Sentenza 23 febbraio 2017
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, il provvedimento che ripristina la custodia cautelare in carcere a norma dell'art. 307, secondo comma, lettera b) cod. proc. pen., facendo rivivere quello originario cessato per decorrenza dei termini di fase, è impugnabile dall'interessato non già mediante il riesame bensì con l'appello ex art. 310 cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/02/2017, n. 27459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27459 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2017 |
Testo completo
it 27459-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Vincenzo Rotundo - Presidente - Sent. n. sez. 502 CC 23/2/2017 Maurizio Gianesini - Stefano Mogini -Relatore - R.G.N. 69/17 Massimo Ricciarelli Angelo Capozzi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Di MA EP, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Palermo -Sezione del Riesame il 10/11/2016 visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Mogini;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Roberto Aniello, che ha concluso per rigetto del ricorso;
uditi in difesa del ricorrente gli Avvocati Michele Giovinco e Antonio EP Gianzi, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Di MA EP ricorre per mezzo del suo difensore di fiducia avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale della Libertà di Palermo ha rigettato l'appello (così qualificata dal Tribunale l'impugnazione della difesa) proposto dal ricorrente avverso l'ordinanza, emessa dalla Corte d'Appello di Palermo in data 21/10/2016, che ha disposto l'applicazione nei suoi confronti della misura della custodia cautelare in carcere in ordine al reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso per il quale il Di MA è stato condannato dalla stessa Corte territoriale, con sentenza in data 20/10/2016, alla pena di nove anni di reclusione. La citata ordinanza della Corte territoriale, in accoglimento dell'istanza cautelare avanzata dal Procuratore Generale della Repubblica, aveva dato atto che il Di MA era stato scarcerato per decorrenza dei termini di fase in relazione al meno grave reato di favoreggiamento ritenuto nella sentenza di condanna di primo grado ed aveva affermato la sussistenza delle esigenze cautelari del pericolo di fuga e di reiterazione criminosa di cui all'art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. pen. Il Tribunale della libertà ha rilevato che nel caso di specie, attesa l'esistenza di un pregresso titolo custodiale dichiarato cessato per decorrenza del termine di fase, l'ordinanza della Corte d'Appello che ha disposto nei confronti del ricorrente la misura cautelare di massimo rigore deve essere qualificata come ordinanza di ripristino della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'art. 307, comma 2, lett. b) cod. proc. pen., in quanto tale suscettibile di impugnazione con atto di appello ex art. 310 cod. proc. pen. Lo stesso Tribunale ha quindi ritenuto la sussistenza del pericolo di fuga dell'imputato, fronteggiabile esclusivamente con la misura cautelare della custodia in carcere, essendo a ciò inidonea quella degli arresti domiciliari con controllo elettronico.
2. Il ricorrente censura l'ordinanza impugnata deducendo i seguenti motivi.
2.1. Violazione degli artt. 307, comma 2, lett. b), 309 e 310 cod. proc. pen. in ordine alla disposta riqualificazione sia dell'ordinanza del 21/10/2016 della Corte d'Appello di Palermo, considerata dal Tribunale al pari del provvedimento di ripristino della custodia cautelare in carcere ex art. 307, comma 2, lett. b) cod. proc. pen., sia dell'impugnazione proposta avverso detta ordinanza l'ordinanza impugnata, riqualificando il provvedimento applicativo della misura Sol nell'interesse del ricorrente, qualificata come appello cautelare. Ne consegue che 2 come ordinanza di ripristino di quella cessata, ha violato il disposto dell'art. 307, comma 2, lett. b) cod. proc. pen., ed è affetta da illogicità manifesta laddove afferma apertamente di poter effettuare tale riqualificazione, con conseguente sanatoria ex post del precedente provvedimento, sulla scorta degli ampi poteri di cognizione riconosciuti al giudice della cautela non già in sede di appello, bensì in sede di riesame.
2.2. Violazione degli artt. 274, comma 1, lett. b), 275 e 275 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110 e 416 bis cod. pen., nonché agli artt. 13, comma 1, e 27, comma 3, Cost. e conseguenti vizi di motivazione con riferimento: A) alla ritenuta sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di fuga sulla base di una motivazione generica e stereotipata, contraddetta dalle circostanze del caso concreto consistenti: a) nell'assenza di qualsivoglia pur embrionale tentativo di fuga nel corso del periodo nel quale il Di MA era stato rimesso in libertà; b) nell'avere il ricorrente presenziato a tutte le udienze dinanzi alla Corte d'Appello di Palermo;
c) al risalire i fatti contestati al periodo febbraio-luglio 2011; d) all'assenza di altre condotte rilevanti successive;
e) al presofferto pari a tre anni;
f) alla natura episodica dei fatti ascritti al ricorrente, alla sua personalità e ai suoi motivi a delinquere, oggi venuti meno in ragione dello scompaginamento dell'associazione criminale di riferimento;
B) al mancato rispetto del devolutum in sede di appello, essendosi il Tribunale spinto a fornire una motivazione in punto di esclusiva adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere allorché l'ordinanza della Corte territoriale evidenziava una totale assenza di motivazione in ordine all'applicabilità di una misura meno afflittiva, invero possibile anche attraverso il ricorso cumulativo a più misure cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato, nei limiti e termini di seguito indicati.
3.1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Con il provvedimento impugnato il Tribunale si limita infatti a constatare l'esistenza nell'ordinanza della Corte di appello dell'espressa affermazione dei presupposti di cui all'art. 307, comma 2, lett. b) cod. proc. pen.. Invero, quell'ordinanza evidenzia e richiama espressamente: a) la Sol precedente applicazione al ricorrente, nel presente procedimento, di misura cautelare inframuraria e il venir meno della sua efficacia per decorrenza dei 3 termini di fase in relazione al meno grave reato di favoreggiamento ritenuto nella sentenza di condanna di primo grado;
b) la ricorrenza dell'esigenza cautelare del pericolo di fuga. Da quella constatazione il Tribunale fa quindi discendere il corretto nomen iuris dell'ordinanza ripristinatoria. Così facendo, il Tribunale adotta un provvedimento di carattere meramente ricognitivo, come tale non precluso, dovendo considerarsi estranea al contenuto tipico dell'atto di cui all'art. 307, comma 2, lett. b) cod. proc. pen., ma autonomamente enucleabile e non comportante vizio alcuno, né concreto pregiudizio per la difesa, l'ulteriore motivazione concernente il pericolo di reiterazione criminosa. Di conseguenza, l'ordinanza del Tribunale deve ritenersi immune da vizi logici e giuridici anche nella parte in cui definisce, in piena coerenza con quanto precede, il regime proprio all'atto di impugnazione proposto dall'imputato, posto che, in tema di misure cautelari personali, il provvedimento che ripristina la custodia cautelare in carcere a norma dell'art. 307, secondo comma, lettera b) cod. proc. pen., facendo rivivere quello originario, è impugnabile dall'interessato non già mediante il riesame bensì con l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 5740 del 05/12/2007, Haxhija, Rv. 239030; Sez. 5, n. 32852 del 05/07/2011, Nigro, Rv. 250579). 3.2. È invece fondato, nei limiti di seguito descritti, il secondo motivo di ricorso. Infatti, ai fini del ripristino, determinato da sopravvenuta condanna, della custodia cautelare nei confronti di imputato scarcerato per decorrenza dei termini, la sussistenza del pericolo di fuga non può essere ritenuta né sulla base della presunzione, ove configurabile, di sussistenza delle esigenze cautelari stabilita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ne' per la sola gravità della pena inflitta con la sentenza, che è soltanto uno degli elementi sintomatici per la prognosi da formulare al riguardo, la quale va condotta non in astratto, e quindi in relazione a parametri di carattere generale, bensì in concreto, e perciò con riferimento ad elementi e circostanze attinenti al soggetto, idonei a definire, nel caso specifico, non la certezza, ma la probabilità che lo stesso faccia perdere le sue tracce (personalità, tendenza a delinquere e a sottrarsi ai rigori della legge, pregresso comportamento, abitudini di vita, frequentazioni, natura delle imputazioni, entità della pena presumibile o concretamente inflitta), senza che sia necessaria l'attualità di suoi specifici comportamenti indirizzati alla fuga o a anche solo a un tentativo iniziale di fuga (Sez. U, n. 34537 del 11/07/2001, L'ordinanza impugnata non fa corretta applicazione di tali principi di diritto, SH Litteri, Rv. 219600). poiché conduce la valutazione in ordine al periculum libertatis in relazione a -parametri di carattere generale individuati unicamente nell'entità della pena inflitta e nella natura e gravità del delitto riconosciuto nella sentenza d'appello - senza confrontarsi in alcun modo con le contrarie circostanze puntualmente allegate nell'atto di appello e in dettaglio richiamate nel ricorso in esame. È al contrario priva di pregio la doglianza relativa alla predicata violazione del devolutum in sede di appello con riferimento alla mancanza di motivazione del provvedimento della Corte distrettuale in punto di esclusiva adeguatezza della ripristinata misura cautelare della custodia in carcere, nonostante fosse possibile per il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa l'applicazione di una misura meno afflittiva. Invero, la cognizione del giudice dell'appello cautelare è limitata, in applicazione al principio devolutivo, ai punti della decisione impugnata ma non all'ambito dei motivi dedotti e ciò soprattutto quando i punti investiti dal gravame si trovano in rapporto di pregiudizialità, dipendenza, inscindibilità o connessione con altri non oggetto di gravame, così da rendere necessaria, per il giudice del gravame, una completa "cognitio causae" nell'ambito del "devoluto" (Sez. 5, n. 30828 del 29/05/2014, Valenti, Rv. 260484). La cognizione del giudice d'appello cautelare, limitata ai punti cui si riferiscono i motivi di gravame e a quelli ad essi strettamente connessi, non è inoltre condizionata dalle deduzioni in fatto e dalle argomentazioni in diritto poste a base della decisione impugnata a sostegno del proprio assunto (Sez. 2, n. 18057 del 01/04/2014, Campana, Rv. 259712). Ne consegue l'insussistenza del vizio dedotto, posto che il punto relativo all'esclusiva adeguatezza della misura cautelare a far fronte alla esigenza di cui all'art. 274, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., pure evocato nell'atto di appello cautelare, risulta all'evidenza connesso a quello, ad esso pregiudiziale, relativo all'esistenza e all'intensità del periculum libertatis ritenuto nell'ordinanza della Corte di appello e oggetto dell'impugnazione cautelare rivolta al provvedimento ripristinatorio della misura. Peraltro, l'annullamento con rinvio operato in relazione all'esistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di fuga contiene ed assorbe, in conseguenza della segnalata connessione, il tema dell'esclusiva adeguatezza della custodia cautelare in carcere a far fronte al prefigurato periculum libertatis. Tema, quest'ultimo, che rientra nel "decisum" del provvedimento del giudice "a quo", considerato che la necessità della misura inframuraria, prevista in via generale dall'art. 275 cod. proc. pen. per l'applicazione di siffatta misura, costituisce allo 5 stesso modo uno dei presupposti della decisione di cui all'art. 307, comma 2, lett. b) cod. proc. pen.. La questione appare del resto rilevante nel caso di specie, tenuto conto che la pertinente presunzione di cui al comma 3 del citato art. 275 ha natura relativa, come statuito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 48/2015, laddove si tratti del reato di concorso esterno in associazione mafiosa per il quale il ricorrente ha riportato condanna ad esito del giudizio di secondo grado. Di talché il rinnovato esame al quale è demandato il giudice del rinvio dovrà necessariamente estendersi anche alla questione testé evocata. In conclusione, si rende necessario l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio degli atti al Tribunale di Palermo perché, in coerente applicazione dei principi di diritto dettati dalle richiamate decisioni di legittimità, proceda a nuovo esame sui punti e profili critici segnalati, anche con riferimento alle specifiche censure enunciate dal ricorrente, colmando nella piena autonomia dei relativi apprezzamenti di merito - le indicate lacune e discrasie della motivazione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Palermo. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter Disp. Att. cod. proc. pen. Così deciso il 23/2/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Stefano Mogini Vincenzo Rotundo Vincenso Refunds Solopin DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 1 GIU IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E T R Delissa Silvana Di PUCCHIO O C 6