Sentenza 26 novembre 2009
Massime • 2
La richiesta di restituzione dei beni sottoposti a sequestro conservativo, non essendo normativamente prevista, deve essere giuridicamente qualificata come richiesta di riesame, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale competente per il giudizio di impugnazione previsto dagli artt. 318 e 324 cod. proc. pen.. (Nella specie, il G.i.p., investito della richiesta di restituzione, si era limitato a respingerla).
L'ordinanza applicativa del sequestro conservativo è impugnabile unicamente con la richiesta di riesame e non con l'appello, non essendo tale ultimo mezzo di gravame normativamente previsto per detta misura cautelare reale. (In motivazione la Corte ha precisato che l'omessa previsione codicistica, a differenza dell'ipotesi del sequestro preventivo, trova plausibile giustificazione nella differenza tra le due forme di sequestro, tutelando quest'ultimo interessi pubblicistici, a differenza di quello conservativo, che tutela interessi di natura patrimoniale e civilistica).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/11/2009, n. 8176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8176 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 26/11/2009
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SENSINI Maria Silvia - rel. Consigliere - N. 1504
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 25920/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN TT SA AM N. IL 14/03/1977;
avverso l'ordinanza n. 14343/2008 TRIBUNALE di MILANO, del 07/04/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SENSINI Maria Silvia;
sentite le conclusioni del PG Dott. PASSACANTANDO Guglielmo che ha concluso per l'annullamento senza rinvio con trasmissione atti al Tribunale del riesame.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Premesso:
- Che nell'ambito del procedimento penale a carico del cittadino egiziano El ED ME, condannato per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, il Tribunale di Milano - in composizione monocratica - disponeva il sequestro conservativo della somma di Euro 4.930,00, già sottoposta a sequestro probatorio, somma rinvenuta dalla polizia giudiziaria all'esito della perquisizione effettuata nell'abitazione in uso all'El ED e sottoposta a sequestro in quanto ritenuta provento di narcotraffico;
che il successivo 2/4/2009, il difensore di fiducia di AN AT AL HA (attuale ricorrente), avanzava al Tribunale di Milano, in composizione monocratica, istanza di restituzione del denaro, in quanto l'AN si dichiarava proprietario del denaro sequestrato;
che con ordinanza in data 7/4/2009, il Tribunale rigettava l'istanza di dissequestro, non ritenendo sufficientemente provato il diritto di proprietà del terzo sulla somma sequestrata, ne' la lecita provenienza della stessa;
che avverso l'ordinanza di rigetto proponeva appello la difesa dell'AN dinanzi al Tribunale del Riesame, il quale, con provvedimento in data 15/5/2009, dichiarava inammissibile l'appello ex art. 322 bis c.p.p., previsto solo per il sequestro preventivo e non anche per il sequestro conservativo. Ciò posto, il difensore di AN AT ha proposto ricorso per Cassazione: 1) avverso l'ordinanza emessa in data 7/4/2009 dal Tribunale monocratico (procedimento n. 24259/2009), censurandone i profili di abnormità in quanto il Tribunale, anziché trasmettere, ex art. 568 c.p.p., comma 5, l'istanza proposta al giudice cautelare collegiale di secondo grado, funzionalmente competente a conoscere tale impugnazione, l'aveva trattenuta, rigettandola;
2) avverso l'ordinanza in data 15/5/2009 per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, in quanto il Tribunale collegiale aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dal ricorrente (proc. n. 25920/2009).
Si chiedeva, pertanto, previa riqualificazione dell'istanza di dissequestro in richiesta di riesame, l'annullamento delle ordinanze impugnate, con rinvio al giudice cautelare funzionalmente competente. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione del fascicolo n. 25920/09 a quello n. 24259/09, in considerazione delle evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Le norme vigenti non prevedono la richiesta di restituzione dei beni sottoposti a sequestro conservativo: pertanto, il Tribunale, in composizione monocratica, ricevuta l'istanza di restituzione della somma di denaro, avrebbe dovuto qualificarla come impugnazione del provvedimento applicativo della misura cautelare, vale a dire come richiesta di riesame, e disporre, a norma dell'art. 568 c.p.p., comma 5, la trasmissione degli atti al Tribunale competente per il giudizio di impugnazione previsto dagli artt. 318 e 324 c.p.p.. Per contro, con l'ordinanza in data 7/4/2009, il Tribunale monocratico di Milano si è limitato a rigettare l'istanza avanzata nell'interesse di AN AT AL HA, senza dar corso alla dovuta trasmissione degli atti.
In applicazione dell'art. 568 c.p.p., comma 5, la suddetta ordinanza va, conseguentemente, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale collegiale di Milano perché decida nel merito sulla istanza di restituzione della somma di denaro sottoposta a sequestro conservativo, qualificata come istanza di riesame ex art.318 c.p.p.. Il secondo motivo di ricorso è, invece, infondato e va rigettato. Del tutto correttamente, invero, con il provvedimento del 15/5/2009, il Tribunale collegiale di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso l'ordinanza del 7/4/2009, di rigetto dell'istanza di dissequestro. Giova, in merito, ribadire che in tema di provvedimenti cautelari reali (sequestro conservativo ex art. 316 c.p.p.; sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p.), di quelli disponenti mezzi di ricerca della prova (sequestro probatorio ex artt. 253 e seg. c.p.p.), per il combinato disposto degli artt. 257,
318 e 322 c.p.p. con l'art. 324 c.p.p., la legge prevede solamente la richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una di tali misure, ovvero l'appello ex art. 322 bis c.p.p. per il solo sequestro preventivo, fuori dei casi previsti dall'art. 322 c.p.p. e, contro i conseguenti, relativi provvedimenti, il ricorso per Cassazione, ex art. 325 c.p.p.. Pertanto, in tema di sequestro conservativo, l'interessato può avanzare solamente richiesta di riesame dell' ordinanza applicativa, ai sensi dell'art. 318 c.p.p., ma non può proporre appello, non essendo tale mezzo di gravame normativamente previsto per il sequestro conservativo (cfr. Cass. Sez. 5, 27/11/1995 n. 2790, Leasinvestement s.r.l.; Sez. 5, 27/5/1999 n. 2553, Sapone;
Sez. 6, 20/5/1999 n. 1925, Giordano;
Sez. 6, 26/5/1998, Rallo ed altro). Tale omessa previsione codicistica in relazione al sequestro conservativo, a differenza del duplice mezzo di impugnazione (riesame ed appello) che l'interessato può esperire nel caso di ordinanze in materia di sequestro preventivo, trova plausibile giustificazione nella differenza tra le due forme di sequestro ed, in particolare, negli interessi pubblicistici che ispirano il sequestro preventivo, volto alla prevenzione dei reati, rispetto a quelli di natura patrimoniale e civilistica che connotano, invece, in maniera esclusiva, il sequestro conservativo. Anche per tale motivo - non irragionevolmente - ad esempio, il legislatore ha inteso, nel primo caso, assicurare al pubblico ministero un mezzo di impugnazione avverso il provvedimento reiettivo, negandolo, per contro, al P.M. ed alla parte civile in relazione al sequestro conservativo. Peraltro, la previsione del solo strumento del riesame, e non anche dell'appello, avverso le ordinanze applicative del sequestro conservativo si sottrae alle censure di legittimità costituzionale, avendo la Consulta, sia pure chiamata a decidere sulla omessa previsione ex lege di mezzi di impugnazione nei confronti di provvedimenti di diniego di tale sequestro, dichiarato, con ordinanza n. 424 del 14/12/1998, la manifesta infondatezza della questione di legittimità degli artt. 318, 322 bis e 325 c.p.p., trattando incidentalmente anche la presente questione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione riunisce al presente ricorso il ricorso n. 25920/2009. Annulla senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di Milano in data 7/4/2009 e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale del Riesame di Milano per la decisione sull'istanza di restituzione della somma di denaro sottoposta a sequestro conservativo, qualificata come istanza di riesame ex art. 318 c.p.p.. Rigetta il ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano in data 15/5/2009. Così deciso in Roma, il 26 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2010