Sentenza 22 ottobre 2014
Massime • 3
L'uso sistematico della violenza, quale ordinario trattamento del minore, anche lì dove fosse sostenuto da "animus corrigendi", non può rientrare nell'ambito della fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, ma concretizza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, gli estremi del più grave delitto di maltrattamenti. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione del giudice di merito qualificando ai sensi dell'art. 572 cod. pen., e non come abuso dei mezzi di correzione, la condotta di ripetuto ricorso alla violenza, sia psicologica che fisica, inflitta, per finalità educative, da una maestra di scuola materna ai bambini a lei affidati).
Nell'espletamento della cosiddetta "prova di resistenza", il giudice dell'appello cautelare deve delibare le testimonianze "de relato" valutandone accuratamente l'affidabilità e la pregnanza probatoria, non potendo assegnare alle stesse un peso probatorio uguale alle testimonianze dirette, salvo che sussistano specifiche ragioni esplicitate in motivazione.
Nel procedimento di appello ex art. 310 cod. proc. pen., la nullità o l'inutilizzabilità delle risultanze delle video riprese di cui il difensore non abbia ottenuto il rilascio di copia in tempo utile per la discussione del giudizio presuppone che l'istanza sia stata non solo ritualmente e tempestivamente presentata al P.M., ma anche corredata dal materiale tecnico necessario su cui riversare le registrazioni. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso l'applicazione di sanzioni processuali per il mancato rilascio in tempo utile di copie di registrazioni audio video conseguente a ritardo imputabile a colpevole inerzia dell'imputato che, sebbene fosse stato tempestivamente informato, non aveva prodotto il necessario "hard disk" esterno).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/10/2014, n. 53425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53425 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 22/10/2014
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - N. 1660
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - rel. Consigliere - N. 27872/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRIESTE;
nei confronti di:
B.G. N. IL (OMISSIS) ;
avverso l'ordinanza n. 107/2014 TRIB. LIBERTÀ di TRIESTE, del 29/04/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
sentite le conclusioni del PG Dott. POLICASTRO Aldo che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Udito il difensore Avv. Dell'Agnolo Paolo per B.G. che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 29 aprile 2014, il Tribunale, sezione del riesame, di Trieste ha annullato l'ordinanza del 1 aprile 2014, con la quale il Gip del Tribunale di Gorizia ha respinto l'istanza di revoca della misura cautelare interdittiva della sospensione dell'esercizio del pubblico servizio di insegnante applicata a B.G. in relazione al reato di cui agli artt. 81 e 572 c.p.. In via preliminare, il Tribunale ha rilevato come il materiale audiovisivo messo a disposizione del Collegio dal pubblico ministero sia viziato da nullità e dunque inutilizzabile per un duplice ordine di ragioni: a) in quanto il pubblico ministero non ha provveduto a rilasciare tempestivamente copia delle registrazioni dei filmati richiesta dalla difesa;
b) in quanto l'hard disk esterno sul quale sono memorizzati i filmati è risultato illeggibile con le dotazioni informatiche in uso all'ufficio. Tanto premesso, il Tribunale ha evidenziato come gli elementi indiziari - quali emergono dalle dichiarazioni rese dai genitori dei bambini nonché da alcune colleghe dell'indagata e dal personale della struttura -non hanno carattere sufficientemente univoco nel rappresentare l'integrazione del reato per cui si procede, atteso che taluni episodi poggiano unicamente su informazioni assunte de relato da fonti - i bambini affidati alla cura della maestra - non compiutamente affidabili;
altri episodi, pur oggetto di rappresentazione diretta, non risultano univocamente descritti ed interpretati dalle fonti. Il giudice a quo ha dunque concluso che gli episodi ascritti alla indagata potrebbero essere ricondotti, anziché nella fattispecie di cui all'art. 572 c.p., nella diversa fattispecie di cui all'art. 571 c.p., comma 1 che non consente l'adozione di alcuna misura cautelare.
2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione sotto diversi aspetti ed, in particolare, per avere il Tribunale:
a) erroneamente ritenuto inutilizzabili le registrazioni audio video per omesso tempestivo rilascio delle registrazioni alla difesa, trascurando di considerare che il pubblico ministero aveva autorizzato la difesa ad estrarre copia dei file audio lo stesso giorno della presentazione della domanda presso la Segreteria della Procura e che la difesa non si era poi attivata al fine di ottenere le copie informatiche richieste, per avere le quali era necessario - come da specifiche informazioni fornite dalla propria segreteria - munirsi di un hard disk esterno, supporto che in effetti veniva depositato da B.G. in Segreteria solo il 3 maggio 2014, cioè dopo la celebrazione della udienza camerale svoltasi il 29 aprile 2014;
b) erroneamente ritenuto inutilizzabili le video registrazioni salvate sull'hard disk esterno trasmesso ai sensi dell'art. 309 c.p.p., comma 5, atteso che i problemi tecnici che avevano impedito di visionare i filmati (comunque visionati senza problemi dal Gip, dal pubblico ministero e dalla Polizia di Stato), avrebbero potuto essere risolti chiedendo l'ausilio di un tecnico informatico o del presidio CISIA presso l'ufficio giudiziario;
c) omesso di valutare una prova decisiva ai fini della pronuncia costituita dai filmati, relativi agli episodi ritenuti di maggior rilievo, salvati sul CD ritualmente trasmesso ai sensi dell'art. 309 c.p.p., comma 5;
d) errato nello svolgimento della cosiddetta prova di resistenza, laddove erano stati svalutati pregnanti elementi a carico e valorizzate le testimonianze, assunte a discolpa dalla difesa della indagata, rese da genitori di minori che non erano mai stati compagni d'asilo dei bambini menzionati nel capo d'imputazione;
e) errato nella qualificazione giuridica dei fatti, non essendo nella specie configurabile l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 571 c.p.. 3. In data 16 ottobre 2014, l'Avv. Paolo Dell'Agnolo, difensore di B.G. , ha depositato una memoria, nella quale, nel chiedere il rigetto del ricorso, ha evidenziato: a) che nella specie v'è stata una lesione del diritto di difesa in quanto è stato impedito all'imputata ed al patrocinante di visionare le registrazioni dei filmati;
2) che la visione del solo CD avrebbe consentito una ricostruzione parziale dei fatti;
3) che le dichiarazioni testimoniali raccolte dalla difesa sono state correttamente valutate da parte del Tribunale.
4. In udienza, il Procuratore generale Dott. Aldo Policastro ha chiesto che il provvedimento impugnato sia annullato con rinvio. L'avv. Paolo Dell'Agnolo ha insistito per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato sotto diversi profili e deve essere accolto.
2. Certamente fondato è il primo motivo di ricorso con il quale il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Gorizia ha dedotto la violazione di legge processuale per avere il Tribunale ritenuto inutilizzabili le registrazioni audio video sotto un duplice aspetto:
1) in quanto non tempestivamente rilasciate in copia alla difesa;
2) in quanto non potute visionare da parte dello stesso Collegio della cautela per problemi tecnici.
2.1. A norma del chiaro disposto dell'art. 293 c.p.p., comma 3, così come "riletto" dalla Corte Costituzionale con la sentenza di incostituzionalità del 24 giugno 1997, n. 192, dopo l'esecuzione della ordinanza applicativa di una misura cautelare, devono essere depositati presso la Cancelleria del giudice che l'ha emessa, l'ordinanza stessa, la richiesta del pubblico ministero ai sensi dell'art. 291 c.p.p. e tutti gli atti presentati a supporto, con facoltà dei difensori di estrarre copia degli atti.
Secondo quanto si evince dagli atti e documentato dalla annotazione di P.G. del 21 maggio 2014 allegata al ricorso, nel caso di specie, la copia dei file audio video non veniva rilasciata alla difesa di B.G. prima della celebrazione della udienza ex art. 310 c.p.p., non per un ritardo ingiustificabile da parte dell'inquirente,
il quale - anzi - autorizzava il rilascio delle copie richieste immediatamente (lo stesso giorno della presentazione della domanda presentata presso la Segreteria della Procura), bensì per una colpevole inerzia della stessa parte interessata alla ostensione, che non si attivava tempestivamente ed utilmente affinché potesse essere dato corso alla richiesta di copia medesima. Dall'annotazione allegata al ricorso si evince infatti che B.G. -
benché resa edotta all'atto del deposito della domanda della necessità di munirsi di un hard disk esterno, oltre che del previo pagamento delle spese per i diritti di Cancelleria - depositava nella Segreteria della Procura il supporto informatico necessario per le copie solo in data 3 maggio 2014, cioè in un momento successivo alla celebrazione della udienza camerale dell'appello cautelare. Di tali circostanze non si è minimamente curato il Tribunale, che si è limitato a dare atto che il pubblico ministero titolare aveva espresso il parere favorevole al rilascio delle copie lo stesso giorno del deposito della richiesta, ed a rilevare che, "pur non essendovi prova del fatto negativo costituito dalla mancata soddisfazione di siffatta richiesta, appare di tutta verosimiglianza ritenere che la doglianza della difesa sia fondata, giacché in atti non vi è alcuna prova documentale della ricezione delle copie richieste". Ciò senza indagare in ordine alle ragioni per le quali l'ufficio della Procura non avesse provveduto al rilascio tempestivo delle copie informatiche richieste, imputabili - come provato dal ricorrente - ad una manchevolezza dell'indagata.
Nessuna sanzione processuale può dunque discendere dal mancato rilascio delle copie delle registrazioni audio-video in tempo utile per la discussione del giudizio d'appello cautelare in un caso, come quello di specie, in cui la parte interessata, benché informata della necessità di munirsi di un hard disk esterno,
non abbia poi provveduto alla relativa produzione nella Segreteria della Procura, con ciò personalmente dando causa al mancato rilascio delle copie e, quindi, alla inutilizzabilità degli atti, erroneamente dichiarata dal Tribunale. Nel procedimento incidentale de libertate, la nullità/inutilizzabilità delle risultanze delle video-riprese di cui il difensore non abbia ottenuto il rilascio di copia in tempo utile per la discussione del ricorso presuppone infatti che la riproduzione dei supporti informatici o magnetici delle video-riprese sia stata non solo ritualmente e tempestivamente richiesta al P.M., ma anche corredata dal materiale tecnico necessario su cui riversare le registrazioni (nella specie, un hard disk).
2.2. Nè, d'altra parte, l'inutilizzabilità a fini cautelari di tale materiale conoscitivo potrebbe fondatamente farsi discendere dal fatto che il Tribunale investito del giudizio d'appello non sia stato in grado di visionare i filmati per problemi tecnici. Problemi legati - verosimilmente - all'inadeguatezza della strumentazione informatica in dotazione di quell'ufficio, laddove il primo giudice ha dato atto nell'ordinanza genetica di avere fondato il proprio convincimento anche sulla base delle emergenze del video filmati, il che evidentemente presuppone che li abbia preventivamente visionati, ed il Procuratore della Repubblica di Gorizia ha documentato (producendo in allegato al ricorso la nota della "RT Radio Trevisan S.p.A.") l'integrità del supporto, la corretta visualizzazione e funzionamento delle cartelle, del loro contenuto e del software installato sull'hard disk prodotto al Tribunale nonché la piena riproducibilità dei filmati ivi registrati mediante personal computer avente le caratteristiche tecniche ivi meglio precisate. Giova rammentare che, secondo l'ormai consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità, il Tribunale investito dell'appello ex art. 310 c.p.p., così come il giudice che procede, quando non sia in grado di decidere allo stato degli atti, è tenuto a disporre d'ufficio e senza formalità accertamenti sulle condizioni di salute o su altre condizioni o qualità personali dell'imputato e non può, dunque, rigettare la richiesta dell'imputato senza disporre, anche d'ufficio, gli accertamenti necessari a tal fine (ex plurimis Cass. Sez. 5, n. 41626 del 09/11/2007, Verde, Rv. 238208). Il Tribunale investito dell'appello cautelare, pur avendo una cognizione limitata ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi di ricorso, può dunque disporre tutti gli accertamenti latu sensu istruttori che ritenga indispensabili ai fini della decisione ed, a maggior ragione, può provvedere a tutto quanto necessario per rendere fruibili gli elementi di prova posti a base del titolo cautelare rimessi al proprio vaglio.
Le evidenziate difficoltà tecniche di lettura dei file audio video avrebbero pertanto potuto e dovuto essere superate dal Tribunale friulano richiedendo ai responsabili del presidio informatico dell'ufficio la messa a disposizione di apparecchiatura adeguata ovvero, se necessario, nominando un tecnico informatico quale perito. Ciò tanto più considerato che, trattandosi di appello ex art. 310 c.p.p., il Collegio della cautela non era tenuto ad assumere la decisione entro rigidi termini perentori, invece previsti dall'art. 309 c.p.p.. La declaratoria di inutilizzabilita dei filmati audio video si appalesa pertanto erronea anche sotto tale profilo, dovendo senza dubbio ritenersi integrare una violazione di legge processuale l'esclusione dalla piattaforma probatoria o indiziaria di elementi conoscitivi per la mera difficoltà di accesso all'atto, segnatamente per le difficoltà di riproduzione dei file informatici registrati sul supporto messo a disposizione dall'inquirente.
2.3. Sulla scorta delle considerazioni testè svolte, non v'era pertanto alcuna fondata ragione per dichiarare l'inutilizzabilità dei filmati audio video, costituenti - come illuminato dalla pubblica accusa ricorrente - elementi fondamentali ai fini della prova dei fatti oggetto di contestazione provvisoria.
Il motivo concernente l'omessa valutazione del contenuto del CD risulta assorbito.
3. Il ricorso è fondato anche con riguardo al secondo motivo, con il quale il ricorrente ha eccepito il vizio di motivazione nello svolgimento della ed. prova di resistenza, laddove il Tribunale avrebbe svalutato le testimonianze più rilevanti a fini d'accusa e valorizzato le testimonianze assunte dalla difesa rese da genitori di minori per la maggior parte non direttamente coinvolti nelle vicende oggetto di imputazione provvisoria.
3.1. Giova premettere che, ai fini dell'espletamento della cosiddetta " prova di resistenza", il giudice della impugnazione è tenuto a valutare se le risultanze residue all'esito dell'operazione di espunzione di quelle ritenute inutilizzabili siano sufficienti a giustificare l'identico convincimento espresso nel provvedimento in verifica.
D'altra parte, è pacifico che, nel procedimento conseguente all'appello proposto dalla difesa contro l'ordinanza reiettiva della richiesta di revoca della misura cautelare sia legittima l'ammissibilità della documentazione relativa ad elementi probatori nuovi riguardanti lo stesso fatto, acquisita anche all'esito di indagini difensive, sempre che tale produzione rientri nell'oggetto dei motivi di impugnazione, i quali hanno la funzione di determinare e delimitare l'oggetto del giudizio del procedimento de quo,che mantiene la natura di mezzo di gravame (Cass. Sez. 3, n. 2924 del 13/12/2005, Fiorentino, Rv. 233264). Fissati tali paletti ermeneutici, si deve ritenere che, nel momento in cui è chiamato a verificare la persistenza del requisito della gravità degli indizi di colpevolezza all'esito, da un lato, dell'eliminazione dal panorama conoscitivo dei dati dichiarati inutilizzabili, dall'altro lato, dell'acquisizione di nuovi elementi prodotti dalla difesa, il Tribunale non può procedere ad una valutazione parcellizzata dei vari dati probatori, ne', soprattutto, può considerare solo alcune emergenze trascurandone altre, soprattutto se trattasi di quelle valorizzate dal primo giudice a fondamento del requisito ex art. 273 c.p.p., ma -secondo il consolidato insegnamento di questa Corte - deve verificare se l'insieme degli elementi sottoposti al proprio vaglio, coordinati ed apprezzati globalmente secondo logica comune, sia tale da assumere la valenza richiesta dall'art. 273 c.p.p. (ex plurimis Cass. Sez. 2, n. 9269 del 05/12/2012, Della Costa, Rv. 254871).
3.2. Di tali principi non ha fatto buon governo il Tribunale del riesame di Trieste nel caso di specie.
Ed invero, espunte dal materiale indiziario valutabile le registrazioni audiovideo ed acquisite al fascicolo le testimonianze assunte in sede di investigazioni difensive ex artt. 391-bis e segg. c.p.p., il Tribunale ha preso in esame (riportandone le risultanze per sintesi nelle pagine 3 e seguenti della ordinanza impugnata) le dichiarazioni rese dai genitori dei minori affidati alle cure della maestra, dai colleghi della B. e dal personale della scuola e, quindi, le informazioni raccolte dalla difesa (riportate per sintesi nelle pagine 5 e 6 della ordinanza) ed ha concluso che gli indizi raccolti dalla accusa, anche messi a confronti con gli elementi conoscitivi apportati dalla difesa, non hanno carattere sufficiente univoco nel rappresentare il reato per il quale si procede e che gli episodi ascritti alla B. , in particolare le percosse con modestissima o nulla offensività ed i rimproveri anche moderatamente offensivi, possono essere ricondotti, piuttosto che al reato per cui si procede, alla diversa fattispecie di cui all'art. 571 c.p., comma 1. Nell'addivenire a tale conclusione, il Collegio della cautela, da una parte, ha trascurato di considerare in modo adeguato gli episodi narrati dai testi diretti (quali i colleghi della maestra ed il personale dell'istituto scolastico), che - come meglio si dirà oltre -, a prescindere da quanto narrato dai genitori dei minori sentiti de relato, erano già di per sè soli sufficienti a delineare in termini di elevata probabilità la responsabilità di B.G. per il reato di maltrattamenti oggetto di contestazione provvisoria. D'altra parte, il Tribunale ha valorizzato gli elementi conoscitivi offerti dalla difesa di cui non ha accuratamente delibato l'affidabilità e la pregnanza probatoria, trattandosi, per un verso, di informazioni provenienti da fonti assunte de relato (i genitori sentiti in merito a quanto da appreso dai figli), dunque di per sè dotate di un minor grado di affidabilità, tanto più considerato che la fonte diretta era costituita da minori in tenera età, con una più limitata capacità di valutare criticamente i fatti e soggetti più di altri testi a subire condizionamenti emozionali dal mondo esterno;
per altro verso, di dichiarazioni rese da genitori di bambini che in gran parte non erano allievi della B. , i quali, pertanto, non potevano avere una conoscenza compiuta dei comportamenti serbati dall'indagata verso gli scolari ad ella affidati.
L'ordinanza si appalesa sostenuta da una motivazione intimamente illogica, laddove svaluta elementi conoscitivi di assoluta rilevanza in quanto provenienti da fonti dirette e da valore a dati acquisiti da fonti indirette, di cui non si sono adeguatamente sondati l'affidabilità e la portata probatoria, assegnando a queste ultime - senza esplicitarne i motivi - un peso probatorio eguale a quello delle fonti dirette.
4. Fondato è anche l'ultimo motivo di doglianza, con il quale il ricorrente ha eccepito la violazione di legge per avere il Tribunale del riesame ritenuto i fatti sussumibili nella fattispecie di cui all'art. 571 c.p.. 4.1. Come si è sopra anticipato, il Tribunale, nel passare in rassegna gli elementi riversati nel fascicolo del procedimento, ha riportato per sintesi (nelle pagine 3 e seguenti del provvedimento in verifica) le testimonianze rese da parte di coloro i quali avevano avuto modo di assistere personalmente ad alcuni dei comportamenti posti in essere da B.G. oggetto di contestazione provvisoria. Le narrazioni dei diversi testimoni assunti in indagini delineano un quadro di rinnovate e sistematiche minacce, percosse e violenze, gravi coercizioni e pesanti punizioni inflitti da parte della maestra di scuola materna B.G. in danno dei bambini alla medesima affidati, tutti di età compresa fra i tre ed i cinque anni. Ed invero, l'insegnante L.I. , la stagista in tirocinio T.J. , la responsabile del servizio ristorazione M.E. , la cuoca Z.D. e la collaboratrice Z.I. hanno riferito del ricorso sistematico alla violenza, sia psicologica sia fisica, da parte di B.G. in danno degli allievi a lei affidati, assunto quale usuale metodo educativo: si vedano le costrizioni ad assumere il cibo, bloccando le mani dei minori ed imboccandoli a forza, azione non interrotta neanche in presenza del vomito del minore;
gli strattonamenti e le percosse (con tirate d'orecchie e schiaffi sulle mani, sul sedere e, in taluni casi, sul volto); le minacce (di isolamento o di sottoposizione ad atti umilianti - sputi - da parte dei compagni); le gravi punizioni inflitte agli allievi (costretti a stare in piedi in un angolo o distesi sulla brandina). Tali comportamenti non erano isolati, ma venivano ripetuti nel tempo nei confronti di una pluralità di minori affidati alla propria cura, e costituivano risposte certamente sproporzionate rispetto alle cause ed alle finalità perseguite. Le condotte delineate nei racconti fatti da colleghi e dal personale della scuola fotografano l'utilizzo in funzione educativa, da parte dell'indagata, di metodi di natura fisica, psicologica e morale esorbitanti dai limiti del mero rinforzo della proibizione o del messaggio educativo, in ragione dell'arbitrarietà dei presupposti, dell'eccesso nella misura della risposta correttiva - anche tenuto conto della tenera età delle persone offese -, sia, e soprattutto, in ragione del frequente ricorso alla violenza fisica.
4.2. Ritiene il Collegio che, contrariamente a quanto deciso dal Tribunale del riesame, tali condotte travalichino i limiti dell'uso dei mezzi di correzione, potendosi ritenere tali solo quelli per loro natura a ciò deputati, che tendano cioè alla educazione della persona affidata alla propria cura e, quindi, allo sviluppo armonico della personalità, sensibile ai valori della tolleranza e della pacifica convivenza, senza trasmodare nel ricorso sistematico a mezzi violenti che tali fini formativi contraddicono.
Come questa Corte ha avuto modo di chiarire, l'uso sistematico della violenza, quale ordinario trattamento del minore, anche lì dove fosse sostenuto da "animus corrigendi", non può rientrare nell'ambito della fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, ma concretizza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, gli estremi del più grave delitto di maltrattamenti (Cass. Sez. 6, n. 36564 del 10/05/2012, C, Rv. 253463; Cass. Sez. 6, n. 4904 del 18/03/1996, C, Rv. 205033). Ed invero, affinché possa essere configurato il reato di abuso dei mezzi di correzione in luogo del reato di maltrattamenti, la risposta educativa dell'istituzione scolastica deve essere sempre proporzionata alla gravità del comportamento deviante dell'alunno e, in ogni caso, non può mai consistere in trattamenti lesivi dell'incolumità fisica o afflittivi della personalità del minore (Cass. Sez. 6 del 14/06/2012, n. 34492 , V.G., Rv. 253654).
4.3. Nè l'integrazione del reato di maltrattamenti verso fanciulli potrebbe ritenersi esclusa alla luce delle giustificazioni date in interrogatorio da B.G. , laddove - oltre a negare di avere malmenato i bambini - ha spiegato di avere agito con intenti educativi, linea ribadita nella memoria depositata dalla difesa innanzi al Tribunale del riesame, nella quale si è posto in luce come l'indagata abbia sempre agito per mantenere la disciplina in classe, per evitare che i bambini si facessero del male e per insegnare loro il valore del cibo.
Nel valorizzare tali dichiarazioni ai fini dell'inquadramento della fattispecie nel reato ex art. 571 c.p., il Tribunale ha invero trascurato di considerare che, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, l'intenzione dell'agente di agire esclusivamente per finalità educative e correttive non costituisce un elemento dirimente per far rientrare il sistematico ricorso ad atti di violenza commessi nei confronti di minori nella meno grave previsione di cui all'art. 571 c.p. anziché in quella dell'art. 572 c.p. (Cass. Sez. 6, n. 45467 del 23/11/2010, P.G. in proc. C. e altri, Rv. 249216). Ed invero, l'intenzione soggettiva non è idonea a far entrare nell'ambito della fattispecie meno grave dell'art. 571 c.p. ciò che oggettivamente ne è escluso, in quanto il nesso tra mezzo e fine di correzione va valutato sul piano oggettivo, con riferimento al contesto culturale ed al complesso normativo fornito dall'ordinamento giuridico e non già dalla intenzione dell'agente;
deve pertanto essere escluso che l'uso sistematico della violenza quale ordinario "trattamento" del minore, sia pure sostenuto da "animus corrigendi", possa rientrare nell'ambito dell'art. 571 c.p., in considerazione della sicura illiceità di tale uso (Cass. Sez. 6, n. 4904 del 18/03/1996, C, Rv. 205034). L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata anche sotto tale profilo con rinvio innanzi al Tribunale del riesame di Trieste, che nel decidere il ricorso ex art. 310 c.p.p. si atterrà ai principi di diritto testè enunciati in punto di qualificazione giuridica della fattispecie.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Trieste per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2014