Sentenza 25 ottobre 2003
Massime • 1
Il principio della retribuzione sufficiente di cui all'articolo 36 della Costituzione riguarda esclusivamente il lavoro subordinato e non può essere invocato in tema di compenso per prestazioni lavorative autonome, ancorché rese, con carattere di continuità e coordinazione, nell'ambito di un rapporto di collaborazione, assimilabile a quelle svolte in regime di subordinazione. (In applicazione di tale principio la S.C. ha confermato la sentenza con cui era stata rigettata la domanda di un tecnico comunale, cui l'incarico era stato affidato, in forza di delibere comunali, con un compenso forfettario mensile fisso per alcune prestazioni e con un compenso parametrato alla tariffa professionale scontata per altre attività, volta a lamentare l'iniquità del trattamento retributivo).
Commentario • 1
- 1. Compenso del professionista: p.a. può condizionarlo al finanziamento dell'operaAccesso limitatoLuigi Viola · https://www.altalex.com/ · 20 ottobre 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/10/2003, n. 16059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16059 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2003 |
Testo completo
M Aula A 1 605 9 /03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott. Giovanni PRESTIPINO Presidente R.G. nn. 14947/01 e 18096/01 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Cron. 32729 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere Rep. Dott. Filippo CURCURUTO Consigliere Udienza 1° luglio 2003 Prof. Bruno BALLETTI Cons. relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso (r.g. 14947/01) proposto da: NO IN, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Fortino, pressoil cui studio è elettivamente domiciliato in Roma all VIA, Alfredo Catala 4 c/o Alberto santamaria, piazzale Clodio n. 13 giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI LENI, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Rugolo ed elettivamente . 4162 3 domiciliato in Roma alla via dei Villini n. 4 (presso l'avv. Arturo Antonucci), giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
NONCHE' sul ricorso incidentale (r.g. 18096/01) proposto da: COMUNE DI LENI, rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato come dinanzi indicato;
- ricorrente in via incidentale -
contro
NO IN, rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato come dinanzi indicato;
- intimato in via incidentale - avverso la sentenza del Tribunale di Messina-Sezione Lavoro n. 726 del 13 febbraio 2001 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 618/96), notificata in data 30 marzo 2001. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1° luglio 2003 dal consigliere Bruno Balletti;
Uditi gli avv.ti Giuseppe Fortino e Claudio Rugolo;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Riccardo Fuzio, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. - 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. al Pretore-Giudice del Lavoro di Messina IN AC conveniva in giudizio il Comune di LE esponendo che: *) lo stesso gli aveva affidato l'incarico di tecnico comunale, in forza di delibere n. 43/1976 e n. 39/1975, con un compenso forfettario mensile fisso per alcune prestazioni e con un compenso parametrato alla tariffa professionale "scontata" per altre attività; *) il Comune aveva interrotto il cennato rapporto a decorrere dal 1° agosto 1994 in forza delle delibere n. 75/1994 e n. 141/1994 (quest'ultima definitivamente approvata dal CO.RE.CO in data 20 gennaio 1995); *) gli erano dovute le competenze forfettarie mensili relative al periodo agosto 1994/gennaio 1995; *) i compensi percepiti erano esigui ed insufficienti e la riduzione delle competenze rispetto alle tariffe professionali erano illegittime;
*) non gli era stata corrisposta la remunerazione di talune prestazioni di progettazione effettivamente svolte. Tanto premesso il ricorrente chiedeva la condanna del Comune di LE al pagamento di tutti i compensi derivanti dal rapporto parasubordinato ed al risarcimento dei danni с к morali e materiali subiti per la risoluzione del rapporto, ivi compreso la е maggiorazione di cui alla legge n. 143/1949 per le prestazioni di progettazione relative ad opere rimaste incompiute. - 3 . Nel relativo giudizio si costituiva il Comune di LE eccependo, in via preliminare, la carenza di giurisdizione - posto che la domanda principale formulata dal ricorrente mirava all'accertamento dall'incarico della deliberazione di revoca dell'illegittimità la carenza di competenza per materia e per territorio professionale " del Giudice del lavoro di Messina, la nullità del ricorso per l'indeterminatezza delle pretese e, nel merito, la prescrizione di talune pretese e, comunque, l'infondatezza di ogni domanda. L'adito Giudice del lavoro rigettava la domanda attorea, ma - su appello "principale" della AC e appello "incidentale" del Comune di LE il Tribunale di Messina (quale Giudice del lavoro di secondo - grado) così provvedeva: 1) in parziale accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale, condanna il Comune di LE alla corresponsione in favore di AC IN della somma di lire 2.875.598, a titolo di compensi richiesti per prestazioni professionali, determinati ai sensi dell'art. 10 della legge n. 143/1949 e scontati secondo le pattuizioni intervenute con l'ente pubblico, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
2) compensa per due terzi tra le parti le spese dei due gradi del giudizio, ponendo a carico del Comune di रा ए LE la frazione residua>>. Per quello che rileva in questa sede il Giudice di appello ha affermato che: a) la constatazione che le prestazioni rese dallo 4 さ AC in ottemperanza alla convenzione avevano natura parasubordinata basta a radicare nel giudice del lavoro la competenza per la presente controversia>>; b) il rapporto fra il Comune di LE e l'ingegnere AC deve allora essere inteso unilateralmente e ricondotto alla competenza del giudice del lavoro, sicchè l'eccezione di incompetenza riproposta dal Comune va globalmente disattesa, con conseguente rigetto del relativo motivo articolato con l'appello incidentale>>; c) il principio di adeguatezza della retribuzione ex art. 36 Cost., attenendo alla disciplina sostanziale e non processuale del rapporto di lavoro subordinato, non si applica al lavoro subordinato, [per cui] lo lacono non può lamentare in questa sede l'iniquità di un trattamento retributivo dallo stesso accettato sottoscrivendo la convenzione con l'ente>>; d) l'eccezione di incompetenza in favore del collegio arbitrale, sollevata dal Comune per la prima volta con la memoria nel giudizio di appello, si rileva chiaramente intempestiva, atteso che l'incompetenza del giudice ordinario, per essere la vertenza definibile tramite arbitrato rituale, non è rilevabile d'ufficio, ma costituisce oggetto di un'eccezione in senso proprio da proporsi in limine litis, ossia con la prima difesa>>; e) in merito ai compensi rivendicati per l'attività di progettazione, nessuna somma può pretendere lo AC, emergendo dalla documentazione in atti che la 11 corresponsione del compenso era sospensivamente condizionata alla 5 concessione del finanziamento ed essendo pacifico che dette opere non furono mai finanziate né realizzate>>; f) in merito al progetto del 4 novembre 1987, in questo caso non risultando l'esistenza di alcuna condizione sospensiva e non essendo maturata alla data della notifica del ricorso pretorile l'eccepita prescrizione decennale, viene riconosciuto il diritto dello AC al compenso invocato>>; g) circa la disapplicazione in via incidentale della delibera n. 141 del 3 novembre 1994 della g.m. di LE (invocata in questa sede dallo AC ai fini di una eventuale condanna dell'amministrazione al risarcimento dei danni morali e materiali), non sono emersi i profili di illegittimità di detta delibera, peraltro regolarmente approvata dall'organo tutorio, lamentati dall'appellante>>. Per la cassazione di tale sentenza IN AC propone ricorso affidato a sei motivi e sostenuto da memoria ex art. 378 c.p.c.. L'intimato Comune di LE resiste con controricorso e propone, a sua volta, ricorso incidentale affidato a due motivi. لMOTIVI DELLA DECISIONE I -. Deve essere disposta la riunione dei due ricorsi in quanto proposti م ه contro la medesima sentenza (art. 335 cod. proc. civ.). II. Con il primo motivo il ricorrente in via principale - denunciando "violazione dei principi e delle norme in tema di onere probatorio e 6 2. 2 vizi di motivazione" - censura l'asserzione dei giudici di secondo grado, secondo i quali, la corresponsione delle competenze fosse subordinata alla concreta esecuzione di specifiche prestazioni e non legata alla semplice disponibilità del professionista ... [per cui], a differenza di quanto asserito dai giudici di appello, il mancato tramutamento dell'acclarata disponibilità dello AC in concreta prosecuzione del rapporto di lavoro non poteva esimere il Comune dall'onere di retribuire il ricorrente sino al momento in cui l'atto di recesso si fosse perfezionato nelle modalità di legge, rendendosi - solo - la disponibilità del professionista concretamente priva di allora conseguente giuridicamente rilevanti>>. Con il secondo motivo del ricorso principale lo AC denunciando "violazione dell'art. 36 Cost. e delle leggi nn. 340/1976 e 143/1949, nonché vizi di motivazione" addebita al Tribunale di Messina una lettura "restrittiva" della cennata norma costituzionale - alla quale, invece, deve essere data una lettura "in senso evolutivo" in adeguamento a espressioni del mondo del lavoro affermatesi successivamente all'introduzione dell'art. 36, come quello del rapporto parasubordinato>> - e di avere ritenuto altrettanto erroneamente che ا ک ل ا lo AC non potesse lamentare l'iniquità del trattamento retributivo neppure sotto il profilo della inderogabilità dei minimi tariffari ... in 7 contrasto con le previsioni normative richiamate e, comunque, 3 mediante incongrua motivazione>>. Con il terzo motivo il ricorrente denunciando "violazione dell'art. 12 bis della legge n. 109/1994 e vizi di motivazione” - censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale erroneamente rigettato le richieste dello AC con riferimento ai compensi per la redazione di specifici progetti per i quali il professionista non ha ricevuto alcun onorario in contrasto con quanto sancito dalla cennata norma [donde] è evidente come, a fronte del preciso divieto sancito da una specifica previsione normativa, non possa (anche se sottoscritta anteriormente all'introduzione della stessa norma) essere ritenuta legittima la condizione sospensiva contenuta nel disciplinare di incarico sottoscritto dallo AC>>>. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente "principale" denunciando "violazione degli artt. 1355 cod. civ. e 18 e 19 della l.r. n. 10/1993" rileva, con riferimento alla clausola condizionale che subordinava il pagamento della prestazione al conseguimento del finanziamento dell'opera, che il Tribunale erroneamente non ha considerato tale clausola chiaramente nulla in quanto la stessa si configurava come condizione meramente protestativa e, essendo evidente come la condizione relativa al pagamento del compenso del さ professionista subordinatamente all'ottenimento del finanziamento, 8 finisce per costituire una condizione sospensiva rimessa alla mera volontà della controparte, [per cui] tale clausola non poteva sfuggire alla sanzione di nullità comminata dall'art. 1355 cod. civ.>>. Con il quinto motivo il ricorrente denunciando "vizi di - motivazione e violazione degli artt. 2946 e 2935 cod. civ." - rimarca che il provvedimento del Tribunale risulta carente di motivazione in relazione al profilo relativo alla decorrenza del termine prescrizionale ... [in quanto] non ha tenuto in considerazione la circostanza che, al di là della data di conferimento degli incarichi, ciò che rileva, ai fini della presente controversia, è la data di realizzazione delle relative opere [perchè] solo al compimento delle opere si esaurisce l'attività professionale e sorge il diritto al pagamento del corrispettivo>>. Con il sesto motivo lo AC - denunciando "violazione -censura la sentenza dell'art. 2041 cod. civ. e vizi di motivazione" impugnata nella parte in cui erroneamente ritiene inammissibile la richiesta avanzata in via gradata di un equo indennizzo, anche ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., con riferimento alle molteplici prestazioni progettuali effettuate, [e ciò] senza fornire una adeguata esposizione delledelle ragioni che potevano determinare tale inammissibilità, posto che la semplice proposizione in grado di appello di tale istanza non costituisce di per sé elemento idoneo a far - - ritenere inaccoglibile la domanda stessa>>.
9 - Con il primo motivo il ricorrente "in via incidentale" censura la - sentenza del Tribunale di Messina nella parte in cui afferma che gli incarichi affidati allo AC dalla giunta municipale con singole deliberazioni afferiscono sempre al rapporto di subordinazione con competenza funzionale del giudice del lavoro>>. Con il secondo motivo del ricorso "incidentale" il Comune di LE addebita al Giudice di appello l'errata decisione di avere posto a carico di esso Comune un terzo delle spese processuali avendo il concludente riportato una decisione utile in primo grado, minimamente riformata in appello>>. -III Il primo motivo di ricorso come dinanzi proposto si appalesa infondato, in quanto la decisione della causa è stata assunta dal Giudice di appello in base alla valutazione delle risultanze processuali considerate nel loro complesso - ritualmente acquisite, donde sono da ritenere inammissibili le doglianze relative alla genericamente asserita "violazione dei principi in tema di onere probatorio” ed ai pretesi "vizi di motivazione", in relazione ai quali occorre precisare che il vizio di carente o illogica motivazione deducibile in sede di legittimità sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulti dalla sentenza, sia riscontrabile il deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può, invece, consistere in un apprezzamento in ! senso difforme da quello preteso dalla parte perchè l'art. 360 n. 5 cod. ? O 10 proc. civ. non conferisce alla Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico- formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le risultanze processuali, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le stesse, quelle ritenute più idonee per la decisione. Nella specie non si evince, dalla disamina della sentenza impugnata, l'esistenza di un errato o deficiente esame di punti decisi- vi della controversia dato che il Tribunale di Messina, con esaustiva motivazione in relazione alle risultanze processuali, ha correttamente ed esattamente deciso sul punto che lo AC non ha fornito alcuna prova di avere svolto nel periodo compreso fra il 1° agosto 1994 ed il 20 gennaio 1995 attività idonee a giustificare la corresponsione del compenso forfettario>> e che tale valutazione non è rimasta superata dai prospetti paga redatti dal datore di lavoro e dalla deposizione del teste AL TE non accompagnata da alcuna altra risultanza probatoria>>. -In particolare a conferma dell'inammissibilità della cennata censura, con espressa avvertenza che le argomentazioni che seguono valgono anche per le censure attinenti sempre asseriti "vizi di motivazione" proposti con i successivi motivi di ricorso - vale sintetim р п 11 ribadire, al fine della verifica (negativa) della ricorrenza dei principi pertinenti ai profili essenziali alla dedotta impugnativa, che: a) il difetto di motivazione, nel senso d'insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l'obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece,- come per le censure mosse nella specie dal ricorrente quando vi sia difformità - rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati (Cass. n. 2114/95); b) il vizio di motivazione sussiste unicamente quando le motivazioni del giudice non consentano di ripercorrere l'iter logico da questi seguito o esibiscano al loro interno un insanabile contrasto ovvero quando nel ragionamento sviluppato nella sentenza sia mancato l'esame di punti decisivi della controversia (Cass. n. 3928/00) - irregolarità queste che non connotano di certo la sentenza impugnata -; c) per poter considera-re la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi come 12 - sicuramente ha fatto il Tribunale di Messina - le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. n. 13342/99). IV -. Anche il secondo motivo di ricorso appare infondato. Al riguardo questa Corte ha, da tempo, affermato che il principio della retribuzione sufficiente ex art. 36 della Costituzione riguarda esclusivamente il “lavoro subordinato" e non può essere invocato in tema di compenso per il “lavoro autonomo" ancorché assumente il carattere della cd. “parasubordinazione” (arg. ex art. 409, n. 3, cod. proc. civ.). Tale consolidato orientamento (Cass. n. 13941/2000, Cass. n. 10060/1998, Cass. n. 4221/1995, Cass. n. 9705/1994, Cass. n. 5291/1991, Cass. n. 7543/1990, Cass. n. 3532/1990, Cass. n. 1245/1989, Cass. n. 6662/1986, Cass. Sez. Un. n. 224/1986, Cass. Sez. Un. n. 2016/1985), si è sviluppato fino a negare che al lavoro autonomo, anche se parasubordinato, possano applicarsi le norme sostanziali di garanzia sancite per il lavoro subordinato, atteso che non è corretto configurare un'interpretazione estensiva diretta a valorizzare il dato della comunanza della tutela processuale ex art. 409, n. 3, cod. proc. civ. prevista per il lavoro subordinato e parasubordinato al fine di 13 " + trarre l'errata conclusione di ritenere principi generali quelle che sono specifiche eccezioni (Cass. n. 2420/1996, Cass. n. 2426/1995). La cennata conclusione - circa i limiti di applicabilità dell'art. 36 Cost. deve essere chiarita nel senso che la norma costituzionale è - intesa ad assicurare la tutela della persona del lavoratore e la soddisfazione dei bisogni fondamentali suoi e della sua famiglia;
non già a garantire la parità delle prestazioni nel rapporto sinallagmatico di lavoro. Se, pertanto, i principi contenuti nella detta norma debbono considerarsi applicabili nel campo del lavoro autonomo e in particolare nel campo delle professioni intellettuali, tale applicazione non può aversi se non in considerazione dell'attività complessiva del professionista, nei modi e nei limiti in cui essa sia accertabile e valutabile, e non in relazione ai singoli rapporti e alle singole prestazioni in cui si esplica l'attività del libero professionista. Pervero, la norma de qua non può essere scomposta in precetti distinti, con diversi campi di efficacia, isolando dal contesto della disposizione il precetto della corrispondenza della retribuzione alla quantità e qualità di lavoro prestato, come il solo applicabile al lavoro autonomo: interpretazione che, oltre a non corrispondere a fondamentali esigenze di ermeneutica, contrasterebbe con la ragione storica e sociale della norma, considerata nella sua unità [cfr. Corte Cost. n. 75/1964 nella р о particolare fattispecie (sotto taluni profili ravvicinabile alla presente) 14 - concernente l'art. 28 della legge n. 464/1961 - che aveva ridotto alla metà gli onorari notarili per gli atti relativi alla formazione ed all'arrotondamento della piccola proprietà contadina - in relazione a cui veniva, appunto, dichiarata infondata la questione di costituzionalità con riferimento all'art. 36, primo comma, Cost.]. Ciò in considerazione che il dato sociologico della condizione (ab origine) di sottoprotezione (a cui l'ordinamento positivo reagisce con la peculiare normativa "di sostegno") costituisce un attributo tipico e specifico del solo lavoro prestato in regime di subordinazione e che il principio della sufficienza retributiva assume, per la materia del "lavoro subordinato", carattere innovativo e derogatorio rispetto al principio generale dell'equilibrio sinallagmatico che, invece, caratterizza la regolamentazione della materia del "lavoro autonomo". Alla stregua di quanto ora statuito a conferma della giurisprudenza di questa Corte e della Corte Costituzionale [secondo la quale non ha fondamento la tesi per cui le tariffe professionali, una volta fissate con la collaborazione degli ordini professionali, sarebbero inderogabili dallo stesso legislatore, in quanto, essendo basata sulla corrispondenza del compenso al lavoro prestato, ogni deroga ad esse implicherebbe violazione dell'art. 36 Cost. e ciò perché il senso dell'art. 36 non è di garantire la parità delle contrapposte prestazioni e non è neanche esatto che le tariffe siano stabilite con esclusivo 15 . 1 riferimento alla quantità e qualità del lavoro prestato>> (così Corte Cost. n. 75/1964 cit.)], non può ritenersi nulla, ai sensi dell'art. 1418, primo comma cod. civ. - nella carenza di un'esplicita previsione in tal senso il fatto, comunque elusivo, dell'obbligatorietà dei "minimi inderogabili" delle tariffe professionali, in quanto - a prescindere dalla natura del rapporto intercorrente tra le parti non è insito - all'inderogabilità il carattere del precetto dettato nell'interesse della collettività la cui inosservanza determina, ai sensi del primo comma dell'art. 1418 cit., la nullità delle convenzioni derogatorie (cfr. Cass. n. 247/2001). Pertanto la decisione del Giudice di appello, che mediante uniformato adeguata, puntuale motivazione si è adeguato a tale principio, merita ん conferma con conseguente rigetto del secondo motivo del ricorso principale. V -. Pure il terzo motivo deve essere respinto. Infatti la censura proposta con tale mezzo si fonda sulla violazione dell'art. 12 bis della legge n. 104/1994: legge che come " ammesso dallo stesso ricorrente è stata promulgata successivamente alla data di sottoscrizione della convenzione contrattuale intercorsa tra le parti, per cui vale il principio della irretroattività della legge a norma del quale la norma che vale è quella in vigore al momento del fatto e non ha, appunto, effetto retroattivo. р о 16 I VI. Anche il quarto motivo del ricorso principale non è meritevole di accoglimento, in quanto la genericità della censura secondo la quale - risulterebbe dagli atti dei procedimenti penali scaturiti a decorrere dal giugno 1994 che il Comune di LE ha sistematicamente e palesemente cercato di osteggiare l'attività professionale del ricorrente>> e emergerebbe, altresì, la previa e definitiva volontà dell'amministrazione comunale di non perseguire il finanziamento delle opere progettate dal ricorrente>> - sulla base di dati fattuali non specificati in relazione alle risultanze processuali di riferimento (e, quindi, neppure trascritti nell'ambito del ricorso) vizia la censura stessa di evidente inammissibilità. In particolare, si rileva che il ricorrente per cassazione, il quale deduca l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata in relazione alla valutazione di una decisiva risultanza processuale, ha l'onere di indicare in modo adeguato e specifico la risultanza medesima, dato che il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (Cass. n. 5404/2001); onere che deve essere inteso nel senso che il ricorrente deve trascrivere integralmente i dati fattuali e le risultanze probatorie non, malamente, valutate dal giudice del merito, nonché di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse (cass. n. 7434/2001), ed a cui, 17 non ha sicuramente nella specie, il ricorrente stesso ripetesi ottemperato. In ogni caso - come questa Corte ha già statuito - non contrasta con la previsione legale dell'inderogabilità di minimi tariffari di ingegneri ed architetti la clausola contrattuale che condiziona il diritto al compenso del professionista, incaricato da un ente locale della predisposizione di un progetto, al conseguimento da parte dell'ente del finanziamento necessario per la realizzazione del progetto;
tale clausola è, quindi, pienamente valida tra le parti, anche se può causare una responsabilità disciplinare del professionista, ove si accerti che essa era preordinata al raggiungimento di scopi contrari alle norme di deontologia professionale (Cass. n. 247/2001; Cass. n. 897/2001). Alla parte motiva delle cennate decisioni si fa, quindi, espresso riferimento a conferma, comunque, dell'infondatezza del quarto motivo di ricorso. VII. In relazione al quinto motivo di ricorso anch'esso infondato - si - rimarca che la pretesa di veder sospesa la prescrizione ex art. 2946 cod. civ. per i crediti concernenti i compensi spettanti al lavoratore autonomo si pone in chiaro contrasto con quanto dinanzi statuito sub "capo IV" e, comunque, con la decisione della Corte Costituzionale n. 41/1979 [che, con l'altra sua sentenza n. 63/1966, ha ritenuto costituzionalmente illegittimo, unitamente agli artt. 2955 n. 2 e 2956 n. 1, l'art. 2948 n. 5 cod. civ. (nella parte in cui consentiva la decorrenza 18 della prescrizione del diritto alla retribuzione del lavoratore subordinato durante il rapporto di lavoro) e non certo l'art. 2946 cod. civ.]. Per quanto concerne, poi, la censura concernente l'asserita violazione dell'art. 2935 cod. civ., la stessa non sfugge al vizio di inammissibilità già riscontrato per il precedente motivo di ricorso (e per le medesime ragioni in precedenza indicate), in quanto anche per tale censura non è stata precisata e specificata dal ricorrente la situazione fattuale alla base del principio generale richiamato genericamente e, pertanto, inammissibilmente da esso ricorrente. VIII . E infine, infondato il sesto motivo del ricorso principale con cui viene censurata la decisione del Tribunale di Messina che ha dichiarato inammissibile la richiesta subordinata di un equo indennizzo in quanto domanda nuova ex primo comma dell'art. 345 cod. proc. civ. proposta per la prima volta in appello. Infatti, la domanda di indennizzo per arricchimento senza causa integra, rispetto a quella di adempimento contrattuale originariamente formulata, una domanda nuova come tale inammissibile se proposta per la prima volta nel giudizio di secondo grado, in quanto dette domande non sono intercambiabili e non costituiscono articolazioni di una unica matrice, riguardando entrambe diritti c.d. eterodeterminati>> (per la individuazione dei quali è indispensabile 19 il riferimento ai relativi fatti costitutivi, che divergono sensibilmente tra loro e identificano due distinte entità), e il ricorrente sostituendo la prima alla seconda, non solo chiede un bene giuridico diverso (indennizzo, anziché il corrispettivo pattuito), così mutando l'originario petitum, ma, soprattutto, introduce nel processo gli elementi costitutivi della nuova situazione giuridica (proprio impoverimento ed altrui locupletazione), che erano privi di rilievo, invece, nell'ambito del rapporto contrattuale (Cass. n. 4612/2001). IX - Nel passare ora alla valutazione dei motivi del ricorso incidentale, si rileva che non merita accoglimento il primo motivo di detto ricorso non potendo scindersi nell'ambito del complesso rapporto tra lo AC e il Comune di LE le prestazioni professionali di cui al compenso forfettario mensile fisso e quelle di cui ai singoli incarichi di progettazione e, comunque, assumendo le prestazioni relative al compenso fisso un rilievo prevalente al fine della qualificazione del rapporto intercorso tra le parti: per cui la competenza - nella specie del Giudice del lavoro ex art. 409 n. 3 cod. proc. civ. - si determina in base al contenuto della domanda principale introduttiva del giudizio. Al riguardo, l'ordinamento espressamente contempla, nell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ., la categoria dei rapporti di lavoro autonomo che sono caratterizzati da una attività prevalentemente personale e continuativa coordinata con una impresa o ente pubblico (c.d. 20 2 parasubordinazione>>): sicché, ai fini della qualificazione del rapporto, si deve aver riguardo unicamente al contenuto delle reciproche obbligazioni delle parti, e, in particolare, al grado di autonomia dell'esecutore, alla prevalenza del risultato sulla durata della prestazione, al più limitato potere di ingerenza del beneficiario della prestazione stessa. Sulla base di tale principio generale, e con riferimento alla particolare situazione processuale nella specie acclarata, il primo motivo del ricorso incidentale deve essere rigettato. " Deve, altresì, essere respinto il secondo motivo del ricorso X incidentale che è compendiato tutto nella seguente stentorea affermazione: non appare condivisibile neanche la statuizione che pone a carico del Comune un terzo delle spese processuali, avendo i concludenti (recte, "il concludente") riportato una deci- sione utile in primo grado, minimamente riformata in appello>>. La trascrizione integrale (con carattere accentuato grafica- mente) del motivo di ricorso - che, ripetesi, compendia “tutta” la cen- sura proposta dal ricorrente incidentale rende evidente l'inammis- sibilità della cennata impugnativa per l'assoluta genericità del requisito ا ا و ع ل che il ricorso deve contenere a pena di inammissibilità ex art. 366 n. 4 cod. proc. civ. (i motivi per i quali si chiede la cassazione con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano>>): requisito che 21 va posto in correlazione con le finalità di individuare l'oggetto della censura, di rendere possibile l'esercizio della funzione giurisdizionale di legittimità da parte della Corte e di identificare le disposizioni ed i principi di diritto che si assumono violati. In particolare, i motivi a sostegno del ricorso per cassazione debbono avere i caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione impugnata;
per cui non possiede certamente il cennato requisito il ricorso i cui motivi, anziché precisare le ragioni delle proposte censure, si esauriscono in una generica postulazione di erroneità della sentenza impugnata e nella pedissequa istanza di cassazione (Cass. n. 8421/1993), considerato che la Corte non ha alcun dovere di ricostruire i possibili significati dei motivi di ricorso non sufficientemente chiari perchè questi, per la loro funzione limitativa dell'ambito dell'impugnativa, debbono, appunto, essere specifici (Cass. n. 2341/1995). Di conseguenza, il ricorso per cassazione deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a rappresentare le ragioni per le quali si chiede la cassazione della sentenza di merito e, specificamente, la deduzione dei motivi di ricorso deve consentire di per sé, in modo autonomo e senza sussidio di diversa fonte, l'immediata, pronta e compiuta identificazione delle questioni da risolvere e deve, perciò, Q O contenere la precisa esposizione delle ragioni addotte a censura della " 22 statuizione impugnata ed a sostegno delle richieste di un diverso giudizio (cfr. Cass. n. 6666/2001). Nella specie, la deduzione - siccome apoditticamente proposta - dal secondo motivo del ricorso incidentale appare emblematica dell'inosservanza di quanto statuito dall'art. 366 n. 4 cod. proc. civ. così come dinanzi indicato ed applicato, perché - senza alcun dubbio - il Comune ricorrente non ha fornito gli elementi indispensabili per una cognizione, da parte della Corte, delle ragioni per le quali la sentenza impugnata dovrebbe essere riformata sul "capo" della regolamentazione delle spese processuali: donde la confermata inammissibilità del “mezzo" in esame. XI . In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, debbono essere respinti sia il ricorso "principale" che il ricorso "incidentale". Ricorrono giusti motivi (idest, “reciproca soccombenza”) per dichiarare compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso, in Roma, il giorno 1° luglio 2003. Il Consigliere estensore Al Presidente tion IL CANCELLIERE Depositato Cancelleria S A M 25 OTT. 2003 E R oggi P U S CANCELLCANCELLIERE