Sentenza 30 settembre 2005
Massime • 1
Ai fini della configurabilità di reati in materia previdenziale, in riferimento ad un'associazione in partecipazione, il giudice di merito deve accertare la sussistenza di fatto degli elementi che caratterizzano il rapporto di lavoro subordinato - dove il lavoratore riceve una retribuzione come corrispettivo delle prestazioni lavorative ed è subordinato al potere disciplinare e gerarchico del datore di lavoro - anziché la sussistenza degli elementi che connotano la specifica tipologia del contratto di associazione in partecipazione, ove l'apporto della prestazione lavorativa è invece collegato al rischio di impresa ed alla partecipazione agli utili o alle perdite e l'associato conserva un potere di controllo sull'associante-gestore dell'impresa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/09/2005, n. 45257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45257 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 30/09/2005
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 1691
Dott. MIRANDA Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 34731/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MI RA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza resa il 22/05/2003 dalla corte d'appello di Venezia;
Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dr. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. MELONI Vittorio, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza del 22/05/2003 la corte d'appello di Venezia ha integralmente confermato quella resa il 18/01/2000 dal Tribunale monocratico di Padova, sez. Dist. di Este, che aveva condannato a quaranta giorni di reclusione (convertiti in L.
3.000.000 di multa) RA ET come responsabile del delitto di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 37, perché - quale legale rappresentante della s.r.l.
Yolandia - aveva omesso di presentare all'INPS, nei mesi da marzo a novembre 1997, le denunce obbligatorie, al fine di non versare i contributi previdenziali e assistenziali per dieci dipendenti (per un importo superiore a lire 5.000.000). Prendendo in considerazione le deduzioni dell'imputato appellante, la corte distrettuale ha in particolare osservato che, nonostante tra il ET e le lavoranti fosse stato stipulato un contratto scritto di associazione in partecipazione, alla stregua delle concrete modalità di svolgimento del lavoro, si doveva indubbiamente ravvisare un rapporto di lavoro subordinato, posto che il rischio di impresa e il potere disciplinare e gerarchico erano riservati al ET. Infatti nei nove mesi contestati: a) le lavoratrici avevano sempre percepito un corrispettivo fisso di lire 8.000 all'ora; b) l'organizzazione e il controllo del lavoro facevano capo al datore di lavoro, che li esercitava a mezzo di una lavoratrice specificamente preposta, la quale percepiva a tale titolo un compenso aggiuntivo;
c) il presunto assodante non aveva fornito nessun rendiconto alle presunte associate;
d) l'orario di lavoro era stabilito dal preposto e non era a discrezione del lavoratore ne' coincideva con l'orario di apertura del centro commerciale dove la ditta esercitava la sua attività di ristorazione (come sostenuto dall'appellante).
2 - L'imputato ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando inosservanza o erronea applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 37 in riferimento all'art. 2549 c.c., nonché assoluta carenza di motivazione, in ordine sia all'elemento materiale sia all'elemento psicologico del reato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - Le censure sono manifestamente infondate e il ricorso è, pertanto, inammissibile.
Per distinguere tra rapporto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato e rapporto di lavoro subordinato, il giudice di merito deve accertare in linea di fatto se nel caso concreto ricorrono gli elementi che caratterizzano l'uno o l'altro tipo di rapporto, indipendentemente dal contratto formale che sia stato eventualmente stipulato. Orbene, secondo la giurisprudenza delle sezioni civili di questa corte, l'elemento essenziale che distingue l'associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato e il lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili di impresa è dato dal rischio di impresa, che nel lavoro subordinato grava solo sul datore di lavoro, mentre nell'associazione non è limitato all'assodante, ma si estende anche all'associato, il quale partecipa agli utili e alle perdite della impresa (v. Cass. Sez. Lav., n. 19475 del 19/12/2003, Viscogliosi c. Min Lavoro, rv. 569069).
Da questa differenza essenziale, che connota la causa del contratto, deriva che, se da una parte l'associante conserva il potere di gestione dell'impresa, dall'altra l'associato ha un potere di controllo, al quale corrisponde un obbligo di rendiconto da parte del primo (art. 2552 c.c.). Il rapporto tra associante e associato lavoratore, quindi, è di tipo collaborativo (associativo, appunto) più che di tipo gerarchico, potendo il primo solo impartire generiche direttive e istruzioni in ordine alla gestione dell'attività imprenditoriale, ma non disporre sanzioni disciplinari.
Di contro, nel rapporto di lavoro subordinato, al datore di lavoro compete - in dipendenza del suo esclusivo rischio di impresa - un vero e proprio potere disciplinare e gerarchico, mentre al lavoratore, che essenzialmente non partecipa agli utili e alle perdite, compete una retribuzione in senso tecnico, come corrispettivo delle sue prestazioni lavorative.
4 - Nel caso di specie, il giudice di merito ha correttamente accertato la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorrente tra la società amministrata dall'imputato e le dieci lavoratrici, con una motivazione logica e legittima, che ha valorizzato alcuni indici altamente sintomatici, quali: a) il fatto che le lavoratrici percepivano una retribuzione fissa, di lire 8.000 all'ora, e quindi non partecipavano agli utili e alle perdite della società; b) il fatto che l'imputato esercitava un potere gerarchico, organizzando e controllando il lavoro, e in particolare stabilendo l'orario di lavoro, attraverso un preposto di sua fiducia.
Il giudice ha anche aggiunto, quale ulteriore elemento indiziante, che l'imputato non aveva fornito alcun rendiconto. Vero è - come osserva il ricorrente - che nei novi mesi in cui era durato il rapporto lavorativo non poteva essere ancora presentato alcun rendiconto annuale. Ma è altrettanto vero che per accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro erano più che sufficienti gli elementi di distinzione sopra ricordati.
Così verificata la natura subordinata del rapporto di lavoro, restavano accertati anche gli estremi materiali e psicologici del reato contestato, giacché il ET, nella sua qualità di datore di lavoro, doveva denunciare il rapporto medesimo all'istituto previdenziale, e ha omesso di denunciarlo proprio per sottrarsi all'obbligo di versare i relativi contributi previdenziali e assistenziali.
5 - L'inammissibilità del ricorso, impedendo in radice la costituzione del rapporto processuale di impugnazione, preclude la rilevazione e la dichiarazione della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata (Cass. Sez. Un. n. 32 del 21/12/2000, De Luca, rv. 217266).
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. consegue la condanna alle spese processuali, nonché la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, non trattandosi di inammissibilità incolpevole ex sentenza 186/2000 della Corte Costituzionale.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2005