Cass. pen., sez. V, sentenza 08/03/2006, n. 9528
CASS
Sentenza 8 marzo 2006

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Non sussistono i presupposti per l'applicabilità dell'art. 297 comma terzo, cod. proc. pen. - per il quale nell'ipotesi di emissione a carico di un soggetto di più ordinanze dispositive di misure cautelari personali per uno stesso fatto i termini di durata delle misura iniziano a decorrere dal giorno di esecuzione e notifica della prima ordinanza - nel caso in cui la seconda ordinanza cautelare sia emessa per un reato permanente, nella specie associazione per delinquere di tipo mafioso, la cui consumazione si sia protratta successivamente all'emissione della prima ordinanza cautelare, in quanto i fatti idonei a integrare il reato permanente sono plurimi, considerato che la consumazione può essere indefinitamente protratta per volontà dell'agente, ancorché il reato in questione sia unico, con la conseguenza che mancano i presupposti di operatività dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., il quale richiede l'unicità del fatto e non l'unicità del reato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 08/03/2006, n. 9528
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9528
    Data del deposito : 8 marzo 2006

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