Sentenza 11 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/02/2002, n. 1871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1871 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studies SOLE 24 ORE 610 REPUBBLICA ITALIANA dal Sig. IL CANCELLIERE 01 871 02 per diritti 11 FEB. 2002 N il LA CORT U RE D CA SAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Ud. 4/10/01 Dott. Franco PONTORIERI -Presidente - Consigliere rel. RC/9736/pp Dott. FR CRISTARELLA ORESTANO 411412 Dott. Giovanni SETTIMJ 66 hou Pro 4618 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO 66 Rep 504 Dott. Umberto GOLDONI 66 ha pronunciato la seguente SENTENZA OGGETTO: sul ricorso iscritto al n. 9736/99 R. G. proposto CONTRATTO P LIMINARE DI da VENDITA Inno BILIARE UC CA MA, UC CA BR, UC CA LA, UC CA FR, UC CA SA, UC CA TT NO, quest'ultimo in rappresentanza di CI RI EN e di CI RI RI (o RI RI o RI RI EL), giusta procura per notaio Cinotti del 4.2.1988 rep.32332 n.8441, nonché di CI RI IE, giusta procura per notaio Cinotti dell'8.3.1988 rep. 32701 n. 8568, UC CA GI, IL IG, UC CA DE, questi ultimi tre in proprio e quali eredi di CI RI OL, e AR AE, tutti 1 1308/01 elettivamente domiciliati in Roma, Viale Archimede n. 44, presso lo studio dell'Avv. Sergio Belardini che li difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso, ricorrenti principali
contro
RA NI, RA DI e DE AN IN ved. MO, quali eredi di MO NA, domiciliati e difesi come appresso, controricorrenti e
contro
RA AB e RA LL, elettivamente domiciliate in Roma, Via Cola di Rienzo n.297, presso lo studio dell'Avv. NI Monaco che le difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso, controricorrenti nonché nei confronti di AR NA VI, UC CA AC, DI IE, CI ER e SI IN, intimati e, per integrazione del contraddittorio, di Autohelle DI LA, LE RI ON, UC CA UD e UC CA RI AE, intimate e sul ricorso incidentale iscritto al n. 11412/99 R. G. proposto 2 da RA NI, RA DI e DE AN IN ved. MO, elettivamente domiciliati in Roma, Via P. della Valle n. 13, presso lo studio dell'Avv. ELe Zaccaria che li difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso-ricorso incidentale, ricorrenti incidentali
contro
UC CA MA, UC CA BR, UC CA LA, UC CA FR, UC CA SA, UC CA TT NO, quest'ultimo in rappresentanza di CI RI EN e di CI RI RI (o RI RI o RI RI EL), giusta procura per notaio Cinotti del 4.2.1988 rep. 32332 n.8441, nonché di CI RI IE, giusta procura per notaio Cinotti dell'8.3.1988 rep. 32701 n. 8568, UC CA GI, IL IG, UC CA DE, questi ultimi tre in proprio e quali eredi di CI RI OL, AR AE, tutti domiciliati e difesi come sopra, resistenti
contro
LE RI LL, ved. CI RI, UC CA DO, UC CA IE, UC CA RI AE, quali eredi di CI RI LO, DI IE, 3 : 1 DI LA in Caropreso, AR NA, UC CA AC, OL Avv. ER, quale curatore dell'eredità giacente di CI RI Del Gallo DE, intimati e nei confronti di RA AB, RA LL, RA RI e RA GI, resistenti per la cassazione della sentenza 14 ottobre-2 novembre 1998 n. 3196/98 della Corte d'appello di Roma. Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 4 ottobre 2001, dal cons. Cristarella Orestano;
Sentito, per i ricorrenti principali, l'Avv. Sergio Belardini che ha chiesto accogliersi il ricorso principale e rigettarsi quello incidentale;
Sentito, per i ricorrenti incidentali, l'Avv. ELe Zaccaria che ha chiesto rigettarsi il ricorso incidentale e accogliersi quello incidentale;
Sentito, per le controricorrenti, l'Avv. NI Monaco che ha chiesto rigettarsi il ricorso principale;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Libertino Alberto Russo, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel novembre del 1961 NA MO convenne in giudizio, avanti il Tribunale di Roma, DE CI RI, esponendo: che costei, con scrittura privata del 1° gennaio 1961, gli aveva promesso in vendita, per il prezzo di £ 350 al mq., un vasto fondo in territorio di Roma denominato Castelluccia di S. OL;
che la stipulazione dell'atto pubblico e la contestuale immissione in possesso erano state previste per il 20 ottobre 1961, termine poi prorogato di comune accordo al 20 novembre dello stesso anno;
che l'immobile sarebbe dovuto essere libero da persone e cose al momento della consegna, fatta eccezione per tre ettari di terreno e per i vani a piano terra della casa colonica che erano, rispettivamente, coltivati ed abitati da un mezzadro-ortolano; che il pagamento del prezzo, detratto l'acconto già versato di £ 23.000.000, sarebbe dovuto avvenire al momento del contratto definitivo, previa esatta misurazione del fondo;
che da tale misurazione la superficie era risultata essere di Ha 40.01.40, per cui il prezzo residuo ammontava a £ 115.049.000; che la CI RI era incorsa in varie violazioni dei patti contrattuali, asportando dal fondo dei materiali e degli oggetti di pertinenza dello stesso, omettendo di esibire la documentazione attestante la proprietà e la libertà dell'immobile e non provvedendo a definire i propri rapporti con il mezzadro. 5 Tutto ciò premesso, l'attore chiese emettersi sentenza ex art. 2932 cod. civ. che tenesse luogo del contratto non concluso e condannarsi controparte al risarcimento del danno in suo favore. La convenuta, costituitasi, negò il proprio inadempimento, -che pretendeva il trasferimento di addebitando, invece, all'attore quaranta ettari di terreno, invece dei trentasette promessi la mancata stipulazione del contratto definitivo e spiegando, quindi, domanda riconvenzionale di risoluzione del preliminare per colpa del MO e di condanna generica del medesimo al risarcimento del danno. Il Tribunale, con sentenza 7.6.1966, accolse queste ultime domande, rigettando quella dell'attore, ma la decisione, impugnata da entrambe le parti, venne riformata con sentenza non definitiva 18.3.1969 della Corte d'appello di Roma la quale respinse la riconvenzionale e dispose la prosecuzione del giudizio per il resto in ordine alle domande del MO. Il processo, sospeso in pendenza del ricorso per cassazione proposto dalla CI RI contro la citata sentenza, venne riassunto dal MO dopo la reiezione di tale ricorso (avvenuta con sentenza n. 885 del 1971) e, interrottosi per la morte della CI RI, fu nuovamente riassunto, nei confronti dei di lei eredi che, citati impersonalmente e collettivamente, rimasero in un primo tempo contumaci. 6 i Successivamente spiegarono intervento in causa, con vari atti, SA, EN, MA, FR, LA, BR, OL e GI CI RI, IE RA, anche in nome e per conto di LA RA, AE RA, NA VE, NE EL e la s.r.l. Giano Quadrifronte, alcuni come eredi della originaria convenuta e altri come successori a titolo particolare della stessa per aver acquistato porzioni del terreno in contestazione con atti stipulati dopo la trascrizione della domanda di trasferimento coattivo. Questi ultimi chiesero che dei loro acquisti si tenesse conto nella determinazione della consistenza del fondo da trasferire o, quanto meno, ai fini del pagamento del prezzo. Si pervenne, così, alla sentenza definitiva d'appello del 22.12.1987 con cui la Corte capitolina rigettò anche la domanda ex art. 2932 cod. civ. avanzata dal MO e quella connessa di risarcimento del danno, e ciò in base ai seguenti rilievi: oggetto del contratto preliminare, come confermato da alcuni testimoni, non era stata l'intera tenuta Castelluccia San OL estesa più di quaranta ettari, tanto che in esso era espressamente indicata la superficie di soli trentasette ettari e che le parti avevano concordemente affidato ad un tecnico l'incarico di predisporre un atto di frazionamento;
detto contratto doveva considerarsi nullo perché redatto in termini tali da non consentire in alcun modo l'individuazione della porzione promessa in vendita nell'ambito della maggiore estensione del fondo;
vero che il 7 20.11.1961, giorno fissato per la stipulazione dell'atto pubblico, il contratto preliminare, come accertato ormai con forza di giudicato a seguito del rigetto del ricorso per cassazione contro la sentenza non definitiva, era stato modificato dalle parti, nel senso che il MO si era dichiarato disposto per iscritto ad acquistare la minor superficie di Ha 32.90 o 32.20 sulla base delle proposte di frazionamento redatte da un tecnico, in cambio della totale liberazione del terreno dal mezzadro, anche questo nuovo contratto era nullo per assoluta ma indeterminatezza dell'oggetto, stante la duplicità delle misure indicate e la totale mancanza di dati reali e catastali di identificazione. Su ricorso del MO, però, e in accoglimento per quanto di ragione del terzo motivo di esso, rigettato il secondo ed assorbito il primo nonché i ricorsi incidentali, questa Suprema Corte, con sentenza 27.1.1993 n. 975, cassò con rinvio la decisione sopra riportata, osservando che in seguito alla precedente pronuncia n. 885/71 della stessa Corte, il giudicato, in forza del principio che esso copre il dedotto ed il deducibile, si era formato non solo sull'esistenza del contratto con effetti modificativi datato 20.11.1961 ma anche sulla sua validità, sicché 126 la relativa questione doveva considerarsi preclusa e non poteva essere rilevata d'ufficio dal giudice di rinvio. La causa venne riassunta, quindi, davanti ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, da NI MO, DI MO e IN De NT ved. MO quali eredi di NA MO, nel 8 frattempo deceduto, ai quali si associarono poi le altre eredi RI, GI, AB e LL MO. Molti dei convenuti in riassunzione si costituirono, muovendo varie contestazioni alle rinnovate pretese avversarie, mentre altri rimasero contumaci, e la Corte di rinvio, con la sentenza precisata in epigrafe, dato atto dell'inadempimento della promittente venditrice, e, per essa, dei suoi eredi e aventi causa, al contratto preliminare 1.10.1961 e successive modifiche, ha trasferito in favore degli eredi MO la proprietà dell'immobile denominato Castelluccia San OL in agro di Roma, come descritto nel tipo di frazionamento n. 5 in data 28.7.1975 del geom. IA allegato agli atti di causa, con i dati catastali ivi specificati, e riportante una superficie di mq 336.774,88, previo versamento agli eredi di DE CI RI del residuo prezzo di £ 94.872.000, ha rigettato le domande dei MO nei confronti di tale IN Sigismondi, erroneamente citata in causa come erede di LA CI RI che era ancora in vita, ha ordinato al Conservatore dei RR.II. di Roma di trascrivere la sentenza e di procedere alla cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione sulle parti di immobile non interessate dal trasferimento, ha ordinato agli eredi ed aventi causa di DE CI RI il rilascio del bene, libero da persone e cose, a favore degli eredi MO, ha rigettato ogni altra domanda anche riconvenzionale e ha compensato interamente fra le parti le spese processuali di tutti i gradi e fasi del giudizio. La motivazione della sentenza, per quel che ancora rileva in questa sede, è, in estrema sintesi, la seguente: - Sull'obbligo di DE CI RI di trasferire il bene (come appresso specificato) promesso in vendita, nonché sulla esclusione di un inadempimento del promittente compratore NA MO, consistente nel pretendere un'estensione del terreno maggiore del dovuto, e, per converso, sulla sussistenza dell'inadempimento della promittente venditrice, si era formato il giudicato per effetto della sentenza non definitiva 18.3.1969 della stessa Corte, divenuta irrevocabile in seguito al rigetto, in data 26.3.1971, del ricorso per Cassazione contro di essa proposto;
-Tale sentenza, infatti, aveva accertato che l'estensione del fondo da trasferire era stata fissata definitivamente in un accordo intervenuto il 20.11.1961, debitamente verbalizzato e sottoscritto dal MO e da OL CI RI nella qualità di procuratore generale della promittente venditrice, accordo col quale il primo si era detto disposto a stipulare il contratto definitivo sulla base, indifferentemente, di una delle due proposte di frazionamento redatte dal geom. Rolando Mancini, rispettivamente di Ha 32,20 ed Ha 32,90, a modifica dell'originaria misura che era di Ha 37, alternativa poi concentratasi sulla seconda proposta per effetto di scelta operata dalla CI RI e, per essa, dal suo rappresentante negoziale, ed il terreno così identificato, 10 secondo la ricostruzione delle misurazioni compiuta dal c.t.u. Geom. IA, era pari a mq 336.744,88; - La stessa sentenza aveva accertato che successivamente a detto accordo non era stata più sollevata dal MO la questione dell'estensione del fondo, aggiungendo che, se con l'atto di citazione era stata avanzata scorrettamente da costui una pretesa eccessiva, certamente tale comportamento non poteva essere annoverato tra le cause che avevano impedito l'accordo sull'atto definitivo, causa che, invece, sempre secondo detta sentenza, andava individuata nel comportamento della promittente venditrice la quale, sebbene tenuta, in base al preliminare, a consegnare il fondo libero da persone e cose, ad eccezione di tre ettari concessi a mezzadria a tal Sante Montani che, in realtà, coltivava anche altri appezzamenti, varianti ogni anno, per 12-13 ettari, e sebbene impegnatasi successivamente, con l'accordo modificativo del 20.11.1961, in cambio della riduzione di superficie (da 37 a circa 33 ettari) accettata dal MO, a liberare il terreno oggetto del trasferimento da ogni pretesa del mezzadro, non aveva mantenuto fede a tale impegno, astenendosi dal dare attuazione ad un verbale di componimento di vertenza del 15.11.1961 con cui si era obbligata verso il Montani a cedergli un appartamento a tacitazione di ogni suo diritto e pretesa e a garantirgli tale cessione mediante la costituzione a suo favore di un deposito bancario di almeno £ 4.000.000 vincolato sino alla 11 consegna di detto appartamento, sicché doveva ascriversi a suo fatto e colpa la mancata liberazione del fondo;
- Alla definitività della pronuncia sul punto dell'inadempimento della promittente venditrice, cui il promittente compratore aveva collegato la propria domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare, seguiva l'accoglimento di tale domanda;
-Destituite di fondamento e, prima ancora, inammissibili, perché mai avanzate in primo grado e, quindi, precluse in appello e tanto più in sede di rinvio, erano le domande di risoluzione del preliminare per impossibilità e per eccessiva onerosità sopravvenuta;
Il prezzo, stante l'addebitabilità del ritardato trasferimento alla promittente venditrice, restava quello pattuito di £ 350 a mq ed ammontava, quindi, complessivamente a £117.872.000 (mq 336.774,88 x £350), da cui andavano detratte £ 23.000.000 versate al momento della sottoscrizione del preliminare, senza che fosse a parlarsi di rivalutazione monetaria, trattandosi di credito di valuta, e neppure di interessi moratori ex art. 1224 cod. civ., essendo derivato il maggior danno dall'inadempimento della creditrice;
Andava ordinato al Conservatore dei RR.II. di Roma di trascrivere la decisione e di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale sulle particelle non interessate dalla vendita, cioè non riportate nel tipo di frazionamento del geom. IA come facenti parte del comprensorio interessato dalla vendita;
12 Andava altresì ordinato il rilascio del bene da parte degli appellati in favore degli eredi MO;
- Andava respinta, in quanto generica e non provata, la domanda risarcitoria avanzata da questi ultimi relativamente a pretesi danni causati dal ritardo nel trasferimento del fondo;
Ugualmente da respingere era la riconvenzionale di risarcimento avanzata dagli appellati per il perdurare della trascrizione della domanda giudiziale, dato che tale trascrizione era risultata del tutto legittima;
Avverso la sentenza in parola hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi, poi illustrati con memoria, i CI RI e gli altri eredi od aventi causa della originaria convenuta. A tale ricorso hanno resistito con controricorso NI MO, DI MO e IN De NT ved. MO i quali hanno proposto a loro volta ricorso incidentale con due motivi. Con altro distinto controricorso hanno resistito al ricorso principale AB e LL MO le quali hanno anche depositato memoria. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensive in questa sede. Con ordinanza emessa all'udienza del 31.1.2001 questa Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio, mediante notifica del ricorso 13 principale, nei confronti di RI ON AL, UD CI RI, RI AE CI RI e LA RA. Tale integrazione è stata tempestivamente e ritualmente eseguita ma i destinatari di essa non hanno svolto attività difensive in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE Va innanzitutto disposta, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., la riunione dei ricorsi in quanto rivolti contro la medesima sentenza. Con il primo motivo del ricorso principale - denunziandosi violazione degli artt. 189 e segg. e dell'art. 360 cod. proc. civ., ultrapetizione, errata interpretazione della domanda e omessa motivazione su punto decisivo della controversia si rimprovera alla Corte di rinvio di avere accolto una domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto non proposta dall'originario attore NA MO il quale, nelle conclusioni prese in primo grado e riportate nella sentenza del Tribunale, aveva chiesto una sentenza dichiarativa dell'avvenuto trasferimento del fondo ed aveva abbandonato, quindi, la domanda iniziale, per altro sommessamente formulata, di sentenza costitutiva, sicché nessun valore giuridico e processuale potevano avere le conclusioni successivamente prese da coloro che gli erano subentrati nel processo e non era consentito al giudice modificare il petitum. La doglianza, prima che infondata, è inammissibile. 14 Nessuna delle parti, infatti, nel corso di tutto il giudizio e nei vari atti di gravame, ivi compresi i due precedenti ricorsi per cassazione, risulta avere mai messo in discussione né la natura preliminare del contratto in data 1.10.1961, poi modificato quanto all'estensione del fondo compromesso in vendita, né la qualificazione della domanda come tendente, ex art. 2932 cod. civ., all'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo di compravendita, natura e qualificazione indicate de plano anche nella sentenza 975/93 di questo Supremo Collegio, sicché sul punto deve ormai ritenersi formato il giudicato interno e non è consentito sollevare la questione per la prima volta in questa sede. -Con il secondo motivo dello stesso ricorso denunziandosi violazione dell'art. 324 cod. proc. civ., insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti - si censura la sentenza impugnata per avere presupposto come in giudicato l'accertamento dell'inadempimento della promittente venditrice a seguito della sentenza d'appello 18.3.1969, divenuta irrevocabile nel 1971 con il rigetto del ricorso per cassazione contro di essa proposto. Si sostiene in proposito che la suddetta sentenza, emessa in seguito a gravame del MO, aveva riformato quella di primo grado, limitandosi ad escludere l'inadempimento del predetto ed a rigettare, quindi, la domanda riconvenzionale di risoluzione del 15 contratto per suo fatto e colpa, ma non aveva dichiarato né poteva dichiarare l'inadempimento della controparte, in quanto l'appellante non aveva mai chiesto una siffatta pronunzia ma soltanto che venisse escluso il proprio inadempimento. La censura è priva di fondamento. Se è vero, infatti, che la Corte capitolina, con la sentenza non definitiva del 1969, passata in giudicato, non si pronunciò sulla domanda principale di esecuzione specifica, ex art. 2932 cod. civ., dell'obbligo di concludere il contratto, per la quale ritenne necessaria un'ulteriore istruttoria, ma solo su quella riconvenzionale di risoluzione, rigettandola e riformando, così, sul punto la sentenza di primo grado, è altrettanto vero che essa, a tal fine, ebbe a prendere in considerazione comparativamente, come era doveroso a norma degli artt. 1453 e 1455 cod. civ., il comportamento di entrambe le parti e, mentre escluse ogni inadempienza da parte del promittente compratore NA MO, avendo ritenuto del tutto irrilevante il fatto che costui, con l'atto di citazione, avesse richiesto il trasferimento di un'estensione di terreno maggiore di quella promessagli, si soffermò lungamente a dimostrare che causa della mancata stipulazione del contratto definitivo era stato l'inadempimento della promittente venditrice DE CI RI all'obbligo, risultante dal preliminare, di liberare il fondo da persone e cose e, in particolare, dalle pretese 16 accampate dall'ortolano Montani su appezzamenti, per dodici-tredici ettari, diversi dai tre ettari coltivati a mezzadria. Del tutto correttamente, quindi, il giudice di rinvio ha affermato che sul punto dell'inadempimento della CI RI la sentenza in parola era ormai divenuta intangibile in seguito al rigetto del ricorso contro di essa proposto, essendo il relativo accertamento, nell'ambito della valutazione comparativa dei comportamenti delle parti, una premessa logica necessaria del rigetto della domanda di risoluzione e dovendo quindi ritenersi che il prosieguo dell'istruttoria sulla domanda principale ex art. 2932 cod. civ. fosse stato disposto, non per vagliarne la fondatezza, ormai accertata, ma solo per stabilire quale dovesse essere il preciso contenuto della pronuncia costitutiva da emettere. E' evidente, d'altra parte che, una volta esclusa ogni colpa del promittente compratore all'obbligo di concludere il contratto definitivo, con conseguente rigetto della riconvenzionale domanda di risoluzione, nessun ostacolo poteva più frapporsi salvo fatti sopravvenuti come, - ad esempio, la perdita della proprietà del bene da trasferire all'accoglimento della contrapposta domanda di esecuzione specifica di quell'obbligo, anche indipendentemente dal positivo accertamento di una specifica colpa della promittente venditrice. Con il terzo motivo si denunziano violazione dell'art. 2652 cod. civ. e dell'art. 360 cod. proc. civ., nonché insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, sostenendosi che, poiché, 17 Y come già detto, il MO aveva richiesto una sentenza dichiarativa e non costitutiva, la trascrizione della domanda doveva essere ritenuta inefficace. La censura - per altro incomprensibile, dal momento che anche la domanda di sentenza dichiarativa sarebbe stata soggetta a trascrizione - postula la qualificazione dellaai sensi dell'art. 2652 n. 3 cod. civ. domanda del MO nel senso suddetto, come prospettato con il primo motivo, per cui resta travolta dalla dichiarata inammissibilità dello stesso. Con il quarto motivo - denunziandosi violazione degli artt. 324 cod. proc. civ., 2909 cod. civ., 360 cod. proc. civ., nonché errata ed insufficiente motivazione si censura la sentenza impugnata, e prima ancora la sentenza d'appello del 1969 passata in giudicato, alla quale la prima si è integralmente riportata, in quanto esse, mentre hanno riconosciuto e dichiarato illegittimo il comportamento del MO e anche consistito nell'aver chiesto, con l'atto di citazione successivamente, il trasferimento di Ha 40.01.40 di terreno, anziché della minore superficie di cui all'accordo modificativo del 20.11.1961, non hanno tratto da ciò la dovuta conseguenza della risoluzione del contratto per suo fatto e colpa, come chiesto in via riconvenzionale dalla CI RI, e ciò non perché detto comportamento avesse qualche giustificazione od attenuante ma solo perché era stato tenuto dopo 18 l'inadempienza della promittente venditrice all'obbligo di stipulare il contratto definitivo. - prosegue il motivo soltanto per questa ragione la In realtà - sentenza non definitiva d'appello del 1969 passata in giudicato aveva rigettato la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto, disponendo, con separata ordinanza, l'ulteriore istruzione della causa in ordine alla domanda principale, sicché tale domanda non era stata mai esaminata ed era stata la sentenza oggi impugnata a farlo per prima, rifacendosi ancora una volta, erroneamente, al fatto della mancata stipulazione del definitivo nel periodo anteriore alla instaurazione del giudizio, senza alcun riferimento al periodo successivo, cioè “alle conseguenze che discendono dal comportamento avversario in questo pluridecennale periodo". Si vuole così sostenere che il rigetto, ormai coperto da giudicato, della riconvenzionale di risoluzione non poteva incidere in alcun modo sulla decisione relativa alla domanda principale e che la illegittima persistente richiesta, da parte dell'attore, di una maggiore superficie di terreno, rispetto a quella concordata, giustificava le eccezioni di impossibilità di adempiere sollevate dagli attuali ricorrenti sotto il triplice profilo: 1) della mancanza, in capo alla promittente venditrice, della proprietà dei 40 ettari di terreno pretesi ex adverso;
2) della impossibilità sopravvenuta al sorgere dell'obbligazione; 3) della 19 onerosità sopravvenuta perché il prezzo unitario, pattuito trentotto anni prima, era ormai divenuto "ridicolo”. In definitiva, si rimprovera alla sentenza impugnata di avere addebitato al comportamento della CI RI il ritardo nell'esecuzione del contratto, senza una idonea motivazione e senza aver considerato il comportamento del MO successivo al contratto. Neppure queste censure hanno pregio. Non è dato comprendere, infatti, nonostante la diffusa articolazione del motivo, in che modo i ricorrenti intendano superare l'ostacolo costituito dal giudicato formatosi sull'inesistenza di qualsiasi inadempimento da parte del promittente compratore ed in base a che cosa definiscano tale giudicato privo di “importanza determinante”, sol perché il MO, con la sua citazione introduttiva e fino alla vigilia dell'ultimo giudizio di rinvio, aveva pervicacemente insistito nel chiedere il trasferimento dell'intero fondo di circa quaranta ettari anziché limitarsi a pretendere i circa trentadue ettari risultanti dall'accordo modificativo del 24 novembre 1961, visto che essi stessi riconoscono che la sentenza d'appello del 1969 divenuta irrevocabile aveva già preso in considerazione il comportamento processuale in parola e, pur qualificandolo "poco commendevole” o “eccessivo”, aveva espressamente escluso che esso fosse annoverabile tra le cause che avevano impedito "l'accordo sull'atto definitivo”, respingendo, 2 20 0 perciò, la domanda di risoluzione della CI RI e individuando, invece, nel comportamento inadempiente di quest'ultima la vera causa della mancata stipula. La verità è che in tal modo si tenta di valorizzare quella condotta processuale del promittente compratore, sostenendo che essa, scartata come causa di risoluzione sol perché successiva all'evento della mancata stipulazione del contratto definitivo, doveva comunque impedire l'accoglimento della domanda ex art. 2932 cod. civ., ma il ragionamento è privo di consistenza logica e, oltre tutto, postula infondatamente (come già si è detto nell'esaminare il secondo motivo) la mancata formazione del giudicato sull'esplicita affermazione della sentenza 18.3.1969 secondo cui a rendersi colpevolmente inadempiente e ad impedire, quindi, la stipulazione del contratto definitivo era stata la promittente venditrice. Altra cosa è dire che per effetto della ridondante pretesa del MO si erano verificate un'impossibilità di adempiere da parte della CI RI oppure un'impossibilità od eccessiva onerosità sopravvenute della sua prestazione, ma in proposito, a prescindere da ogni altra considerazione, è dirimente il rilievo che le sentenza oggi impugnata ha esplicitamente affermato (pag. 21-22) che tali domande od eccezioni, mai avanzate in primo grado, erano nuove e, quindi, irrimediabilmente precluse in quella sede di rinvio, affermazione, 21 questa, ormai intangibile perché non fatta oggetto di alcuna censura con i motivi del ricorso in esame. Con il quinto motivo vengono denunziate violazione dell'art. 2652 e segg. cod. civ., violazione e falsa applicazione di norme di diritto, omessa pronuncia sulla domanda degli intervenuti, omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti, lamentandosi che la Corte di rinvio abbia, da una parte, rigettato la domanda del MO di trasferimento dell'intero fondo di circa 40 ettari e trasferito ai suoi eredi soltanto mq 336.774,88, con ordine al Conservatore "di procedere alla cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione sulle parti del bene non interessate dal presente trasferimento”, e, dall'altra, non abbia accolto la domanda degli interventori, aventi causa dalla CI RI, di individuare il fondo al netto delle porzioni loro attribuite, per essere i loro titoli tutti successivi alla trascrizione della citazione, mentre, se tale trascrizione era stata considerata illegittima su sette dei quaranta ettari, tanto che ne era stata ordinata la cancellazione, non le si poteva attribuire valore anche relativamente ad essi ed andava accolta la domanda di risarcimento avanzata da detti interventori per l'indebita trascrizione. La doglianza non ha fondamento. Come riferiscono gli stessi ricorrenti, la Corte di rinvio ha espressamente esaminato le domande degli interventori, sia quella di 2 2 22 2 individuazione del bene da trasferire al netto delle porzioni loro attribuite, sia quella di risarcimento del danno, rigettando la prima in base al rilievo che i titoli sui quali si basava la pretesa erano tutti successivi alla trascrizione dell'atto di citazione del MO (pag. 14 della sentenza) e la seconda a causa della accertata legittimità della trascrizione stessa, per cui resta escluso in radice il denunziato vizio di omessa pronuncia. Per il resto non si comprende, data l'estrema genericità del motivo, quale conseguenza, ai fini della lamentata violazione dell'art. 2652 cod. civ., si voglia trarre dal fatto che la Corte abbia ordinato la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale sulle particelle del fondo non interessate dalla vendita, dal momento che non si contesta affatto la suddetta affermazione di posteriorità dei titoli di acquisto degli interventori rispetto a quella trascrizione, e tanto meno si contesta che le particelle (neppure precisate) da essi acquistate fossero comprese, oltre che nella trascrizione stessa, anche tra quelle riportate nel tipo di frazionamento in data 28.7.1975 del geom. IA come facenti parte del comprensorio interessato alla vendita CI-MO (tipo di frazionamento espressamente richiamato nel dispositivo della sentenza e facente parte integrante dello stesso). ->Del pari infondato è il sesto motivo, col quale denunziandosi violazione degli artt. 1224 cod. civ. e 360 cod. proc. civ., insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo prospettato dalle 23 parti-si sostiene che, poiché era stato l'inadempimento del MO - a causare l'annosa controversia, si sarebbe dovuta accogliere la domanda di rivalutazione del residuo prezzo e che, siccome era stata ordinata la cancellazione della trascrizione della citazione su circa tre ettari, si sarebbero dovuti escludere “dal pagamento del residuo prezzo della vendita i proprietari dei sette ettari che comunque dovevano essere individuati". Per la prima di tali censure, basata sul postulato dell'inadempimento del promittente compratore, è sufficiente richiamare quanto detto in proposito in sede di esame del secondo e del quarto motivo. L'altra censura è del tutto generica, non essendo dato comprenderne il significato, visto che il pagamento del residuo prezzo è stato posto correttamente a carico degli eredi del promittente compratore è a favore degli eredi della promittente venditrice. Con il settimo motivo (erroneamente indicato anch'esso come sesto) si denunzia, ex art. 360 cod. proc. civ., omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti e comunque rilevabile d'ufficio, lamentandosi testualmente che la gravata sentenza “da una parte, ritiene il bene immobile appartenente agli eredi di CI RI del Gallo DE dei quali fa in parte i nomi ma che non esistono, avendo tutti rinunciato all'eredità, dall'altro non fa i nomi degli aventi causa di CI RI DE”, così da risultare per 24 vari aspetti ineseguibile, tanto che gli eredi MO ne avevano chiesto, ma senza successo, la correzione a norma dell'art. 287 cod. proc. civ.. Si ripetono, poi, alcune delle doglianze già formulate in precedenza e già esaminate, come quelle relative alla inefficacia della trascrizione per le porzioni di fondo vendute dalla CI dopo la trascrizione della domanda iniziale e alla individuazione dei destinatari del prezzo. Anche queste censure sono generiche e scarsamente intelligibili, non specificandosi alcunché in ordine alla asserita ineseguibilità della sentenza e al contenuto della rigettata istanza di correzione (per altro presentata dagli eredi MO), né spiegandosi il perché di detta ineseguibilità, anche in relazione al fatto che tra i numerosi soggetti indicati in sentenza come proprietari dell'immobile trasferito e beneficiari del residuo prezzo, nonché come destinatari dell'ordine di rilascio di detto immobile vi è l'Avv. ER Cacciolla quale curatore dell'eredità giacente di DE CI RI. Con l'ottavo motivo (erroneamente indicato come settimo) si EV denunziano, infine, violazione dell'art. 112 cod. proc. Ved omessa motivazione, addebitandosi alla Corte di rinvio di aver pronunciato oltre i limiti della domanda attorea, cioè di aver attribuito agli eredi MO la proprietà di mq 336.774,88 di terreno (pari ad Ha 25 33.67.75 circa), mentre l'estensione per ultimo richiesta era di Ha 32.90, 32.91 o 32,74. La censura non ha alcun pregio, poiché la evidenziata differenza di superficie, come si desume chiaramente dalla motivazione della sentenza impugnata (pag. 23), non vuol dire affatto che siano stati trasferiti agli eredi MO dei terreni in più rispetto a quelli di cui il loro dante causa aveva domandato il trasferimento, ma solamente che le particelle richieste, individuate dalle parti, con l'accordo modificativo del 20.11.1961, sulla base di uno dei progetti alternativi redatti dal geom. Mancini e da questi calcolate come aventi l'estensione di mq 329.000 circa, erano invece risultate estese mq. 336.774,88 in base alle misurazioni compiute in corso di causa dal c.t.u. geom. IA. Alla stregua di tutte le osservazioni che precedono il ricorso principale deve essere rigettato. Con il primo motivo del loro ricorso incidentale NI MO, DI MO e IN De NT ved. MO denunziando violazione dell'art. 132 cod. proc. civ. e dell'art. 2826 cod. civ., in relazione all'art. 360 cod. proc. civ. si dolgono che la Corte di rinvio sia incorsa in alcune inesattezze e che, poi, abbia respinto la loro istanza di correzione ex art. 287 cod. proc. civ. in base al rilievo che quanto richiesto non era necessario, mentre, in realtà, proprio per quelle inesattezze, consistenti nella mancata indicazione dei dati catastali e dei confini richiesti dal richiamato art. 2826 c.c. nonché degli attuali 26 intestatari delle particelle trasferite e di quelle non trasferite, il Conservatore dei RR.II. aveva ritenuto non trascrivibile la decisione e si era rifiutato di procedere alle disposte parziali cancellazioni delle trascrizioni della domanda iniziale. Altre inesattezze, secondo i ricorrenti incidentali, erano rappresentate dalla genericità della condanna a versare il residuo prezzo a tutte le controparti, mentre esso spettava, ed occorreva indicare la quota di ognuno, solo agli attuali proprietari delle particelle trasferite o da consegnare e dalla mancata indicazione delle modalità di detto versamento. Queste censure coincidono sostanzialmente con quelle avanzate con il settimo motivo del ricorso principale e debbono seguirne la stessa sorte. Anche esse, infatti, peccano di genericità, in quanto non forniscono alcuna precisa indicazione né sul contenuto dell'istanza di correzione respinta dal giudice a quo, né sulle motivazioni di tale rigetto e neppure sulle ragioni per le quali il Conservatore dei RR.II. avrebbe rifiutato di eseguire quanto ordinatogli con la sentenza, pur in presenza di uno specifico riferimento della stessa all'immobile denominato Castelluccia San OL in agro di Roma, come descritto nel tipo di frazionamento n. 5 del geom. NI IA datato 28.7.1975 con i dati catastali ivi specificati, allegato agli atti di causa”. 27 1 Quanto al pagamento del residuo prezzo, correttamente la Corte territoriale ha disposto che esso avvenisse a favore degli eredi di DE CI RI, nominativamente indicati, e a nulla rileva che alcuni di essi o tutti abbiano rinunziato nel frattempo all'eredità, tanto più che, come già detto, tra i destinatari di detto pagamento vi è anche il curatore dell'eredità giacente. D'altra parte eventuali difficoltà nell'esecuzione vanno risolte nella sede opportuna e non possono costituire materia di ricorso per cassazione. Con il secondo motivo del ricorso incidentale denunziandosi violazione dell'art. 132 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 stesso codice si lamentano una ulteriore imprecisione della gravata sentenza - consistente nell'aver indicato come contumaci le eredi di LO CI RI, cioè la vedova RI ON AL e le figlie UD e RI AE che, invece, si erano regolarmente costituite in giudizio con comparsa 26.5.1994, anche se avevano dichiarato in quella sede di non avere più interesse alla causa per avere rinunciato all'eredità del loro dante causa e di DE CI RI. La doglianza va disattesa, poiché, a prescindere dall'interesse a proporla in capo ai MO-De NT, è ius receptum che l'omessa o inesatta indicazione di alcuna delle parti o della loro posizione nell'ambito del processo, in tanto può produrre nullità della sentenza in quanto riveli che il contraddittorio non si è regolarmente costituito a 2 28 9 norma dell'art. 101 cod. proc. civ. o generi incertezza circa i soggetti ai quali la decisione si riferisce, mentre alla semplice irregolarità formale od incompletezza dell'intestazione, come pure alla erronea indicazione come contumaci di parti regolarmente costituite, ben può porsi rimedio, ove necessario, attraverso la procedura prevista dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. (v. sent. 927/74, 4843/92, 2030/94, 10448/96). Pertanto, anche il ricorso incidentale deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi, oltre alla reciproca soccombenza, per compensare le spese del presente giudizio di legittimità fra tutte le parti.
P. Q. M.
LA CORTE Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa tra le parti le spese del 1097 129,11 giudizio di legittimità. 45 T 82,63 Così deciso in Roma il 4 ottobre 2001. Francs Dautorrent fIL PRESIDENTE TOT. 211,74 CONSIGLIERE ESTENSORE 2 Опие Очит A M O R E T A 2 R 0 4 T 4 0 e i 2 7 N r é E . , ) S R o E 1 P p L IL CANCELLIERE C1 z p 1 L A E r n . i Valeria Neri p G 0 2 o D a r t S u o € 3 a A a A a i I o e e d z i I r d Z t i a N A n r v DEPOSITATO IN CANCELLERN a r O i G N I e s e t o S C E r a n t e i e r e C l 4 a V i a g G A r b i t 1. 2 a r M Roms 11 FEB 2002 P s i s A i a . n D s g o l M s I p . e . r t s t R e . D o ( R p D ( o r u e ( 0 0 2 2 A