Sentenza 22 gennaio 2001
Massime • 1
Non viola la legge 5 maggio 1976 n. 340, che stabilisce l'inderogabilità dei minimi tariffari per il compenso agli ingegneri ed architetti, ed è pertanto valida, la pattuizione che subordina il diritto del professionista al compenso a condizione o lo sottopone a termine. Ne deriva l'inesperibilità dell'azione sussidiaria di indebito arricchimento da parte del professionista se tale pattuizione, ne' nulla ne' inesistente, è inefficace a causa della condizione.
Commentario • 1
- 1. Compenso del professionista: p.a. può condizionarlo al finanziamento dell'operaAccesso limitatoLuigi Viola · https://www.altalex.com/ · 20 ottobre 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/2001, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. ROSARIO DE JULIO - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - rel. Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LV NZ, elettivamente domiciliato in Roma, via Bistolfi n. 35, presso l'avv. Edith Buonopane, difeso dall'avv. Domenica Amaddeo di Lamezia Terme, come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE di MARTINARO, elettivamente domiciliato in Roma, via Veneto n. 7, presso l'avv. Claudio Magnanti, difeso dall'avv. Giuseppe Sardo di Lamezia Terme, come da procura in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 517 del 29 settembre 1997;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 novembre 2000 dal Consigliere Dott. Carlo Cioffi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del primo motivo del ricorso, con assorbimento degli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'ing. NZ VO, incaricato dal Comune di Martirano della redazione del progetto per la costruzione di una piscina, chiese al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme, ed ottenne, decreto ingiuntivo di condanna dell'ente committente al pagamento del suo compenso, ammontante a lire 35.441.465.
Il Comune di Martirano propose opposizione, e chiese la revoca del decreto, sostenendo che il contratto stipulato con il professionista condizionava il pagamento del suo compenso alla concessione di finanziamenti che aveva provveduto a chiedere ai competenti enti, ma non era stato ancora concesso.
NZ VO si costitui e negò di aver condizionato il suo diritto al compenso richiesto nei sensi affermati dall'opponente;
sostenne poi che in ogni caso la mancata concessione dei finanziamenti non poteva incidere su tale diritto, per l'inderogabilità della tariffa professionale;
e chiese dunque il rigetto dell'opposizione, ed inoltre, in via subordinata ed alternativa, il pagamento della somma richiesta, a titolo di indennizzo per l'arricchimento senza causa conseguito dal Comune di Martirano ai suoi danni nella circostanza.
Il Tribunale rigettò l'opposizione: in particolare perché escluse che nell'accordo stipulato dalle parti fosse stata inserita la clausola condizionale allegata dal Comune di Martirano. Quest'ultimo propose appello, con cui non solo ribadì la sua tesi difensiva, ma eccepi anche che il contratto allegato da Vì NC VO a fondamento della sua domanda principale (ossia dell'azione di adempimento proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo), non si era perfezionato, perché la proposta del professionista di stipularlo era stata accettata dalla Giunta, ma la deliberazione di quest'ultima, mero atto interno, non era poi stata comunicata al proponente dal Sindaco, l'unico deputato, per legge, a manifestare validamente la volontà dell'ente.
L'appellante Comune di Martirano eccepì inoltre la nullità dell'allegato contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 284 del T.U. n. 383 del 1934 e dell'art. 55 della legge n. 142 del 1990, non essendo stata prevista copertura finanziaria.
NZ VO si costituì, ripropose le sue tesi difensive, contrastò le eccezioni con cui controparte aveva sostenuto la nullità e la inesistenza stessa dell'incarico professionale, e ribadì la sua domanda subordinata di indennizzo per arricchimento senza causa del Comune di Martirano, che aveva utilizzato il suo progetto.
La Corte d'appello di Catanzaro, con la sentenza indicata in epigrafe, ricordati i principi giurisprudenziali relativi alla stipulazione dei contratti di diritto privato delle Pubbliche Amministrazioni, segnatamente quello in virtù del quale questi ultimi possono essere stipulati con lo scambio di non contestuali dichiarazioni delle parti, ha affermato che NZ VO e il Comune di Martirano avevano validamente instaurato un rapporto d'opera professionale, essendosi il primo offerto (con una sua lettera del 20 marzo 1987), ed avendo il secondo accettato (con la deliberazione della sua giunta dell'11 giugno successivo) di redigere il progetto di una costruenda piscina comunale;
ha peraltro rigettato l'azione di adempimento con la quale il professionista aveva chiesto il pagamento del compenso a lui dovuto, osservando che sia nella proposta che nell'accettazione era stato precisato che tale pagamento sarebbe avvenuto, "allorché l'opera sarà finanziata", e che tale condizione non si era verificata.
La Corte ha inoltre rigettato la domanda subordinata di NZ VO di pagamento dell'indennizzo per l'arricchimento senza causa che il Comune aveva ricavato dal suo progetto, perché la stipulazione del contratto escludeva la sussidiarietà che caratterizza l'azione prevista dall'art. 2041 cod. civ.. Il soccombente ha chiesto la cassazione di tale sentenza per quattro motivi, che ha poi illustrato con memoria.
Il Comune di Martirano ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sua memoria di cui da ultimo si è detto, NZ VO ha eccepito il difetto di legittimazione del Sindaco del Comune di Martirano, rilevando che non risulta esibita la deliberazione del Consiglio Comunale di ratifica di quella della Giunta, che lo aveva provvisoriamente autorizzato a promuovere la presente lite, prescritta dal T.U. n. 148 del 1915, ed ancora vigente al momento della sua instaurazione.
L'eccezione è infondata.
La legge 8 giugno 1990 n. 142 sulle autonomie locali ha stabilito la competenza esclusiva della Giunta Comunale, organo generale di amministrazione competente per tutti gli atti di amministrazione non riservati al Consiglio Comunale, a rilasciare al Sindaco l'autorizzazione a stare in giudizio, ed ha quindi reso superfluo, per i giudizi in corso (com'era il presente, instaurato poco dopo la sua entrata in vigore) la ratifica di quest'ultimo organo, prescritta dalla precedente normativa, dell'autorizzazione in precedenza conferita dalla giunta. (vedi, tra le tante, le sentenze di questa Corte, 29 marzo 1996 n. 2944, 20 febbraio 1998 n. 1853, 20 ottobre 1998 n. 10378). Prima di esaminare i motivi di ricorso di NZ VO, appare opportuno rilevare che la sentenza impugnata, affermando che il contratto d'opera professionale per cui è causa è stato validamente stipulato, per le ragioni riferite in narrativa, ha implicitamente, ma non equivocamente, rigettato l'eccezione proposta in appello con cui il Comune di Martirano ne aveva rilevato la nullità, per mancanza della copertura finanziaria, anche se al riguardo non ha svolto alcuna considerazione.
Nessuna delle parti ha censurato tale implicita statuizione, e poiché sul punto si è dunque formato il giudicato, a questa Corte non è consentito rilevare di ufficio la detta nullità (vedi da ultimo Cassazione civile sez. II, 4 marzo 1997 n. 1926; sez. I, 20 maggio 1998 n. 5024; sez. I, 25 agosto 1998, n. 8410), anche perché non risultano acquisti agli atti gli elementi di fatto che la comprovano (vedi Cassazione civile sez. II, 15 aprile 1999, n. 3757). Con il primo motivo di ricorso l'ing. NZ VO sostiene che la Corte d'appello di Catanzaro ha correttamente riferito i principi giurisprudenziali relativi alla stipulazione dei contratti privati delle pubbliche amministrazioni, ma non ha altrettanto correttamente applicato tali principi, perché ha ritenuto che "l'incontro delle volontà tra le due parti risultava comprovato dalla nota del 20 marzo 1987, con la quale egli aveva dichiarato di essere disponibile a redigere il progetto per la costruzione di una piscina, e dunque soltanto ... da una sua dichiarazione unilaterale". Il ricorrente sostiene che tale sua proposta non era stata validamente accettata dal Comune, e denunzia pertanto violazione dei principi giurisprudenziali detti, e vizio di motivazione. Il motivo è inammissibile, perché non tiene conto del reale contenuto della parte della sentenza censurata, che è quello sinteticamente riferito in narrativa.
Nella motivazione della sua sentenza la Corte territoriale ha invero posto l'accento sulla lettera del professionista innanzi ricordata, ma solo per evidenziare che anche quest'ultimo aveva, nella sua proposta, condizionato il pagamento del suo compenso alla concessione del finanziamento per la realizzazione dell'opera, e dunque della ragione per cui, come riferito in narrativa, ha rigettato la sua domanda;
ma ciò dopo aver affermato che "l'incontro delle volontà" risultava "dai documenti prodotti", ossia non solo dalla lettera del 20 marzo 1987 del professionista, ma anche dalla delibera di Giunta dell'11 giugno 1987, e dalle note del Sindaco indicate nella parte della sentenza in cui ha riassunto lo svolgimento del processo.
Deve peraltro rilevarsi la carenza di interesse del ricorrente a censurare la statuizione in esame.
Egli ha proposto con il ricorso per decreto ingiuntivo un'azione di adempimento contrattuale, ed ha quindi sempre affermato, nel giudizio di merito, la esistenza del contratto con cui gli era stato conferito l'incarico per il quale ha chiesto il pagamento del relativo compenso, resistendo all'eccezione con cui il Comune di Martirano in appello ne aveva negato l'avvenuta stipulazione nelle forme consentite dalla legge;
e tale azione il ricorrente ha continuato a coltivare con il ricorso per cassazione, riproponendo, con la seconda e la terza censura di cui appresso si dirà, la tesi della efficacia dell'allegato contratto, che ne suppone la rituale stipulazione.
Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver affermato che con l'inciso "allorché l'opera sarà finanziata" il pagamento del suo compenso era stato sottoposto a tale condizione;
denunzia al riguardo violazione degli art. 1353 e 1183 cod. civ, nonché vizio di motivazione, sostenendo che la concessione del finanziamento era un evento futuro ma certo. La censura è inammissibile, per carenza di interesse del ricorrente.
Il finanziamento, certo o non certo che sia, non risulta essere stato (se si vuole, ancora) concesso, e dunque la clausola, comunque qualificata (condizione o termine), non consente al professionista di ottenere giudizialmente il pagamento del suo compenso. Con il terzo motivo del suo ricorso l'ing. NZ VO sostiene che in ogni caso la clausola in questione è nulla perché in contrasto con la legge 5 maggio 1976 n. 340, che sancisce l'inderogabilità dei minimi tariffari.
La censura è infondata.
L'inderogabilità dei minimi tariffari sancita dalla legge indicata dal ricorrente, che non determina la nullità della pattuizione dell'accordo con cui il cliente ed il professionista abbiano espressamente pattuito il compenso stesso in misura inferiore a detti minimi (vedi le sentenze di questa Corte, sez. lav., 19 ottobre 1988 n. 5675; sez. II, 26 ottobre 1992 n. 11625),attiene al momento di liquidazione di tale compenso, ma non esclude che il professionista possa validamente sottoporre il suo diritto di percepirlo a termine o a condizione (ed addirittura prestare la sua opera gratuitamente: vedi la sentenza di questa Corte, sez. II, 3 dicembre 1994, n. 10393). Con il quarto motivo del suo ricorso l'ing. NZ VO censura la sentenza impugnata per aver disatteso la sua azione di arricchimento senza causa, e denunzia violazione dell'art. 2041 cod. civ., ricordando il principio giurisprudenziale in virtù del quale tale azione può essere esperita per ottenere l'indennità prevista da detta norma quando il contratto in virtù del quale sia stata resa una prestazione è nullo, e colui che ha reso la prestazione non possa quindi proporre l'azione di adempimento per ottenere la controprestazione convenuta.
La censura è infondata, perché, come ha puntualmente osservato la Corte territoriale, l'azione di arricchimento senza causa ha carattere sussidiario, ed è esperibile solo se l'altra azione, rispetto alla quale è sussidiaria, sia rigettata per la inesistenza o la nullità assoluta del titolo posto a suo fondamento (vedi in proposito la sentenza di questa Corte, sez. III, 25 settembre 1998 n. 9584), non anche per la sua inefficacia. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2001