Sentenza 15 gennaio 1999
Massime • 1
Qualora l'esecuzione concerna più provvedimenti emessi da pretore e da giudice per le indagini preliminari presso la pretura, la competenza spetta, per tutti, al pretore, in quanto il giudice per le indagini preliminari è, nell'ambito della struttura di riferimento (pretura o tribunale) solo un magistrato incaricato di curare una particolare fase del procedimento penale, sprovvisto, in quanto tale, di un'autonomia funzionale così spinta da consentire addirittura una sua contrapposizione all'ufficio nel quale è organicamente inserito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/01/1999, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Edoardo Fazzioli Presidente del 15.1.1999
1. Dott. Bruno Rossi Consigliere SENTENZA
2. " Antonio Marchese " N. 424
3. " Gianfranco Riggio " REGISTRO GENERALE
4. " Giovanni Silvestri " N. 36197/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul conflitto negativo di competenza elevato dal giudice per le indagini preliminari della Pretura circondariale di Reggio nell'Emilia con ordinanza emessa il 22-7-1998 nel procedimento esecutivo riguardante OR TI nato alla Spezia il 13 - 9 - 1971.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere, dott. B. Rossi;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del dott. G. Galati che ha concluso per la competenza del Pretore di Foggia.
La Corte osserva:
Con ordinanza del 5-4-1998 il Pretore di Foggia (Sez. dist. di Sansevero) ha declinato la propria competenza a conoscere della richiesta di "revoca benefici" avanzata dal pubblico ministero nei confronti di TI OR, sull'assunto che a mente dell'art. 665/4 cpp, concorrendo più provvedimenti del pretore e di "altro giudice ordinario", spetta in ogni caso al secondo di decidere, quand'anche si tratti del giudice per le indagini preliminari della stessa o di altra pretura, in quanto soggetto dotato di "una propria autonoma e distinta fisionomia nell'assetto degli organi giudiziari nel procedimento penale".
Con ordinanza del 22-7-1998 il giudice per le indagini preliminari di Reggio nell'Emilia investito della questione del pubblico ministero di Foggia, osservando che il G.I.P. altro non è che un organo della pretura, come chiarito anche dall'art. 35/3, R.D. 30.1.1941, n. 12 e succ. mod. e agg., si è dichiarato, a sua volta, incompetente a provvedere, trasmettendo gli atti a questa Corte ai sensi dell'art. 30, cpp..
Il conflitto va risolto nel senso propugnato dal giudice emiliano. Anche a prescindere, infatti, dalla soppressione dell'inutile dicotomia "pretore - altro giudice ordinario" e dalla connessa concentrazione della competenza nel giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo (nella specie il pretore di Foggia) operate dall'art. 206, D.lg. 51/88, applicabile, in quanto norma processuale, anche al caso in esame, risulta evidente, senza neppure scomodare l'ordinamento giudiziario, che il giudice per le indagini preliminari è nell'ambito della struttura di riferimento (pretura o tribunale) solo un magistrato incaricato di curare una particolare fase del procedimento penale, sprovvisto, in quanto tale, di un'autonomia funzionale così spinta da consentire addirittura di contrapporlo all'ufficio nel quale è organicamente inserito.
Deve dichiarasi, dunque, la competenza del Pretore di Foggia, al quale gli atti vanno trasmessi per l'ulteriore corso.
Per questi motivi
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la Corte, visti gli artt. 28, 30, 32, 127, cpp., risolvendo il conflitto, dichiara la competenza del Pretore di Foggia cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 1999