Sentenza 18 dicembre 2007
Massime • 1
La contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203 del 1991 con riferimento a delitto diverso da quello di cui all'art. 416-bis cod. pen. non consente "ex se" di ravvisare la sussistenza del rapporto di connessione "qualificata" con il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., rilevante, ai sensi dell'art. 297 cod. proc. pen., ai fini della retrodatazione del "dies a quo" della custodia cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/12/2007, n. 3105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3105 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 18/12/2007
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 1679
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 035824/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IC NZ N. IL 13/03/1980;
avverso ORDINANZA del 02/07/2007 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAPPIA PIETRO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. GIALANELLA Antonio che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 2.2.2006, eseguita il 18.2.2006, veniva applicata a CO CE la misura della custodia cautelare in carcere in ordine ai reati di cui alla L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12 e 14, aggravati ai sensi dell'ari 7 della legge n. 203 del 1991. Con successiva ordinanza del 31.10.2006, eseguita in pari data, veniva emessa nei confronti dello stesso CO altra ordinanza cautelare, nell'ambito di altro procedimento penale, in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis c.p.. Avverso quest'ultimo provvedimento il CO avanzava istanza di scarcerazione assumendone la inefficacia ai sensi dell'art. 297 c.p.p., comma 3 sotto il profilo che le condotte associative con lo stesso contestate erano le medesime, sebbene diversamente qualificate e circostanziate, di quelle contestate con il precedente provvedimento di custodia cautelare in tema di violazione della legge sulle armi, e comunque connesse, per continuazione o nesso teleologia, a tale diversa condotta;
in ogni caso rilevava che la gravità indiziaria per i fatti associativi di stampo mafioso era entrata a far parte del patrimonio conoscitivo del P.M. prima della emissione della prima ordinanza. Chiedeva quindi che la decorrenza dei termini di custodia cautelare venisse retrodatata alla data del 18.2.2006 in cui aveva avuto esecuzione la precedente ordinanza custodiale.
Con ordinanza del 10.4.2007 il GIP del Tribunale di Napoli rigettava la richiesta suddetta.
Avverso tale provvedimento proponeva appello l'interessato. Con ordinanza in data 2.7.2007 il Tribunale del riesame di Napoli rigettava l'appello condannando l'indagato al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale ultima ordinanza propone ricorso per cassazione il CO, per mezzo dei propri difensori, lamentando violazione di legge sotto diversi profili.
In particolare il difensore avv. Mauro Dezio, col primo motivo di gravame, lamenta nullità dell'ordinanza per erronea interpretazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione all'art. 297 c.p.p., nonché per illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e), laddove era stata esclusa la connessione qualificata tra i fatti di cui alle due ordinanze coercitive. In particolare rileva la difesa che il reato contemplato nella prima ordinanza (detenzione di armi) era stato eseguito, stante la contestazione dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, proprio per realizzare il reato contestato nella seconda ordinanza, ovvero la partecipazione ad una consorteria mafiosa. E pertanto non poteva dubitarsi dell'esistenza di una connessione qualificata che comportava la decorrenza dei termini della custodia cautelare dal primo provvedimento.
Col secondo motivo di gravame lamenta violazione dell'art. 297 c.p.p., comma 3, in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. b). In
particolare rileva che erroneamente il Tribunale del riesame, nel confermare l'ordinanza impugnata, aveva sostenuto la mancanza del requisito della anteriorità dei fatti oggetto del secondo titolo rispetto a quelli contemplati in occasione della emissione della prima ordinanza, essendo le condotte associative ascritte al ricorrente ben a conoscenza della Procura della Repubblica, che aveva più volte chiesto ed ottenuto le autorizzazioni per le intercettazioni telefoniche, in epoca antecedente alla commissione del secondo fatto. E rileva altresì che erroneamente il Tribunale del riesame aveva fatto riferimento alla natura permanente del reato associativo atteso che siffatta interpretazione della normativa in materia comporterebbe la inapplicabilità dell'art. 297 c.p.p., comma 3. Con ulteriore ricorso il difensore avv. Paolo Di Giorgio lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione all'errata applicazione dell'art. 297 c.p.p., comma 3. In particolare rileva la difesa che la contestazione nel primo provvedimento cautelare della L. n. 203 del 1991, art. 7 evidenziava la riferibilità del CO ad un contesto associativo rilevante ai fini della contestazione del reato di cui all'art. 416 bis c.p., con la conseguenza che il termine di decorrenza della custodia cautelare andava fatto decorrere dalla prima ordinanza di custodia cautelare.
Il ricorso non è fondato.
Sul punto ritiene il Collegio di doversi richiamare all'orientamento già espresso da questa Corte che ha avuto modo di evidenziare che "presupposto per l'applicazione dell'art. 297 c.p.p., comma 3, invero, è che le misure cautelari da unificare quanto a computo della loro durata si riferiscano allo stesso fatto o a fatti diversi commessi tutti anteriormente alla prima ordinanza custodiale. Nei reati permanenti, d'altro canto, è necessario che il protrarsi dell'offesa sia conseguenza di una perdurante condotta dell'agente:
sicché non rileva che la perfezione del reato possa richiedere un certo tempo, ma rileva che la consumazione possa essere indefinitamente protratta per volontà dell'agente, come appunto nel delitto di partecipazione ad associazione per delinquere (Cass. sez. 5A, 6 maggio 1999, L, m. 213768, Cass. sez. 1A, 5 luglio 1994, B. S., m. 199274). Benché il reato permanente sia unico, dunque, i fatti idonei a integrarlo sono sempre plurimi. E dal momento che l'art. 297 c.p.p., comma 3 richiede l'unicità del fatto, non l'unicità del reato, risulta evidente la sua inapplicabilità nel caso di reato permanente protrattosi dopo la prima delle ordinanze cautelari in discussione. Nel caso in esame risulta dagli atti che la seconda ordinanza cautelare è stata emessa per un reato permanente, quello associativo, la cui consumazione è stata contestata come ancora perdurante" (Cass. sez. 5^, 8.3.2006 n. 9528; in senso conforme Cass. sez. 2^, 16.3.2006 n. 17575). Applicando tali principi, ai quali questo Collegio ritiene di dover senz'altro aderire, alla fattispecie in esame, ne deriva l'inapplicabilità nel caso di specie della disposizione di cui all'art. 297 c.p.p. atteso che, versandosi in tema di reato permanente con attualità della condotta, almeno una parte del reato contestato con l'ordinanza del 31.10.2006 è stata consumata successivamente all'ordinanza del 2.2.2006, di talché è impossibile l'invocata unificazione dei termini di durata della custodia cautelare.
Nè appare conducente il rilievo che, in epoca antecedente alla adozione del secondo provvedimento restrittivo la Procura della Repubblica aveva più volte chiesto ed ottenuto le autorizzazioni per le intercettazioni telefoniche, potendo da tale circostanza inferirsi esclusivamente la conclusione che in tale periodo le indagini erano ancora in corso (a riprova dell'assunto del Tribunale del riesame il quale ha evidenziato che le indagini per il fatto associativo erano compendiate in due informative, la seconda delle quali era stata depositata al P.M. in data successiva alla emissione della prima ordinanza).
Osserva altresì il Collegio che la deduzione secondo cui il reato contemplato nella prima ordinanza era stato realizzato proprio per eseguire il reato contestato con la seconda, ossia la partecipazione ad una consorteria mafiosa, costituisce deduzione in fatto come tale inammissibile in questa sede.
Nè alcun argomento a favore dell'assunto della difesa può trarsi dalla avvenuta contestazione, con il primo provvedimento restrittivo, della aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7 convertito in L. 12 luglio 1991, n. 203, ove si osservi che tale aggravante, al contrario di quella prevista dall'art. 628 c.p.p., comma 3, n. 3, non consiste nell'appartenenza ad organizzazioni criminose di tipo mafioso, bensì nel solo fatto che la condotta posta in essere ed oggetto di contestazione assuma quelle connotazioni tipiche del metodo mafioso, consistente nell'atteggiamento di coloro che, anche se non partecipanti ad una consorteria di tipo mafioso, pongano in essere atteggiamenti mafiosi attraverso una condotta provocatoria ed intimidatoria idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione propria delle organizzazioni della specie considerata. Di conseguenza non può, sulla base di tale elemento, ravvisarsi quel rapporto di connessione qualificata rilevante ai fini della chiesta retrodatazione del dies a quo della custodia cautelare. E pertanto la contestazione di siffatta aggravante con riferimento a reato diverso da quello di cui all'art. 416 bis c.p. non consente ex se di ricondurre tale condotta nell'ambito dell'associazione per delinquere di tipo mafioso e di ravvisare quel rapporto di connessione qualificata rilevante ai fini della chiesta retrodatazione del dies a quo della custodia cautelare;
e parimenti non consente, comunque, con riferimento al caso di specie, di far ritenere la esistenza e completezza, già al momento della prima contestazione, del quadro indiziario posto a base del secondo provvedimento restrittivo.
Ne consegue che anche sotto tale profilo il proposto gravame manifesta la sua infondatezza.
Il ricorso deve di conseguenza essere rigettato, e tale pronuncia comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. A norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter copia del presente provvedimento va trasmessa al Direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente è ristretto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2008