Cass. civ., sez. II, sentenza 29/07/2003, n. 11642
CASS
Sentenza 29 luglio 2003

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Il diritto di recesso esercitabile "ad nutum" dal committente in qualsiasi momento dell'esecuzione del contratto di appalto non presuppone necessariamente uno stato di regolare svolgimento del rapporto, ma, al contrario, stante l'ampiezza di formulazione della norma di cui all'art. 1671 cod. civ., può essere esercitato per qualsiasi ragione che induca il committente medesimo a porre fine al rapporto, da un canto, non essendo configurabile un diritto dell'appaltatore a proseguire nell'esecuzione dell'opera (avendo egli diritto solo all'indennizzo previsto dalla detta norma), e, da altro canto, rispondendo il compimento dell'opera esclusivamente all'interesse del committente. Ne consegue che il recesso può essere giustificato anche dalla sfiducia verso l'appaltatore per fatti d'inadempimento, e, poiché il contratto si scioglie esclusivamente per effetto dell'unilaterale iniziativa del recedente, non è in tal caso necessaria alcuna indagine sull'importanza dell'inadempimento, viceversa dovuta quando il committente richiede anche il risarcimento del danno per l'inadempimento già verificatosi al momento del recesso.

In materia di procedimento civile, il giudice del merito ben può liquidare ( pure in via equitativa ), oltre alle spese del giudizio di merito, anche quelle relative alla precedente fase cautelare.

In tema di appalto, la condanna dell'appaltatore al risarcimento del danno in favore del committente per inadempimento già verificatosi al momento dell'esercizio del recesso ex art. 1671 cod. civ. può vanificare l'obbligo del committente recedente di indennizzare l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 29/07/2003, n. 11642
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11642
Data del deposito : 29 luglio 2003

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