuovo periodo di prescrizione ex art 2945 comma 1) c.c.
Nella fattispecie, risulta evidente che, prima dell'intervento di verifica eseguito sul contatore, la società fornitrice non avesse alcuna possibilità di rilevare l'erroneità dei consumi sino a CP_1 quel momento fatturati al Sig. , poiché tali consumi apparivano formalmente regolari in Pt_1 ragione della manomissione occulta del misuratore. Soltanto a seguito dell'accertamento tecnico, eseguito il 20.07.2016, è stato possibile determinare i consumi reali e procedere alla loro corretta ricostruzione;
pertanto, il termine di prescrizione può decorrere esclusivamente da detto momento. In conformità a quanto emerso dalla verifica e come già documentato in atti, la società fornitrice, immediatamente dopo tale accertamento, ha provveduto, legittimamente, ad emettere e trasmettere al sig. le fatture integrative, unitamente ai successivi solleciti di pagamento, inviati al fine Pt_1 di ottenere la regolarizzazione degli importi risultanti dal ricalcolo dei consumi realmente prelevati.
Peraltro, il decreto ingiuntivo è fondato su estratto conti notarili autenticati, per cui ritiene questo giudice la rilevanza probatoria dei documenti allegati da parte opposta a corredo del ricorso per ingiunzione di pagamento, avendo il Notaio così attestato: ”Certifico io sottoscritto... che la su estesa copia fotostatica di scritture contabili della società già Controparte_3 CP_4
… copia formata da 14 fogli corrisponde fedelmente a quanto nelle pagine nn … della distinta
[...] meccanografica di Fatturazione tenuta e numerata ai sensi di legge”.
Con tale dichiarazione il notaio non si limita ad una mera attestazione di conformità delle fatture alle scritture contabili, bensì certifica che le stesse sono tenute regolarmente con strumenti informatici ai sensi di legge. Se ne deduce che la certificazione notarile contiene le prescrizioni come richieste dall'art. 634, comma 2, c.p.c. e, quindi, l'attestazione di regolare tenuta. Consegue che l'estratto autentico delle scritture contabili risulta conforme al dettato della legge in quanto
“tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture”, ovvero secondo i canoni di cui agli artt. 39, comma 1, D.P.R. n. 633/1972 o 22 D.P.R. n. 600/1973, così come modificati dal riferito art. 8 l. n. 383/2001, a mente dei quali il registro è numerato progressivamente in ogni pagina e regolarmente tenuto ai sensi del citato 2219 c.c.
Tali documenti sono, pertanto, idonei a fornire alla controparte una informazione piena e trasparente, non contestati specificamente dall'opponente e, in particolare, la loro contabilizzazione nel sistema delle attività e degli affari della società, per cui si deve ritenere la rilevanza probatoria, ai fini della decisione, di tali riscontri documentali. In particolare, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che costituisce prova scritta, atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo, qualsiasi documento proveniente non soltanto dal debitore, ma anche da un terzo che, anche se
3 privo di efficacia probatoria assoluta, sia ritenuto dal giudice idoneo a dimostrare il diritto fatto valere in giudizio.
In base agli orientamenti giurisprudenziali oramai consolidati (per tutte, Cass., Sez. Unite, n. 13533/2001), al creditore, che deduce l'inadempimento da parte del debitore, spetta dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre a fronte di tale prova, sarà onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Tale principio non soffre deroga anche in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come fase ulteriore del procedimento già iniziato con l'introduzione del ricorso per ingiunzione, e dà luogo ad un giudizio di cognizione – che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti – avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. Per effetto dell'opposizione, il giudizio, da rito sommario, si trasforma a cognizione piena, per cui il giudice del gravame non si limita a verificare soltanto la legittimità dell'ingiunzione, ma procede all'esame del merito della controversia con i relativi poteri del procedimento di cognizione, utilizzando ai fini della decisione finale sia i documenti prodotti in sede monitoria sia i mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore per avere richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (in materia, Cass. 04.12.1997, n. 12311; id 14.04.1999, n. 3671; id 25.05.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass. 08.05.1976 n. 1629) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria, mentre alla parte opponente spetta quello della convenuta sostanziale, gravando su entrambi l'onere di dimostrare i fatti su cui fondano le rispettive pretese.
Nella specie, il decreto ingiuntivo è fondato su fatture il cui valore probatorio, di per sé, costituisce solo un mero indizio, che, in caso di contestazione dell'effettiva sussistenza del rapporto sottostante, richiede comunque che quest'ultimo sia provato. La fattura, infatti, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto precostituito sicchè quando tale rapporto sia contestato fra le parti come, nella specie, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può assurgere a prova del negozio, con la conseguenza che, contro ed in aggiunta al contenuto della stessa, sono ammissibili prove, anche tramite testimoni, dirette a dimostrare le convenzioni non risultanti dall'atto o sottostanti (Cass. n. 10160 del 20.9.1999).
Inoltre, le fatture de qua trovano riscontro nella documentazione versata in atti dall'opposta, con la quale ha fornito la prova della propria prestazione e dove vengono indicati tutti gli estremi della fornitura, a dimostrazione dell'adempimento, inerente la quantità di energia realmente erogata, da parte della società Dalle risultanze istruttorie, quindi, emerge chiaramente che la società CP_1 ha provato sia la fondatezza del suo credito, sia l'inadempimento da parte dell'opponente, ovvero il mancato pagamento degli oneri pecuniari posti a suo carico per effetto della fornitura ricevuta, cui segue che, sulla base delle proprie argomentazioni e dei riscontri documentali prodotti in atti, risultano forniti elementi certi di convincimento.
4 A confermare l'assunto della convenuta sovviene la comunicazione trasmessa dal e- Distribuzione verifica n. 468436557, relativa al punto di prelievo indicato in oggetto contraddistinto con n. PODIT001E74858231, altresì indirizzata per conoscenza al e ad Pt_1 Controparte_4 con la quale il Distributore ha precisato che, in sede di verifica, era stata riscontrata una situazione irregolare relativa alla misura dei prelievi nel punto di prelievo indicato in oggetto. In particolare, è stato accertato che la misura era manomessa tramite magnete. ( all. 2).
Ed inoltre, la fondatezza del credito azionato in sede monitoria dalla è ulteriormente CP_1 corroborata dalla denuncia sporta ai sensi dell'art 331 c.p.p. – Prelievi irregolari di energia elettrica (art. 624, 625 c.p.) - indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, all' territorialmente competente ed alla società di fornitura odierna opposta, in Controparte_5 seno alla quale il Distributore ha ancora una volta identificato il sig. “ Fiscale Parte_3
quale formale intestatario e utilizzatore della fornitura al momento della C.F._1 verifica e sin dall'epoca dell'inizio del prelievo irregolare (cfr allegato 3).
Infine, a confermare l'assunto della convenuta soccorre l'elaborato peritale alla quale questo decidente trova significativi e definitivi elementi di cognizione atteso che costituiscono il risultato di approfondite e competenti indagini tecniche, tali da assumere idonea valenza probatoria anche per effetto della carenza di elementi diversi o contrari di riscontro. Ebbene, dalle indagini espletate, emerge in maniera chiara e inequivocabile la manomissione del contatore. Il consulente tecnico d'ufficio l'ha confermato perchè già accertata dai Carabinieri oltre che dai tecnici di e-Distribuzione alla presenza dello stesso . La circostanza, inoltre, Pt_1 non è mai contestata dall'opponente. In quella sede, infatti, è stata verificata la presenza del magnete applicato al contatore e qualificando tale circostanza come un dato oggettivo acquisito nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti. Il CTU ha inoltre attestato in modo chiaro l'esatta identificazione dell'utenza sulla quale era stata riscontrata la frode, situata in via V. Camerini snc a Carovigno intestata all'opponente, destinata all'alimentazione dell'esercizio commerciale denominato “Bar Ristorante l'Ippocampo”. Ha poi confermato la correttezza del ricalcolo dei consumi operato dal Distributore, fondato sull'applicazione della percentuale di errore del settanta per cento determinata dalla presenza del magnete. Tale ricostruzione tecnica risulta perfettamente coerente anche con l'ulteriore dato oggettivo rappresentato dall'aumento della potenza impegnata da undici a venti chilowatt richiesto dallo stesso opponente, che avrebbe logicamente dovuto comportare un incremento dei consumi e non, come invece verificatosi, l'anomala e marcata riduzione degli stessi. Tutti questi elementi, di natura tecnica e documentale, non sono mai stati oggetto di contestazione efficace da parte dell'opponente. L'aumento di potenza risulta essere stato richiesto dal cliente già nel dicembre 2009 e gli anomali- bassi – consumi di energia sono registrati sin dal 2010, sicchè le retrodatazione della manomissione del contatore a cinque anni prima, nel rispetto del termine di prescrizione, appare congrua.
Ed invero, le contestazioni sollevate dall'opponente, non hanno trovato riscontro probatorio, limitandosi a generiche affermazioni, per cui ritiene questo decidente assolutamente non convincenti nè assolvano all'onere probatorio giusto il disposto di cui all'art.2697 c.c., che recita:” chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”. Né ha documentato, di aver assolto al pagamento delle fatture poste a base del decreto ingiuntivo opposto. Quanto detto costituisce principio, ormai consolidato della c.d. “non contestazione”, in base al quale i fatti allegati dalla parte e non espressamente e/o formalmente contestati dalla parte onerata a disconoscerli, costituiscono elementi di prova. Il principio trova collocazione nella disposizione di cui all'art 115 c.p.c., come novellato dalla l. n. 69/09: “il giudice deve porre a fondamento della decisione … i fatti non specificamente contestati dalla parte
5 costituita…”, nonché nella Sentenza della Suprema Corte n. 21176/15 che ribadisce che una contestazione generica, rispetto ai fatti oggetto di specifica e puntuale allegazione ad opera dell'altra parte e rientranti nella sfera di conoscibilità di chi è onerato della contestazione, è priva di qualsiasi effetto.
Alla luce di tali risultanze processuali l'opposizione non ha giuridico fondamento, pertanto, deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
Per effetto di tale esito del giudizio, le spese di causa vanno determinate secondo il principio della soccombenza, così come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri dettati dal D.M. n. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/8/2022 per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, ridotti della metà. Le spese di c.t.u. devono essere parimenti poste a carico di parte opponente.
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, RO RR, coadiuvato dall'Ufficio del Processo in persona del giudice onorario, dott.ssa Vittoria Uggenti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4671/2018 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede:
rigetta l'opposizione;
conferma il decreto ingiuntivo n. 989/2018 opposto, dichiarandone la definitiva esecutorietà;
condanna al pagamento delle spese e competenze di causa in favore della Parte_1 CP_1
in persona del suo legale rappresentante p.t., che si liquidano in complessivi 3.809,00 euro,
[...] oltre oneri e accessori di legge;
pone le spese della espletata c.t.u. definitivamente a carico di parte opponente.
Brindisi, 20.12.2025
Il Giudice
RO RR
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