Sentenza 23 novembre 2010
Massime • 1
In tema di rapporti tra il reato di abuso dei mezzi di correzione e quello di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, deve escludersi che l'intento educativo e correttivo dell'agente costituisca un elemento dirimente per far rientrare il sistematico ricorso ad atti di violenza commessi nei confronti di minori nella meno grave previsione di cui all'art. 571 cod. pen. Ne consegue che l'esercizio del potere di correzione al di fuori dei casi consentiti, o con mezzi di per sè illeciti o contrari allo scopo, deve ritenersi escluso dalla predetta ipotesi di abuso e va inquadrato nell'ambito di diverse fattispecie incriminatrici. (Nel caso di specie, la S.C. ha censurato la pronuncia di merito, ravvisando il delitto di maltrattamenti nei confronti dei bambini affidati ad un asilo).
Commentari • 7
- 1. eccesso metodi educativihttps://www.osservatoriofamiglia.it/
- 2. Bullismo tra ragazzini e limiti degli interventi correttiviAndreas Michael · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 3. Abuso dei mezzi di correzionehttps://www.studiocataldi.it/
- 4. Fatti espisodici o maltrattamenti? (Cass. 38393/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 ottobre 2021
Fatti episodici, pur lesivi dei diritti fondamentali della persona, ma non riconducibili nell'ambito della descritta cornice unitaria, perché traggono origine da situazioni contingenti e particolari che sempre possono verificarsi nei rapporti interpersonali non integrano il delitto di maltrattamenti, ma conservano eventualmente, se ne ricorrono i presupposti, la propria autonomia come delitti contro la persona, già di per sé sanzionati dall'ordinamento giuridico. Fatti episodici non costituiscono maltrattamenti: va accertata l'abitualità e la significativa pluralità delle azioni vessatorie, fisiche e psicologiche nei confronti di minori affidati per ragione di educazione, e un eventaule …
Leggi di più… - 5. Insegnante punisce bullo, ma dignità va rispettata (Cass. 34492/12)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 settembre 2020
La risposta educativa dell'istituzione scolastica ad atti di bullismo deve essere sempre proporzionata alla gravità del comportamento deviante dell'alunno e che, in ogni caso, essa non può mai consistere in trattamenti lesivi dell'incolumità fisica o afflittivi della personalità del minore. Nel processo educativo, essenziale è la congruenza tra mezzi e fini, tra metodi e risultati, cosicchè diventa contraddittoria la pretesa di contrastare il bullismo con metodi che finiscono per rafforzare i convincimento che i rapporti relazionali (scolastici o sociali) sono decisi dai rapporti di forza o di potere. La costrizione a scrivere cento volte la frase "sono un deficiente", lesiva della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/11/2010, n. 45467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45467 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2010 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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La sentenza richiesta è in fase di oscuramento