CASS
Sentenza 23 giugno 2009
Sentenza 23 giugno 2009
Massime • 1
I manufatti abusivamente eseguiti su un terreno illecitamente lottizzato, in attuazione del fine lottizzatorio e nell'ambito della lottizzazione, possono essere sanati soltanto previa valutazione globale dell'attività lottizzatoria secondo il meccanismo previsto dagli artt. 29 e 35, comma tredicesimo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/06/2009, n. 28532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28532 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2009 |
Testo completo
mesimario18 5 32 /0 9
32REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Udienza pubblica
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE del 23.6.2009
SEZIONE III PENALE SENTENZA
N. 1335 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. n.
Dott. Ernesto Lupo Presidente 28550/00
Dott. Alfredo Teresi Componente Dott. Aldo Fiale Componente Dott. Margherita Marmo Componente
Dott. Maria Silvia Sensini Componente
SUA
ha pronunciato la seguente
I
D
SENTENZA
DEPOSITATA IN CANCELLERIA sul ricorso proposto da:
1. LO RL, nata a [...] il [...] 13 LUG. 2009
2. LO NA, nata a [...] il [...] 2 CANCELLERE: M (Paolo Mensurati)
avverso la sentenza 30.9.1995 della Corte di appello di Roma
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso
Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo Fiale
Udito il Pubblico Ministero, in persona del dr. Guglielmo Passacantando, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso
Udito il difensore della parte civile [Comune di Roma], Avv.to Angela Raimondo, la quale ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata SVOLGIMENTO del PROCESSO
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 30.9.1995, in parziale riforma della sentenza emessa dal Pretore di quella città in data 7.6.1993, anche nei confronti di NG RL e NG NA, ribadiva l'affermazione della responsabilità penale delle stesse per reati di cui:
--all'art. 20, lett. c), legge n. 47/1985 [per avere concorso alla lottizzazione abusiva a scopo edilizio di un appezzamento di terreno ricadente in zona agricola, al quale veniva conferita una destinazione residenziale non consentita dalla pianificazione vigente - acc. in Roma, via Monte del Marmo, fino al 18.12.1991]; all'art. 20, lett. b), legge n. 47/1985 [per avere realizzato, sui lotti da esse acquistati, senza la necessaria concessione edilizia, un fabbricato in cemento armato];
- agli artt. 13 e 14 legge n. 1986/1971; all'art. 349 cpv. cod. pen. [per avere ripetutamente violato i sigilli apposti alla A-
costruzione abusiva]
e confermava: la condanna di ciascuna di esse alla pena complessiva di anni uno, mesi quattro di reclusione e lire 1.500.000 di multa;
la concessione ad entrambe dei doppi benefici di legge;
l'ordine di demolizione delle opere abusive;
la disposta confisca del terreno abusivamente lottizzato e delle opere sullo stesso abusivamente costruite;
nonché le statuizioni risarcitorie in favore del Comune di Roma, costituitosi parte civile.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore delle imputate, il quale ha eccepito che:
a) “il procedimento doveva essere sospeso ai sensi dell'art. 38 della legge n. 47/1985, essendo stata presentata domanda di condono edilizio per quelle parti comuni identificate proprio dai giudici del merito come costituenti prova delle finalità di lottizzazione da parte dei consorziati”: ciò sull'assunto che "anche il reato di lottizzazione abusiva, purché seguito dalla costruzione sul relativo suolo di manufatti abusivi, viene estinto dal pagamento dell'oblazione unitamente alla presentazione della domanda di condono”.
In ogni caso, la sospensione si sarebbe dovuta egualmente disporre, avendo le imputate presentato domanda di condono edilizio per i manufatti abusivi edificati sui propri lotti;
b) sarebbe mancato, nella specie, un accertamento in termini di certezza in merito alla effettiva valenza di quelli che sono stati ritenuti elementi indizianti dell'attuato stravolgimento dell'assetto urbanistico della zona;
c) si sarebbe dovuta dichiarare l'estinzione per prescrizione del reato di lottizzazione abusiva. Nessuna doglianza è stata svolta quanto alla configurabilità delle contravvenzioni connesse alla costruzione abusiva e del delitto di violazione dei sigilli.
-Il procedimento è rimasto sospeso – presso questa Corte - dal 31.5.2001, ex artt. 38 della legge n. 47/1985 e 39 della legge n. 724/1994.
MOTIVI della DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché tutte le doglianze anzidette sono manifestamente infondate.
1. L'art. 18, 1° comma, della legge 28.2.1985, n. 47 già forniva una duplice definizione della "lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio”, ricollegandola: a) ad un'attività materiale: “quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti
A.Tale urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione”; b) ad un'attività giuridica: "quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio”.
Questo secondo tipo di lottizzazione viene denominato "negoziale" o "cartolare" e si fonda sulla presenza di elementi indiziari, da cui risulti, in modo non equivoco, la destinazione a scopo edificatorio del terreno.
Tali elementi indiziari (descritti con elencazione normativa non tassativa) non devono essere presenti tutti in concorso fra di loro, in quanto è sufficiente anche la presenza di uno solo di essi, rilevante ed idoneo a fare configurare, con margini di plausibile veridicità, la volontà di procedere a lottizzazione (in tal senso è orientata anche la giurisprudenza amministrativa: vedi C. Stato, Sez. V, 14.5.2004, n. 3136).
I due tipi di attività illecite dianzi descritti (lottizzazione materiale e negoziale) possono essere espletati, ad evidenza, anche congiuntamente (c.d. lottizzazione abusiva mista), in un intreccio di atti materiali e giuridici comunque finalizzati a realizzare una trasformazione urbanistica e/o edilizia dei terreni non autorizzata oppure in violazione della pianificazione vigente.
Le disposizioni dell'art. 18 della legge n. 47/1985 sono state testualmente riprodotte nell'art. 30, 1° comma, del T.U. n. 380/2001,
2. Il reato di lottizzazione abusiva può configurarsi, inoltre, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema: in presenza di un intervento sul territorio tale da comportare una nuova definizione
-
dell'assetto preesistente in zona non urbanizzata o non sufficientemente urbanizzata, per cui esiste la necessità di attuare le previsioni dello strumento urbanistico generale attraverso la redazione di un piano esecutivo e la stipula di una convenzione lottizzatoria adeguata alle caratteristiche dell'intervento di nuova realizzazione;
ma anche allorquando detto intervento non potrebbe in nessun caso essere realizzato poiché, per le sue connotazioni oggettive, si pone in contrasto con previsioni di zonizzazione e/o di localizzazione dello strumento generale di pianificazione che non possono essere modificate da piani urbanistici attuativi.
3. La fattispecie che ci occupa integra un'ipotesi di lottizzazione abusiva mista (frazionamento di un terreno in lotti e successiva plurima edificazione). Risulta effettuata infatti - in un breve arco temporale - la vendita di lotti separati di un terreno agricolo, previo frazionamento dello stesso, e sussistono più elementi, non soltanto indiziari, manifestanti un inequivoco scopo edificatorio: il numero rilevante dei lotti;
la ridotta dimensione degli stessi, incongrua per lo sfruttamento agricolo;
le qualità personali degli acquirenti, che non risultano dediti all'agricoltura; la esecuzione di opere di urbanizzazione;
la realizzazione di plurime costruzioni sui terreni compravenduti.
Le imputate, in particolare, non risultano esercitare l'agricoltura ed hanno acquistato lotti ricavati dal frazionamento illegittimo, aventi estensioni di gran lunga inferiori a quelle correlate alla destinazione agricola secondo le prescrizioni normative e di piano;
hanno poi posto abusivamente in essere quell'attività edificatoria alla quale erano finalizzati i loro acquisti, in una situazione di necessario adeguamento dello stato di urbanizzazione della zona e di
A fiele 2 evidente contrasto con la programmazione dell'uso del territorio quale delineata dallo strumento urbanistico generale ed attestata nel certificato di destinazione urbanistica dei suoli. Esse hanno consapevolmente e volontariamente concorso ad attuare, pertanto, “una trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio” stesso, predisposta a conferire e che effettivamente ha conferito ad una porzione di esso un assetto diverso da quello pianificato, con modalità non consentibili neppure attraverso la predisposizione di un piano attuativo.
-4. Il reato di lottizzazione abusiva – negoziale, materiale o mista – non è suscettibile di condono edilizio ai sensi dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994 [vedi Cass., Sez. III: 5.6.2003, n. 24319; 21.2.2003, n. 8557, Cicchella;
8.11.2000, Petrachi;
7.5.1998, n. 5252, Stea ed altri;
30.12.1996, n. 11249, P.M. in proc. Urtis].
Si delinea però, nella vicenda in esame, la questione della condonabilità delle opere abusivamente costruite sul terreno illecitamente lottizzato.
In relazione ad essa va evidenziato che:
a) A norma dell'art. 35, comma 13, della legge n. 47/1985; "Per le costruzioni ed altre opere di cui al primo comma dell'art. 31, realizzate in comprensori la cui lottizzazione sarebbe dovuta avvenire a norma dell'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, il versamento dovuto per l'oblazione di cui all'art. 31 non costituisce titolo per ottenere il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, che resta subordinata anche all'impegno di partecipare pro-quota agli oneri di urbanizzazione dell'intero comprensorio in sede di stipula della convenzione".
La norma è riferita, in sostanza, a quegli interventi che sarebbero stati realizzabili soltanto in seguito alla preventiva approvazione di un piano di lottizzazione e che sono stati viceversa effettuati in carenza di detto strumento attuativo.
b) Gli interventi edificatori, invece, che si inseriscono in una lottizzazione illecita in quanto, per le loro connotazioni oggettive, si pongono in contrasto con previsioni di zonizzazione e/o di localizzazione dello strumento generale di pianificazione, per potere essere condonati, devono essere necessariamente ricompresi, ai sensi dell'art. 29 della legge n. 47/1985, in una apposita variante per il recupero degli insediamenti abusivi.
Ciò è stato evidenziato anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 107/1989 - ove è stato affermato che "il rilascio di concessione edilizia in sanatoria, per edifici compresi in una lottizzazione illegale, è subordinato alla sanatoria della stessa lottizzazione, attraverso l'approvazione di una variante agli strumenti urbanistici, secondo il disposto degli artt. 29 e 32, lett. b), della legge n. 47/1985" - e l'art. 29, comma 3, della legge n. 47/1985 prevede che:
"gli insediamenti avvenuti in tutto o in parte abusivamente, fermi restando gli effetti della mancata presentazione dell'istanza di sanatoria previsti dall'art. 40, possono formare oggetto di apposite varianti agli strumenti urbanistici al fine del loro recupero urbanistico, nel rispetto comunque dei principi di cui al 1° comma e delle previsioni di cui alle lettere e), f) e g) del precedente secondo comma".
c) Da ciò discende che l'eventuale mero rilascio di una pluralità di concessioni edilizie nell'area interessata da una lottizzazione abusiva “non rende lecita un'attività che tale non è: la concessione non ha, infatti, una funzione strumentale urbanistica di pianificazione dell'uso del territorio” [vedi Cass., Sez. III, 21.4.1989, n. 6160, Greco, richiamata da Cass., Sez. III,
21.11.2007, Quattrone].
I manufatti abusivamente eseguiti, in attuazione del fine lottizzatorio e nell'ambito della lottizzazione, possono essere, invece, “sanati”, soltanto previa valutazione globale dell'attività lottizzatoria secondo il meccanismo previsto dagli artt. 29 e 35, comma 13, della legge n. 47/1985.
5. Nella fattispecie in esame risulta originariamente presentata (il 23.2.1995) una sola domanda di condono edilizio da IR LV IG, coniuge di NG NA, in relazione
A-fole 3 ad un unico fabbricato abusivo per complessivi 850 mc.; di tale domanda è stata successivamente chiesta (con raccomandata spedita l'1.3.1995) l'estensione a IO NC, coniuge di NG RL, specificandosi che l'immobile era in realtà composto da due distinte unità immobiliari.
Il IR LV e lo IO erano coimputati, unitamente alle loro mogli, nel procedimento che ci occupa e sono stati assolti dalla Corte territoriale, con pronunzia divenuta irrevocabile, “per non avere commesso i fatti".
La Corte territoriale, in relazione alle domande anzidette, non doveva sospendere il procedimento (e disporre eventualmente lo stralcio) nei confronti delle imputate NG, poiché in quelle domande (anche a fronte della possibilità di produzione di effetti estensivi in una situazione in cui la comproprietà fosse comprovata) non si faceva alcun cenno alla provenienza dei lotti da frazionamento abusivo e non veniva esternata la disponibilità a partecipare, per le quote di competenza, alla realizzazione del necessario piano di recupero urbanistico ex art. 29 della legge n. 47/1985.
6. I reati contravvenzionali contestati alle ricorrenti, unificati nel vincolo della continuazione, non erano prescritti al momento della pronuncia della sentenza impugnata (30.9.1995). Essi, invero, si sono protratti almeno fino al 18.12.1991 (allorquando venne riscontrato che l'edificazione abusiva, dopo plurime violazione dei sigilli, era ancora in corso), sicchè la scadenza del termine massimo di prescrizione deve ritenersi fissata al 18.6.1996.
Non può tenersi conto - per le argomentazioni svolte al paragrafo precedente - delle sospensioni successivamente disposte presso questa Corte Suprema ex art. 38 della legge n. 47/1985 ma, poiché la inammissibilità del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, neppure può valutarsi la prescrizione dei reati scaduta in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata ed alla presentazione dell'atto di gravame (vedi Cass., Sez. Unite, 21.12.2000, n. 32, ric. De Luca).
7. Alla stregua della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella specie, non sussistono elementi per ritenere che “le parti abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria della stessa segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere solidale delle spese del procedimento nonché, per ciascuna di esse, quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.
8. Le ricorrenti infine devono essere condannate, in solido, alla rifusione al Comune di
Roma, costituito parte civile, delle spese del presente grado del giudizio, che vengono liquidate in euro 2.700,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso;
condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali e ciascuna di esse al versamento della somma di euro mille/00 in favore della Cassa delle ammende, nonché ambedue, in solido, alla rifusione alla parte civile delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in euro 2.700,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge. ROMA, 23.6.2009
Il Consigliere rel.
Alho Frale Il PresidenteЕлшић про е
32REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Udienza pubblica
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE del 23.6.2009
SEZIONE III PENALE SENTENZA
N. 1335 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. n.
Dott. Ernesto Lupo Presidente 28550/00
Dott. Alfredo Teresi Componente Dott. Aldo Fiale Componente Dott. Margherita Marmo Componente
Dott. Maria Silvia Sensini Componente
SUA
ha pronunciato la seguente
I
D
SENTENZA
DEPOSITATA IN CANCELLERIA sul ricorso proposto da:
1. LO RL, nata a [...] il [...] 13 LUG. 2009
2. LO NA, nata a [...] il [...] 2 CANCELLERE: M (Paolo Mensurati)
avverso la sentenza 30.9.1995 della Corte di appello di Roma
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso
Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo Fiale
Udito il Pubblico Ministero, in persona del dr. Guglielmo Passacantando, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso
Udito il difensore della parte civile [Comune di Roma], Avv.to Angela Raimondo, la quale ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata SVOLGIMENTO del PROCESSO
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 30.9.1995, in parziale riforma della sentenza emessa dal Pretore di quella città in data 7.6.1993, anche nei confronti di NG RL e NG NA, ribadiva l'affermazione della responsabilità penale delle stesse per reati di cui:
--all'art. 20, lett. c), legge n. 47/1985 [per avere concorso alla lottizzazione abusiva a scopo edilizio di un appezzamento di terreno ricadente in zona agricola, al quale veniva conferita una destinazione residenziale non consentita dalla pianificazione vigente - acc. in Roma, via Monte del Marmo, fino al 18.12.1991]; all'art. 20, lett. b), legge n. 47/1985 [per avere realizzato, sui lotti da esse acquistati, senza la necessaria concessione edilizia, un fabbricato in cemento armato];
- agli artt. 13 e 14 legge n. 1986/1971; all'art. 349 cpv. cod. pen. [per avere ripetutamente violato i sigilli apposti alla A-
costruzione abusiva]
e confermava: la condanna di ciascuna di esse alla pena complessiva di anni uno, mesi quattro di reclusione e lire 1.500.000 di multa;
la concessione ad entrambe dei doppi benefici di legge;
l'ordine di demolizione delle opere abusive;
la disposta confisca del terreno abusivamente lottizzato e delle opere sullo stesso abusivamente costruite;
nonché le statuizioni risarcitorie in favore del Comune di Roma, costituitosi parte civile.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore delle imputate, il quale ha eccepito che:
a) “il procedimento doveva essere sospeso ai sensi dell'art. 38 della legge n. 47/1985, essendo stata presentata domanda di condono edilizio per quelle parti comuni identificate proprio dai giudici del merito come costituenti prova delle finalità di lottizzazione da parte dei consorziati”: ciò sull'assunto che "anche il reato di lottizzazione abusiva, purché seguito dalla costruzione sul relativo suolo di manufatti abusivi, viene estinto dal pagamento dell'oblazione unitamente alla presentazione della domanda di condono”.
In ogni caso, la sospensione si sarebbe dovuta egualmente disporre, avendo le imputate presentato domanda di condono edilizio per i manufatti abusivi edificati sui propri lotti;
b) sarebbe mancato, nella specie, un accertamento in termini di certezza in merito alla effettiva valenza di quelli che sono stati ritenuti elementi indizianti dell'attuato stravolgimento dell'assetto urbanistico della zona;
c) si sarebbe dovuta dichiarare l'estinzione per prescrizione del reato di lottizzazione abusiva. Nessuna doglianza è stata svolta quanto alla configurabilità delle contravvenzioni connesse alla costruzione abusiva e del delitto di violazione dei sigilli.
-Il procedimento è rimasto sospeso – presso questa Corte - dal 31.5.2001, ex artt. 38 della legge n. 47/1985 e 39 della legge n. 724/1994.
MOTIVI della DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché tutte le doglianze anzidette sono manifestamente infondate.
1. L'art. 18, 1° comma, della legge 28.2.1985, n. 47 già forniva una duplice definizione della "lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio”, ricollegandola: a) ad un'attività materiale: “quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti
A.Tale urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione”; b) ad un'attività giuridica: "quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio”.
Questo secondo tipo di lottizzazione viene denominato "negoziale" o "cartolare" e si fonda sulla presenza di elementi indiziari, da cui risulti, in modo non equivoco, la destinazione a scopo edificatorio del terreno.
Tali elementi indiziari (descritti con elencazione normativa non tassativa) non devono essere presenti tutti in concorso fra di loro, in quanto è sufficiente anche la presenza di uno solo di essi, rilevante ed idoneo a fare configurare, con margini di plausibile veridicità, la volontà di procedere a lottizzazione (in tal senso è orientata anche la giurisprudenza amministrativa: vedi C. Stato, Sez. V, 14.5.2004, n. 3136).
I due tipi di attività illecite dianzi descritti (lottizzazione materiale e negoziale) possono essere espletati, ad evidenza, anche congiuntamente (c.d. lottizzazione abusiva mista), in un intreccio di atti materiali e giuridici comunque finalizzati a realizzare una trasformazione urbanistica e/o edilizia dei terreni non autorizzata oppure in violazione della pianificazione vigente.
Le disposizioni dell'art. 18 della legge n. 47/1985 sono state testualmente riprodotte nell'art. 30, 1° comma, del T.U. n. 380/2001,
2. Il reato di lottizzazione abusiva può configurarsi, inoltre, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema: in presenza di un intervento sul territorio tale da comportare una nuova definizione
-
dell'assetto preesistente in zona non urbanizzata o non sufficientemente urbanizzata, per cui esiste la necessità di attuare le previsioni dello strumento urbanistico generale attraverso la redazione di un piano esecutivo e la stipula di una convenzione lottizzatoria adeguata alle caratteristiche dell'intervento di nuova realizzazione;
ma anche allorquando detto intervento non potrebbe in nessun caso essere realizzato poiché, per le sue connotazioni oggettive, si pone in contrasto con previsioni di zonizzazione e/o di localizzazione dello strumento generale di pianificazione che non possono essere modificate da piani urbanistici attuativi.
3. La fattispecie che ci occupa integra un'ipotesi di lottizzazione abusiva mista (frazionamento di un terreno in lotti e successiva plurima edificazione). Risulta effettuata infatti - in un breve arco temporale - la vendita di lotti separati di un terreno agricolo, previo frazionamento dello stesso, e sussistono più elementi, non soltanto indiziari, manifestanti un inequivoco scopo edificatorio: il numero rilevante dei lotti;
la ridotta dimensione degli stessi, incongrua per lo sfruttamento agricolo;
le qualità personali degli acquirenti, che non risultano dediti all'agricoltura; la esecuzione di opere di urbanizzazione;
la realizzazione di plurime costruzioni sui terreni compravenduti.
Le imputate, in particolare, non risultano esercitare l'agricoltura ed hanno acquistato lotti ricavati dal frazionamento illegittimo, aventi estensioni di gran lunga inferiori a quelle correlate alla destinazione agricola secondo le prescrizioni normative e di piano;
hanno poi posto abusivamente in essere quell'attività edificatoria alla quale erano finalizzati i loro acquisti, in una situazione di necessario adeguamento dello stato di urbanizzazione della zona e di
A fiele 2 evidente contrasto con la programmazione dell'uso del territorio quale delineata dallo strumento urbanistico generale ed attestata nel certificato di destinazione urbanistica dei suoli. Esse hanno consapevolmente e volontariamente concorso ad attuare, pertanto, “una trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio” stesso, predisposta a conferire e che effettivamente ha conferito ad una porzione di esso un assetto diverso da quello pianificato, con modalità non consentibili neppure attraverso la predisposizione di un piano attuativo.
-4. Il reato di lottizzazione abusiva – negoziale, materiale o mista – non è suscettibile di condono edilizio ai sensi dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994 [vedi Cass., Sez. III: 5.6.2003, n. 24319; 21.2.2003, n. 8557, Cicchella;
8.11.2000, Petrachi;
7.5.1998, n. 5252, Stea ed altri;
30.12.1996, n. 11249, P.M. in proc. Urtis].
Si delinea però, nella vicenda in esame, la questione della condonabilità delle opere abusivamente costruite sul terreno illecitamente lottizzato.
In relazione ad essa va evidenziato che:
a) A norma dell'art. 35, comma 13, della legge n. 47/1985; "Per le costruzioni ed altre opere di cui al primo comma dell'art. 31, realizzate in comprensori la cui lottizzazione sarebbe dovuta avvenire a norma dell'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, il versamento dovuto per l'oblazione di cui all'art. 31 non costituisce titolo per ottenere il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, che resta subordinata anche all'impegno di partecipare pro-quota agli oneri di urbanizzazione dell'intero comprensorio in sede di stipula della convenzione".
La norma è riferita, in sostanza, a quegli interventi che sarebbero stati realizzabili soltanto in seguito alla preventiva approvazione di un piano di lottizzazione e che sono stati viceversa effettuati in carenza di detto strumento attuativo.
b) Gli interventi edificatori, invece, che si inseriscono in una lottizzazione illecita in quanto, per le loro connotazioni oggettive, si pongono in contrasto con previsioni di zonizzazione e/o di localizzazione dello strumento generale di pianificazione, per potere essere condonati, devono essere necessariamente ricompresi, ai sensi dell'art. 29 della legge n. 47/1985, in una apposita variante per il recupero degli insediamenti abusivi.
Ciò è stato evidenziato anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 107/1989 - ove è stato affermato che "il rilascio di concessione edilizia in sanatoria, per edifici compresi in una lottizzazione illegale, è subordinato alla sanatoria della stessa lottizzazione, attraverso l'approvazione di una variante agli strumenti urbanistici, secondo il disposto degli artt. 29 e 32, lett. b), della legge n. 47/1985" - e l'art. 29, comma 3, della legge n. 47/1985 prevede che:
"gli insediamenti avvenuti in tutto o in parte abusivamente, fermi restando gli effetti della mancata presentazione dell'istanza di sanatoria previsti dall'art. 40, possono formare oggetto di apposite varianti agli strumenti urbanistici al fine del loro recupero urbanistico, nel rispetto comunque dei principi di cui al 1° comma e delle previsioni di cui alle lettere e), f) e g) del precedente secondo comma".
c) Da ciò discende che l'eventuale mero rilascio di una pluralità di concessioni edilizie nell'area interessata da una lottizzazione abusiva “non rende lecita un'attività che tale non è: la concessione non ha, infatti, una funzione strumentale urbanistica di pianificazione dell'uso del territorio” [vedi Cass., Sez. III, 21.4.1989, n. 6160, Greco, richiamata da Cass., Sez. III,
21.11.2007, Quattrone].
I manufatti abusivamente eseguiti, in attuazione del fine lottizzatorio e nell'ambito della lottizzazione, possono essere, invece, “sanati”, soltanto previa valutazione globale dell'attività lottizzatoria secondo il meccanismo previsto dagli artt. 29 e 35, comma 13, della legge n. 47/1985.
5. Nella fattispecie in esame risulta originariamente presentata (il 23.2.1995) una sola domanda di condono edilizio da IR LV IG, coniuge di NG NA, in relazione
A-fole 3 ad un unico fabbricato abusivo per complessivi 850 mc.; di tale domanda è stata successivamente chiesta (con raccomandata spedita l'1.3.1995) l'estensione a IO NC, coniuge di NG RL, specificandosi che l'immobile era in realtà composto da due distinte unità immobiliari.
Il IR LV e lo IO erano coimputati, unitamente alle loro mogli, nel procedimento che ci occupa e sono stati assolti dalla Corte territoriale, con pronunzia divenuta irrevocabile, “per non avere commesso i fatti".
La Corte territoriale, in relazione alle domande anzidette, non doveva sospendere il procedimento (e disporre eventualmente lo stralcio) nei confronti delle imputate NG, poiché in quelle domande (anche a fronte della possibilità di produzione di effetti estensivi in una situazione in cui la comproprietà fosse comprovata) non si faceva alcun cenno alla provenienza dei lotti da frazionamento abusivo e non veniva esternata la disponibilità a partecipare, per le quote di competenza, alla realizzazione del necessario piano di recupero urbanistico ex art. 29 della legge n. 47/1985.
6. I reati contravvenzionali contestati alle ricorrenti, unificati nel vincolo della continuazione, non erano prescritti al momento della pronuncia della sentenza impugnata (30.9.1995). Essi, invero, si sono protratti almeno fino al 18.12.1991 (allorquando venne riscontrato che l'edificazione abusiva, dopo plurime violazione dei sigilli, era ancora in corso), sicchè la scadenza del termine massimo di prescrizione deve ritenersi fissata al 18.6.1996.
Non può tenersi conto - per le argomentazioni svolte al paragrafo precedente - delle sospensioni successivamente disposte presso questa Corte Suprema ex art. 38 della legge n. 47/1985 ma, poiché la inammissibilità del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, neppure può valutarsi la prescrizione dei reati scaduta in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata ed alla presentazione dell'atto di gravame (vedi Cass., Sez. Unite, 21.12.2000, n. 32, ric. De Luca).
7. Alla stregua della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella specie, non sussistono elementi per ritenere che “le parti abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria della stessa segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere solidale delle spese del procedimento nonché, per ciascuna di esse, quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.
8. Le ricorrenti infine devono essere condannate, in solido, alla rifusione al Comune di
Roma, costituito parte civile, delle spese del presente grado del giudizio, che vengono liquidate in euro 2.700,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso;
condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali e ciascuna di esse al versamento della somma di euro mille/00 in favore della Cassa delle ammende, nonché ambedue, in solido, alla rifusione alla parte civile delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in euro 2.700,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge. ROMA, 23.6.2009
Il Consigliere rel.
Alho Frale Il PresidenteЕлшић про е