CASS
Sentenza 26 settembre 2023
Sentenza 26 settembre 2023
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- 1. Guida al diritto (45/2023)Carmine Spadavecchia · https://www.primogrado.com/copia-di-diritto-eurounitario · 4 dicembre 2023
sul c.d. DL Caivano: DL 15.9.2023 n. 123 - L 13.11.2023 n. 159 [GU 14.11.23 n. 266], Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale. - testo del decreto (Guida al diritto 45/2023, 14-37) - mappa del provvedimento (guida alla lettura) a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 45/2023, 38-45) sotto il titolo “Il restyling parlamentare porta in dote altre norme”: dai 16 articoli del decreto legge ai 25 della conversione - commenti: - Alberto Cisterna, Un nuovo assetto del contrasto che potrebbe incrinare il sistema (Guida al diritto 45/2023, 44-47) [le novità: partecipazione del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/09/2023, n. 27387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27387 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 38694/2019 R.G. proposto da: TURISARDA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA, N. 50-A, presso lo studio dell’avvocato CO EN che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARGHERITA FALQUI e GIUSEPPINA NONNE;
- ricorrente -
Contro CONDOMINIO CAPO FALCONE COMPARTI 10 E 11;
- intimato -
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO Presidente TUTELA DEL POSSESSO Dott. MAURO MOCCI Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO Consigliere Ud. 14/09/2023 Dott. LUCA VARRONE Rel. Consigliere Dott. STEFANO OLIVA Consigliere Civile Sent. Sez. 2 Num. 27387 Anno 2023 Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Relatore: VARRONE LUCA Data pubblicazione: 26/09/2023 Ric. 2019 n.38694 sez. S2 - ud. 14/09/2023 2 Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI n. 299/2019 depositata il 14/06/2019. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14/09/2023 dal Consigliere LUCA VARRONE;
Udito il Sostituto Procuratore generale in persona del dott. Aldo Cenniccola che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto di tutti i motivi di ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Il condominio di Capo LC chiedeva di essere reintegrato nel possesso del locale tecnico contenente gli impianti necessari all’approvvigionamento idrico del condominio medesimo. In particolare, lamentava di essere stato spogliato del locale situato all’interno dell’area condominiale dove era ubicata la stazione di pompaggio dell’acqua che, alimentata attraverso tre serbatoi, serviva da sempre l’intero complesso condominiale comprendente sia le parti comuni che i singoli alloggi dei condomini. Il condominio attore affermava che, nel gennaio dell’anno 2013, la società convenuta RD aveva asportato dal locale l’impianto di pompaggio e ne aveva sostituito la serratura, in tal modo precludendo al condominio di accedervi e di potersi rifornire di acqua lasciandolo del tutto privo dell’approvvigionamento idrico. 2. RD srl si costituiva eccependo la carenza di legittimazione attiva in capo all’amministratore, affermando di essere proprietaria del locale tecnico ove era ubicato l’impianto di pompaggio e i tre serbatoi di acqua beni mai rientrati nella disponibilità del condominio ricorrente. 3. Il Tribunale di Sassari premetteva che nella fase cautelare in accoglimento del ricorso era stato ordinato alla RD di Ric. 2019 n.38694 sez. S2 - ud. 14/09/2023 3 ripristinare il preesistente stato dei luoghi. Il medesimo Tribunale confermava la propria ordinanza di reintegrazione nel possesso contenente l’ordine alla società RD di ripristinare il preesistente stato dei luoghi mediante la sistemazione dell’impianto di pompaggio già collocato all’interno del locale tecnico, la consegna all’amministratore di una copia delle chiavi di accesso al locale ed ai tre serbatoi di acqua, nonché mediante l’adozione di tutti le misure tecniche necessarie a consentire al condominio l’utilizzazione del servizio idrico secondo le preesistenti modalità, astenendosi dal compimento di ogni altra attività diretta ad impedirne il godimento. 4. RD SR proponeva appello avverso la suddetta sentenza. 5. Il condominio di Capo LC resisteva all’appello e proponeva appello incidentale. 6. La Corte d’appello di Cagliari rigettava l’appello principale e, in accoglimento dell’appello incidentale, condannava la società appellante RD SR al pagamento della somma di euro 20.187 in favore del condominio. In primo luogo, la Corte d’appello rigettava l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo ribadendo che le azioni possessorie sono esperibili dinanzi al giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione quando il comportamento perseguito dalla pubblica amministrazione o da chi agisca per conto di essere non si ricolleghi ad un formale provvedimento amministrativo emesso nell’ambito nell’esercizio di poteri autoritativi discrezionali ma si Ric. 2019 n.38694 sez. S2 - ud. 14/09/2023 4 concretizza e si risolve in una mera attività materiale, disancorata e non sorretta da atti o provvedimenti amministrativi formali. Nel caso di specie la domanda proposta dal condominio riguardava la reintegrazione del possesso o detenzione dell’autoclave, dei serbatoi e del locale dove erano ubicati, possesso compromesso dalle attività materiali poste in essere dalla società convenuta che avevano provocato la cessazione della fornitura idrica al condominio, attività non sorretta da alcun atto o provvedimento amministrativo formale. Nel ricorso del condominio, infatti, non vi era alcun riferimento diretto o indiretto all’emissione della delibera del 6 agosto 2010 del Comune di Stintino atteso che lo scopo perseguito dall’amministrazione era quello di migliorare il sistema di distribuzione dell’acqua certamente non di sospenderne l’erogazione tanto che nella medesima delibera era previsto che RD era obbligata a realizzare interventi migliorativi sulle reti secondo le specifiche nei tempi e modi definiti e riportati nell’allegato. Non vi era stata alcuna violazione dell’articolo 102 c.p.c. per la mancanza di partecipazione nel giudizio del Comune di Stintino asseritamente litisconsorte necessario. Secondo la Corte d'Appello, infatti, l’istanza di reintegrazione nel possesso era diretta esclusivamente nei confronti dell’autore materiale della violazione. Nella specie il lamentato spoglio si era concretizzato nell’asportazione dell’autoclave e nella sostituzione della serratura del locale tecnico ove erano posti la pompa di sollevamento e i serbatoi dell’acqua. Tali attività avevano causato l’interruzione dell’approvvigionamento idrico al condominio per cui la richiesta di reintegrazione comportava la riconsegna delle chiavi del locale tecnico e il riposizionamento dell’autoclave asportato al fine di Ric. 2019 n.38694 sez. S2 - ud. 14/09/2023 5 consentire ai condomini l’utilizzazione del sistema idrico. Tali operazioni erano eseguibili senza incidere sull’immobile e sulle strutture di proprietà del Comune di Stintino con la conseguenza della non operatività del principio della necessaria integrazione del contraddittorio. Peraltro, il Comune si era dimostrato estraneo al compimento dell’attività di spoglio e con delibera del 18 giugno 2003 aveva ordinato alla società appellante di provvedere al posizionamento di un serbatoio in prossimità dei locali sul quale realizzare l’allaccio provvisorio munito di gruppo di misura al fine di garantire l’erogazione dell’acqua anche ai comparti 8, 10 e 11, fino al loro allaccio definitivo alla nuova condotta idrica. In tal modo, il Comune aveva dettato prescrizioni tecniche di analogo tenore rispetto a quelle richieste dal condominio. Infine, la Corte d’appello riteneva che si fosse raggiunta una prova sufficiente del possesso in capo al condominio del locale tecnico avendo questo da sempre avuto la possibilità di accedervi per eseguirvi interventi di manutenzione e di ripristino. Allo stesso modo risultava provato l’animus spoliandi, avendo RD rimosso il sistema di pompaggio dell’acqua e sostituito le chiavi del locale tecnico impedendo così l’approvvigionamento idrico al condominio. Tali azioni riconducibili a decisioni autonome prese dagli operatori della società non rispondevano agli intenti del Comune che voleva solo migliorare la rete idrica, autorizzando l’ente gestore a realizzare interventi necessari senza alcuna privazione della fruizione di un bene essenziale come l’acqua. Nell’ordinanza sindacale già citata il Comune aveva ordinato l’immediata sospensione di qualsiasi lavorazione all’interno del locale oggetto dell’ordinanza e, come già detto, aveva ordinato di provvedere al posizionamento di un Ric. 2019 n.38694 sez. S2 - ud. 14/09/2023 6 serbatoio a riprova dell’autonomia delle scelte tecniche della società. D’altra parte, RD non aveva provato che il funzionamento della nuova rete idrica consentiva l’approntamento dell’acqua potabile a favore del condominio che invece era rimasto privato di fatto dell’acqua. Il richiamo fatto dal Tribunale al possesso dell’acqua doveva essere considerato come strumentale al riconoscimento della relazione qualificata sussistente tra il condominio e l’autoclave, i serbatoi dell’acqua e il locale, in quanto mezzi necessari all’ottenimento della fornitura di acqua potabile, dunque, non vi era stata alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Così come non vi era stata alcuna violazione del suddetto principio in relazione alla domanda risarcitoria proposta dalla RD. Doveva, invece, essere accolto l’appello incidentale proposto dal condominio per l’omessa statuizione circa il risarcimento del danno rappresentato dal costo per l’acquisto di pompe e del serbatoio per l’intervento di una ditta specializzata per la riattivazione del tratto di rete idrica. Infatti, RD non aveva ottemperato a quanto prescritto dal Tribunale in sede cautelare e l’inerzia aveva costretto il condominio vista l’urgenza a compiere le opere necessarie al ripristino della fornitura di acqua come dimostrato dalle fatture relative ai costi sostenuti. 7. RD SR ha proposto ricorso per Cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di sette motivi. 8. Il condominio di capo LC è rimasto intimato 9. Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto di tutti i motivi di ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Ric. 2019 n.38694 sez. S2 - ud. 14/09/2023 7 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. nonché violazione e falsa applicazione dell’articolo 2909 c.c.; violazione falsa applicazione degli articoli 99 e 112 c.p.c., falsa applicazione del principio di acquisizione;
violazione e falsa applicazione dell’articolo 37 c.p.c. in combinato disposto con l’articolo 4 della l.n. 2248 del 1865 e gli artt. 11 e 21 septies della l.n. 214 del 1990 e dell’articolo 112 c.p.c. Le censure attengono alla parte della sentenza che ha rigettato il primo motivo di appello relativo al difetto di giurisdizione. Sotto il primo profilo si lamenta che, a fronte della sentenza di primo grado che aveva semplicemente ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario trattandosi di una controversia tra privati in assenza di un atto amministrativo, la Corte d’appello ha diversamente qualificato la fattispecie senza che gli appellanti avessero al riguardo proposto alcun motivo di impugnazione affermando che il potere esercitato dalla ricorrente, con riferimento specifico all’eliminazione dell’impianto di sollevamento sarebbe stato esercitato in modo contrario all’interesse perseguito dalla p.a. dando luogo ad una mera attività materiale suscettibile di tutela possessoria. A parere della ricorrente, il potere di qualificazione del rapporto giuridico nei gradi successivi al primo deve essere coordinato con i principi propri del sistema delle impugnazioni e, dunque, era precluso alla Corte d’appello riqualificare la fattispecie. Sotto altro profilo, la sentenza sarebbe viziata fondandosi sulla rilevazione di un fatto quale la contrarietà all’interesse pubblico dell’attività che avrebbe dato luogo al preteso spoglio, fatto desunto dalla delibera del 6 agosto 2010 mai allegata dalla Ric. 2019 n.38694 sez. S2 - ud. 14/09/2023 8 ricorrente nel giudizio di primo grado e rimasta completamente estranea alla decisione assunta in tale sede. Tale fatto non essendo stato allegato in primo grado non poteva essere valutato in sede di appello. Infine, si contesta la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in quanto, anche ammettendo che l’attività posta in essere dalla ricorrente era contraria all’interesse pubblico, in ogni caso essa aveva il potere di compiere quell’attività e, dunque, ciò rileverebbe sotto il profilo della legittimità o meno dell’azione amministrativa e non del difetto assoluto di attribuzione del potere. Peraltro, tutta la vicenda dimostrerebbe da un lato la natura demaniale dei beni e dall’altro che i condomini volevano ottenere il ripristino della erogazione del servizio idrico con le modalità precedenti rispetto a quelle di nuova erogazione, andando contro la volontà del comune di Stintino. In altri termini, il diritto all’erogazione dell’atto non è un diritto tutelabile in via possessoria in quanto le controversie che coinvolgono acquedotti di proprietà di un ente pubblico sono devolute alla giurisdizione amministrativa qualunque sia la fonte della pretesa vantata ed anche quando si assuma di vantare un diritto in forza di un titolo autorizzativo. 1.1 Il primo motivo di ricorso è infondato. Occorre premettere che «in materia di ricorso per cassazione, il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d'inammissibilità dell'impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde Ric. 2019 n.38694 sez. S2 - ud. 14/09/2023 9 consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati» (Sez. U, Sent. n. 9100 del 2015). Nella specie il primo motivo si articola in tre distinte censure. Le prime due sono manifestamente infondate. In proposito è sufficiente richiamare i principi di diritto del tutto consolidati secondo cui: In tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "tantum devolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (ex plurimis Sez.
6-L, Ord. n. 513 del 2019, Sez. 3, Sent. n. 20652 del 2009). Il Collegio condivide le conclusioni dell’Ufficio di Procura secondo cui i giudici di appello non hanno affatto mutato la qualificazione della fattispecie operata dal primo giudice, ma semplicemente sottolineato, al fine di rispondere alla specifica eccezione sollevata proprio dalla società, che il comportamento del quale si discuteva non era nemmeno mediatamente collegato Ric. 2019 n.38694 sez. S2 - ud. 14/09/2023 10 all’esercizio di un potere autoritativo. Così come altrettanto condivisibile quanto evidenziato dal P.G. con riferimento alla doglianza (cfr. motivo sub A.2) circa il fatto che il giudice di appello avrebbe effettuato un esame del documento (la delibera del Comune di Stintino) in maniera del tutto autonoma, senza che l’argomento, poi desunto da tale esame, fosse stato in alcun modo introdotto dalla parte che aveva prodotto quel documento. L’ufficio di Procura evidenzia che la questione del difetto di giurisdizione era stata proposta proprio dall’appellante (odierna ricorrente), sull’assunto che la materia era riservata al giudice amministrativo (cfr. pag. 34 del ricorso, ove si ritrascrivono i motivi di appello), sicché il giudice di appello altro non ha fatto che rispondere ad un’eccezione sollevata dalla parte che adesso se ne duole, la sentenza impugnata ha semplicemente constatato come al petitum sostanziale introdotto dal Condominio fosse del tutto estraneo ogni riferimento alla legittimità o meno della delibera emessa dal Comune di Stintino, venendo in rilievo dunque meri comportamenti materiali non sorretti da alcun formale provvedimento amministrativo. Nell’evidenziare tale rilievo, dunque, i giudici di appello non hanno affatto inteso rilevare una circostanza non allegata dalla società nel giudizio di primo grado (ossia la contrarietà all’interesse pubblico dell’attività che avrebbe dato luogo allo spoglio), ma solo rimarcare che il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, eccepito proprio dall’appellante, non poteva trovare fondamento in alcun provvedimento amministrativo realmente in grado di fondare, nel caso di specie, l’esercizio di un potere autoritativo. Ric. 2019 n.38694 sez. S2 - ud. 14/09/2023 11 La terza censura proposta con il motivo in esame è infondata in quanto la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza di questa Corte in tema di riparto di giurisdizione sui giudizi aventi ad oggetto la tutela possessoria del privato nei confronti della pubblica amministrazione. Il Collegio intende dare continuità al seguente principio di diritto: In tema di azioni di nunciazione nei confronti della P.A., sussiste la giurisdizione del giudice ordinario qualora l'attore denunci attività materiali dell'amministrazione che possano recare pregiudizio a beni di cui egli si assume proprietario o possesore e, in relazione al "petitum" sostanziale della sottostante pretesa di merito, la domanda risulti diretta a tutelare una posizione di diritto soggettivo e non si lamenti l'emissione di atti o provvedimenti ricollegabili all'esercizio di poteri discrezionali spettanti alla P.A. (Sez. U - , Ordinanza n. 19667 del 21/09/2020, Rv. 658851 - 02). La Corte d'Appello ha accertato che nella specie l’azione possessoria era esperita solo nei confronti della ricorrente a causa del comportamento della medesima non ricollegabile direttamente ad alcun formale provvedimento amministrativo, emesso nell'ambito e nell'esercizio dei poteri autoritativi e discrezionali e concretizzandosi in una mera attività materiale, disancorata e non sorretta da atti o provvedimenti amministrativi formali. Come evidenziato dal P.G., infatti, emerge in modo palese dalla lettura della sentenza impugnata che il riferimento allo scopo perseguito dall’Amministrazione è stato operato al solo scopo di evidenziare che la delibera del Comune non poteva essere affatto utilizzata per fondare l’esercizio, da parte della società, di poteri autoritativi, non potendo il comportamento materiale tenuto da quest’ultima essere Ric. 2019 n.38694 sez. S2 - ud. 14/09/2023 12 in alcun modo ricollegato allo specifico contenuto della delibera. La Corte di appello ha fatto riferimento all’esistenza di un comportamento materiale avulso dall’esercizio del potere senza che assumesse alcun rilievo la natura demaniale dei beni in oggetto (natura demaniale peraltro mai affermata in sentenza) così come il presunto contrasto tra il comportamento della ricorrente e l’interesse pubblico al miglioramento del servizio idrico non essendo questa la reale ragione posta dalla Corte di appello a fondamento del riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario. 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 99, 102, 404 c.p.c. e 1168 e ss. c.c. Il motivo attiene al rigetto della dedotta eccezione di violazione del litisconsorzio necessario non essendo stato chiamato in giudizio il Comune di Stintino proprietario della rete di distribuzione idrica e della parte di impianto oggetto della domanda possessoria. Nella specie la partecipazione del Comune, in quanto proprietario dell’impianto idrico, era necessaria in quanto non solo RD era autrice mediata quale mera esecutrice degli obblighi assunti con la convenzione del 2010 ma anche e soprattutto perché l’ordinanza interdittale del Tribunale che disponeva la reinstallazione dell’autoclave avrebbe comportato, se eseguita, una modifica permanente della struttura che doveva essere affidata al gestore e conseguentemente vanificato le attività di messa a norma. Per questo motivo l’ordinanza interdittale non ha trovato esecuzione a causa dell’ordinanza di sospensione emessa dal Comune di Stintino. Lo stesso condominio non è intervenuto sul vecchio impianto esistente nel locale modificandolo e reinstallandolo ma ha realizzato un autonomo e distinto impianto Ric. 2019 n.38694 sez. S2 - ud. 14/09/2023 13 di sollevamento, ottemperando così non all’ordinanza del Tribunale ma piuttosto alla ordinanza del Comune di Stintino che aveva dettato le modalità per la sua realizzazione nell’esercizio dei propri poteri autoritativi. 2.1 Il secondo motivo di ricorso è infondato. Deve ribadirsi, infatti, che lo spoglio e la turbativa costituiscono fatti illeciti e determinano la responsabilità individuale dei singoli autori degli stessi senza necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di altri soggetti estranei alla condotta salvo che abbiano la disponibilità materiale o solo "in iure" del bene su cui debba incidere l'attività ripristinatoria. Nella specie, la Corte d'Appello ha evidenziato che il lamentato spoglio si era concretizzato nell’asportazione dell’autoclave e nella sostituzione della serratura del locale tecnico ove erano posti la pompa di sollevamento e i serbatoi dell’acqua. Tali attività avevano causato l’interruzione dell’approvvigionamento idrico al condominio che ne chiedeva il ripristino mediante riconsegna delle chiavi del locale tecnico e il riposizionamento dell’autoclave asportato. Tali operazioni erano eseguibili senza incidere sull’immobile e sulle strutture di proprietà del Comune di Stintino con la conseguenza della non operatività del principio della necessaria integrazione del contraddittorio. In altri termini il Comune di Stintino era estraneo al giudizio in quanto non destinatario in alcun modo del provvedimento di tutela ripristinatoria. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c. in relazione al riparto dell’onere della prova su un presupposto costitutivo dell’azione di spoglio. Ric. 2019 n.38694 sez. S2 - ud. 14/09/2023 14 A parere della ricorrente la prova dell’interruzione del servizio gravava sul condominio mentre la Corte d’Appello ha accolto la domanda perché RD non ha dimostrato che il servizio sarebbe proseguito anche a seguito della modifica dell’impianto in tal modo adottando una decisione fondata su una illegittima inversione dell’onere della prova. Peraltro, senza tener conto che la previsione dell’entrata a regime del nuovo impianto e della dismissione del precedente era espressamente disciplinata da provvedimenti amministrativi a carattere generale vincolanti anche per i ricorrenti. 3.1 Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. La società ricorrente, seppure sotto l’ombrello del vizio di violazione di legge in relazione alla ripartizione dell’onere probatorio, in realtà solleva questioni di fatto circa la prova dello spoglio. La Corte d'Appello non ha in alcun modo violato la regola di riparto dell’onere probatorio e la decisione non si è fondata sulla mancata prova della impossibilità di prosecuzione del servizio. D’altra parte come evidenziato dal P.G. laddove la sentenza opera un riferimento all’assenza di prova da parte della società circa il fatto che il mancato funzionamento della pompa idrica non avesse precluso l’approvvigionamento di acqua potabile a favore del condominio (cfr. pag. 13), viene introdotto un aspetto che, lungi dall’invertire l’onere della prova, mira a sottolineare, piuttosto, la mancata dimostrazione, da parte del convenuto, di fatti modificativi o estintivi rispetto alla pretesa vantata dai condomini. 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’articolo 115 c.p.c. e dell’articolo 2697 c.c. in relazione Ric. 2019 n.38694 sez. S2 - ud. 14/09/2023 15 all’omessa applicazione del principio di non contestazione circa lo stato dei luoghi preesistente alla proposizione dell’azione. A parere della società ricorrente il giudice di appello doveva ritenere acquisito come fatto certo dal quale non poteva discostarsi che era stato creato un impianto diverso e del tutto nuovo, sia come ubicazione, sia come consistenza, e ciò avrebbe consentito di distinguere tra la rete pubblica a quella privata con dismissione dell’impianto di sollevamento preesistente. Peraltro, il condominio aveva l’obbligo di dotarsi di un proprio autonomo impianto da installarsi oltre il punto di consegna da cui aveva inizio la sua rete privata. 4.1 Il quarto motivo di ricorso è inammissibile. L’applicazione del principio di non contestazione è rimessa al giudice del merito che deve interpretare le domande e le allegazioni delle parti e, in ogni caso, nella specie i fatti asseritamente non contestati non hanno rilevanza rispetto alla decisione di accoglimento della domanda possessoria del condominio. Deve ribadirsi che: L'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione. Ne consegue che, ove il giudice abbia ritenuto "contestato" uno specifico fatto e, in assenza di ogni tempestiva deduzione al riguardo, abbia proceduto all'ammissione ed al conseguente espletamento di un mezzo istruttorio in ordine all'accertamento del fatto stesso, la successiva allegazione di parte, diretta a far valere l'altrui pregressa "non Ric. 2019 n.38694 sez. S2 - ud. 14/09/2023 16 contestazione", diventa inammissibile (Sez. 2 - , Ordinanza n. 27490 del 28/10/2019, Rv. 655681 - 01). 5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: difetto di motivazione in relazione alla mancata ammissione della prova testimoniale su un fatto decisivo. La Società RD ha ribadito nel corso di tutto il processo che il locale tecnico e i tre serbatoi erano tra loro beni distinti e che i ricorrenti non avevano provato il possesso dei serbatoi mentre il giudice li aveva considerati alla stregua di un unico bene. La Corte d'Appello, tuttavia, non ha ammesso la prova testimoniale dedotta dalla società allo scopo di provare tale assunto, giungendo alla conclusione che il locale tecnico e le pompe costituissero un tutt’uno accessibile dal medesimo ingresso. Pertanto, è stata data come acquisita l’unitarietà tra il locale tecnico e l’impianto di sollevamento mentre la prova sul punto era di segno contrario e, in ogni caso, non è stata ammessa la prova testimoniale sul punto. 6. Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 115, 116 e 109 c.p.c. in relazione al giudizio di ammissibilità dei mezzi di prova. La ricorrente aveva specificamente censurato in appello il giudizio di inammissibilità della prova operato dal Tribunale e la Corte d’Appello ha confermato l’inammissibilità pur nel contempo ritenendo non provati i fatti per i quali tali prove erano state richieste. In particolare, è stata ritenuta irrilevante la prova della compromissione della distribuzione dell’acqua dell’impianto di funzionamento di nuova introduzione mentre la prova era ammissibile in quanto rilevante. 6.1 I motivi quinto e sesto sono inammissibili. Ric. 2019 n.38694 sez. S2 - ud. 14/09/2023 17 In primo luogo, deve condividersi la ragione di inammissibilità evidenziata dal P.G. che richiama il seguente principio di diritto: «In sede di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente intenda lamentare la mancata ammissione da parte del giudice di appello della prova testimoniale - non ammessa in primo grado perché superflua e riproposta in secondo grado - deve dimostrare, a pena di inammissibilità, di aver ribadito la richiesta istruttoria in sede di precisazione delle conclusioni davanti al giudice di appello» (Cass. n. 22883 del 2019), con la precisazione che, a tal fine, non è sufficiente richiamare genericamente tutte le istanze istruttorie da intendersi integralmente riproposte. In ogni caso le circostanze dedotte genericamente con il motivo di appello non assumono alcuna veste di decisività in ordine sia all’unicità tra il locale tecnico e l’impianto di sollevamento che alla non compromissione della fornitura del servizio idrico per le ragioni già esposte in relazione ai precedenti motivi. 7. Il settimo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 325, 326 e 327 c.p.c. La censura attiene all’omessa pronuncia sulla eccezione di tardività dell’appello incidentale. Secondo la ricorrente, l’appello incidentale costituiva un appello autonomo che doveva essere dichiarato tardivo in quanto non proposto nel termine di sei mesi decorrenti dalla pubblicazione della sentenza ex art. 327 c.p.c.. 7.1 Il settimo motivo di appello è infondato. L'appello incidentale si propone ex art. 343 c.p.c., a pena di decadenza, nella comparsa di risposta depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di Ric. 2019 n.38694 sez. S2 - ud. 14/09/2023 18 citazione o dell'udienza fissata a norma dell'articolo 349-bis, secondo comma, c.p.c. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, «l’impugnazione incidentale può proporsi anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale e anche se la parte abbia prestato acquiescenza alla sentenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta nell’art. 343 c.p.c., dovendosi individuare, quale unica conseguenza sfavorevole dell'impugnazione cosiddetta tardiva, che essa perde efficacia se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile. Infatti, il legislatore vuole consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della cd. parità delle armi tra le parti ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione» (Cass. n. 26139 del 2022). Nella specie, come evidenziato anche dal P.G. e per ammissione dello stesso ricorrente, il termine di cui all’art. 343 c.p.c. è stato rispettato dalla parte appellata, risultando la comparsa di costituzione depositata venti giorni prima dell’udienza indicata nella citazione in appello. 8. In conclusione il ricorso deve essere integralmente rigettato. 9. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ric. 2019 n.38694 sez. S2 - ud. 14/09/2023 19 10. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte contro ricorrente che liquida in euro 4000 più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge;
ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione
- ricorrente -
Contro CONDOMINIO CAPO FALCONE COMPARTI 10 E 11;
- intimato -
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO Presidente TUTELA DEL POSSESSO Dott. MAURO MOCCI Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO Consigliere Ud. 14/09/2023 Dott. LUCA VARRONE Rel. Consigliere Dott. STEFANO OLIVA Consigliere Civile Sent. Sez. 2 Num. 27387 Anno 2023 Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Relatore: VARRONE LUCA Data pubblicazione: 26/09/2023 Ric. 2019 n.38694 sez. S2 - ud. 14/09/2023 2 Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI n. 299/2019 depositata il 14/06/2019. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14/09/2023 dal Consigliere LUCA VARRONE;
Udito il Sostituto Procuratore generale in persona del dott. Aldo Cenniccola che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto di tutti i motivi di ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Il condominio di Capo LC chiedeva di essere reintegrato nel possesso del locale tecnico contenente gli impianti necessari all’approvvigionamento idrico del condominio medesimo. In particolare, lamentava di essere stato spogliato del locale situato all’interno dell’area condominiale dove era ubicata la stazione di pompaggio dell’acqua che, alimentata attraverso tre serbatoi, serviva da sempre l’intero complesso condominiale comprendente sia le parti comuni che i singoli alloggi dei condomini. Il condominio attore affermava che, nel gennaio dell’anno 2013, la società convenuta RD aveva asportato dal locale l’impianto di pompaggio e ne aveva sostituito la serratura, in tal modo precludendo al condominio di accedervi e di potersi rifornire di acqua lasciandolo del tutto privo dell’approvvigionamento idrico. 2. RD srl si costituiva eccependo la carenza di legittimazione attiva in capo all’amministratore, affermando di essere proprietaria del locale tecnico ove era ubicato l’impianto di pompaggio e i tre serbatoi di acqua beni mai rientrati nella disponibilità del condominio ricorrente. 3. Il Tribunale di Sassari premetteva che nella fase cautelare in accoglimento del ricorso era stato ordinato alla RD di Ric. 2019 n.38694 sez. S2 - ud. 14/09/2023 3 ripristinare il preesistente stato dei luoghi. Il medesimo Tribunale confermava la propria ordinanza di reintegrazione nel possesso contenente l’ordine alla società RD di ripristinare il preesistente stato dei luoghi mediante la sistemazione dell’impianto di pompaggio già collocato all’interno del locale tecnico, la consegna all’amministratore di una copia delle chiavi di accesso al locale ed ai tre serbatoi di acqua, nonché mediante l’adozione di tutti le misure tecniche necessarie a consentire al condominio l’utilizzazione del servizio idrico secondo le preesistenti modalità, astenendosi dal compimento di ogni altra attività diretta ad impedirne il godimento. 4. RD SR proponeva appello avverso la suddetta sentenza. 5. Il condominio di Capo LC resisteva all’appello e proponeva appello incidentale. 6. La Corte d’appello di Cagliari rigettava l’appello principale e, in accoglimento dell’appello incidentale, condannava la società appellante RD SR al pagamento della somma di euro 20.187 in favore del condominio. In primo luogo, la Corte d’appello rigettava l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo ribadendo che le azioni possessorie sono esperibili dinanzi al giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione quando il comportamento perseguito dalla pubblica amministrazione o da chi agisca per conto di essere non si ricolleghi ad un formale provvedimento amministrativo emesso nell’ambito nell’esercizio di poteri autoritativi discrezionali ma si Ric. 2019 n.38694 sez. S2 - ud. 14/09/2023 4 concretizza e si risolve in una mera attività materiale, disancorata e non sorretta da atti o provvedimenti amministrativi formali. Nel caso di specie la domanda proposta dal condominio riguardava la reintegrazione del possesso o detenzione dell’autoclave, dei serbatoi e del locale dove erano ubicati, possesso compromesso dalle attività materiali poste in essere dalla società convenuta che avevano provocato la cessazione della fornitura idrica al condominio, attività non sorretta da alcun atto o provvedimento amministrativo formale. Nel ricorso del condominio, infatti, non vi era alcun riferimento diretto o indiretto all’emissione della delibera del 6 agosto 2010 del Comune di Stintino atteso che lo scopo perseguito dall’amministrazione era quello di migliorare il sistema di distribuzione dell’acqua certamente non di sospenderne l’erogazione tanto che nella medesima delibera era previsto che RD era obbligata a realizzare interventi migliorativi sulle reti secondo le specifiche nei tempi e modi definiti e riportati nell’allegato. Non vi era stata alcuna violazione dell’articolo 102 c.p.c. per la mancanza di partecipazione nel giudizio del Comune di Stintino asseritamente litisconsorte necessario. Secondo la Corte d'Appello, infatti, l’istanza di reintegrazione nel possesso era diretta esclusivamente nei confronti dell’autore materiale della violazione. Nella specie il lamentato spoglio si era concretizzato nell’asportazione dell’autoclave e nella sostituzione della serratura del locale tecnico ove erano posti la pompa di sollevamento e i serbatoi dell’acqua. Tali attività avevano causato l’interruzione dell’approvvigionamento idrico al condominio per cui la richiesta di reintegrazione comportava la riconsegna delle chiavi del locale tecnico e il riposizionamento dell’autoclave asportato al fine di Ric. 2019 n.38694 sez. S2 - ud. 14/09/2023 5 consentire ai condomini l’utilizzazione del sistema idrico. Tali operazioni erano eseguibili senza incidere sull’immobile e sulle strutture di proprietà del Comune di Stintino con la conseguenza della non operatività del principio della necessaria integrazione del contraddittorio. Peraltro, il Comune si era dimostrato estraneo al compimento dell’attività di spoglio e con delibera del 18 giugno 2003 aveva ordinato alla società appellante di provvedere al posizionamento di un serbatoio in prossimità dei locali sul quale realizzare l’allaccio provvisorio munito di gruppo di misura al fine di garantire l’erogazione dell’acqua anche ai comparti 8, 10 e 11, fino al loro allaccio definitivo alla nuova condotta idrica. In tal modo, il Comune aveva dettato prescrizioni tecniche di analogo tenore rispetto a quelle richieste dal condominio. Infine, la Corte d’appello riteneva che si fosse raggiunta una prova sufficiente del possesso in capo al condominio del locale tecnico avendo questo da sempre avuto la possibilità di accedervi per eseguirvi interventi di manutenzione e di ripristino. Allo stesso modo risultava provato l’animus spoliandi, avendo RD rimosso il sistema di pompaggio dell’acqua e sostituito le chiavi del locale tecnico impedendo così l’approvvigionamento idrico al condominio. Tali azioni riconducibili a decisioni autonome prese dagli operatori della società non rispondevano agli intenti del Comune che voleva solo migliorare la rete idrica, autorizzando l’ente gestore a realizzare interventi necessari senza alcuna privazione della fruizione di un bene essenziale come l’acqua. Nell’ordinanza sindacale già citata il Comune aveva ordinato l’immediata sospensione di qualsiasi lavorazione all’interno del locale oggetto dell’ordinanza e, come già detto, aveva ordinato di provvedere al posizionamento di un Ric. 2019 n.38694 sez. S2 - ud. 14/09/2023 6 serbatoio a riprova dell’autonomia delle scelte tecniche della società. D’altra parte, RD non aveva provato che il funzionamento della nuova rete idrica consentiva l’approntamento dell’acqua potabile a favore del condominio che invece era rimasto privato di fatto dell’acqua. Il richiamo fatto dal Tribunale al possesso dell’acqua doveva essere considerato come strumentale al riconoscimento della relazione qualificata sussistente tra il condominio e l’autoclave, i serbatoi dell’acqua e il locale, in quanto mezzi necessari all’ottenimento della fornitura di acqua potabile, dunque, non vi era stata alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Così come non vi era stata alcuna violazione del suddetto principio in relazione alla domanda risarcitoria proposta dalla RD. Doveva, invece, essere accolto l’appello incidentale proposto dal condominio per l’omessa statuizione circa il risarcimento del danno rappresentato dal costo per l’acquisto di pompe e del serbatoio per l’intervento di una ditta specializzata per la riattivazione del tratto di rete idrica. Infatti, RD non aveva ottemperato a quanto prescritto dal Tribunale in sede cautelare e l’inerzia aveva costretto il condominio vista l’urgenza a compiere le opere necessarie al ripristino della fornitura di acqua come dimostrato dalle fatture relative ai costi sostenuti. 7. RD SR ha proposto ricorso per Cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di sette motivi. 8. Il condominio di capo LC è rimasto intimato 9. Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto di tutti i motivi di ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Ric. 2019 n.38694 sez. S2 - ud. 14/09/2023 7 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. nonché violazione e falsa applicazione dell’articolo 2909 c.c.; violazione falsa applicazione degli articoli 99 e 112 c.p.c., falsa applicazione del principio di acquisizione;
violazione e falsa applicazione dell’articolo 37 c.p.c. in combinato disposto con l’articolo 4 della l.n. 2248 del 1865 e gli artt. 11 e 21 septies della l.n. 214 del 1990 e dell’articolo 112 c.p.c. Le censure attengono alla parte della sentenza che ha rigettato il primo motivo di appello relativo al difetto di giurisdizione. Sotto il primo profilo si lamenta che, a fronte della sentenza di primo grado che aveva semplicemente ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario trattandosi di una controversia tra privati in assenza di un atto amministrativo, la Corte d’appello ha diversamente qualificato la fattispecie senza che gli appellanti avessero al riguardo proposto alcun motivo di impugnazione affermando che il potere esercitato dalla ricorrente, con riferimento specifico all’eliminazione dell’impianto di sollevamento sarebbe stato esercitato in modo contrario all’interesse perseguito dalla p.a. dando luogo ad una mera attività materiale suscettibile di tutela possessoria. A parere della ricorrente, il potere di qualificazione del rapporto giuridico nei gradi successivi al primo deve essere coordinato con i principi propri del sistema delle impugnazioni e, dunque, era precluso alla Corte d’appello riqualificare la fattispecie. Sotto altro profilo, la sentenza sarebbe viziata fondandosi sulla rilevazione di un fatto quale la contrarietà all’interesse pubblico dell’attività che avrebbe dato luogo al preteso spoglio, fatto desunto dalla delibera del 6 agosto 2010 mai allegata dalla Ric. 2019 n.38694 sez. S2 - ud. 14/09/2023 8 ricorrente nel giudizio di primo grado e rimasta completamente estranea alla decisione assunta in tale sede. Tale fatto non essendo stato allegato in primo grado non poteva essere valutato in sede di appello. Infine, si contesta la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in quanto, anche ammettendo che l’attività posta in essere dalla ricorrente era contraria all’interesse pubblico, in ogni caso essa aveva il potere di compiere quell’attività e, dunque, ciò rileverebbe sotto il profilo della legittimità o meno dell’azione amministrativa e non del difetto assoluto di attribuzione del potere. Peraltro, tutta la vicenda dimostrerebbe da un lato la natura demaniale dei beni e dall’altro che i condomini volevano ottenere il ripristino della erogazione del servizio idrico con le modalità precedenti rispetto a quelle di nuova erogazione, andando contro la volontà del comune di Stintino. In altri termini, il diritto all’erogazione dell’atto non è un diritto tutelabile in via possessoria in quanto le controversie che coinvolgono acquedotti di proprietà di un ente pubblico sono devolute alla giurisdizione amministrativa qualunque sia la fonte della pretesa vantata ed anche quando si assuma di vantare un diritto in forza di un titolo autorizzativo. 1.1 Il primo motivo di ricorso è infondato. Occorre premettere che «in materia di ricorso per cassazione, il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d'inammissibilità dell'impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde Ric. 2019 n.38694 sez. S2 - ud. 14/09/2023 9 consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati» (Sez. U, Sent. n. 9100 del 2015). Nella specie il primo motivo si articola in tre distinte censure. Le prime due sono manifestamente infondate. In proposito è sufficiente richiamare i principi di diritto del tutto consolidati secondo cui: In tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "tantum devolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (ex plurimis Sez.
6-L, Ord. n. 513 del 2019, Sez. 3, Sent. n. 20652 del 2009). Il Collegio condivide le conclusioni dell’Ufficio di Procura secondo cui i giudici di appello non hanno affatto mutato la qualificazione della fattispecie operata dal primo giudice, ma semplicemente sottolineato, al fine di rispondere alla specifica eccezione sollevata proprio dalla società, che il comportamento del quale si discuteva non era nemmeno mediatamente collegato Ric. 2019 n.38694 sez. S2 - ud. 14/09/2023 10 all’esercizio di un potere autoritativo. Così come altrettanto condivisibile quanto evidenziato dal P.G. con riferimento alla doglianza (cfr. motivo sub A.2) circa il fatto che il giudice di appello avrebbe effettuato un esame del documento (la delibera del Comune di Stintino) in maniera del tutto autonoma, senza che l’argomento, poi desunto da tale esame, fosse stato in alcun modo introdotto dalla parte che aveva prodotto quel documento. L’ufficio di Procura evidenzia che la questione del difetto di giurisdizione era stata proposta proprio dall’appellante (odierna ricorrente), sull’assunto che la materia era riservata al giudice amministrativo (cfr. pag. 34 del ricorso, ove si ritrascrivono i motivi di appello), sicché il giudice di appello altro non ha fatto che rispondere ad un’eccezione sollevata dalla parte che adesso se ne duole, la sentenza impugnata ha semplicemente constatato come al petitum sostanziale introdotto dal Condominio fosse del tutto estraneo ogni riferimento alla legittimità o meno della delibera emessa dal Comune di Stintino, venendo in rilievo dunque meri comportamenti materiali non sorretti da alcun formale provvedimento amministrativo. Nell’evidenziare tale rilievo, dunque, i giudici di appello non hanno affatto inteso rilevare una circostanza non allegata dalla società nel giudizio di primo grado (ossia la contrarietà all’interesse pubblico dell’attività che avrebbe dato luogo allo spoglio), ma solo rimarcare che il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, eccepito proprio dall’appellante, non poteva trovare fondamento in alcun provvedimento amministrativo realmente in grado di fondare, nel caso di specie, l’esercizio di un potere autoritativo. Ric. 2019 n.38694 sez. S2 - ud. 14/09/2023 11 La terza censura proposta con il motivo in esame è infondata in quanto la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza di questa Corte in tema di riparto di giurisdizione sui giudizi aventi ad oggetto la tutela possessoria del privato nei confronti della pubblica amministrazione. Il Collegio intende dare continuità al seguente principio di diritto: In tema di azioni di nunciazione nei confronti della P.A., sussiste la giurisdizione del giudice ordinario qualora l'attore denunci attività materiali dell'amministrazione che possano recare pregiudizio a beni di cui egli si assume proprietario o possesore e, in relazione al "petitum" sostanziale della sottostante pretesa di merito, la domanda risulti diretta a tutelare una posizione di diritto soggettivo e non si lamenti l'emissione di atti o provvedimenti ricollegabili all'esercizio di poteri discrezionali spettanti alla P.A. (Sez. U - , Ordinanza n. 19667 del 21/09/2020, Rv. 658851 - 02). La Corte d'Appello ha accertato che nella specie l’azione possessoria era esperita solo nei confronti della ricorrente a causa del comportamento della medesima non ricollegabile direttamente ad alcun formale provvedimento amministrativo, emesso nell'ambito e nell'esercizio dei poteri autoritativi e discrezionali e concretizzandosi in una mera attività materiale, disancorata e non sorretta da atti o provvedimenti amministrativi formali. Come evidenziato dal P.G., infatti, emerge in modo palese dalla lettura della sentenza impugnata che il riferimento allo scopo perseguito dall’Amministrazione è stato operato al solo scopo di evidenziare che la delibera del Comune non poteva essere affatto utilizzata per fondare l’esercizio, da parte della società, di poteri autoritativi, non potendo il comportamento materiale tenuto da quest’ultima essere Ric. 2019 n.38694 sez. S2 - ud. 14/09/2023 12 in alcun modo ricollegato allo specifico contenuto della delibera. La Corte di appello ha fatto riferimento all’esistenza di un comportamento materiale avulso dall’esercizio del potere senza che assumesse alcun rilievo la natura demaniale dei beni in oggetto (natura demaniale peraltro mai affermata in sentenza) così come il presunto contrasto tra il comportamento della ricorrente e l’interesse pubblico al miglioramento del servizio idrico non essendo questa la reale ragione posta dalla Corte di appello a fondamento del riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario. 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 99, 102, 404 c.p.c. e 1168 e ss. c.c. Il motivo attiene al rigetto della dedotta eccezione di violazione del litisconsorzio necessario non essendo stato chiamato in giudizio il Comune di Stintino proprietario della rete di distribuzione idrica e della parte di impianto oggetto della domanda possessoria. Nella specie la partecipazione del Comune, in quanto proprietario dell’impianto idrico, era necessaria in quanto non solo RD era autrice mediata quale mera esecutrice degli obblighi assunti con la convenzione del 2010 ma anche e soprattutto perché l’ordinanza interdittale del Tribunale che disponeva la reinstallazione dell’autoclave avrebbe comportato, se eseguita, una modifica permanente della struttura che doveva essere affidata al gestore e conseguentemente vanificato le attività di messa a norma. Per questo motivo l’ordinanza interdittale non ha trovato esecuzione a causa dell’ordinanza di sospensione emessa dal Comune di Stintino. Lo stesso condominio non è intervenuto sul vecchio impianto esistente nel locale modificandolo e reinstallandolo ma ha realizzato un autonomo e distinto impianto Ric. 2019 n.38694 sez. S2 - ud. 14/09/2023 13 di sollevamento, ottemperando così non all’ordinanza del Tribunale ma piuttosto alla ordinanza del Comune di Stintino che aveva dettato le modalità per la sua realizzazione nell’esercizio dei propri poteri autoritativi. 2.1 Il secondo motivo di ricorso è infondato. Deve ribadirsi, infatti, che lo spoglio e la turbativa costituiscono fatti illeciti e determinano la responsabilità individuale dei singoli autori degli stessi senza necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di altri soggetti estranei alla condotta salvo che abbiano la disponibilità materiale o solo "in iure" del bene su cui debba incidere l'attività ripristinatoria. Nella specie, la Corte d'Appello ha evidenziato che il lamentato spoglio si era concretizzato nell’asportazione dell’autoclave e nella sostituzione della serratura del locale tecnico ove erano posti la pompa di sollevamento e i serbatoi dell’acqua. Tali attività avevano causato l’interruzione dell’approvvigionamento idrico al condominio che ne chiedeva il ripristino mediante riconsegna delle chiavi del locale tecnico e il riposizionamento dell’autoclave asportato. Tali operazioni erano eseguibili senza incidere sull’immobile e sulle strutture di proprietà del Comune di Stintino con la conseguenza della non operatività del principio della necessaria integrazione del contraddittorio. In altri termini il Comune di Stintino era estraneo al giudizio in quanto non destinatario in alcun modo del provvedimento di tutela ripristinatoria. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c. in relazione al riparto dell’onere della prova su un presupposto costitutivo dell’azione di spoglio. Ric. 2019 n.38694 sez. S2 - ud. 14/09/2023 14 A parere della ricorrente la prova dell’interruzione del servizio gravava sul condominio mentre la Corte d’Appello ha accolto la domanda perché RD non ha dimostrato che il servizio sarebbe proseguito anche a seguito della modifica dell’impianto in tal modo adottando una decisione fondata su una illegittima inversione dell’onere della prova. Peraltro, senza tener conto che la previsione dell’entrata a regime del nuovo impianto e della dismissione del precedente era espressamente disciplinata da provvedimenti amministrativi a carattere generale vincolanti anche per i ricorrenti. 3.1 Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. La società ricorrente, seppure sotto l’ombrello del vizio di violazione di legge in relazione alla ripartizione dell’onere probatorio, in realtà solleva questioni di fatto circa la prova dello spoglio. La Corte d'Appello non ha in alcun modo violato la regola di riparto dell’onere probatorio e la decisione non si è fondata sulla mancata prova della impossibilità di prosecuzione del servizio. D’altra parte come evidenziato dal P.G. laddove la sentenza opera un riferimento all’assenza di prova da parte della società circa il fatto che il mancato funzionamento della pompa idrica non avesse precluso l’approvvigionamento di acqua potabile a favore del condominio (cfr. pag. 13), viene introdotto un aspetto che, lungi dall’invertire l’onere della prova, mira a sottolineare, piuttosto, la mancata dimostrazione, da parte del convenuto, di fatti modificativi o estintivi rispetto alla pretesa vantata dai condomini. 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’articolo 115 c.p.c. e dell’articolo 2697 c.c. in relazione Ric. 2019 n.38694 sez. S2 - ud. 14/09/2023 15 all’omessa applicazione del principio di non contestazione circa lo stato dei luoghi preesistente alla proposizione dell’azione. A parere della società ricorrente il giudice di appello doveva ritenere acquisito come fatto certo dal quale non poteva discostarsi che era stato creato un impianto diverso e del tutto nuovo, sia come ubicazione, sia come consistenza, e ciò avrebbe consentito di distinguere tra la rete pubblica a quella privata con dismissione dell’impianto di sollevamento preesistente. Peraltro, il condominio aveva l’obbligo di dotarsi di un proprio autonomo impianto da installarsi oltre il punto di consegna da cui aveva inizio la sua rete privata. 4.1 Il quarto motivo di ricorso è inammissibile. L’applicazione del principio di non contestazione è rimessa al giudice del merito che deve interpretare le domande e le allegazioni delle parti e, in ogni caso, nella specie i fatti asseritamente non contestati non hanno rilevanza rispetto alla decisione di accoglimento della domanda possessoria del condominio. Deve ribadirsi che: L'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione. Ne consegue che, ove il giudice abbia ritenuto "contestato" uno specifico fatto e, in assenza di ogni tempestiva deduzione al riguardo, abbia proceduto all'ammissione ed al conseguente espletamento di un mezzo istruttorio in ordine all'accertamento del fatto stesso, la successiva allegazione di parte, diretta a far valere l'altrui pregressa "non Ric. 2019 n.38694 sez. S2 - ud. 14/09/2023 16 contestazione", diventa inammissibile (Sez. 2 - , Ordinanza n. 27490 del 28/10/2019, Rv. 655681 - 01). 5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: difetto di motivazione in relazione alla mancata ammissione della prova testimoniale su un fatto decisivo. La Società RD ha ribadito nel corso di tutto il processo che il locale tecnico e i tre serbatoi erano tra loro beni distinti e che i ricorrenti non avevano provato il possesso dei serbatoi mentre il giudice li aveva considerati alla stregua di un unico bene. La Corte d'Appello, tuttavia, non ha ammesso la prova testimoniale dedotta dalla società allo scopo di provare tale assunto, giungendo alla conclusione che il locale tecnico e le pompe costituissero un tutt’uno accessibile dal medesimo ingresso. Pertanto, è stata data come acquisita l’unitarietà tra il locale tecnico e l’impianto di sollevamento mentre la prova sul punto era di segno contrario e, in ogni caso, non è stata ammessa la prova testimoniale sul punto. 6. Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 115, 116 e 109 c.p.c. in relazione al giudizio di ammissibilità dei mezzi di prova. La ricorrente aveva specificamente censurato in appello il giudizio di inammissibilità della prova operato dal Tribunale e la Corte d’Appello ha confermato l’inammissibilità pur nel contempo ritenendo non provati i fatti per i quali tali prove erano state richieste. In particolare, è stata ritenuta irrilevante la prova della compromissione della distribuzione dell’acqua dell’impianto di funzionamento di nuova introduzione mentre la prova era ammissibile in quanto rilevante. 6.1 I motivi quinto e sesto sono inammissibili. Ric. 2019 n.38694 sez. S2 - ud. 14/09/2023 17 In primo luogo, deve condividersi la ragione di inammissibilità evidenziata dal P.G. che richiama il seguente principio di diritto: «In sede di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente intenda lamentare la mancata ammissione da parte del giudice di appello della prova testimoniale - non ammessa in primo grado perché superflua e riproposta in secondo grado - deve dimostrare, a pena di inammissibilità, di aver ribadito la richiesta istruttoria in sede di precisazione delle conclusioni davanti al giudice di appello» (Cass. n. 22883 del 2019), con la precisazione che, a tal fine, non è sufficiente richiamare genericamente tutte le istanze istruttorie da intendersi integralmente riproposte. In ogni caso le circostanze dedotte genericamente con il motivo di appello non assumono alcuna veste di decisività in ordine sia all’unicità tra il locale tecnico e l’impianto di sollevamento che alla non compromissione della fornitura del servizio idrico per le ragioni già esposte in relazione ai precedenti motivi. 7. Il settimo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 325, 326 e 327 c.p.c. La censura attiene all’omessa pronuncia sulla eccezione di tardività dell’appello incidentale. Secondo la ricorrente, l’appello incidentale costituiva un appello autonomo che doveva essere dichiarato tardivo in quanto non proposto nel termine di sei mesi decorrenti dalla pubblicazione della sentenza ex art. 327 c.p.c.. 7.1 Il settimo motivo di appello è infondato. L'appello incidentale si propone ex art. 343 c.p.c., a pena di decadenza, nella comparsa di risposta depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di Ric. 2019 n.38694 sez. S2 - ud. 14/09/2023 18 citazione o dell'udienza fissata a norma dell'articolo 349-bis, secondo comma, c.p.c. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, «l’impugnazione incidentale può proporsi anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale e anche se la parte abbia prestato acquiescenza alla sentenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta nell’art. 343 c.p.c., dovendosi individuare, quale unica conseguenza sfavorevole dell'impugnazione cosiddetta tardiva, che essa perde efficacia se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile. Infatti, il legislatore vuole consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della cd. parità delle armi tra le parti ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione» (Cass. n. 26139 del 2022). Nella specie, come evidenziato anche dal P.G. e per ammissione dello stesso ricorrente, il termine di cui all’art. 343 c.p.c. è stato rispettato dalla parte appellata, risultando la comparsa di costituzione depositata venti giorni prima dell’udienza indicata nella citazione in appello. 8. In conclusione il ricorso deve essere integralmente rigettato. 9. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ric. 2019 n.38694 sez. S2 - ud. 14/09/2023 19 10. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte contro ricorrente che liquida in euro 4000 più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge;
ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione