Sentenza 10 giugno 2009
Massime • 1
Non ricorre il delitto di calunnia se l'agente versi in situazione di dubbio o errore ragionevole circa l'innocenza dell'incolpato.
Commentari • 6
- 1. Calunnia: che cos'è e quando si configura il reato previsto dall'art. 368 c.p.https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Calunnia: se il convincimento del denunciante è fondato su elementi concreti manca il doloAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima In tema di calunnia, non sussiste il dolo quando la falsa incolpazione consegue ad un convincimento dell'agente in ordine a profili essenzialmente valutativi o interpretativi della condotta denunciata, sempre che tale valutazione soggettiva non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità del reato con riferimento a denuncia, sporta dal sindaco e dai componenti di una giunta comunale mediante delibera inviata alla Procura della Repubblica nella quale i medesimi avevano accusato il responsabile dell'ufficio tecnico del reato di omissione di atti d'ufficio in relazione agli obblighi nascenti da una ordinanza dello …
Leggi di più… - 3. Calunnia: non sussiste in caso di dubbio sull'innocenza dell'incolpatoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 17 settembre 2023
La massima In tema di calunnia, la consapevolezza del denunciante in merito all'innocenza dell'accusato è esclusa qualora la supposta illiceità del fatto denunziato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi e seri tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte di una persona, di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (Cassazione penale , sez. VI , 18/02/2020 , n. 12209). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. VI , 18/02/2020 , n. 12209 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Catanzaro ha confermato la condanna di …
Leggi di più… - 4. Accusa ingiusta: quando fare una controdenuncia per calunnia e chiedere il risarcimento dei dannihttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 marzo 2022
Quando viene comunicata l'esistenza di un procedimento penale spesso l'indagato, reagisce con la volontà di fare una "controdenuncia / controquerela" per il reato di calunnia. 1. Premesse: denuncia, querela, esposto Il processo penale è un processo instaurato su istanza di parte (querela) per i reati meno gravi, o d'ufficio (anche su denuncia) per i reati più gravi. Quanto all'esposto, tecnicamente si tratta di una richiesta fatta da un privato all'autorità di pubblica sicurezza (art. 1/2 TULPS) per "comporre privati dissidi": se però dai fatti si configura un reato procedibile d'ufficio, l'ufficiale di pubblica sicurezza deve informare l'Autorità giudiziaria: un esposto, per i fini che …
Leggi di più… - 5. Marito accusa la moglie di avergli somministrato caffè avvelenato, ma nasconde l'esito negativo degli esami tossicologici: si tratta di calunnia?Redazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 2 febbraio 2021
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12208/2020, ha avuto modo di pronunciarsi in ordine alla possibilità o meno di ritenere configurato il reato di calunnia, ex art. 368 del c.p., in capo a chi abbia accusato un'altra persona di averlo avvelenato, pur essendo consapevole della sua innocenza. La questione sottoposta al vaglio degli Ermellini era nata in seguito alla condanna per il reato di calunnia, inflitta ad un uomo, all'esito di entrambi i gradi del giudizio di merito. All'imputato era, infatti, stato contestato di aver accusato la moglie, con cui era in corso un procedimento di separazione giudiziale, del reato di tentato omicidio, mediante la …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/06/2009, n. 27846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27846 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 10/06/2009
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 1198
Dott. FAZIO Anna RI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 13894/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GI VI, nato il [...], e GI NO, nato il [...];
avverso la sentenza 24 ottobre 2006 della Corte di appello di Messina. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Lanza. Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
I fratelli GL VI e GL NO, a mezzo del loro difensore, ricorrono avverso la sentenza 24 ottobre 2006 della Corte di appello di Messina, che ha confermato la statuizione di responsabilità, di cui alla decisione 20 febbraio 2001 del Tribunale monocratico di Messina, per aver essi calunniato la sorella GL RI di essersi impadronita di valori ed oggetti, contenuti nella casa della comune madre, nella consapevolezza dell'innocenza della sorella stessa ed in relazione al verbale di inventario dagli stessi sottoscritto e non indicante i beni assertivamente sottratti. Per i giudici di merito infatti è mancata radicalmente la prova della sussistenza dei beni nell'abitazione della comune madre, e che si riferiscono appresi dalla sorella, avuto anche riguardo alle dichiarazioni dei custodi succedutesi, TA e MA. Con un primo motivo di impugnazione la ricorrente difesa deduce violazione di legge, con riferimento al delitto di calunnia ed alla valutazione delle prove, nonché vizio di motivazione, nel senso che i giudici di merito non avrebbero considerato con la debita attenzione la circostanza che la RI GL disponeva delle chiavi dell'abitazione materna e l'ulteriore circostanza che nelle pareti risultavano dei "chiodi da quadri".
Con un secondo motivo di impugnazione si lamenta il difetto dell'elemento psicologico, tenuto conto che i ricorrenti, causa i cattivi rapporti con la sorella, non avevano "accesso pieno" all'intero edificio con la conseguenza - da parte loro - di una non integrale e precisa conoscenza dei beni esistenti, avendo i due fratelli nella specie eventualmente riferito un fatto-reato obbietti va mente falso, ma da loro ragionevolmente ed in buona fede supposto. Con un terzo motivo il difensore ripropone violazione di legge e vizio di motivazione sul punto della mancata descrizione dei beni asportati da parte della sorella, ed in punto di quantificazione della sanzione e omessa applicazione dell'indulto. I tre motivi, nei termini proposti ed argomentati, risultano strettamente connessi ed il provvedimento impugnato va annullato con rinvio sul punto della ritenuta calunnia, avuto specifico riguardo e completo riferimento alle concrete circostanze dell'operare degli imputati;
nel quadro degli effettivi rapporti tra fratelli e sorella. Ed invero il percorso argomentativo seguito dal giudice del gravame per giungere all'affermazione della colpevolezza degli accusati, si rivela carente e non condivisibile sul piano logico-giuridico in punto di elemento soggettivo.
È infatti risaputo, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, che il dolo nel delitto di calunnia si realizza quando colui che formula la falsa accusa agisca intenzionalmente e con la certezza dell'innocenza dell'incolpato.
Pertanto l'intenzionalità dell'incolpazione e la sicura conoscenza dell'innocenza dell'incolpato sono due dati, che vanno tenuti concettualmente distinti e che devono entrambi ricorrere ai fini dell'elemento soggettivo del reato, il quale è integrato solo nel caso in cui vi sia esatta corrispondenza tra momento rappresentativo e momento volitivo.
Da ciò consegue che l'accertamento del dolo deve consistere nella considerazione e nella valutazione delle circostanze e delle modalità della condotta, che evidenziano la cosciente volontà dell'agente e sono indicative dell'esistenza di una rappresentazione del fatto: la motivazione relativa alla prova della consapevolezza che l'imputato è innocente si immedesima con l'accertamento delle predette circostanze (cfr. ex plurimis: Cass. Penale sez. 6 7389/2005, Rallo;
Cass. pen. sez. 6, 11882/2003 Rv. 224125 Ferroni;
Cass. pen. sez. 6, 10150/2000, Rv. 217876, D'Aleo; Cass. 5/12/02 Greco;
10/7/00 Contronei).
In conclusione: nel delitto di calunnia il dolo non può essere semplicemente integrato dalla mera coscienza e volontà della denuncia, ma è richiesta, da parte dell'agente, l'immanente consapevolezza dell'innocenza di colui che viene incolpato. Ne consegue che tale supporto di soggettività non è ravvisabile nei casi di dubbio o di errore ragionevole.
Nella specie i giudici di merito ed in particolare la corte distrettuale (pag. 4 sentenza impugnata) hanno creato un non consentito automatismo tra prova oggettiva, conseguita, dell'inesistenza dei beni e dei valori, nella casa della defunta madre delle parti, e prova soggettiva della consapevolezza da parte dei ricorrenti dell'innocenza dell'incolpata.
Automatismo questo tanto meno praticabile nella presente vicenda, avuto riguardo alla rilevante circostanza che, essendo pacifico che la chiave dell'immobile era nell'esclusiva disponibilità della calunniata, ed erano particolarmente disturbati i rapporti tra le parti, la possibilità di una reale percezione dello stato della casa (arredi, beni etc.) risultava per i fratelli oltremodo difficile. Come chiaramente spiegato da questa Corte, una volta che sia escluso il dolo nell'autore della calunnia, il fatto non può ritenersi offensivo dell'interesse tutelato dalla norma penale, atteso che il nocumento di tale interesse, attinente al pericolo di deviazioni nell'amministrazione della giustizia, è fatto derivante dalla norma, non già da qualsiasi denuncia che risulti - come nella specie - ed in prosieguo infondata, ma ad una incolpazione, specificamente orientata a procurare siffatta deviazione in forza della consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato (cfr. in particolare:
Cass. pen. sez. 6, 10150/2000, Rv. 217876, D'Aleo Massime precedenti Conformi: N. 8411 del 1992 Rv. 191490, N. 6990 del 1995 Rv. 210955, N. 1126 del 1997 Rv. 207510, N. 7495 del 1998 Rv. 211246). Il rilevato deficit argomentativo impone quindi l'annullamento con rinvio ad altra corte distrettuale perché con libertà di giudizio, ma nel rispetto dei criteri dianzi indicati, proceda ad una nuova disamina in punto di soggettività del ritenuto delitto.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2009