Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 02/04/2026, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01034/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00012/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12 del 2026, proposto da
RO AN, RI Brischetti, rappresentati e difesi dall'avvocato RO AN, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fiumefreddo di Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Grazia Galdino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ricorso avverso il silenzio-inadempimento del Comune di Fiumefreddo di Sicilia sull’istanza dei ricorrenti in data 20 ottobre 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fiumefreddo di Sicilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 la dott.ssa RI ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 3 gennaio 2026 i ricorrenti hanno agito per l’accertamento del silenzio-inadempimento del Comune di Fiumefreddo di Sicilia sull’istanza in data 20 ottobre 2025, con la quale il Comune è stato diffidato ad accertare l’occupazione illegittima dell’area di proprietà degli istanti e a provvedere all’adozione di un provvedimento motivato di acquisizione sanante ex art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta, in particolare, quanto segue: a) i ricorrenti sono proprietari di un’area sita nel Comune di Fiumefreddo di Sicilia, angolo di via Meli, censita al foglio 8, particella 1056, subalterno 6, estesa circa 33 metri quadri; b) la particella è da tempo occupata dall’Amministrazione intimata ed è inglobata nel sedime di una strada ad uso pubblico; c) con la predetta nota in data 20 ottobre 2025 gli interessati hanno chiesto al Comune di adottare un provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, ma l’Amministrazione non ha provveduto.
Il Comune ha eccepito, in sintesi, quanto segue: a) inammissibilità del ricorso per carenza di prova circa la proprietà delle aree e la legittimazione attiva dei ricorrenti, non essendo la visura catastale e l’estratto di mappa idonei a provare la legittimità della pretesa; b) inammissibilità o comunque infondatezza del ricorso per carenza dei presupposti di cui agli art. 31 e 117 c.p.a., in quanto il Comune si è tempestivamente attivato: - invitando i ricorrenti, con nota prot. n. 27820 dell’11 novembre 2025, a presentarsi presso l’Ufficio Tecnico; - informandoli, in occasione di tale incontro, dell’intenzione dell’ente di procedere ai sensi dell’art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 previo espletamento dell’iter previsto e previa dimostrazione da parte degli istanti dell’effettiva titolarità dell’area in questione; c) il comportamento dell’Amministrazione va, inoltre, valutato alla luce della particolare complessità dell’istruttoria; c) la materia del contendere è, in ogni caso, cessata, avendo l’Amministrazione comunicato ai ricorrenti, in data 30 gennaio 2026, l’avvio del procedimento di acquisizione sanante.
Con memoria in data 18 febbraio 2026 i ricorrenti hanno dedotto quanto segue: a) la mera interlocuzione istruttoria non interrompe l’inerzia amministrativa; b) la comunicazione di avvio del procedimento, in mancanza dell’adozione del provvedimento conclusivo, non soddisfa, allo stato, l’interesse azionato dai ricorrenti e non vale ad elidere l’illegittimità del silenzio già maturato; c) quanto alla legittimazione attiva, i ricorrenti con nota prot. n. 2662 del 30 gennaio 2026 avevano già depositato, presso l’ente, integrazione documentale comprensiva delle ispezioni ipotecarie e della documentazione attestante la continuità delle trascrizioni e la titolarità dominicale dell’area, la quale era, pertanto, nella piena disponibilità dell’Amministrazione prima del deposito della memoria di costituzione del 5 febbraio 2026; d) la eventuale complessità dell’istruttoria non esonera il Comune dall’obbligo di adottare un provvedimento espresso, salva l’eventuale proroga, nei limiti consentiti, dei termini di definizione del procedimento.
Con memoria in data 27 febbraio 2026 il Comune ha dedotto quanto segue: a) la comunicazione di avvio del procedimento per l’acquisizione sanante ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 è atto certamente idoneo ad interrompere il silenzio della Pubblica Amministrazione; b) il termine di conclusione del procedimento deve considerarsi sospeso a seguito della notifica della predetta nota interlocutoria dell’11 novembre 2025, stante anche l’assenza di prova circa il titolo di proprietà legittimante l’istanza formulata dai ricorrenti (poi fornito solo dopo la comunicazione di avvio del procedimento).
Nella camera di consiglio in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio, richiamandosi a precedenti pronunce di questo Tribunale, osserva che, “ Come pacificamente chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, in conseguenza dell’introduzione dell’art. 42 bis del D.P.R. 327/2001, sussiste uno specifico obbligo giuridico della P.A. di esaminare le istanze dei proprietari volte ad attivare il procedimento di acquisizione sanante di beni illegittimamente appresi per scopi di pubblico interesse, al fine di consentire l’adeguamento della situazione di fatto a quella di diritto, facendo così venir meno la situazione di occupazione “sine titulo” dell’immobile e garantendo il ripristino della legalità violata, fermo restando che la valutazione comparativa degli interessi in gioco e la conseguente decisione in ordine all’acquisizione o alla restituzione del bene rimane nella sfera di discrezionalità dell’Amministrazione (cfr., tra le più recenti, C.G.A. 28 giugno 2021, n. 631 e giurisprudenza ivi richiamata) ” (T.A.R. Catania, Sez. II, 17 dicembre 2021, n. 3815; cfr., altresì, Sez. II, 22 dicembre 2025, n. 3660).
A norma dell’art. 2, comma 1, legge n. 241/1990, “ Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ”.
Sussiste, dunque, l’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, anche ove, in ipotesi, essa ravvisi l’inammissibilità dell’istanza; in altri termini, “ l’Amministrazione intimata è tenuta ad adottare un provvedimento - non importa di quale contenuto - che concluda il procedimento che è stato avviato dall’interessato (provvedimento che non può essere sostituito dalle difese svolte nel presente giudizio) ” (T.A.R. Catania, Sez. II, 29 aprile 2025, n. 1429).
La necessità del compimento di atti istruttori o di richieste di integrazioni e chiarimenti può giustificare la sospensione, a norma di legge, dei termini di definizione del procedimento; in siffatta ipotesi, “ i termini del procedimento riprendono poi a decorrere una volta che l’interessato abbia prodotto le osservazioni o integrazioni richiestegli, ovvero, in assenza di queste, alla scadenza dei trenta giorni: e in questo secondo caso l’Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento entro i termini di conclusione previsti dalla legge attenendosi alle risultanze procedimentali disponibili (se del caso, anche respingendo la richiesta del privato, ove questi non abbia prodotto tempestivamente le osservazioni e integrazioni richiestegli) ” (T.A.R. Molise, Campobasso, Sez. I, 29 settembre 2025, n. 277).
La complessità dell’istruttoria non consente una dilatazione dei tempi procedimentali al di fuori delle ipotesi normativamente previste, in quanto “ la legge non attribuisce all’Amministrazione procedente un autonomo potere di gestione dei termini del procedimento ” (T.A.R. Molise, Campobasso, Sez. I, 29 settembre 2025, n. 277, cit.).
Atti interlocutori come la mera comunicazione di avvio del procedimento, inoltre, per costante giurisprudenza, non possono considerarsi idonei ad eliminare il silenzio-inadempimento (cfr., tra le numerose, T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 19 ottobre 2023, n. 2338, secondo cui “ permane invece la situazione di inerzia colpevole, e dunque il corrispondente interesse ad agire ex art. 117 c.p.a., se l’Amministrazione non conclude il procedimento (quale ne sia il contenuto) nel termine di riferimento ovvero se adotta un atto infra procedimentale o peggio soprassessorio, atteso che una tale attività non dà vita ad un autentico provvedimento ultimativo del procedimento che l’Amministrazione ha l’obbligo di concludere, ma un rinvio sine die (Consiglio di Stato sez. IV, 06/12/2019, n. 8349). ”).
Per quanto precede, perdurando nel caso di specie l’inerzia amministrativa, il ricorso va accolto e deve ordinarsi al Comune intimato di provvedere sull’istanza dei ricorrenti entro il termine di giorni novanta dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte, se anteriore.
Per l’ipotesi di perdurante inadempienza dell’Amministrazione si nomina, senza ulteriori oneri, quale commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Fiumefreddo di Sicilia, affinché provveda in sostituzione dell’Amministrazione nell’ulteriore termine di giorni novanta.
Insediatosi, il commissario “ad acta” dovrà dare tempestiva comunicazione dell’insediamento alla Segreteria della Seconda Sezione di questo Tribunale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune intimato di provvedere sull’istanza dei ricorrenti in data 20 ottobre 2025 nel termine di giorni novanta dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte, se anteriore; 2) per l’ipotesi di ulteriore inadempienza nomina, senza ulteriori oneri, quale commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Fiumefreddo di Sicilia, il quale provvederà nel successivo termine di giorni novanta; 3) condanna il Comune intimato alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 3.600,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN UR, Presidente
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
RI ON, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI ON | AN UR |
IL SEGRETARIO