Sentenza 29 marzo 2001
Massime • 1
La domanda di indennizzo per arricchimento senza causa integra, rispetto a quella di adempimento contrattuale originariamente formulata, una domanda nuova come tale inammissibile se proposta per la prima volta nel giudizio di secondo grado, in quanto dette domande non sono intercambiabili e non costituiscono articolazioni di una unica matrice, riguardando entrambe diritti cosiddetti "eterodeterminati" (per la individuazione dei quali è indispensabile il riferimento ai relativi fatti costitutivi, che divergono sensibilmente tra loro e identificano due distinte entità), e l'attore sostituendo la prima alla seconda, non solo chiede un bene giuridico diverso (indennizzo, anziché il corrispettivo pattuito), così mutando l'originario "petitum", ma, soprattutto, introduce nel processo gli elementi costitutivi della nuova situazione giuridica (proprio impoverimento ed altrui locupletazione), che erano privi di rilievo, invece, nell'ambito del rapporto contrattuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/03/2001, n. 4612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4612 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - rel. Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AN NZ, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PENTIMALLI 38, presso lo studio dell'avvocato ENRICO FALCOLINI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato NUNZIA COPPOLA LODI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PA IL CA VED INVERNIZZI, COND VIA CARLO ALBERTO 48 MONZA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 16046/98 proposto da:
PA IL CA VED INVERNIZZI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RICCIOTTI 9, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO COLACINO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
AN NZ, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PENTIMALLI 38, presso lo studio dell'avvocato ENRICO FALCOLINI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato NUNZIA COPPOLA LODI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
COND VIA CARLO ALBERTO 48 MONZA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 3508/97 della Corte d'Appello di MILANO, emessa il 03/12/97 e depositata il 19/12/97 (R.G. 3735/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/00 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito l'Avvocato Nunzia COPPOLA LODI;
udito l'Avvocato Vincenzo COLACINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 22 febbraio - 1 marzo 1991, LV RI IN convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Monza, ZO AN ed il Condominio di via Carlo Alberto 48 (Monza), chiedendo la condanna dei convenuti in via solidale e/o alternativa, al pagamento in suo favore della somma di lire 39.804.400, a titolo di risarcimento per i danni cagionatile dall'allagamento di un appartamento, oggetto del preliminare di compravendita stipulato in data 18 aprile 1989 da essa istante, quale promissaria acquirente con il promittente venditore AN. Precisò l'attrice che il danno, cagionato dalla rottura di un tubo di natura condominiale, si era verificato nei primi giorni del 1990, allorché essa IN, già immessa nel possesso dell'immobile, aveva effettuato nel l'appartamento compromesso una serie di opere di ristrutturazione.
Costituitosi in giudizio, il AN eccepì che, quando si verificò l'evento dannoso, l'alloggio era già passato in proprietà dell'attrice, avendo il contratto stipulato inter partes il 18 aprile 1989 natura di contratto definitivo;
sicché doveva escludersi ogni sua responsabilità, sia a titolo contrattuale che extracontrattuale, nei confronti dell'attrice.
Costituitosi a sua volta in giudizio, il Condominio chiese di essere mandato assolto da ogni pretesa, assumendo che il danno era stato interamente risarcito dalla sua compagnia assicuratrice in favore del condomino AN, il quale, all'epoca della liquidazione del sinistro, risultava ancora formalmente intestatario dell'immobile.
Il tribunale adito, con sentenza depositata in data 29 maggio 1995, respinse la domanda attorea, rilevando in diritto che il danno doveva identificarsi con il minor valore dell'immobile, piuttosto che nelle spese necessarie per il ripristino dell'appartamento: la posteriorità della stipula del contratto definitivo, rispetto al verificarsi del danno, costituiva motivo per ritenere che la mancata percezione del risarcimento, da parte dell'attrice, fosse da ascriversi ad una precisa scelta contrattuale di quest'ultima, posto che la stessa aveva stipulato il rogito senza chiedere al AN nè la diminuzione del prezzo, ne' la cessione del credito già sorto in capo all'alienante.
Su impugnazione della IN, la Corte di appello di Milano, con sentenza depositata in data 19 dicembre 1997, accolse per quanto di ragione l'appello medesimo, condannando il solo AN al pagamento della somma di lire 30.000.000 in favore dell'appellante. Osservò in parte motiva la corte distrettuale: - che il contratto stipulato in data 18 aprile 1989, in ragione di quanto dedotto in corso di causa dal medesimo AN, doveva qualificarsi come definitivo;
- che, peraltro, tale circostanza era del tutto irrilevante nei confronti del condominio, al quale non poteva certo contestarsi la natura completamente solutoria del pagamento legittimamente effettuata in suo nome e conto dalla compagnia assicuratrice al AN, il quale all'epoca risultava essere ancora formalmente intestatario dell'immobile danneggiato;
- che, invece, nel rapporto interno IN - AN, la suindicata qualificazione come definitivo del contratto inter partes costituiva valido motivo per ritenere priva di causa la corresponsione della somma di lire 30.000.000 in favore del AN medesimo ad opera della compagnia assicuratrice del condominio ed ingiustificato l'arricchimento dell'appellato.
Per la cassazione della suindicata sentenza ha proposto ricorso principale, sulla base di due motivi, ZO AN, cui resiste, con controricorso, LV RI IN, la quale ha proposto, a sua volta, ricorso incidentale condizionato, affidato ad un unico motivo.
La ricorrente incidentale ha depositato memoria.
Motivi della decisione
Va disposta pregiudizialmente la riunione, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., del ricorso principale e di quello incidentale, essendo stati proposti entrambi avverso la medesima sentenza. Preliminarmente, va esaminata l'eccezione proposta dalla ricorrente incidentale di inammissibilità del ricorso principale, per avere il AN, prima della proposizione del ricorso, negoziato uno specifico accordo per il pagamento degli importi dovuti per effetto della sentenza della corte di appello milanese. L'eccezione va disattesa.
Invero, costituisce ius receptum, alla stregua del consolidato insegnamento di questo Supremo Collegio, il principio secondo cui l'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ., consiste nell'accettazione della sentenza, ovverosia nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di non impugnare, la quale può avvenire sia in forma espressa che tacita: in quest'ultimo caso, l'acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e cioè che gli atti stessi siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione (ex plurimis, S.U. 26 agosto 1998, n. 8453). Sotto questo profilo, l'adempimento di un provvedimento esecutivo non può essere giammai interpretato come acquiescenza al medesimo, potendo esso essere motivato dalla volontà dell'obbligato di sottrarsi all'esecuzione forzata, senza per questo rinunziare alla proposizione del l'impugnazione. Nella specie, dalla documentazione prodotta si evince solo che l'attuale ricorrente principale si è limitato a concedere alla controparte una dilazione nel pagamento delle somme dovute per effetto della sentenza esecutiva della corte milanese, il che, in assenza di altri elementi, non può certo essere interpretato come volontà di acquiescenza.
Con il primo motivo, il ricorrente principale lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., in relazione agli artt. 113 - 115 c.p.c. e 2042 c.c.. Assume, in particolare, il ND che la decisione impugnata è costruita sull'errata od omessa considerazione, da parte della corte di merito, di una circostanza decisiva della controversia, pacificamente riconosciuta dalle parti AN - IN, circostanza costituita dal fatto che l'assicurazione, che risarcì il AN per i danni subiti dall'appartamento per cui è causa, era stata stipulata da quest'ultimo a tutela della sua proprietà esclusiva, e non già dal Condominio. L'avere ignorato tale circostanza, peraltro pacifica, determinava la conseguenza del venir meno del nesso causale, richiesto dall'art. 2041 c.c., tra il preteso impoverimento della IN e l'arricchimento senza causa del ricorrente, posto che di tale arricchimento solo la compagnia assicuratrice avrebbe potuto lagnarsi.
La censura è fondata, sia pure per una ragione diversa da quella dedotta dal ricorrente.
In via generale, va rilevato che, secondo l'ormai consolidato orientamento di questo Supremo Collegio, la domanda di indennizzo per arricchimento senza causa integra, rispetto a quella di adempimento contrattuale originariamente formulata, una domanda nuova - come tale inammissibile se proposta per la prima volta nel giudizio di secondo grado - in quanto dette domande non sono intercambiabili e non costituiscono articolazioni di un'unica matrice, riguardando entrambe diritti cosiddetti "eterodeterminati" (per la individuazione dei quali è indispensabile il riferimento ai relativi fatti costitutivi, che divergono sensibilmente tra loro ed identificano due distinte entità), e l'attore, sostituendo la prima alla seconda, non solo chiede un bene giuridico diverso (indennizzo, anziché il corrispettivo pattuito), così mutando l'originario "petitum", ma, soprattutto, introduce nel processo gli elementi costitutivi della nuova situazione giuridica (proprio impoverimento ed altrui locupletazione), che erano privi di rilievo, invece, nell'ambito del rapporto contrattuale.
Al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 4712 del 22 maggio 1996, risolvendo sul punto in questione un contrasto esistente nell'ambito della Corte medesima, hanno affermato testualmente quanto segue:
"Appare semplificante, infatti, affermare che l'attore, nel proporre in corso di causa l'azione di arricchimento, mutua la situazione di fatto già versata nel giudizio (per esempio, come nel caso di specie, la già dedotta esecuzione di un'opera o di un servizio in favore di una pubblica amministrazione), limitandosi, in presenza di una causa di nullità del contratto non stipulato nelle forme di legge, a proporre una qualificazione giuridica alternativa al proprio diritto al compenso. In realtà l'attore, sostituendo alla originaria domanda contrattuale, quella di arricchimento, non solo chiede un bene giuridico diverso (indennizzo) rispetto al pagamento del corrispettivo pattuito, così immutando il petitum mediato nella propria originaria azione, ma altresì e soprattutto induce nel processo gli elementi costitutivi propri della nuova situazione giuridica, vale a dire la presenza e l'entità del proprio impoverimento e dell'altrui locupletazione, che costituiscono gli assi portanti dell'architettura fattuale della nuova pretesa e che viceversa erano privi di ogni rilievo nel rapporto contrattuale, stante la vincolatività, per se stessi, dei reciproci pesi e vantaggi delle parti in quanto previamente pattuiti". Alla stregua di tale principio, ormai seguito dalla quasi unanime giurisprudenza di questo Supremo Collegio (ex plurimis, nn. 6409/1998, 11123/1999, 6810/2000 e 7979/2000), dal quale non si ha motivo di discostarsi, deve, in conclusione, ritenersi inammissibile la domanda di indebito arricchimento proposta solo in fase di appello dall'odierna resistente IN, dopo che inizialmente era stata esperita l'azione contrattuale (ed extracontrattuale) nei confronti del ND.
Nè può avere rilievo la circostanza che l'appellato nulla abbia dedotto al riguardo, accettando il contraddittorio sulla domanda nuova, poiché l'inosservanza del divieto di introdurre una domanda nuova in appello, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., e, correlativamente, dell'obbligo del giudice di secondo grado di non esaminare nel merito tale domanda, è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, atteso che costituisce una preclusione all'esercizio della giurisdizione (ex plurimis, Cass. 2157/1998 e 5389/1997). Pertanto, nella specie la domanda nuova, formulata per la prima volta dall'appellante IN, con il quarto motivo del proposto gravame, doveva essere dichiarata inammissibile dal giudice di secondo grado: a tale omissione deve sopperire in questa sede la Corte ex art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
L'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, sia pure per motivi diversi da quelli dedotti dal ricorrente, importa l'assorbimento del secondo motivo del medesimo ricorso, formulato sul presupposto del mancato accoglimento del primo motivo. Da quanto precede, inoltre, consegue l'accoglimento del ricorso incidentale proposto dalla IN, sotto il profilo del vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Infatti, come si evince dalla medesima sentenza gravata, quest'ultima ha ritenuta fondata, accogliendola, la domanda di indebito arricchimento proposta dall'appellante, senza prendere minimamente in esame le prime tre doglianze dell'appellante medesima, doglianze che concernevano tutte l'accertamento della sussistenza della responsabilità, contrattuale o aquiliana, del AN e/o del Condominio di via Carlo Alberto 48, in ordine all'evento dannoso per cui è causa.
La sentenza impugnata va, pertanto cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e, pronunziando sul ricorso principale, dichiara inammissibile la domanda di indebito arricchimento proposta dalla IN;
accoglie il ricorso incidentale di quest'ultima, cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Suprema Corte di Cassazione, il 25 ottobre 2000. Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2001