Sentenza 15 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/02/2001, n. 2198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2198 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 0 2 1 9 8 2 0 10 2 1 IN NOME DEL POPOLO ITALI LA CORT A Oggetto Hujuquerone SEZIONE PRIMA CIVILE de Rods arbitrale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 6716/99 Dott. Vincenzo FERRO Presidente e Relatore Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere Consigliere Cron.4581 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI SALVAGO Consigliere Rep. 688 Dott. Salvatore MACIOCE Consigliere Ud.26/10/2000Dott. Luigi ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 300 IMMOBILIARE LA RUBINIA Srl, in persona del legale IL CANCELLIERE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 15, presso l'avvocato LIRE 3000 GUERRIERI GIUSEPPE, che la rappresenta e difende CANCELLERIA unitamente all'avvocato PEREGO EZIO, giusta procura a margine del ricorso;
CG064122 ricorrente
contro
IMPRESA EDILE STEFANIA Srl;
- intimata 2000 avverso la sentenza n. 673/98 della Corte d'Appello di 1946 MILANO, depositata il 10/03/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/2000 dal Consigliere Dott. Vincenzo FERRO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Perego, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 11 ottobre 1996 la s.r. 1 Immobiliare La Rubinia conveniva in giu- dizio, davanti alla Corte di appello di Milano, la s.r.l. Impresa Edile Stefania, proponendo impugnazione per nullità avverso il lodo arbitrale pronunciato il 14 giugno 1996 tra le suddette parti, col quale il Colle- gio, ritenuta la nullità della clausola compromissoria, aveva dichiarato l'incompetenza degli arbitri disponen- do la compensazione delle spese del giudizio arbitrale e ponendo a carico solidale delle parti, in ragione del 50% per ciascuna di esse, le spettanze degli arbitri liquidate in lire 30.000.000. L'attrice denunciava la nullità del lodo per non essere state osservate le regole di diritto applicabili in tema di distribuzione dell'onere delle spese, lamen- tando che di queste fosse stata negata la ripetizione a 2 favore della s.r.l. Immobiliare nonostante l'accoglimento dell'eccezione, dalla stessa sollevata, di nullità della clausola arbitrale e quindi di incom- petenza degli arbitri. Denunciava inoltre la violazione del disposto dell'art. 814 C.P.C. per avere gli arbitri proceduto alla liquidazione delle proprie spese pre- scindendo dall'accettazione delle parti. Chiedeva, in subordine, che fossero ridotte le competenze degli ar- bitri secondo le tariffe vigenti. E rilevava che comun- que, nel merito, nulla era dovuto dall'impugnante alla controparte. Costituivasi in giudizio la Impresa Edile Stefania, la quale resisteva all'impugnazione sostenendo che sus- и д sistevano valide ragioni a conforto della compensazione ю delle spese;
e proponeva impugnazione incidentale, л as- sumendo che l'arbitrato in questione doveva essere qua- lificato alla stregua di arbitrato libero, e che, in base a tale qualificazione, la clausola compromissoria non poteva essere considerata nulla essendo stata ap- provata per facta concludentia dalla controparte;
e chiedeva che, nell'ipotesi di riconosciuta validità della clausola, venissero disposti i mezzi istruttori, ivi compresa consulenza tecnica, al fine del giudizio di merito, e che la Immobiliare La Rubinia fosse con- dannata a corrisponderle la somma di lire 614.719.596 o 3 quella diversa risultante dovuta con rivalutazione mo- netaria e interessi. Con sentenza 4 febbraio/10 marzo 1998 n. 673 la di appello di Milano ha rigettato sia Corte l'impugnazione principale sia l'impugnazione incidenta- le, compensando integralmente tra le parti le spese del giudizio. Avverso tale sentenza, non notificata, la Immobi liare La Rubinia s.r.
1. propone il presente ricorso per cassazione, ritualmente notificato il 1° aprile 1999 alla Impresa Edile Stefania s.r. .1., la quale non svolge attività difensiva nell'attuale sede. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La Corte di appello, procedendo pregiudizialmen- te all'esame dell'impugnazione incidentale -ritenuta riconducibile nell'ambito della previsione dell'art. 829 primo comma n. 4 C.P.C. per avere il collegio pro- nunciato al di fuori dei limiti del compromesso, ovvero nell'ambito della previsione di cui al secondo comma dell'art. 829 C.P.C. per non avere gli arbitri osserva- to le regole ermeneutiche imposte dall'ordinamento- l'ha disattesa sotto ciascuno dei suindicati profili, affermando che il Collegio arbitrale ha proceduto a corretta e condivisibile ricostruzione, sorretta da adeguata e logica motivazione, della volontà espressa 4 dalle parti nella clausola n. 23 del contratto nel sen- so del conferimento agli arbitri di mandato per la pro- nuncia di una sentenza, e che alla qualificazione dell'arbitrato in termini di ritualità è congruente la dichiarazione della nullità della clausola compromisso- ria, discendente dalla mancata sottoscrizione della stessa da parte di soggetto dotto di potere rappresen- tativo della società La Rubinia, e con essa la conse- guenziale dichiarazione della incompetenza del Collegio arbitrale. E in tale parte la sentenza della Corte am- brosiana ha ricevuto acquiescenza da parte della s.r.l. Impresa Edile Stefania, ed ha ormai acquisito l'efficacia del giudicato. La presente materia del con- tendere risulta così circoscritta, in virtù del ricorso proposto dalla Immobiliare La Rubinia s.r.l., alla di- sciplina, contenuta nel lodo, della distribuzione dell'onere delle spese sostenute dalle parti nel giudi- zio arbitrale e del costo del compenso dovuto agli ar- bitri.
2. Nel primo motivo, la ricorrente prospetta la er- roneità e la illegittimità della denunciata sentenza del giudice dell'impugnazione del lodo, con duplice ri- ferimento al n. 3 e al n. 5 dell'art. 360 C.P.C., per omessa motivazione in ordine alla lamentata inosservan- za delle regole di diritto in relazione alla liquida- 5 zione delle spese, nonché per violazione del principio generale della soccombenza dettato dall'art. 91 C.P.C.
2.1. La censura della ricorrente si rivolge contro l'affermazione della Corte ambrosiana secondo cui il collegio arbitrale, pur non specificamente richiamando la relativa norma, avrebbe fatto corretta applicazione del disposto del secondo comma dell'art. 92 C.P.C. in presenza di giusti motivi per la compensazione, ravvi- sabili, ad avviso della Corte stessa, in ciò che la SO- cietà La Rubinia aveva dato causa alla nullità poi dal- la stessa eccepita, avendo fatto concludere il contrat- to da persona non legittimata a rappresentarla nego- zialmente. Per tal modo, secondo la ricorrente, il giu- dice dell'impugnazione avrebbe omesso di esprimere una sua motivazione in ordine al reale "punto decisivo del- la controversia", che doveva risultare individuabile, alla luce dello specifico contenuto del primo motivo di appello, nella violazione non già dell'art. 92 al quale la Corte ha fatto riferimento, bensì dell'art. 91 C.P.C. e del criterio della soccombenza in esso stabi- lito. La motivazione della sentenza impugnata va esente dalla critica della ricorrente: la previsione (in astratto) e l'esercizio (in concreto) del potere di di- sporre la compensazione delle spese a norma dell'art. 92 C.P.C. si risolvono in una deroga all'applicazione 6 del generale principio della soccombenza espresso nell'art. 91: non può dirsi quindi che la pronuncia sulla legittimità della compensazione delle spese non risponda anche, in se stessa, all'esigenza motivaziona- le della verifica della legittimità della disapplica- zione del criterio della soccombenza in tutto il suo rigore.
2.2. Inoltre, la ricorrente sostiene che la senten- za del giudice dell'impugnazione risulta "anodina" per avere da un lato ritenuto la nullità della clausola ar- bitrale dipendente da fatto ascrivibile alla società deducente, e, dall'altro, riconosciuto che rettamente il collegio arbitrale aveva ricondotto la nullità della clausola alla mancata sottoscrizione del legale rappre- sentante della s.r.l. La Rubinia ai sensi e per gli ef- fetti dell'art. 1341 comma secondo C.C. senza peraltro tener conto che la causa di invalidità era consistita non nell'assenza di potere rappresentativo ma dalla mancata spendita di esso da parte del sottoscrittore. Nessuna contraddittorietà appare ravvisabile nella ri- ferita ratio decidendi, attesa la non coincidente va- lenza attribuibile alla individuazione del fatto gene- ratore della rilevata nullità della clausola ai fini, rispettivamente, della oggettiva constatazione di una situazione di carenza di potestas judicandi nel giudice 7 arbitrale adito, e della valutazione dalla quale, tra l'altro, la Corte avrebbe potuto anche astenersi, non esigendo la compensazione specifica motivazione- del comportamento della parte (ad essa riferibile diretta- mente in virtù del rapporto di rappresentanza organica) quale motivo giustificativo della compensazione.
2.3. Infine, la ricorrente lamenta che non sia sta- ta presa in considerazione, quale titolo specifico di soccombenza della controparte, la reiezione dell'assunto di questa circa la pretesa qualificazione dell'arbitrato come irrituale. E' sufficiente rilevare in proposito che il giudice dell'impugnazione non era chiamato a rivedere e se del caso a modificare o sosti- tuire il giudizio del Collegio arbitrale in ordine alla compensazione delle spese del giudizio arbitrale, ma soltanto a esercitare, sul punto, il controllo di le- gittimità sollecitato dall'impugnante.
3. Nel secondo motivo, riferito ancora una volta al 3 e al n. 5 C.P.C., la ricorrente censura 0. l'argomentazione con cui il giudice dell'impugnazione ha escluso la sussistenza degli estremi della prospet- tata violazione del disposto dell'art. 814 C.P.C. ri- levando "come una corretta lettura della norma prenda appunto le mosse dall'ipotesi in cui gli arbitri prov- vedano alla liquidazione delle spese" e affermando che 8 "solo successivamente, nel caso in cui le parti non l'accettino (ed è quanto è avvenuto nella specie) gli arbitri si rivolgeranno al presidente del tribunale se- condo l'indicazione dell'ultima parte del secondo comma in esame. Il rilievo della Corte ambrosiana appare esauriente e idoneo a costituire fondamento motivazio- nale logicamente adeguato e giuridicamente corretto a sostegno della ritenuta insussistenza di qualsiasi de- viazione, da parte del Collegio arbitrale, dal disposto dell'art. 814 C.P.C. Non si comprende quale rilevanza possa assumere, contro tale argomentazione, l'assunto della ricorrente nel senso che "la determinazione delle spese e degli onorari direttamente effettuata dagli ar- bitri è fonte di corrispondente obbligazione ex art. 814 comma 2 C.P.C., non modificato dalla L. 5 gennaio 1994 г.. 25, soltanto se trovi l'accettazione di tutte le parti del procedimento arbitrale", dappoiché tale principio, in se stesso esatto (e recepito dalla CO- stante giurisprudenza di legittimità), non è stato mi- nimamente misconosciuto, ma anzi opportunamente richia- mato, dalla Corte di appello. Né si comprende quale ri- levanza possa rivestire, a sostegno della doglianza della ricorrente sul punto, il fatto che la decisione arbitrale sia stata adottata a maggioranza.
4. Il ricorso riceve quindi, in ogni sua parte, re- 9 iezione. In assenza di attività defensionale della par- te intimata, nessun provvedimento è da assumere in or- dine alle spese della presente fase di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Roma, 26 ottobre 2000. IL PRESIDENTE ESTENSORE Vincenzo Ferro GIRTE UPT IL CAL Lujsa Depositato -18 FEB. 2001 big 15 F мій вони мис CORTE SUPREMA CASSAZIONE 60000 presso l'Agenzia Si attesta la registrazione delle Entrate di Roma 2 il 28.3.2011 serie 4 al n. 17459 versate € 16610 310000 apposta in calce alla copia autentica -------- (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) Sist 42918 4567 BOST 200 120.10 10