Cass. pen., sez. III, sentenza 26/11/2009, n. 8176
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Sentenza 26 novembre 2009

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La richiesta di restituzione dei beni sottoposti a sequestro conservativo, non essendo normativamente prevista, deve essere giuridicamente qualificata come richiesta di riesame, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale competente per il giudizio di impugnazione previsto dagli artt. 318 e 324 cod. proc. pen.. (Nella specie, il G.i.p., investito della richiesta di restituzione, si era limitato a respingerla).

L'ordinanza applicativa del sequestro conservativo è impugnabile unicamente con la richiesta di riesame e non con l'appello, non essendo tale ultimo mezzo di gravame normativamente previsto per detta misura cautelare reale. (In motivazione la Corte ha precisato che l'omessa previsione codicistica, a differenza dell'ipotesi del sequestro preventivo, trova plausibile giustificazione nella differenza tra le due forme di sequestro, tutelando quest'ultimo interessi pubblicistici, a differenza di quello conservativo, che tutela interessi di natura patrimoniale e civilistica).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 26/11/2009, n. 8176
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8176
    Data del deposito : 26 novembre 2009

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