Sentenza 1 aprile 2014
Massime • 1
La cognizione del giudice d'appello cautelare è limitata ai punti cui si riferiscono i motivi di gravame e a quelli ad essi strettamente connessi, ma non è condizionata dalle deduzioni in fatto e dalle argomentazioni in diritto poste a base della decisione impugnata a sostegno del proprio assunto. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che legittimamente il tribunale, pronunciandosi su appello dell'indagato, aveva confermato la decisione di rigetto di istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare,proposta per asserita violazione delle regole dettate in tema di contestazione a catena, osservando, in difformità di quanto affermato dal primo giudice, che doveva ritenersi insussistente il presupposto della connessione qualificata, e sussistente, invece, quello della "desumibilità degli atti").
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Vincenzo e Giovanni C. hanno proposto, a mezzo dei propri difensori di fiducia, distinti ricorsi, di eguale contenuto, avverso l'ordinanza del 3 maggio 2021 con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno aveva rigettato l'appello cautelare presentato nei confronti del provvedimento, in data 2 aprile 2021 del Giudice per le indagini preliminari di detto Tribunale, di reiezione della richiesta di restituzione della somma di denaro di euro 35.983,64 ciascuno, pari al triplo della pensione sociale, già oggetto di sequestro preventivo per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000. Tale reato era stato loro contestato per avere gli stessi, nella qualità di …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 16 settembre 2022
RITENUTO IN FATTO 1. Vincenzo e Giovanni C. hanno proposto, a mezzo dei propri difensori di fiducia, distinti ricorsi, di eguale contenuto, avverso l'ordinanza del 3 maggio 2021 con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno aveva rigettato l'appello cautelare presentato nei confronti del provvedimento, in data 2 aprile 2021 del Giudice per le indagini preliminari di detto Tribunale, di reiezione della richiesta di restituzione della somma di denaro di euro 35.983,64 ciascuno, pari al triplo della pensione sociale, già oggetto di sequestro preventivo per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000. Tale reato era stato loro contestato per avere gli stessi, nella qualità di …
Leggi di più… - 3. Limiti d'impignorabilità art. 545 c.p.c. e confisca per equivalenteDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 11 luglio 2022
I limiti di impignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c. si applicano anche alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato (Riferimento normativo: Cod. proc. civ., art. 545) Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni 1. Il fatto Il Tribunale di Ascoli Piceno aveva rigettato un appello cautelare presentato nei confronti di un provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari di detto Tribunale, di reiezione della richiesta di restituzione della somma di denaro di euro 35.983,64 ciascuno, pari al triplo della pensione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/04/2014, n. 18057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18057 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CARMENINI Secondo L. - Presidente - del 01/04/2014
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - rel. Consigliere - N. 725
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 5765/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
MP NC, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce, in data 20 dicembre 2013, di rigetto dell'appello avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Lecce, in data 6 novembre 2013, di rigetto della richiesta di declaratoria di inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare di fase;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
Sentita in camera di consiglio la relazione svolta dal consigliere dott. Franco Fiandanese;
Sentito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. BALDI Fulvio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore, avv. Lo deserto Cosimo, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Il Tribunale di Lecce, con ordinanza in data 20 dicembre 2013, rigettava l'appello proposto da MP NC con riferimento al provvedimento del 6 novembre 2013 del G.I.P. presso lo stesso Tribunale di rigetto della richiesta di declaratoria di inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere, disposta con ordinanza del 26 settembre 2013 in relazione ai contestati delitti di omicidio di D'IC NT e di tentato omicidio di RE CE.
Il Tribunale osservava che la richiesta di declaratoria di inefficacia era motivata in ragione dell'asserita applicabilità al caso di specie del disposto di cui all'art. 297 c.p.p., comma 3. Il MP, infatti, era stato tratto in arresto in esecuzione dell'ordinanza emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Lecce il 14 settembre 2012 per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., commesso nelle provincia di Brindisi dal 2005 in poi, con permanenza, e, per tale reato, era stato decretato il rinvio a giudizio in data 11 giugno 2013; in data 14 ottobre 2013 il MP veniva tratto in arresto in esecuzione della citata ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Lecce del 26 settembre 2013. Il Tribunale rilevava, poi, che il G.I.P., con ordinanza del 6 novembre 2013, pur affermando la sussistenza della anteriorità cronologica dei fatti contestati con la seconda ordinanza custodiale rispetto a quelli oggetto della prima, nonché del presupposto della connessione qualificata tra i fatti contestati con le due ordinanze, aveva ritenuto l'insussistenza del requisito della desumibilità dei fatti contestati con la seconda ordinanza dagli atti del primo procedimento.
Il Tribunale, in contrario avviso rispetto al G.I.P., riteneva insussistente il presupposto della connessione qualificata e sussistente, invece, quello della "desumibilità dagli atti", ma affermava, in applicazione dei principi formulati in materia dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che la separazione tra i due procedimenti penali in questione non fosse stata il frutto di una "scelta" tantomeno "indebita" o "arbitraria" o "strategica" operata da parte del Pubblico Ministero, poiché essa risultava giustificata da circostanze oggettive e concrete, legate alla diversità della notitia criminis, alla non sovrapponibilità delle condotte delittuose contestate, alla notevole distanza temporale tra le epoche di realizzazione dei reati, alla distanza cronologica di avvio dei diversi procedimenti, nonché alla netta differenziazione delle fonti di prova tra i diversi delitti.
Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 310 c.p.p. e art. 291 c.p.p., comma 3, nonché mancanza, contraddittorietà ovvero manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente lamenta che, in considerazione dell'effetto devolutivo dell'appello cautelare, il Tribunale abbia violato il giudicato cautelare con riferimento alla ritenuta insussistenza di un requisito, quello della connessione qualificata, che, invece, era stato considerato sussistente dal G.I.P, privando la parte di un "grado di giudizio" rispetto al capo della decisione non dedotto in appello. Il ricorrente deduce, poi, che il G.I.P. nell'affermare la sussistenza della connessione qualificata ha sicuramente tenuto in considerazione elementi istruttori ignorati dal Tribunale, in particolare, le dichiarazioni di NA LE che ha collegato gli omicidi in questione all'intendimento in seno al sodalizio di porre in essere un'azione dimostrativa nei confronti dei collaboratori di giustizia.
Il ricorrente sostiene, inoltre, il carattere arbitrario della scelta del P.M. di duplicazione dei procedimenti penali, rilevando che le stesse argomentazioni svolte per dimostrare la desumibilità dagli atti valgono a fortiori a dimostrare la indebita parcellizzazione dei procedimenti nei confronti del MP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi del ricorso sono infondati e devono essere rigettati. Non sussiste la dedotta violazione del giudicato cautelare in considerazione dell'effetto devolutivo dell'appello ex art. 310 c.p.p., in quanto la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha formulato il seguente principio di diritto: La cognizione del giudice di appello nel procedimento incidentale sulla libertà, di cui all'art. 310 cod. proc. pen., è limitata ai punti della decisione impugnata attinti dai motivi di gravame (e a quelli con essi strettamente connessi e da essi dipendenti), ma non è condizionata dalle deduzioni in fatto e dalle argomentazioni in diritto poste dal giudice della decisione impugnata a sostegno del proprio assunto. (Fattispecie relativa ad appello avverso provvedimento di rigetto di istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare per asserita contestazione a catena, fondata, tra l'altro, sull'esistenza di vincolo di continuazione o di connessione tra i reati contestati. Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del tribunale della libertà basata, pur in assenza al riguardo di deduzioni dell'appellante o di argomentazioni del giudice "a quo", sull'esistenza di una preclusione derivante dal giudicato cautelare sul punto) (Sez. U, n. 8 del 25/06/1997, Gibilras, Rv. 208313; Sez. 3, n. 28253 del 09/06/2010, B., Rv. 248135). Ciò significa che allorquando si sottopone alla valutazione del giudice dell'appello cautelare la questione della sussistenza o meno della cd. contestazione a catena, la sua valutazione non può essere frazionata dai motivi di appello, che formulino censure solo con riferimento a quegli elementi di fatto o di diritto considerati pregiudizievoli per la tesi difensiva, dando per acquisiti e decisi altri elementi, che, invece, a quella tesi forniscono supporto;
quel giudice deve poter esaminare la questione così dedotta valutando il complesso dei requisiti della fattispecie, che sono tra loro interconnessi. In altri termini, il punto devoluto è se il ricorrente avesse diritto o no alla scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia per effetto di contestazione a catena e il giudice dell'appello cautelare non sconfina dalla questione devoluta se effettua un doveroso approfondimento in fatto, mediante rilettura degli atti del processo, e in diritto, con argomentazioni giuridiche supportate da precedenti giurisprudenziali.
L'ordinanza impugnata correttamente, pertanto, dopo avere richiamato i principi affermati da questa Suprema Corte in merito alle condizioni perché possa ritenersi la sussistenza di un vincolo rilevante ai fini della continuazione o della connessione teleologica fra il reato associativo e i reati-fine, ha affermato, con valutazione di fatto non sindacabile in questa sede di legittimità, che il suddetto vincolo "va certamente escluso nel caso di specie, non sussistendo alcun elemento istruttorie acquisito agli atti che consenta di opinare in tal senso. Appare, anzi, assai significativo rilevare che il reato di omicidio di D'IC NT risale al 9/9/2001, mentre il delitto associativo di cui all'art. 416 bis c.p., come si è detto, è contestato dal 2005 con permanenza: il reato associativo è dunque successivo al reato-fine".
Per quanto concerne il carattere non arbitrario della scelta del P.M. della separazione dei due procedimenti penali in questione, l'ordinanza impugnata ha basato il suo convincimento su molteplici precisi elementi: i due procedimenti trovano origine in notizie di reato totalmente differenti, riguardano fatti-reato diversi, commessi in epoche temporali assai diverse. Si tratta di una valutazione discrezionale, non sindacabile in questa sede di legittimità, in quanto adeguatamente e logicamente motivata. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato, con la conseguenza della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Copia del presente provvedimento deve essere trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario, affinché provveda a quanto previsto dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 aprile 2014. Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2014