Sentenza 29 luglio 2003
Massime • 3
Il diritto di recesso esercitabile "ad nutum" dal committente in qualsiasi momento dell'esecuzione del contratto di appalto non presuppone necessariamente uno stato di regolare svolgimento del rapporto, ma, al contrario, stante l'ampiezza di formulazione della norma di cui all'art. 1671 cod. civ., può essere esercitato per qualsiasi ragione che induca il committente medesimo a porre fine al rapporto, da un canto, non essendo configurabile un diritto dell'appaltatore a proseguire nell'esecuzione dell'opera (avendo egli diritto solo all'indennizzo previsto dalla detta norma), e, da altro canto, rispondendo il compimento dell'opera esclusivamente all'interesse del committente. Ne consegue che il recesso può essere giustificato anche dalla sfiducia verso l'appaltatore per fatti d'inadempimento, e, poiché il contratto si scioglie esclusivamente per effetto dell'unilaterale iniziativa del recedente, non è in tal caso necessaria alcuna indagine sull'importanza dell'inadempimento, viceversa dovuta quando il committente richiede anche il risarcimento del danno per l'inadempimento già verificatosi al momento del recesso.
In materia di procedimento civile, il giudice del merito ben può liquidare ( pure in via equitativa ), oltre alle spese del giudizio di merito, anche quelle relative alla precedente fase cautelare.
In tema di appalto, la condanna dell'appaltatore al risarcimento del danno in favore del committente per inadempimento già verificatosi al momento dell'esercizio del recesso ex art. 1671 cod. civ. può vanificare l'obbligo del committente recedente di indennizzare l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/07/2003, n. 11642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11642 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - rel. Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AZ RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA E GIANTURCO 6, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI MELIADÒ, difeso dall'avvocato RL SAGUATTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SOCIETÀ DI ARCHITETTURE ALEX DI ON RL & C SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore RL ON, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA DI PIETRA 26, presso lo studio dell'avvocato DANIELA JOUVENAL LONG, che lo difende unitamente all'avvocato PAOLO BOVO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 420/00 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 01/03/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/03/03 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito l'Avvocato AZ Giancarlo per delega dell'Avvocato SAGUATTI, depositata in udienza dal difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato JOUVENAL LONG Daniela, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per accoglimento per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'Appello di Venezia, decidendo sull'impugnazione, proposta da AB ZZ, titolare dell'omonima impresa edile, avverso il lodo arbitrale reso in data 30 luglio 1998, col quale era stato dichiarato legittimamente esercitato, da parte della committente Società di Architetture Alex S.a.s., con sede in Milano, il recesso dal contratto di subappalto di opere edilizie concluso dalle parti ed esso ZZ era stato dichiarato inadempiente agli obblighi contrattuali e condannato a risarcire alla committente i danni, nella misura di L. 204.569.774, con sentenza resa in data 1 marzo 2000 ha respinto l'impugnazione. Ha ritenuto, in primo luogo, la corte veneziana che l'esercizio, ai sensi dell'art. 1671 cod. civ., del recesso da parte del committente non precluda la domanda di risarcimento dei danni cagionati dall'eventuale inadempimento dell'appaltatore e che il diritto al risarcimento non possa limitarsi ai danni ricollegabili a vizi o difetti dell'opera, potendosi verificare l'ipotesi, in concreto verificatasi nel caso in esame (l'appaltatore aveva abbandonato il cantiere, rendendo, così, definitivamente chiaro che i lavori non sarebbero stati completati), di una condotta dell'appaltatore del tutto inadempiente agli obblighi contrattuali.
Escluso, poi, il denunciato vizio di ultrapetizione, sul rilievo che l'accertato abbandono del cantiere ricomprendeva la mancata esecuzione dell'opera nei termini contrattualmente fissati, la Corte d'Appello ha ritenuto inammissibile la censura relativa alla valutazione delle risultanze processuali sulla condotta del ZZ, trattandosi di un tentativo di sindacare nel merito la valutazione operata dal Collegio Arbitrale ed esulandosi dall'ipotesi di mancanza assoluta od illogicità o manifesta contraddittorietà della motivazione.
Ugualmente inammissibile, ad avviso della Corte d'Appello, doveva ritenersi la censura relativa all'interpretazione della clausola contrattuale avente ad oggetto il pagamento degli "acconti" e, comunque, l'interpretazione data dal Collegio Arbitrale era esatta, poiché l'uso stesso del termine "acconti" significava che le somme versate ad ogni stato di avanzamento costituivano parti del prezzo complessivamente pattuito, sicché, essendo rimasta non completata l'opera, alla committente poteva essere riconosciuto, a titolo risarcitorio, il diritto alla restituzione delle somme versate in più rispetto all'effettivo valore contrattuale dei lavori eseguiti. In ordine al quantum, la Corte d'Appello ha escluso che il Collegio Arbitrale fosse incorso nel vizio di ultrapetizione, avendo correttamente ritenuto, in modo almeno implicito, che il richiamo della committente alle conclusioni assunte con la memoria del 30 gennaio 1997, con le quali il danno era stato contenuto nella misura di L. 105.000.000, si riferisse anche ai fatti processuali successivamente accaduti e tendere al risarcimento nella misura massima possibile, com'era reso palese dalle osservazioni del consulente tecnico di parte committente, richiamate nella memoria autorizzata del 23 aprile 1998, dalle fatture depositate e dalla comparsa conclusionale.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il ZZ, affidandosi ad otto motivi.
Resiste con controricorso la Società d'Architetture Alex S.a.s. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di nullità della procura ad litem resa dal ricorrente ed, implicitamente, di inammissibilità del ricorso, che la controricorrente solleva, rilevando che la sottoscrizione in calce al mandato risulta illeggibile e che il mandato è generico, non essendo stato conferito allo specifico scopo di impugnare la sentenza della Corte d'Appello di Venezia. L'eccezione è infondata con riferimento ad entrambi i profili evidenziati dalla controricorrente, perché: a) quanto alla illeggibilità della sottoscrizione, questa risulta identica alla sottoscrizione apposta in calce alla procura resa per il giudizio di impugnazione innanzi alla Corte d'Appello, sottoscrizione che non risulta essere stata mai contestata per la sua riferibilità al ZZ, sicché deve ritenersi che anche quella apposta in calce alla procura speciale de qua si appartenga al ZZ;
b) la procura al difensore apposta in margine al ricorso per cassazione con espressioni generiche, che tuttavia non escludono univocamente la volontà della parte di proporre ricorso per cassazione, deve ritenersi, nel dubbio, speciale e non generica, in applicazione del principio interpretativo di conservazione dell'atto giuridico, di cui è espressione l'art. 159 cod. proc. civ. per gli atti processuali (cfr. Cass., 1^ aprile 1997, n. 2842 ed altre). Col primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione ed erronea applicazione degli artt. 1218, 1671 cod. civ. e 829 cod. proc. civ. nonché per insufficiente ed erronea motivazione su un punto decisivo della controversia, adducendo che erroneamente e con motivazione tautologica la Corte d'Appello ha ritenuto che, nonostante l'esercizio del recesso, la committente avesse diritto al risarcimento del danno da inadempimento, anche non derivante da vizi e difetti della parte di opera eseguita. Sostiene il ricorrente che, se è vero che l'esercizio del recesso da parte del committente non fa venir meno il diritto dello stesso al risarcimento del danno causato dall'eventuale inadempimento in cui sia già incorso l'appaltatore, è pur vero che tale diritto non può che esser riconosciuto nei limiti conseguenti alla natura giuridica di diritto potestativo attribuibile al recesso. Nel caso in esame - osserva il ricorrente - l'esercizio del diritto di recesso gli ha impedito di regolarizzare la propria posizione e, peraltro, ha posto la committente, per sua esplicita scelta, nella condizione di rivolgersi a terzi per completare l'opera, correndo il rischio di sostenere oneri maggiori rispetto a quelli conseguenti al contratto concluso con esso ricorrente. Tale scelta operata dalla committente, che ha ritenuto di non avvalersi della facoltà, concessale dall'art. 1662, cpv., cod. civ., di fissare un termine entro il quale esso ricorrente potesse completare l'opera, impediva il risarcimento danni derivanti dall'inadempimento stesso. La censura è infondata.
È stato correttamente osservato in dottrina ed in giurisprudenza (cfr., in particolare, Cass. 28 maggio 1980, n. 2055; Cass., 30 marzo 1985, n. 2236) che nessun elemento di diritto positivo consente di ritenere che il diritto di recesso, esercitabile ad nutum dal committente in qualsiasi momento dell'esecuzione del contratto di appalto, sia circoscritto alla sola ipotesi che il rapporto si svolga regolarmente;
che, anzi, l'ampiezza della formulazione della norma posta dall'art. 1671 cod. civ. è tale da autorizzare ad affermare che il recesso possa essere dal committente esercitato per qualsiasi ragione ché lo induca a porre fine al rapporto, poiché, da un canto, non è configurabile un diritto dell'appaltatore a proseguire nell'esecuzione dell'opera, avendo, egli, diritto solo all'indennizzo previsto da detta norma, dall'altro il compimento dell'opera risponde esclusivamente all'interesse del committente.
Pertanto, il recesso potrà essere motivato anche dalla sfiducia del committente verso l'appaltatore per fatti d'inadempimento, con la conseguenza che, in tal caso, poiché il contratto si scioglie esclusivamente per effetto dell'unilaterale iniziativa del recedente, non sarà necessaria alcuna indagine sull'importanza dell'inadempimento, che sarebbe stata, invece, necessaria in caso di esercizio dell'azione di risoluzione del contratto per inadempimento.
L'indagine sull'inadempimento sarà, invece, rilevante solo se il committente abbia chiesto, come nel caso in esame, anche il risarcimento del danno per l'inadempimento verificatosi già al momento del recesso (cfr. Cass., sent. n. 2236/1985 citata). In tal caso, ovviamente, il risarcimento eventualmente spettante al committente a motivo dell'inadempimento dell'appaltatore potrà vanificare l'obbligo del recedente di indennizzare l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno (cfr. Cass., sent. n. 2055/1980 citata). A precludere la proponibilità della domanda risarcitoria non osta il mancato esperimento, da parte del committente, dello speciale rimedio previsto dall'art. 1662, cpv., cod. civ., poiché tale norma prevede, non già un onere, ma una facoltà, il cui esercizio è esclusivamente finalizzato a provocare l'automatica risoluzione del rapporto, conseguente all'inutile decorso del termine fissato con la diffida a regolarizzare le opere già eseguite, senza che, pertanto, il mancato esercizio di tale facoltà possa precludere, una volta operato il recesso, la proposizione della domanda risarcitoria per l'inadempimento già verificatosi.
Dalla rilevata illimitatezza delle ragioni che possono determinare il committente a recedere dal contratto e dalla considerazione che ben possono in concreto verificarsi, come si è verificato nel caso in esame, ipotesi in cui l'inadempimento, ancorché relativo ad opere incomplete, si presenti come definitivo ed irreversibile (si pensi anche all'ipotesi di vizi e difformità irreparabili e che rendano l'opera inidonea alla sua destinazione) discende che è del tutto infondata la tesi sostenuta dal ricorrente, che ritiene la domanda risarcitoria incompatibile col recesso nell'ipotesi di danni derivanti da vizi e difformità, negando, invece, tale incompatibilità nell'ipotesi che, in caso di esecuzione dell'opera, l'inadempimento risulti definitivo.
Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1453 cod. civ. e dell'art. 829, co. 2^, cod. proc. civ. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, osservando che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'Appello, la censura relativa al preteso "abbandono" del cantiere non atteneva al merito della valutazione data dal Collegio Arbitrale, bensì alla logicità stessa della motivazione, che, fondandosi esclusivamente su una equivoca dichiarazione testimoniale, oltretutto contraddetta dal fatto - pacifico - che il rilascio dei cantieri avvenne solo a seguito del provvedimento cautelare, non poteva che risultare illogica.
La censura è priva di fondamento, perché correttamente la Corte d'Appello ha ritenuto inammissibile la doglianza de qua, siccome volta a sindacare nel merito la valutazione che delle risultanze processuali aveva data il Collegio Arbitrale.
Per vero, le ragioni (equivocità dell'unica testimonianza sulla quale si fonda la statuizione e non spontaneità del rilascio dei cantieri da parte dell'appaltatore) attengono, entrambe, al merito della valutazione, costituendo frutto dell'interpretazione che delle risultanze processuali opera il ricorrente, pretendendo di sostituirla a quella della Corte d'Appello, che dalla diversa interpretazione data trae conseguenze coerenti e logiche. Col terzo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1454, 1218 cod. civ., 112 e 829 cod. proc. civ., adducendo che, nel ritenere ammissibile la domanda risarcitoria, la corte veneziana non ha considerato che, mentre l'esercizio del recesso ai sensi dell'art. 1671 cod. civ. comporta per il recedente obblighi risarcitori, ai fini dell'applicazione degli artt. 1453, 1454 e 1218 cod. civ. è, invece, necessario che sia provato l'inadempimento e, quindi, nel caso in esame, che l'appaltatore non era più in grado di ultimare l'opera o che questa fosse del tutto inadatta alla sua destinazione o che vizi e difetti non fossero emendabili.
Rileva, ancora, il ricorrente che la Corte d'Appello è incorsa nel vizio di ultrapetizione, perché, a fronte di una domanda con la quale si chiedeva che gli inadempimenti del ricorrente fossero valutati con riferimento "ai tempi di realizzazione delle opere, ai tempi previsti per i vari stati di avanzamento ed ai difetti presenti in quanto edificato", ha ritenuto assorbito il profilo dei ritardi in quello dell'asserito abbandono dei cantieri, peraltro desunto esclusivamente da una laconica risposta di un teste indicato dall'appellante.
Le due censure, nelle quali si articola il motivo, sono prive di fondamento.
Quanto all'ammissibilità della domanda risarcitoria, non v'è che da confermare quanto osservato sub 1), cui si fa integrale rinvio. In ordine alla ribadita denuncia del vizio di ultrapetizione, si osserva che correttamente la Corte d'Appello ha escluso tale vizio, sulla base del rilievo, caratterizzato da evidente logicità, che la prova dell'abbandono del cantiere da parte dell'appaltatore comprendeva, assorbendolo, il profilo del ritardo nell'esecuzione dell'opera.
Da ultimo, sull'inammissibilità della censura relativa alla prova dell'abbandono del cantiere, si rimanda a quanto osservato sub 2). Col quarto motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 cod. civ., 112 e 829 cod. proc. civ. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, rileva che erroneamente la Corte d'Appello ha ritenuto inammissibile la censura relativa all'interpretazione del contratto, nella parte avente ad oggetto il pagamento degli stati di avanzamento, non avendo considerato che, essendo stata denunciata un'interpretazione difforme dal significato letterale del testo e dal significato emergente dal comportamento concludente delle parti, si poneva una questione di violazione dei criteri ermeneutici.
Peraltro - aggiunge il ricorrente - dal punto di vista logico non è corretto ritenere che, sciolto il contratto, il valore dell'opera parzialmente realizzata debba, ai fini risarcitori, essere ricalcolato a posteriori, assegnando alla parte di opera realizzata un valore diverso da quello convenzionalmente attribuibile. Dal rilievo svolto risulta evidente, ad avviso del ricorrente, anche il vizio di ultrapetizione, perché la committente aveva pagato quanto era stato costruito, sicché, al più, avrebbe potuto proporre un'azione di ripetizione di indebito, non una domanda risarcitoria.
Entrambe le censure vanno disattese.
I criteri d'interpretazione del contratto risultano rispettati, poiché la sentenza impugnata, nel ritenere che le somme versate non costituissero altro che parte del prezzo di appalto complessivamente pattuito, ha utilizzato e il dato letterale della clausola contrattuale, che parlava di "acconti", e quello logico, fondato sul rilievo che la determinazione degli "acconti" era correlata alla misura globale del prezzo d'appalto, sicché correttamente ha ritenuto di escludere che i corrispettivi fossero stati determinati in misura frazionata, in relazione al valore delle singole parti dell'opera.
L'attribuzione della somma corrisposta in più rispetto al valore contrattuale dei lavori eseguiti è stata, poi, operata in conseguenza della natura risarcitoria attribuita alla domanda proposta dalla committente e, considerato che è stato accertato il denunciato inadempimento, non può certamente considerarsi ultra petita il risarcimento del danno determinato dall'esborso di somme non dovute proprio a causa dell'inadempimento accertato. Col quinto motivo, dolendosi di violazione dell'art. 1460 cod. civ. e dell'art. 829 cod. proc. civ. nonché di omessa o, comunque, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, il ricorrente adduce che erroneamente la Corte d'Appello ha qualificato inammissibile, siccome involgente una quaestio facti, la doglianza con la quale si denunciava che il Collegio Arbitrale aveva omesso di confrontare gli inadempimenti dell'una e dell'altra parte, poiché, al contrario, con tale censura si lamentava la violazione dell'art. 1460 cod. civ. Osserva questa Corte che l'estrema genericità della censura, non evidenziante l'accertamento di circostanze dalle quali si potesse desumere anche un comportamento inadempiente della committente, sì da esigere la comparazione dei rispettivi inadempimenti, rende inammissibile la censura.
Col sesto motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 189 e 829 cod. proc. civ. nonché per omessa o, comunque, insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, osservando che: a) erroneamente la corte veneziana ha ritenuto corretto che il Collegio Arbitrale avesse, almeno implicitamente, interpretato il richiamo alle conclusioni assunte con la memoria del 30 gennaio 1987 come riferentesi anche ai fatti processuali successivamente accaduti, poiché la lettura del lodo e degli atti processuali non autorizza tale deduzione, peraltro contrastante col principio secondo cui solo in caso di mancata precisazione delle conclusioni all'apposita udienza è consentito al giudice riferirsi all'ultimo scritto difensivo che le contenga, mentre, se la parte rimandi alle conclusioni prese in altra udienza, potrà farsi riferimento solo a queste, senza la possibilità di integrazioni con altri scritti o documenti prodotti in causa;
b) il vizio denunciato sussiste anche sotto altro profilo, poiché la Corte d'Appello ha ritenuto che gli arbitri, nel dare conto dei criteri seguiti nella determinazione del quantum, hanno reso una motivazione logica e comprensibile, mentre, al contrario, dal lodo si evince che gli arbitri hanno illecitamente equiparato "un dato riconosciuto inattendibile (la liquidazione approntata dalla committente) ed uno riconosciuto inapplicabile (il valore delle opere determinato secondo criteri di ordinarietà dal C.T.U.).
Osserva il Collegio che, delle due censure in cui si articola il motivo, la prima risulta fondata, con riferimento al denunciato vizio di insufficiente motivazione, mentre la seconda è inammissibile.
La Corte d'Appello non ha, invero, chiarito come si potesse ritenere, sia pure implicitamente, che la precisazione delle conclusioni per relationem fatta dalla committente all'udienza apposita e necessariamente riferentesi alle conclusioni rassegnate con la memoria del 30 gennaio 1997, vale a dire ad un atto processuale preceduto all'udienza in cui le conclusioni venivano precisate, si riferisse "anche ai fatti processuali successivamente accaduti" e tendesse "a vedersi riconosciuto il risarcimento del danno nella massima quantificazione possibile".
Non v'è dubbio che in linea di principio il riferimento, in sede di precisazione delle conclusioni, ad uno specifico atto processuale escluda la possibilità di esaminare conclusioni rassegnate con altri scritti difensivi e tale considerazione ancor più appare corretta nel caso in esame, nel quale le ulteriori conclusioni ritenute ammissibili dalla corte veneziana, sarebbero state formulate, pare implicitamente, con deduzioni successive all'udienza di precisazione delle conclusioni.
L'iter logico seguito nella sentenza impugnata è, con tutta evidenza oscuro e carente di motivazione idonea a superare il principio innanzi esposto, con la conseguenza che, sul punto, s'impone un riesame, al fine di stabilire se conclusioni ulteriori, rispetto a quelle rassegnate per relationem all'apposita udienza, siano state ritualmente formulate dalla committente e se, pertanto, esse tenuto conto della specificità delle conclusioni rassegante all'udienza di precisazione delle conclusioni, potessero essere esaminate dal Collegio Arbitrale.
L'inammissibilità della seconda censura deriva, invece, dalla considerazione dell'evidente genericità, al limite dell'incomprensibilità, del rilievo critico svolto dal ricorrente. Col settimo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1226 cod. civ. e dell'art. 829 cod. proc. civ., rilevando che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte
d'Appello, la censura relativa alla violazione dell'art. 1226, nella parte in cui si dichiarava impossibile, sulla base degli elementi disponibili dal Collegio Arbitrale, giustificare la liquidazione del danno asseritamente sofferto dalla committente, sicché la censura doveva essere ritenuta ammissibile.
Il motivo è infondato, perché, com'è reso palese dal contenuto della doglianza riportato dal ricorrente, da esso non era in alcun modo consentito dedurre che fosse stata svolta una specifica censura sulla valutazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. Con l'ottavo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 700 e 829 cod. proc. civ., adducendo che la liquidazione delle spese processuali operata dalla corte veneziana non troverebbe giustificazione nelle norme regolatrici del procedimento cautelare e, comunque, il cumulo delle spese della fase cautelare con quelle della fase di merito impedirebbe di assumere alcuna difesa in merito alla liquidazione delle spese del procedimento cautelare.
La censura, riferentesi esclusivamente alla liquidazione delle spese del procedimento cautelare e, quindi, da esaminarsi nonostante l'annullamento parziale della sentenza, è priva di fondamento, sia perché l'accoglimento della richiesta di provvedimento d'urgenza riservava al giudice del merito il compito di liquidare anche le spese della fase cautelare, sia perché nessuna norma vieta al giudice di operare una liquidazione equitativa per la fase cautelare e per quella di merito.
Per il resto, in difetto di specifica indicazione di violazioni della Tariffa Professionale contenute nella liquidazione operata dalla Corte d'Appello, la censura deve considerarsi generica e, dunque, inammissibile.
Conclusivamente, dei motivi proposti va accolto solo il sesto motivo e limitatamente alla prima censura, per il resto il ricorso dovendo essere rigettato.
Nei limiti dell'accoglimento la sentenza impugnata va cassata e, pertanto, la causa va rimessa ad altra sezione della Corte d'Appello di Venezia per il riesame, sulla base delle considerazioni e dei rilievi qui svolti, della prima censura contenuta nel quinto motivo di impugnazione del lodo arbitrale.
Il giudice del rinvio provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie, per quanto di ragione, il sesto motivo del ricorso;
rigetta gli altri motivi;
cassa, in relazione alla censura accolta, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d'Appello di Venezia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 19 marzo 2003. Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2003