Sentenza 9 luglio 2014
Massime • 1
In tema di sequestro finalizzato alla confisca prevista dall'art. 12-sexies del D.L. n. 306 del 1992, conv. in l. n. 356 del 1992, quando il bene è acquistato a titolo gratuito, come nel caso di donazione, in assenza di elementi che consentano di ritenere la simulazione del negozio o di attribuire la titolarità originaria del bene allo stesso donatario, o al soggetto di cui il medesimo sarebbe il prestanome, il destinatario del vincolo, per vincere la presunzione di accumulazione illecita, può limitarsi a fornire la dimostrazione della identità tra il bene detenuto e quello oggetto della elargizione, dovendo egli dare conto della liceità dell'origine del suo acquisto e non di quella dell'origine dell'acquisto del suo dante causa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/07/2014, n. 32774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32774 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 09/07/2014
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - N. 1070
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - N. 18364/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL NN IA, nata ad [...], il [...];
avverso l'ordinanza del 10/1/2014 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per l'imputata l'avv. Giuseppe Stellato, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Napoli rigettava l'appello cautelare proposta da LL NN IA avverso il provvedimento con cui il G.i.p. della stessa città aveva a sua volta respinto la sua istanza di restituzione dei beni sottoposti a sequestro preventivo ai fini di confisca L. n. 356 del 1992, ex art. 12 sexies, nel procedimento a suo carico per il reato di cui all'art. 12 quinquies, della stessa legge e del marito RV UI per il medesimo reato, nonché per quelli di cui agli artt. 416 bis, 416 ter e 648 ter c.p.. 2. Avverso l'ordinanza ricorre l'indagata a mezzo del proprio difensore articolando due motivi.
2.1 Con il primo deduce violazione di legge e difetto di motivazione in merito alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione del vincolo cautelare, rilevando come la difesa avesse documentato l'origine lecita delle somme pervenute sui conti bancari oggetto della misura cautelare e il loro parziale impiego per l'acquisto dell'immobile parimenti sottoposto a sequestro. Documentazione di cui il Tribunale non avrebbe tenuto conto, ritenendo i beni nella disponibilità della LL comunque riconducibili al RV sulla base della mancata dimostrazione dell'origine lecita delle somme elargite alla ricorrente dai propri genitori. In tal modo i giudici napoletani avrebbero illegittimamente gravato la stessa di un onere di allegazione non solo sull'origine del proprio accumulo patrimoniale, ma altresì di quello dei suoi danti causa.
2.2 Con il secondo motivo, analoghi vizi del provvedimento impugnato vengono lamentati con riguardo alla ritenuta riconducibilità dei beni sequestrati al marito della LL, senza considerare che sul conto corrente di quest'ultima confluivano anche gli stipendi dell'attività di insegnante della medesima e che la provvista servita per l'acquisto dell'immobile era stata fornita dai genitori dell'indagata subito prima del matrimonio con il RV a titolo di dono nuziale. Sarebbe dunque immotivata l'affermata attribuzione allo stesso RV della effettiva titolarità di tali beni. Nè infine il Tribunale avrebbe in alcun modo argomentato sulla sussistenza in capo alla LL del dolo richiesto per la configurabilità del reato di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Va innanzi tutto ricordato che in materia di misure cautelari reali il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge e che pertanto è consentito dedurre censure attinenti la motivazione del provvedimento impugnato solo nei limiti in cui oggetto di doglianza sia l'assoluta mancanza di un apparato giustificativo della decisione o, quanto meno il difetto dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza del medesimo, tanto da evidenziarne l'inidoneità a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. un. n. 25932 del 29 maggio 2008, Ivanov, rv 239692; Sez. Un., n. 5876 del 28 gennaio 2004, P.C. Ferazzi in proc.Bevilacqua, Rv. 226710).
2.1 In tal senso devono allora ritenersi fondate le censure mosse dalla ricorrente alla giustificazione offerta dal Tribunale sulla ritenuta inidoneità della documentazione prodotta dalla difesa a dimostrare l'origine lecita delle somme di danaro presenti sui conti della LL od utilizzate per l'acquisto dell'immobile sequestrato.
2.2 In proposito deve ricordarsi che in tema di sequestro preventivo propedeutico alla confisca di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, sussiste a carico del titolare apparente dei beni una presunzione di illecita accumulazione patrimoniale, in forza della quale è sufficiente dimostrare che tale soggetto non svolge un'attività tale da procurargli il bene acquisito per imporre, a suo carico, l'onere di dimostrarne la legittima provenienza e l'effettività della propria posizione di titolare (Sez. 6, n. 39259 del 4 luglio 2013, Purpo e altro, Rv. 257085). In tal senso la ricorrente aveva quindi allegato e documentato di essere stata beneficiaria di ripetuti atti di liberalità - anche in occasione delle nozze con il RV - da parte dei propri genitori, tali da giustificare la consistenza del patrimonio accumulato a suo nome, il quale sarebbe stato altresì alimentato dagli stipendi di insegnante percepiti dall'indagata.
2.3 Il Tribunale ha escluso che gli elementi allegati dalla difesa possano ritenersi idonei a vincere la presunzione di illecito accumulo sulla base di due argomentazioni: per un verso rilevando il difetto di prova sull'origine lecita delle somme oggetto delle elargizioni, per l'altro evidenziando la mancata dimostrazione della fonte e della destinazione degli assegni evocati come lo strumento attraverso cui le menzionate elargizioni sarebbero state veicolate.
2.4 Tale apparato giustificativo in realtà consente di ritenere il provvedimento impugnato motivato solo in maniera apparente, oltre a risultare viziato in diritto. Ed infatti per vincere la presunzione di illecito accumulo il destinatario del vincolo cautelare deve dimostrare l'origine lecita dell'acquisto del bene e non anche di quello del proprio dante causa. È ovvio che quando l'acquisto avvenga a titolo oneroso l'onere della prova viene traslato sull'origine delle risorse monetarie impiegate per effettuarlo, ma quando lo stesso si sostanzi in un atto a titolo gratuito (o comunque in un atto che non preveda l'immediato versamento di un corrispettivo), in assenza di elementi che consentano di ritenere lo stesso meramente simulato o di attribuire la titolarità originaria del bene allo stesso donatario o al soggetto di cui sarebbe il prestanome, il suddetto onere è assolto attraverso la dimostrazione dell'identità tra il bene detenuto e quello oggetto dell'elargizione. Nello stesso senso questa Corte ha del resto già avuto modo di rilevare come l'acquisto del bene a titolo gratuito rende altresì impossibile la valutazione di sproporzione fra il valore del bene medesimo ed i redditi e le attività economiche dell'acquirente ai fini dell'eventuale confisca del bene a norma della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, (Sez. 2, n. 43776 del 4 ottobre 2013, Coppola, Rv. 257305).
2.5 Quanto poi al difetto di tracciabilità degli assegni attraverso cui si sarebbero veicolate le ripetute donazioni di cui avrebbe beneficiato la LL, il Tribunale si è limitato ad asserire, senza spiegarne le ragioni - rivelandosi così la sua valutazione come meramente apodittica - che la documentazione prodotta dalla difesa con l'atto d'appello non sarebbe sufficiente a dimostrare l'effettivo flusso di danaro dai genitori della ricorrente a quest'ultima. Non di meno alcuna argomentazione il provvedimento impugnato ha speso sulla confluenza nei conti della LL degli stipendi percepiti dalla medesima come insegnante.
3. Conclusivamente il provvedimento deve essere annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli, il quale si atterrà ai principi affermati in precedenza.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2014