Sentenza 8 marzo 2006
Massime • 1
Non sussistono i presupposti per l'applicabilità dell'art. 297 comma terzo, cod. proc. pen. - per il quale nell'ipotesi di emissione a carico di un soggetto di più ordinanze dispositive di misure cautelari personali per uno stesso fatto i termini di durata delle misura iniziano a decorrere dal giorno di esecuzione e notifica della prima ordinanza - nel caso in cui la seconda ordinanza cautelare sia emessa per un reato permanente, nella specie associazione per delinquere di tipo mafioso, la cui consumazione si sia protratta successivamente all'emissione della prima ordinanza cautelare, in quanto i fatti idonei a integrare il reato permanente sono plurimi, considerato che la consumazione può essere indefinitamente protratta per volontà dell'agente, ancorché il reato in questione sia unico, con la conseguenza che mancano i presupposti di operatività dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., il quale richiede l'unicità del fatto e non l'unicità del reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/03/2006, n. 9528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9528 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 08/03/2006
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 439
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 47379/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NG IN;
Del IU NI;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli depositata il 3 novembre 2005;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. Dott. SALZANO Francesco che ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli ha confermato quale giudice dell'appello de libertate il rigetto della richiesta di revoca per decorso dei termini massimi di durata della misura della custodia cautelare in carcere applicata a IN OB e NI Del IU, imputati di partecipazione ad associazione mafiosa. Ricorrono per Cassazione IN OB e Del IU NI e deducono violazione dell'art. 297 c.p.p., comma 3 e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, lamentando che sia stata ingiustificatamente negata l'unificazione dei termini della custodia cautelare loro applicata rispettivamente l'8 gennaio 2001 e il 17 dicembre 2000, per il delitto di estorsione commesso il 14 dicembre 2000, con i termini della custodia cautelare loro successivamente applicata il 22 aprile 2003, per il delitto di partecipazione all'associazione per delinquere cui dovevano ricondursi già le precedenti estorsioni.
Il ricorso è manifestamente infondato. Presupposto per l'applicazione dell'art. 297 c.p.p., comma 3, invero, è che le misure cautelari da unificare quanto a computo della loro durata si riferiscano allo stesso fatto o a fatti diversi commessi tutti anteriormente alla prima ordinanza custodiale.
Nei reati permanenti, d'altro canto, è necessario che il protrarsi dell'offesa sia conseguenza di una perdurante condotta dell'agente:
sicché non rileva che la perfezione del reato possa richiedere un certo tempo, ma rileva che la consumazione possa essere indefinitamente protratta per volontà dell'agente, come appunto nel delitto di partecipazione ad associazione per delinquere (Cass., sez. 5^, 6 maggio 1999, Lezzi, m. 213768, Cass., sez. 1^, 5 luglio 1994, Bontempo Scavo, m. 199274). Benché il reato permanente sia unico, dunque, i fatti idonei a integrarlo sono sempre plurimi. E dal momento che l'art. 297 c.p.p., comma 3 richiede l'unicità del fatto, non l'unicità del reato, risulta evidente la sua inapplicabilità nel caso di reato permanente protrattosi dopo la prima delle ordinanze cautelari in discussione.
Nel caso in esame risulta dagli atti che la seconda ordinanza cautelare è stata emessa per un reato permanente, quello associativo, la cui consumazione è stata contestata come ancora perdurante. Ne consegue che almeno una parte del reato contestato con l'ordinanza del 22 aprile 2003 è stata consumata successivamente alle ordinanze dell'8 gennaio 2001 e del 17 dicembre 2000. E quindi è impossibile l'invocata unificazione dei termini di durata della custodia cautelare.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al versamento della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 8 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2006