Sentenza 14 aprile 2016
Massime • 1
In tema di impugnazioni, sono inammissibili, ex art. 591, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., i motivi aggiunti al ricorso per cassazione depositati presso la cancelleria del giudice "a quo" anziché in quella della Suprema Corte, come richiesto dal combinato disposto degli 611 e 585, comma quarto, dello stesso codice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/04/2016, n. 20514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20514 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2016 |
Testo completo
: 20 5 14/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE F Composta da Sent. n. sez. 665 Carlo Citterio -- Presidente - Giorgio Fidelbo UP 14/04/2016 R.G.N. 3953/16 Anna Criscuolo -- Relatore - Pierluigi Di Stefano Angelo Capozzi ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da AR AN LO, nato a [...] il [...] ID AN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/12/2014 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Oscar Cedrangolo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso di AR : AN LO ed il rigetto del ricorso di ID AN;
udito il difensore di AR AN LO, avv. Francesca Romana Macrì, e il 1 difensore di ID AN, avv. Antonio Managò, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Reggio Calabria ha parzialmente riformato la sentenza emessa, all'esito del giudizio abbreviato, dal G G.u.p. del Tribunale di Reggio Calabria il 29/06/2010 nei confronti di AR AN LO e ID AN, dichiarando non doversi procedere nei confronti dello AR per i reati di ricettazione, falso, usura e truffa, di cui ai capi B), C), E), F), G), estinti per prescrizione, nonché non doversi procedere anche nei confronti del ID in ordine al reato di usura, oggetto del capo D), limitatamente all'usura commessa ai danni di NO PA per essere il reato estinto per prescrizione, e ha rideterminato la pena inflitta allo AR per il reato associativo, contestato al capo A), e per il reato di usura commesso in danno di SI IC, contestato al capo D) e al ID per detto reato, oggetto del capo D), confermando nel resto la sentenza. La Corte di appello ha confermato il giudizio di responsabilità per lo AR, ritenuto promotore di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di reati contro il patrimonio e la fede pubblica, consistenti nella contraffazione di documenti di identità, buste paga, CUD, titoli di credito, ricettazione di assegni rubati o contraffatti, di autovetture destinate all'esportazione, di beni di svariata natura di provenienza illecita da commercializzare e di usura. In particolare, dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali era emerso che lo AR ed i sodali, mediante l'apertura di conti correnti intestati a persone pulite o a società compiacenti e l'emissione di un gran numero di assegni privi di copertura, creavano un'apparenza di solidità finanziaria degli emittenti, anche grazie al contestuale accesso al prestito e ad affidamenti, per acquistare beni di notevole valore commerciale, sostanzialmente senza esborso, che poi collocavano in nero presso commercianti compiacenti a prezzi vantaggiosi. I colloqui intercettati dimostravano, altresì, il ruolo direttivo ed organizzativo dello AR, attorno al quale ruotavano i sodali, impegnati nelle svariate attività illecite dallo stesso dirette, avendo lo AR i canali per procurarsi documenti, assegni di provenienza furtiva, marche da bollo false e tagliandi assicurativi falsi ovvero la materia prima per realizzare truffe, accedere a finanziamenti, acquistare beni di qualsiasi natura da commercializzare per ricavarne profitti illeciti. Delineati i ruoli dei singoli partecipi e gli elementi a supporto dei reati contestati, la Corte ha illustrato gli elementi sui quali è fondato il reato di usura in danno del SI commesso dal ID in concorso con lo AR, che aveva agito da intermediario, presentando il debitore al ID. Ripercorse le dichiarazioni rese dalla persona offesa in data 11 maggio 2005 agli inquirenti nelle quali riferiva di aver ottenuto due prestiti, il primo, di 2.500 euro nel luglio 2004 con prevista restituzione della somma di 2.900 euro ad un mese, consegnata in contanti nella misura di 3 mila euro nel gennaio 2005 dal cognato, ed un secondo prestito di 3.500 euro, elargito nell'ottobre 2004 per il 2 Я quale era stata pattuita la restituzione di 4 mila euro ad un mese, ma progressivamente aumentata a causa del ritardo sino a 7 mila euro, portata dall'assegno emesso in garanzia dal cognato, IC IN, la Corte ha dato atto delle dichiarazioni rese dal SI all'udienza del 22 giugno 2010, che, sebbene riduttive e tese ad escludere il pagamento di interessi, avevano confermato l'elargizione di due prestiti e la consegna di assegni in bianco o postdatati. Nel condividere la valutazione del primo giudice la Corte di appello ha ritenuto più affidabili le prime dichiarazioni del SI perché in linea con le risultanze intercettative e con la stessa prospettazione del ID, che nell'atto di appello aveva ammesso di aver ricevuto per il primo prestito un assegno di 2.900 euro e per il secondo un assegno di 4 mila euro;
ha, inoltre, respinto l'assunto difensivo secondo il quale l'assegno di 7 mila euro costituiva la somma dei due prestiti, in quanto i dialoghi intercettati tra il ID e lo AR i rendevano evidente che per il ritardo nell'adempimento il ID pretendeva una maggiorazione degli interessi sull'importo di 4 mila euro, stabilito per il secondo prestito, progressivamente aumentati per entrambi i crediti, come risulta dalla conversazione riportata a pag. 35 della sentenza. Ritenuta la natura usuraria degli interessi e sussistente l'aggravante contestata in ragione dell'attività imprenditoriale svolta dal SI, la Corte ha escluso che fosse maturato il termine di prescrizione, avendo lo stesso imputato provato con allegazioni documentali di aver conseguito il pagamento della prestazione usuraria solo il 9 dicembre 2008. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i difensori degli imputati. Il difensore dello AR ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
2.1 violazione di legge e vizio di motivazione per mancanza e manifesta illogicità della stessa in relazione al reato associativo: si deduce che la sentenza si limita a riportare intercettazioni dal contenuto criptico e allusivo ed attribuisce all'imputato il ruolo di promotore, sebbene dal materiale probatorio emerga che lo AR riceve consigli e disposizioni ed assiste all'operato altrui;
2.2 violazione di legge ed insufficienza di prova quanto al reato di usura, ritenuto sussistente nonostante la smentita del SI, che rende evidente la carenza o quantomeno il dubbio nel raggiungimento della piena prova di colpevolezza dell'imputato;
2.3 vizio di motivazione e violazione di legge per mancanza di gravi indizi di colpevolezza ed erronea valutazione degli stessi: si deduce che la Corte ha fondato la valutazione di responsabilità dello AR aggravata dal ruolo di promotore, riportando in motivazione passi di intercettazioni che, a parere della 3 difesa, confermano l'estraneità dell'imputato; si segnala che la conversazione riportata in sentenza tra l'imputato e TO CO conferma le contestazioni difensive di esclusione dell'aggravante, sulle quali vi è omessa motivazione;
si censura l'assenza di un'autonoma valutazione, avendo la Corte riportato acriticamente le valutazioni del primo giudice e ritenuto la sussistenza dell'aggravante, che ha comportato l'aggravamento della pena ed il mancato riconoscimento della prescrizione del reato;
2.4 carenza dell'elemento psicologico del reato: si deduce la mancanza del dolo generico/specifico, non avendo l'imputato percepito alcun utile o profitto;
2.5 violazione di legge per prescrizione del reato: si deduce che dalla data dell'accertamento, risalente al 30 giugno 2006, tenuto conto della sospensiva, è maturata la prescrizione del reato. Con motivi aggiunti, pervenuti il 24 marzo 2016, il difensore del ricorrente articola tre motivi: con il primo motivo deduce la violazione del principio del ne bis in idem, in quanto sulla base della stessa informativa è stato originato altro procedimento conclusosi con la condanna dell'imputato con sentenza del 10 marzo 2015, nel cui ambito il giudice ha ritenuto sussistente tale violazione, ma l'ha in concreto disapplicata condannando l'imputato per gli altri reati ad una pesante pena. Si ribadisce la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata laddove condanna lo AR e lo ritiene promotore nonostante l'equivoco tenore dei colloqui intercettati, l'assenza di sequestri e di elementi concreti dell'attività di falsificazione;
-con il secondo, terzo e quarto motivo si reiterano le censure formulate nel ricorso principale.
3. Il difensore di ID AN articola quattro motivi:
3.1 violazione di legge in relazione al delitto di usura: si deduce che dopo le dichiarazioni iniziali rese dal SI in data 11 maggio 2005, il primo giudice ne dispose d'ufficio l'audizione ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen. ed in data 22 giugno 2010 il SI non confermò le precedenti dichiarazioni, ammettendo sì di aver ricevuto dei prestiti, ma senza pagamento di interessi: ciò nonostante il giudice ha ritenuto maggiormente credibili le prime dichiarazioni. Si segnala l'illogicità del ragionamento seguito dal primo giudice, condiviso dalla Corte, atteso che se le prime dichiarazioni erano insufficienti al raggiungimento della prova, le stesse sono state ritenute credibili, nonostante la ritrattazione. Richiamato l'art. 500, comma 2, cod. proc. pen., si evidenzia che nel caso di specie il SI, malgrado le contestazioni, ha mantenuto ferma la versione negativa e ha anche spiegato le ragioni per le quali era stato indotto a rendere le 4 G iniziali dichiarazioni accusatorie. Pertanto, la sentenza di condanna è fondata su prove non acquisite nel dibattimento, ma al di fuori del contraddittorio, che potevano essere acquisite solo al fine di valutare l'attendibilità del teste e non quale fondamento della condanna. Si rileva che la Corte avrebbe dovuto quantomeno sentire l'IN affinché confermasse o meno il pagamento della somma di 3 mila euro in contanti al ricorrente, come segnalato nei motivi di appello, trattandosi di circostanza decisiva;
si sottolinea che la lacuna probatoria non può ritenersi colmata dalle intercettazioni, in quanto le stesse documentano solo lo sfogo del ricorrente, esasperato dai ritardi del debitore, tant'è che ha dovuto procedere al recupero del credito mediante decreto ingiuntivo e atti esecutivi nei confronti dell'IN, che, peraltro, andrebbe individuato quale vittima della presunta usura in luogo del SI;
3.2 violazione di legge in relazione all'art.521 cod. proc. pen: si deduce la non corrispondenza tra imputazione e sentenza, in quanto il pagamento del debito e degli interessi fu effettuato dall'IN, cognato del SI, e non da questi, cosicché il primo avrebbe dovuto assumere la figura di persona offesa;
3.3 violazione di legge quanto alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art.644, comma 5 n.4, cod. pen.: si segnala che il SI non è titolare del negozio, di proprietà della moglie, insieme alla quale lo gestisce, mentre svolge l'attività di muratore;
l'esclusione dell'aggravante avrebbe dovuto comportare la dichiarazione di prescrizione del reato. Si rileva che la Corte ha spostato il termine di decorrenza della prescrizione al momento in cui sarebbe avvenuto il pagamento da parte dell'AL e non del SI, che neppure svolge attività commerciale;
3.4 violazione di legge in relazione agli artt. 69 e 133 cod. pen: si deduce che la Corte nella determinazione della pena non ha tenuto conto della non particolare gravità del reato, dell'incensuratezza e dell'assenza di carichi pendenti dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente va rilevata l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. dei motivi nuovi di ricorso presentati ex art. 585, comma, cod. proc. pen. nell'interesse di AR AN LO, in quanto non depositati, ai sensi del combinato disposto degli artt. 611 e 585, comma 4, cod. proc. pen., presso la cancelleria di questa Corte, bensì presso la Corte di appello di Reggio Calabria il 16 marzo 2016 (Sez. 7, Ordinanza n. 44277 del 15/10/2015, Rv. 264907, Sez. 1, n.44324 del 18/11/2013, Rv. 258319 e Sez. 5, n.7449 del 16/10/2013, Rv.259526). 5 Я 1.2 Il ricorso principale è inammissibile perché generico ed aspecifico. Ribadito il principio secondo il quale per il giudizio di cassazione è generico il motivo che si caratterizza per l'omesso confronto argomentativo con la motivazione della sentenza impugnata e che in tal modo, solo apparentemente, ma non specificamente, denuncia un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 31939 del 16/04/2015, Rv. 264185, Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Rv. 259456), il ricorso si limita a critiche generiche al metodo di redazione della sentenza e si risolve in una censura dell'epilogo decisorio, cui la Corte sarebbe pervenuta nonostante l'equivocità delle conversazioni intercettate, che, a parere della difesa, proverebbero l'estraneità dell'imputato. Ma il ricorrente contesta la decisione senza, tuttavia, indicare specificamente le conversazioni intercettate, che ne smentirebbero il ruolo apicale o la capacità direttiva ed organizzativa, né segnala i colloqui erroneamente interpretati dalla Corte di appello per affermare la responsabilità dell'imputato in ordine al reato associativo né confuta con opposte argomentazioni il percorso motivazionale della sentenza impugnata.
1.3 Parimenti generici sono i motivi relativi all'insussistenza dell'aggravante ed alla prescrizione del reato, che risultano mere contestazioni immotivate ed aspecifiche.
1.4 Altrettanto generici e per le stesse ragioni inammissibili sono i motivi relativi alla ritrattazione del SI ed all'insussistenza del dolo, in quanto il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che invece, sul punto si diffonde ed argomenta ampiamente. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in € 1.500,00. 2. ricorso proposto nell'interesse del ID è, invece, infondato.
2.1 Infondato è il primo motivo. Il ricorrente trascura che il procedimento di primo grado si svolse nelle forme del giudizio abbreviato, con conseguente piena utilizzabilità degli atti acquisiti nel corso delle indagini, e che il G.u.p. nella sentenza ha chiaramente spiegato che l'audizione del SI si rese necessaria in quanto la difesa del ID aveva chiesto l'acquisizione della dichiarazione depositata dal SI in cancelleria il 3 luglio 2009. Trattandosi di fatto nuovo, potenzialmente decisivo, il giudice acquisì il documento ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen, riservando ogni decisione sulla necessità di esaminare il dichiarante e disponendo la trasmissione della dichiarazione alla Procura in sede, come richiesto dal P.m. di udienza ed in una successiva udienza, su sollecitazione della difesa del ID, dispose l'esame testimoniale del SI. 6 в Di tale evoluzione processuale il difensore del ricorrente tace, risultando evidente l'introduzione sollecitata dell'elemento di novità, che alterava la base probatoria costituente il fondamento dell'opzione per il rito alternativo prescelto, per definizione "a prova contratta". E' in ogni caso errata la prospettazione difensiva, in quanto la circostanza che il teste sia stato risentito non altera le regole del giudizio abbreviato, atteso che le dichiarazioni rese in giudizio da una persona già sentita in fase di indagini preliminari non sono dotate di valore probatorio privilegiato rispetto a quelle rese all'autorità inquirente, stante il loro carattere integrativo e non sostitutivo che l'art. 438, comma quinto, cod. proc. pen., attribuisce all'attività istruttoria nel contraddittorio delle parti (Sez. 2, n.18365 del 17/01/2014, P.G. in proc. Sirchia, Rv. 259703). Considerato, peraltro, che nell'ipotesi di dichiarazioni accusatorie rese in sede di indagini preliminari dalla persona offesa e di successiva ritrattazione non inequivocabilmente idonea a svalutarle, il giudice, in sede di giudizio abbreviato, può legittimamente assegnare peso probatorio alle prime dichiarazioni, a condizione che eserciti sulle stesse un controllo più incisivo, possibilmente esteso ai motivi della variazione del dichiarato, potendo anche giungere a ritenere che la ritrattazione inattendibile o mendace, si traduce, proprio perché tale, in un ulteriore elemento di conferma delle accuse originarie (Sez. 3, n.3141 del 10/12/2013- dep. 23/01/2014, Rv. 259310), risulta logica e correttamente motivata la valutazione dei giudici di merito circa l'inattendibilità della ritrattazione del SI, sopravvenuta a distanza di anni, e la maggiore affidabilità attribuita alle dichiarazioni iniziali, sia perché più prossime ai fatti, sia, soprattutto, perché riscontrate e collimanti con le risultanze intercettative.
2.2 Adeguatamente giustificata è la ritenuta sussistenza del delitto di usura in ragione dell'entità del tasso preteso, perché chiaramente indicata dall'imputato, nel corso delle conversazioni intercettate con lo AR riportate in sentenza, la pretesa della maggiorazione degli interessi per il ritardo nell'adempimento dei due debiti.
2.3 Inconsistente è la censura relativa alla non corretta individuazione della persona offesa ed alla mancanza di correlazione tra accusa e sentenza: dalle emergenze probatorie risulta incontestabilmente che debitore era il SI e la circostanza che intervenne il cognato a pagare i debiti in sua vece, fornendogli la necessaria provvista, non altera i termini del rapporto debitorio, contratto dal SI con il ID, presentatogli dallo AR. :
2.4 Ugualmente infondata è la contestazione circa la sussistenza dell'aggravante, in quanto il debitore chiarì sin dalle prime dichiarazioni che G 7 collaborava con la moglie nella gestione del negozio e che le difficoltà finanziarie inerivano proprio alla gestione dello stesso.
2.5 Conseguentemente infondata è la richiesta di dichiarare la prescrizione del reato, in quanto il termine, indicato in sentenza in 11 anni e 3 mesi non è ancora decorso, sia calcolandone la decorrenza dalla data di pagamento del debito, avvenuto il 9 dicembre 2008, sia calcolandola dalla data del 4 aprile 2005, portata dall'assegno, venendo a scadere il termine di prescrizione rispettivamente l'11 marzo 2020 o il 4 luglio 2016. 2.6 Anche il motivo relativo al trattamento sanzionatorio è infondato, atteso che dalla sentenza di primo grado risulta che furono riconosciute all'imputato le attenuanti generiche proprio in ragione dell'incensuratezza con giudizio di equivalenza con l'aggravante contestata. Pertanto, il giudici di merito hanno già valutato gli elementi favorevoli, dei quali immotivatamente si contesta l'omesso apprezzamento ai fini della determinazione della pena, ridotta dalla Corte di appello con eliminazione dell'aumento per la continuazione per effetto della prescrizione del reato di usura, commesso in danno di un altro debitore. Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di AR AN LO e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della cassa delle ammende. Rigetta il ricorso di ID AN e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14/04/2016. Il Consigliere estensonsore Il Presidente Anna Criscuolo Carlo Citterio كسات سما : : DEPOSITATO IN CANCELLERIA 17 MAG 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIOJŲ. Dott.ssa Sivaba DI PMCCHMO 8