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Sentenza 20 maggio 2026
Sentenza 20 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/05/2026, n. 15437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15437 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 17818/2021 R.G. proposto da: RO NA, rappresentata e difesa dall'avvocato MAURIZIO RUSSI;
- ricorrente -
contro COMUNE DI MONTESILVANO, rappresentato e difeso dall'avvocato CO CQ unitamente all’avvocato MARINA DE MARTIIS;
- controricorrente -
Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA n. 1757/2020 depositata il 15/12/2020. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. MILENA FALASCHI Presidente SANZIONI AMMINISTRATIVE Dott. VINCENZO PICARO Consigliere Dott. DAVIDE DE GIORGIO Consigliere Ud. 22/01/2026 Dott. LUCA VARRONE Rel. Consigliere Dott. CRISTINA AMATO Consigliere Civile Sent. Sez. 2 Num. 15437 Anno 2026 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: VARRONE LUCA Data pubblicazione: 20/05/2026 2 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 22/01/2026 dal Consigliere LUCA VARRONE;
Udito il Sostituto Procuratore generale in persona del dott. IC DI MA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’avvocato CO CQ per il Comune controricorrente;
FATTI DI CAUSA 1. OS EM e la ditta IN srls, rispettivamente nella qualità di trasgressore e di coobbligato in solido, proponevano opposizione, ai sensi dell’art. 6 d. lvo n. 150/2011 all’ordinanza n. 236/17 emessa dal Servizio Attività amministrative del Comune di LV con cui era stato loro ingiunto il pagamento della somma di € 3.000,00 in quanto ritenuti responsabili dell’illecito sanzionato dall’art. 1, comma 91, lett. f), L.R. n. 11/2008 per aver abusivamente esercitato l’attività di somministrazione di cibi e bevande in difetto della prescritta autorizzazione. 2. Il Comune di LV si costituiva in giudizio deducendo l’infondatezza della domanda ed insistendo per il suo rigetto. 3. In corso di causa, la OS e la IN srls proponevano, in via incidentale, querela di falso avverso il verbale della Polizia Municipale del 7 luglio 2016. 4. Il Tribunale di Pescara rigettava la querela di falso ed al contempo basandosi non solo sull’accertamento eseguito dagli operanti, ma anche sulla deposizione del teste CC EL, analogamente rigettava l’opposizione 5. EM OS in proprio e la ditta CWIN srls proponevano appello avverso la suddetta sentenza. 6. Il Comune di LV resisteva al gravame. 3 7. La Corte d’Appello dichiarava inammissibile l’appello per tardività. L’Appello, infatti era stato proposto con citazione notificata il 13 settembre 2019 e depositata in via telematica il 24 settembre 2019. Secondo la giurisprudenza di legittimità l’appello avverso la sentenza che ha deciso l’opposizione ad ordinanza ingiunzione deve avvenire, in quanto soggetta al rito locatizio, mediante ricorso e non con citazione (cfr Cass Civ, Sez VI, 30.5.2018 n. 13736). Sicché l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., anche nel caso in cui il gravame sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima (Cass. Sez. U. n. 2907 del 2014), e la decadenza in cui incorre l'appellante non è sanabile ai sensi del citato D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, comma 5, che si riferisce esclusivamente al mutamento del rito disposto in primo grado (Cass. 02/08/2017, n. 19298)”. Nella specie, la notifica era avvenuta il 13 settembre 2019, e l’atto di citazione era stato depositato telematicamente il 24 settembre 2019 e, quindi, ben oltre il termine lungo di sei mesi decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata (14 febbraio 2019). La giurisprudenza citata dalle appellanti era inconferente in quanto riferita al caso del giudizio di primo grado introdotto con le forme del rito ordinario e senza mutamento ex art. 4 d.lgs. n.150 4 del 2011 mentre il giudizio di primo grado era stato introdotto con ricorso. 8. OS EM ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di un motivo di ricorso. 9. Il Comune di LV ha resistito con controricorso. 10. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste. 11. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il motivo di ricorso è così rubricato: violazione o falsa applicazione dell’art. 4 d.lgs. n. 150/2011. Nell’ipotesi in cui la parte incardini un giudizio con un atto che è a tutti gli effetti una citazione, quando la legge avrebbe imposto l’adozione del ricorso (o viceversa), si pone la problematica oggetto d’esame. Il rimedio predisposto dal legislatore è il mutamento del rito, come è stato poi effettivamente effettuato nel caso di specie dalla Corte d’Appello di L’Aquila. Secondo il richiamato orientamento giurisprudenziale, dopo la trasformazione del rito, come avvenuto nel caso de qua, “anche qualora il procedimento seguisse nuove regole processuali, gli atti precedentemente compiuti saranno valutati, dal punto di vista formale, in base alle norme del rito erroneamente selezionato”. E quindi, essendo stato “selezionato”, dagli odierni ricorrenti, il rito ordinario, tali devono essere le norme da seguire e pertanto il momento dirimente per decidere la tempestività o meno dell’appello è quello della vocatio in ius ossia della notifica dell’atto d’appello, avvenuta in termini. 5 L’assoluta preminenza del raggiungimento dell’obiettivo, con la perfetta e tempestiva notifica dell’atto d’appello, finisce per ricomprendere perfino il rilievo giuridico dell’esigenza di tassatività, escludendo la necessaria esistenza di fattispecie inderogabilmente vincolanti;
sacrificio questo che il sistema, con tutta evidenza, guarda come valore subordinato rispetto all’esigenza di conservazione degli effetti del potere processuale esercitato insieme con la garanzia ad una difesa integra e consapevole. 1.1 Il motivo di ricorso è infondato. Deve darsi continuità al seguente principio di diritto: Il giudizio di opposizione al verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada, instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, è soggetto al rito del lavoro, sicché l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria (oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza ovvero, in caso di mancata notifica) oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., anche laddove il gravame sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo in tal caso comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima, giacché non può trovare applicazione, onde superare la decadenza maturata a carico dell'appellante, l'art. 4, comma 5, del citato d.lgs., riferendosi tale norma esclusivamente al mutamento del rito disposto in primo grado e non già in appello (Cass. Sez. 6, 02/08/2017, n. 19298, Rv. 645152 - 01). Tale principio deve essere confermato anche alla luce della sentenza delle Sezioni Unite che ha affermato che: Nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario 6 siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronunzia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, ex art. 4 del d.lgs. n. 150 cit., la quale opera solo "pro futuro", ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non di quella che avrebbe dovuto avere, avendo riguardo alla data di notifica della citazione, quando la legge prescrive il ricorso, o, viceversa, alla data di deposito del ricorso, quando la legge prescrive l'atto di citazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tempestiva l'opposizione cd. recuperatoria avverso una cartella di pagamento per sanzioni amministrative conseguenti a contravvenzioni stradali, proposta con citazione - anziché con ricorso, come previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 - tempestivamente notificata nel termine di trenta giorni dalla data di notifica della cartella medesima) (Cass. Sez. U., 12/01/2022, n. 758, Rv. 663582 - 01). Nel caso in esame, infatti, il ricorrente aveva introdotto il giudizio con il rito corretto e, dunque, non si era reso necessario il mutamento del rito, come correttamente evidenziato dalla Corte d’Appello dell’Aquila (pag. 5 della sentenza impugnata). Nella sentenza, infatti, si legge che il giudizio di primo grado è stato introdotto con ricorso, è stata fissata l’udienza con il provvedimento che ha anche rigettato l’istanza di sospensione inaudita altera 7 parte, in tale provvedimento è stato espressamente menzionato il d.lvo n. 150/2011, la decisione è avvenuta con le peculiarità del rito paralocatizio previa fissazione dell’udienza di discussione. Dunque, non può che ribadirsi che il processo segue le regole del giudizio per come si è svolto in primo grado e che solo nel caso il ricorrente abbia proposto l’opposizione con citazione e il giudice di primo grado non abbia mutato il rito allora anche l’appello deve proporsi con citazione. Può richiamarsi sul punto il seguente precedente: Se l'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, regolata dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, è stata erroneamente introdotta col rito ordinario, il mutamento del rito può essere disposto, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del medesimo decreto, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti, all'esito della quale il rito adottato dall'opponente in primo grado si consolida anche con riguardo alla forma dell'impugnazione; pertanto, in tale fattispecie la tempestività dell'appello deve essere verificata prendendo come riferimento la data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notificazione, anziché quella del suo deposito in cancelleria (Cass. Sez. 3, 26/05/2020, n. 9847, Rv. 657717 - 01). Dunque, una volta che il giudizio in primo grado si è svolto correttamente secondo le regole proprie di quel rito non può trovare applicazione in appello la salvezza degli effetti prevista dall'art. 4, comma 5, d.lgs. n. 150 del 2011, che invece presuppone appunto un'ordinanza di mutamento del rito e un rito erroneamente introdotto. Solo in questi casi sorge l’esigenza di tutelare la parte che ha utilizzato una forma erronea per la proposizione della domanda con salvezza degli effetti mentre nel caso il rito utilizzato 8 sia quello corretto o il Giudice abbia correttamente mutato il rito, da quel momento le regole da applicarsi sono quelle proprie del rito che correttamente si sta svolgendo e, dunque, al fine di valutare la tempestività dell’impugnazione non è possibile far riferimento alla data della notifica della citazione salvo la possibilità di produrre un effetto salvifico nel caso in cui il gravame irritualmente proposto con citazione, sia depositato nel termine utile altrimenti la decadenza in cui incorre l'appellante non è sanabile ai sensi del citato D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, comma 5, che si riferisce esclusivamente al mutamento del rito disposto in primo grado (Cass. 02/08/2017, n. 19298). 1.2 Devono, pertanto condividersi le conclusioni formulate dall’Ufficio di Procura che ha richiamato l’orientamento di questa Corte secondo cui: «Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione o a verbale di accertamento d’infrazione stradale - in quanto regolato dal rito del lavoro ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 - l’appello va proposto nella forma del ricorso, con le modalità e nei termini previsti dall’art. 434 c.p.c., sicché, ove il gravame sia erroneamente introdotto con citazione, quest’ultima deve essere non solo notificata, ma anche depositata nel termine di sei mesi» (Cass. 17 gennaio 2017, n. 1020). Il principio è stato ribadito dalla giurisprudenza successiva (Cass. 30 maggio 2018, n. 13736; Cass. 22 luglio 2021, n. 21153; Cass. 17 luglio 2024, n. 19754), come ha ricordato anche la Corte di appello nel capo della decisione impugnata. La decadenza maturata a carico dell’appellante non può essere superata disponendo la conversione del rito, introdotto con citazione invece che con ricorso, e facendo conseguentemente applicazione, in grado di appello, dell’art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 9 150 del 2011, che per il caso di mutamento del rito prevede che «gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento». Tale norma non può trovare qui applicazione, essendo riferita — secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. 6 luglio 2016 n. 13815; Cass. 16 febbraio 2017 n. 4103; Cass. 12 maggio 2017 n. 11937; Cass. 16 maggio 2017 n. 12133) — al solo mutamento del rito disposto in primo grado, non già in grado di appello. Invero — come già è stato chiarito da Cass. n. 17192 del 2016 — l’art. 4 dispone la salvezza degli effetti processuali della domanda secondo le norme del rito seguito prima del mutamento nel contesto di una disposizione che prevede, al comma 2, che la conversione del rito venga pronunciata «non oltre la prima udienza di comparizione delle parti»: la norma in esame riguarda il solo caso in cui il giudizio sia stato erroneamente instaurato in primo grado secondo un rito difforme da quello previsto dalla legge, e non può quindi essere estesa all’ipotesi in cui l’errore sia caduto sulle modalità di proposizione dell’appello, essendosi correttamente svolto il primo grado nelle forme prescritte» (Cass. 22 luglio 2021, n. 21153 citata 1.3 In conclusione, la Corte di appello ha interpretato il quadro normativo di riferimento in modo corretto, alla stregua degli orientamenti richiamati, e il ricorso si rivela infondato, essendo stata correttamente rilevata la tardività dell’appello, attesa l’irrilevanza della data in cui l’atto di citazione in appello è stato avviato alla notifica e in considerazione del fatto che l’atto di citazione in appello notificato è stato depositato in cancelleria al momento della costituzione dell’appellante in data 24 settembre 10 2019, una volta scaduto il termine lungo di sei mesi, decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata (14 febbraio 2019). 2. Il ricorso è rigettato. 3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 4. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte contro ricorrente che liquida in euro 1800 più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge;
ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 22 gennaio 2026. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE LU VA LA LA
- ricorrente -
contro COMUNE DI MONTESILVANO, rappresentato e difeso dall'avvocato CO CQ unitamente all’avvocato MARINA DE MARTIIS;
- controricorrente -
Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA n. 1757/2020 depositata il 15/12/2020. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. MILENA FALASCHI Presidente SANZIONI AMMINISTRATIVE Dott. VINCENZO PICARO Consigliere Dott. DAVIDE DE GIORGIO Consigliere Ud. 22/01/2026 Dott. LUCA VARRONE Rel. Consigliere Dott. CRISTINA AMATO Consigliere Civile Sent. Sez. 2 Num. 15437 Anno 2026 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: VARRONE LUCA Data pubblicazione: 20/05/2026 2 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 22/01/2026 dal Consigliere LUCA VARRONE;
Udito il Sostituto Procuratore generale in persona del dott. IC DI MA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’avvocato CO CQ per il Comune controricorrente;
FATTI DI CAUSA 1. OS EM e la ditta IN srls, rispettivamente nella qualità di trasgressore e di coobbligato in solido, proponevano opposizione, ai sensi dell’art. 6 d. lvo n. 150/2011 all’ordinanza n. 236/17 emessa dal Servizio Attività amministrative del Comune di LV con cui era stato loro ingiunto il pagamento della somma di € 3.000,00 in quanto ritenuti responsabili dell’illecito sanzionato dall’art. 1, comma 91, lett. f), L.R. n. 11/2008 per aver abusivamente esercitato l’attività di somministrazione di cibi e bevande in difetto della prescritta autorizzazione. 2. Il Comune di LV si costituiva in giudizio deducendo l’infondatezza della domanda ed insistendo per il suo rigetto. 3. In corso di causa, la OS e la IN srls proponevano, in via incidentale, querela di falso avverso il verbale della Polizia Municipale del 7 luglio 2016. 4. Il Tribunale di Pescara rigettava la querela di falso ed al contempo basandosi non solo sull’accertamento eseguito dagli operanti, ma anche sulla deposizione del teste CC EL, analogamente rigettava l’opposizione 5. EM OS in proprio e la ditta CWIN srls proponevano appello avverso la suddetta sentenza. 6. Il Comune di LV resisteva al gravame. 3 7. La Corte d’Appello dichiarava inammissibile l’appello per tardività. L’Appello, infatti era stato proposto con citazione notificata il 13 settembre 2019 e depositata in via telematica il 24 settembre 2019. Secondo la giurisprudenza di legittimità l’appello avverso la sentenza che ha deciso l’opposizione ad ordinanza ingiunzione deve avvenire, in quanto soggetta al rito locatizio, mediante ricorso e non con citazione (cfr Cass Civ, Sez VI, 30.5.2018 n. 13736). Sicché l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., anche nel caso in cui il gravame sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima (Cass. Sez. U. n. 2907 del 2014), e la decadenza in cui incorre l'appellante non è sanabile ai sensi del citato D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, comma 5, che si riferisce esclusivamente al mutamento del rito disposto in primo grado (Cass. 02/08/2017, n. 19298)”. Nella specie, la notifica era avvenuta il 13 settembre 2019, e l’atto di citazione era stato depositato telematicamente il 24 settembre 2019 e, quindi, ben oltre il termine lungo di sei mesi decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata (14 febbraio 2019). La giurisprudenza citata dalle appellanti era inconferente in quanto riferita al caso del giudizio di primo grado introdotto con le forme del rito ordinario e senza mutamento ex art. 4 d.lgs. n.150 4 del 2011 mentre il giudizio di primo grado era stato introdotto con ricorso. 8. OS EM ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di un motivo di ricorso. 9. Il Comune di LV ha resistito con controricorso. 10. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste. 11. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il motivo di ricorso è così rubricato: violazione o falsa applicazione dell’art. 4 d.lgs. n. 150/2011. Nell’ipotesi in cui la parte incardini un giudizio con un atto che è a tutti gli effetti una citazione, quando la legge avrebbe imposto l’adozione del ricorso (o viceversa), si pone la problematica oggetto d’esame. Il rimedio predisposto dal legislatore è il mutamento del rito, come è stato poi effettivamente effettuato nel caso di specie dalla Corte d’Appello di L’Aquila. Secondo il richiamato orientamento giurisprudenziale, dopo la trasformazione del rito, come avvenuto nel caso de qua, “anche qualora il procedimento seguisse nuove regole processuali, gli atti precedentemente compiuti saranno valutati, dal punto di vista formale, in base alle norme del rito erroneamente selezionato”. E quindi, essendo stato “selezionato”, dagli odierni ricorrenti, il rito ordinario, tali devono essere le norme da seguire e pertanto il momento dirimente per decidere la tempestività o meno dell’appello è quello della vocatio in ius ossia della notifica dell’atto d’appello, avvenuta in termini. 5 L’assoluta preminenza del raggiungimento dell’obiettivo, con la perfetta e tempestiva notifica dell’atto d’appello, finisce per ricomprendere perfino il rilievo giuridico dell’esigenza di tassatività, escludendo la necessaria esistenza di fattispecie inderogabilmente vincolanti;
sacrificio questo che il sistema, con tutta evidenza, guarda come valore subordinato rispetto all’esigenza di conservazione degli effetti del potere processuale esercitato insieme con la garanzia ad una difesa integra e consapevole. 1.1 Il motivo di ricorso è infondato. Deve darsi continuità al seguente principio di diritto: Il giudizio di opposizione al verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada, instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, è soggetto al rito del lavoro, sicché l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria (oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza ovvero, in caso di mancata notifica) oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., anche laddove il gravame sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo in tal caso comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima, giacché non può trovare applicazione, onde superare la decadenza maturata a carico dell'appellante, l'art. 4, comma 5, del citato d.lgs., riferendosi tale norma esclusivamente al mutamento del rito disposto in primo grado e non già in appello (Cass. Sez. 6, 02/08/2017, n. 19298, Rv. 645152 - 01). Tale principio deve essere confermato anche alla luce della sentenza delle Sezioni Unite che ha affermato che: Nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario 6 siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronunzia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, ex art. 4 del d.lgs. n. 150 cit., la quale opera solo "pro futuro", ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non di quella che avrebbe dovuto avere, avendo riguardo alla data di notifica della citazione, quando la legge prescrive il ricorso, o, viceversa, alla data di deposito del ricorso, quando la legge prescrive l'atto di citazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tempestiva l'opposizione cd. recuperatoria avverso una cartella di pagamento per sanzioni amministrative conseguenti a contravvenzioni stradali, proposta con citazione - anziché con ricorso, come previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 - tempestivamente notificata nel termine di trenta giorni dalla data di notifica della cartella medesima) (Cass. Sez. U., 12/01/2022, n. 758, Rv. 663582 - 01). Nel caso in esame, infatti, il ricorrente aveva introdotto il giudizio con il rito corretto e, dunque, non si era reso necessario il mutamento del rito, come correttamente evidenziato dalla Corte d’Appello dell’Aquila (pag. 5 della sentenza impugnata). Nella sentenza, infatti, si legge che il giudizio di primo grado è stato introdotto con ricorso, è stata fissata l’udienza con il provvedimento che ha anche rigettato l’istanza di sospensione inaudita altera 7 parte, in tale provvedimento è stato espressamente menzionato il d.lvo n. 150/2011, la decisione è avvenuta con le peculiarità del rito paralocatizio previa fissazione dell’udienza di discussione. Dunque, non può che ribadirsi che il processo segue le regole del giudizio per come si è svolto in primo grado e che solo nel caso il ricorrente abbia proposto l’opposizione con citazione e il giudice di primo grado non abbia mutato il rito allora anche l’appello deve proporsi con citazione. Può richiamarsi sul punto il seguente precedente: Se l'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, regolata dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, è stata erroneamente introdotta col rito ordinario, il mutamento del rito può essere disposto, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del medesimo decreto, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti, all'esito della quale il rito adottato dall'opponente in primo grado si consolida anche con riguardo alla forma dell'impugnazione; pertanto, in tale fattispecie la tempestività dell'appello deve essere verificata prendendo come riferimento la data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notificazione, anziché quella del suo deposito in cancelleria (Cass. Sez. 3, 26/05/2020, n. 9847, Rv. 657717 - 01). Dunque, una volta che il giudizio in primo grado si è svolto correttamente secondo le regole proprie di quel rito non può trovare applicazione in appello la salvezza degli effetti prevista dall'art. 4, comma 5, d.lgs. n. 150 del 2011, che invece presuppone appunto un'ordinanza di mutamento del rito e un rito erroneamente introdotto. Solo in questi casi sorge l’esigenza di tutelare la parte che ha utilizzato una forma erronea per la proposizione della domanda con salvezza degli effetti mentre nel caso il rito utilizzato 8 sia quello corretto o il Giudice abbia correttamente mutato il rito, da quel momento le regole da applicarsi sono quelle proprie del rito che correttamente si sta svolgendo e, dunque, al fine di valutare la tempestività dell’impugnazione non è possibile far riferimento alla data della notifica della citazione salvo la possibilità di produrre un effetto salvifico nel caso in cui il gravame irritualmente proposto con citazione, sia depositato nel termine utile altrimenti la decadenza in cui incorre l'appellante non è sanabile ai sensi del citato D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, comma 5, che si riferisce esclusivamente al mutamento del rito disposto in primo grado (Cass. 02/08/2017, n. 19298). 1.2 Devono, pertanto condividersi le conclusioni formulate dall’Ufficio di Procura che ha richiamato l’orientamento di questa Corte secondo cui: «Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione o a verbale di accertamento d’infrazione stradale - in quanto regolato dal rito del lavoro ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 - l’appello va proposto nella forma del ricorso, con le modalità e nei termini previsti dall’art. 434 c.p.c., sicché, ove il gravame sia erroneamente introdotto con citazione, quest’ultima deve essere non solo notificata, ma anche depositata nel termine di sei mesi» (Cass. 17 gennaio 2017, n. 1020). Il principio è stato ribadito dalla giurisprudenza successiva (Cass. 30 maggio 2018, n. 13736; Cass. 22 luglio 2021, n. 21153; Cass. 17 luglio 2024, n. 19754), come ha ricordato anche la Corte di appello nel capo della decisione impugnata. La decadenza maturata a carico dell’appellante non può essere superata disponendo la conversione del rito, introdotto con citazione invece che con ricorso, e facendo conseguentemente applicazione, in grado di appello, dell’art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 9 150 del 2011, che per il caso di mutamento del rito prevede che «gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento». Tale norma non può trovare qui applicazione, essendo riferita — secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. 6 luglio 2016 n. 13815; Cass. 16 febbraio 2017 n. 4103; Cass. 12 maggio 2017 n. 11937; Cass. 16 maggio 2017 n. 12133) — al solo mutamento del rito disposto in primo grado, non già in grado di appello. Invero — come già è stato chiarito da Cass. n. 17192 del 2016 — l’art. 4 dispone la salvezza degli effetti processuali della domanda secondo le norme del rito seguito prima del mutamento nel contesto di una disposizione che prevede, al comma 2, che la conversione del rito venga pronunciata «non oltre la prima udienza di comparizione delle parti»: la norma in esame riguarda il solo caso in cui il giudizio sia stato erroneamente instaurato in primo grado secondo un rito difforme da quello previsto dalla legge, e non può quindi essere estesa all’ipotesi in cui l’errore sia caduto sulle modalità di proposizione dell’appello, essendosi correttamente svolto il primo grado nelle forme prescritte» (Cass. 22 luglio 2021, n. 21153 citata 1.3 In conclusione, la Corte di appello ha interpretato il quadro normativo di riferimento in modo corretto, alla stregua degli orientamenti richiamati, e il ricorso si rivela infondato, essendo stata correttamente rilevata la tardività dell’appello, attesa l’irrilevanza della data in cui l’atto di citazione in appello è stato avviato alla notifica e in considerazione del fatto che l’atto di citazione in appello notificato è stato depositato in cancelleria al momento della costituzione dell’appellante in data 24 settembre 10 2019, una volta scaduto il termine lungo di sei mesi, decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata (14 febbraio 2019). 2. Il ricorso è rigettato. 3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 4. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte contro ricorrente che liquida in euro 1800 più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge;
ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 22 gennaio 2026. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE LU VA LA LA