Sentenza 27 aprile 2012
Massime • 1
In tema di impugnazioni, il mezzo del "telefax" non è ammissibile per il deposito in cancelleria dei motivi nuovi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/2012, n. 18483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18483 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 27/04/2012
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 719
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - N. 49337/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZI BA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 17/06/2010 della Corte di appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. RIELLO Luigi che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata;
udito per le parti civili GL IO e MA TO l'avv. Giannone Maurizio, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Vecchio Giovanni, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catanzaro confermava la pronuncia del 14/07/2008 con la quale il Tribunale di Vibo Valentia aveva condannato BA ZI alla pena di anni uno mesi otto di reclusione in relazione al reato di cui agli artt.81 cpv. e 368 c.p., e art. 61 c.p., n. 9, per avere, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, con esposto del 09/09/2005 indirizzato alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia e al Comando Stazione Carabinieri di Ioppolo e con esposto del 18/04/2006 indirizzato alla medesima Procura, nei quali metteva in risalto che l'abitazione di proprietà di IO GL e TO MA era stata edificata in mancanza del prescritto parere ambientale, accusati i predetti del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art.44, comma 1, lett. c), pur sapendoli innocenti, atteso che con la nota dell'Amministrazione Provinciale del 09/05/2005 inviata al comune di Ioppolo e in particolare al ZI, nella sua qualità di responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, egli era stato messo a conoscenza che l'Autorità di bacino, con nota del 21/04/2005, aveva specificato che all'epoca del rilascio della concessione edilizia n. 429 del 23/09/1986 relativa all'abitazione sopra indicata, non era necessaria l'autorizzazione paesaggistica, ricadendo a quell'epoca il fabbricato al di fuori della fascia dei 300 metri dalla linea di costa. Con l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso dei poteri relativi alla anzidetta qualifica di pubblico ufficiale.
Rilevava preliminarmente la Corte di appello come la riapertura dell'istruttoria dibattimentale, sollecitata dalla difesa per l'acquisizione di una perizia giurata redatta dall'arch. Staropoli, non fosse necessaria in quanto il quadro probatorio doveva considerarsi completo;
e come la colpevolezza del ZI fosse stata inequivocabilmente dimostrata dalla documentazione acquisita nel corso del giudizio di primo grado, idonea a provare non solo la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato contestato, dato che le due note predisposte dall'imputato avevano un esplicito contenuto di denuncia di condotte penalmente illecite, attribuite ai coniugi GL, ma anche dell'elemento psicologico, atteso che proprio il ZI aveva ricevuto, quale responsabile del suddetto ufficio tecnico, quella comunicazione che aveva esclusa la necessità del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.
Concludeva la Corte calabrese nel senso di non riconoscere all'imputato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario ai sensi dell'art. 175 cod. pen., in ragione della gravità della condotta commessa da un pubblico ufficiale e dalla intensità del dolo emergente dalle motivazioni sottese all'azione.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Giovani Vecchio, il quale ha dedotto i seguenti tre motivi.
2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 603 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello erroneamente rigettato la richiesta difensiva di acquisizione della perizia giurata dell'arch. Staropoli che, riguardando la configurabilità di una lottizzazione abusiva della zona in cui era stato edificato l'immobile dei coniugi GL, avrebbe potuto quanto meno giustificare un ragionevole dubbio sull'esistenza della colpevolezza dell'imputato.
2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 368 cod. pen., atteso che la Corte territoriale aveva omesso di considerare che il ZI, senza formulare alcuna denuncia, si era limitato, con la prima nota del 09/09/2005, ad informare doverosamente l'autorità giudiziaria degli accertamenti compiuti dal suo ufficio sulla base di un esposto presentato contro i GL da altro privato cittadino, e, con la seconda nota del 18/04/2006 a formulare alla Procura una mera richiesta di informazioni su una denuncia presentata contro i coniugi GL per il reato di ingiuria. In ogni caso, le carte del processo non avevano affatto consentito di superare il dubbio circa l'esistenza dell'elemento psicologico del reato,e cioè che l'imputato, all'epoca dei fatti, fosse consapevole che per la costruzione dei GL non fosse stato necessario il parere ambientale, tanto più che il più volte richiamato limite dei 300 metri si sarebbe dovuto calcolare partendo non dalla linea di battigia, ma dal confine demaniale.
2.3. Vizio di motivazione per manifesta illogicità, in relazione alla decisione di negare all'imputato il riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario, atteso che la Corte di appello aveva, in maniera illogica, valorizzato, ai fini della esclusione di quel riconoscimento, elementi (quali le supposte gravità della condotta ed intensità del dolo) che, al contrario, non le avevano impedito di concedere al ZI le circostanze attenuanti generiche ed il beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena.
3. Con memoria depositata in cancelleria a firma dell'avv. Maurizio Giannone, le parti civili IO GL e MA TO hanno chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso, evidenziando la non pertinenza della perizia giurata dell'arch. Staropoli rispetto all'oggetto del processo penale e la sussistenza degli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi, del delitto contestato all'imputato.
4. Con propria memoria trasmessa via fax alla cancelleria, il ricorrente ha prodotto documentazione varia relativa ad altro procedimento penale pendente a suo carico dinanzi all'autorità giudiziaria di Vibo Valentia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Questa Corte ha chiarito che, nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603 c.p.p., comma 1, è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria;
tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 4, n. 18660 del 19/02/2004, Montanari, Rv. 228353; Sez. 4, n. 4981/04 del 05/12/2003, Ligresti, Rv. 229666). Va constatato come, in applicazione di tale principio di diritto, la Corte di appello di Catanzaro, con una motivazione congrua e logicamente completa, che va esente da censure, ha spiegato che la perizia giurata, di cui la difesa dell'imputato appellante aveva sollecitato l'acquisizione, non era affatto necessaria ai fini della decisione, ben potendo le determinazioni sull'appello essere adottate allo stato degli atti, trattandosi di perizia concernente un'asserita illiceità della costruzione realizzata dai coniugi GL per abusività dell'originaria lottizzazione dell'area, aspetto che il ZI non aveva neppure minimamente sfiorato all'epoca dell'invio all'autorità giudiziaria dei suoi due esposti, nei quali la questione che evidenziata era stata esclusivamente quella della realizzazione dell'immobile in assenza del nulla osta paesaggistico (v. pag. 2 della sentenza impugnata).
3. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Nella fattispecie non è stata configurata una ipotesi di calunnia indiretta, in quanto l'incolpazione non venne formulata attraverso la simulazione a carico di una persona, non specificamente indicata ma identificabile, delle tracce di un determinato reato, bensì attraverso una incolpazione diretta poiché l'imputato indirizzò all'autorità giudiziaria due esposti ipotizzando esplicitamente una responsabilità penale per un illecito edilizio, riferito a soggetti ben determinati.
Sotto questo aspetto, la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi che regolano la materia, chiarendo, al contrario di quanto asserito dalla difesa (secondo la quale il ZI si era limitato, in un primo caso, a fare una doverosa segnalazione all'autorità giudiziaria e, nel secondo, a chiedere alla medesima autorità notizie circa l'esito di altre sue precedenti denunce), che l'imputato, nell'esposto del 09/09/2005, aveva espressamente denunciato i coniugi GL non solo di aver realizzato lavori in difformità rispetto ad una iniziale concessione edilizia, ma anche di aver ottenuto una successiva concessione in sanatoria illegittimamente perché non assistita dal prescritto parere ambientale;
mentre, nell'esposto del 18/04/2006, nel chiedere notizie circa altri esposti che egli aveva presentato, era tornato a ribadire che quella concessione in sanatoria era stata rilasciata ai GL illegittimamente, in quanto il manufatto era ricadente nella fascia dei trecento metri dalla linea di battigia. Accusa, quella formulata dal ZI, certamente falsa, posto che il predetto, già il 09/05/2005, quale responsabile dell'ufficio tecnico comunale di Ioppolo, aveva ricevuto una comunicazione dell'Amministrazione provinciale che, in relazione all'asserita illegittimità della suddetta concessione in sanatoria, lo aveva informato che la locale Autorità di bacino aveva eseguito accertamenti tecnici ed aveva appurato che, all'epoca dell'edificazione, la costruzione in questione era stata realizzata dai GL oltre la fascia di trecento metri dalla linea di costa e che, pertanto, non era affatto necessario che l'atto concessorio dovesse essere preceduto dal rilascio di una autorizzazione paesaggistica.
La Corte catanzarese ha fatto, inoltre, corretta applicazione della norma di diritto penale sostanziale anche con riferimento all'accertata sussistenza dell'elemento psicologico del reato de quo. La consapevolezza del denunciente circa l'innocenza dell'accusato è esclusa qualora le supposizioni di illiceità del fatto denunciato siano ragionevoli, ossia fondate su elementi di fatto tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte del cittadino comune che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (così, tra le tante, Sez. 6, Sentenza n. 46205 del 06/11/2009, Demattè, Rv. 245541; Sez. 6, Sentenza n. 27846 del 10/06/2009, Giglio, Rv. 244421); mentre, nella fattispecie - come è stato specificato nella motivazione della sentenza gravata - è certo che l'imputato fosse consapevole della innocenza degli accusati, avendo egli ricevuto quella lettera dell'Amministrazione provinciale che, espressamente indirizzata alla sua attenzione, riportando gli esiti della menzionata verifica tecnica, praticamente aveva escluso, con riferimento alla problematica del rispetto della fascia di inedificabilità, l'esistenza di qualsivoglia reato a carico del GL e della MA.
D'altro canto - come argutamente sottolineato nella motivazione della sentenza impugnata - il ZI, dopo aver sostenuto di non essere mai venuto conoscenza del contenuto di quella nota dell'Amministrazione provinciale a lui indirizzata, nel ricorso ha contraddittoriamente scelto una diversa versione difensiva cercando di far credere che l'accertamento compiuto dell'Autorità di bacino fosse erroneo perché la fascia di inedificabilità dei trecento metri era stata calcolata dalla linea di battigia, e non anche, come sarebbe stato dovuto, dalla linea di confine del demanio. Versione del tutto non credibile, non fosse altro perché la L. 8 agosto 1985, n. 431, art. 1 che all'epoca regolava la materia della tutela ambientale, stabiliva inequivocabilmente che il vincolo paesaggistico avrebbe operato per"i territori costieri compresi in una fascia della profondità di trecento metri dalla linea di battigia", senza fare alcun cenno alla eventualmente diversa linea del confine del demanio. Manifestamente infondato è, altresì, il terzo motivo di ricorso. Il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è diverso da quello della sospensione condizionale della pena perché, mentre quest'ultimo ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale, il primo persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della particolare conseguenza negativa del reato qual è quella della pubblicità. Ne consegue che, legittimamente, può essere negata la non menzione e concessa la sospensione condizionale delia pena (Sez. 1, n. 45756 del 14/11/2007, Della Corte, Rv. 238137; Sez. 5, n. 9924 del 09/05/1984, Ricciotti, Rv. 166601).
A tale regula iuris si è attenuta la Corte di appello di Catanzaro che, utilizzando argomentazioni non viziate, nei suoi punti essenziali, da evidenti errori nell'applicazione dei criteri della logica, ha spiegato di dover confermare la scelta dei giudici di primo grado di negare il riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario, in quanto la condotta posta in essere dal pubblico ufficiale era stata negativamente qualificata dalla obiettiva gravità delle condotte e da un dolo di elevata intensità, comprovato dall'esistenza di un "contesto più ampio caratterizzato da reciproche denunce tra parte offesa ed imputato già sfociato, con esiti diversi, in altri procedimenti penali" (pag. 4 della prima pronuncia, richiamata da pag. 4 della sentenza impugnata). Nè è possibile fondatamente sostenere che le ragioni di tale decisione si siano poste in contrasto con quelle della concessione della sospensione condizionale della esecuzione della pena, dato che tale secondo beneficio era stato riconosciuto dai giudici di primo grado senza alcuna particolare motivazione, con una determinazione che - in assenza di impugnazione del rappresentante della pubblica accusa - non sarebbe stato possibile rimettere in discussione.
5. Gli ulteriori nuovi motivi rappresentati dal ricorrente con la successiva memoria inoltrata il 15/04/2012 sono inammissibili in quanto, oltre ad afferire a motivi dichiarati manifestamente infondati, sono stati esposti con atto non depositato in cancelleria, ma trasmesso irritualmente via fax (in senso conforme Sez. 6, n. 3784 del 05/10/1994, Gelone, Rv. 201859).
6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento, a quella in favore della Cassa delle ammende di una somma, che si stima equo fissare nell'importo indicato nel dispositivo che segue, nonché al rimborso, in favore delle costituire parti civili, delle spese di questo grado che pure si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Condanna altresì il ricorrente a rimborsare alle parti civili le spese di questo grado che si liquidano in complessivi Euro 3.000,00, oltre iva e cpa.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2012