CASS
Sentenza 4 giugno 2026
Sentenza 4 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/06/2026, n. 20639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20639 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania del 18/3/2025 visti gli atti;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RC EL, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi i difensori del ricorrente, avv. Giuseppe Grasso e avv. Mario Brancato del foro di Catania, che sino riportati ai motivi del ricorso, chiedendone l’accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 18.3.2025, la Corte d’appello di Catania, in riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Catania del 25.5.2024, che aveva condannato XXXXXXXXXXXXXXXX, all’esito di giudizio abbreviato, alla pena di anni dodici di reclusione per i reati di tentato omicidio, detenzione e porto illegale di arma da fuoco e detenzione illegale di munizioni, ha rideterminato la pena nei confronti dell’imputato in anni undici di reclusione. Il fatto, come ricostruito dalla sentenza di primo grado cui ha fatto rinvio la sentenza d’appello, è consistito nella esplosione, ad opera di XXXXXXXXXXXXXXXX, di alcuni colpi d’arma da fuoco all’indirizzo di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, che tuttavia attingevano Penale Sent. Sez. 1 Num. 20639 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: VALIANTE PAOLO Data Udienza: 05/03/2026 due soggetti estranei nei pressi di un chiosco sulla pubblica strada. Il movente dell’azione è stato individuato in un debito non saldato che XXXXXX aveva verso XXXXXXX e i giudici di secondo grado hanno disatteso il principale motivo d’appello, che contestava la sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del tentato omicidio sulla base della ricostruzione del fatto ricavabile dalle immagini riprese dalle telecamere posizionate nei pressi del luogo del fatto. In particolare, è stato ritenuto provato che XXXXXXX si sia diretto intenzionalmente verso il suo rivale e abbia esploso al suo indirizzo quattro colpi di pistola ad altezza d’uomo, così ponendo in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco, con ragionevole prognosi ex ante, a cagionare la morte di XXXXXX con dolo alternativo. La Corte d’appello, altresì, ha rigettato – dei restanti motivi relativi al trattamento sanzionatorio – quelli con cui erano stano stati censurati l’aumento di pena operato ai sensi dell’art. 82 cod. pen. e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. 2. Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso il difensore di XXXXXXXXXXXXXXXX, avv. Mario Luciano Brancato, articolandolo in quattro motivi.
2.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., vizio di motivazione nella ricostruzione dell’evento e nella qualificazione del dolo, in particolare sotto la specie del travisamento della prova costituita dai frames delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza. La Corte d'appello ha confermato la ricostruzione del fatto del G.u.p., facendo pieno rimando alla motivazione della sentenza di primo grado, sicché i giudici di merito ricostruiscono il momento cruciale dell'azione delittuosa in base alla lettura dei frames contenuta nella nota di polizia giudiziaria dell’1.8.2023. La difesa, sin dal giudizio di primo grado, aveva sostenuto che il ricorrente esplose per primo i colpi di arma da fuoco perché aveva notato il rivale portare le mani all’arma che teneva nella tasca nei pantaloni. Questa azione lo aveva indotto a sparare per primo, ma all'impazzata e non in direzione del bersaglio. Questa ricostruzione si ricava proprio dalla nota di polizia giudiziaria, quando si evidenzia che l'arma della persona offesa XXXXXX veniva rinvenuta con il cane armato, e dunque pronta a far fuoco, e che i bossoli esplosi erano posizionati in linea, come se XXXXXXX avesse sparato mentre era in movimento. Ciò costituiva la dimostrazione del fatto che l'imputato aveva esploso i colpi non avvicinandosi al bersaglio, bensì allontanandosene, come dimostrano i frames contrassegnati dal numero 33 in avanti, i quali evidenziano che nel momento degli spari XXXXXXX usciva dal raggio di azione della telecamera, proprio perché in allontanamento dal bersaglio, nonostante XXXXXX fosse inizialmente collocato a pochi metri da lui. Questa ricostruzione porterebbe a ritenere la sussistenza di un dolo eventuale, ma non di un dolo diretto, perché se XXXXXXX avesse voluto la morte di XXXXXX avrebbe esploso i colpi in sua direzione, avanzando verso di lui giacché era inizialmente collocato a pochi 2 metri. Invece, la Corte d'appello ha richiamato la sentenza di primo grado, secondo cui dalle foto si vedeva XXXXXXX attraversare la strada e dirigersi di corsa verso il porticato, ove si era riparato XXXXXX, all’indirizzo del quale esplodeva quattro colpi di pistola ad altezza uomo avanzando verso la vittima. Su questo punto, deve ritenersi che le sentenze di merito siano incorse in un travisamento probatorio, perché quanto asserito dai giudici non corrisponde al contenuto dei frames estrapolati dalla polizia giudiziaria, dai quali non si ricava mai che XXXXXXX si diriga di corsa verso XXXXXX. Peraltro, la sentenza di primo grado accredita la sua ricostruzione facendo riferimento ai frames numero 38 e 39 che in realtà riguardano un momento successivo alla esplosione dei colpi. Le prove documentali acquisite, invece, riscontrano la versione dell'imputato, il quale ha affermato di aver esploso i colpi dopo aver notato XXXXXX dirigersi verso di lui con la mano sulla pistola, al punto da essere stato indotto ad esplodere colpi mentre si allontanava in direzione opposta. Questa circostanza è decisiva ai fini della qualificazione giuridica dei fatti, giacché la motivazione delle sentenze di merito, depurata da tale errata lettura della prova, non è più idonea a legittimare le conclusioni raggiunte in punto di elemento soggettivo perché ritiene di ricavare la prova del dolo diretto alternativo dal fatto che XXXXXXX avrebbe esploso i colpi avvicinandosi a XXXXXX. Ne deriva che il ricorrente non ha agito con l'intento di uccidere, ma ha sparato nel tentativo di dissuadere l'avversario dal fare fuoco a sua volta, non più che accettando il rischio che da quegli spari esplosi all'impazzata potessero derivarne conseguenze letali o lesive per la vittima.
2.2 Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione nella determinazione della pena per il delitto di tentato omicidio. La determinazione della pena base per il tentato omicidio non è motivata, in quanto i giudici di merito l'hanno ritenuta «congruamente superiore al medio edittale» senza specificare il criterio di calcolo adottato. Appare che essi abbiano fatto ricorso al capoverso dell'art. 56 cod. pen., il quale stabilisce la pena non inferiore a dodici anni per il delitto tentato punito con l'ergastolo nella forma consumata. Ma nel caso in esame la norma in questione non può trovare applicazione, perché non era contestata alcuna delle circostanze aggravanti che comportano la pena dell'ergastolo in caso di omicidio consumato. Nella vicenda di specie, l'omicidio consumato sarebbe stato punito invece con la pena stabilita dall'art. 575 cod. pen. in misura non inferiore a ventuno anni. A tale pena, dunque, andava applicata la diminuente dell'art. 56 cod. pen. da un terzo a due terzi. Le sentenze, invece, non indicano i criteri adottati per la determinazione della pena base, dando mostra di applicare il minimo di dodici anni, altrimenti non vi sarebbe alcun congruo aumento superiore 3 al medio edittale cui fa riferimento il primo giudice.
2.3 Con il terzo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aumento di pena ai sensi dell'art. 82, comma secondo, cod. pen. Le sentenze di merito hanno determinato un aumento di pena di due anni di reclusione ai sensi dell'art. 82, comma secondo, cod. pen. Si tratta di un errore, perché l'aumento di pena si può attribuire solo nel caso in cui, oltre alla persona diversa, sia stata lesa anche quella alla quale l'offesa era diretta: questa circostanza non si è verificata nel caso di specie, perché XXXXXX è rimasto illeso, mentre le ferite sono state riportate da due soggetti estranei alla iniziale contesa. Quindi, la porzione di pena irrogata è illegale perché a XXXXXXX può applicarsi solo l'aumento di pena ex art. 81 cod. pen. in continuazione, con la conseguenza che l'aumento operato ai sensi dell'art. 82 cod. pen. ha dato luogo a un’illegale duplicazione di pena per il secondo fatto che era avvinto in continuazione. Nel caso di specie, l'aumento per la continuazione operata dai giudici di merito deve contenere anche l'aumento per il secondo fatto di reato.
2.4 Con il quarto motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Le circostanze attenuanti generiche sono state negate per l'assenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento, che non sono stati ravvisati nel contegno processuale tenuto dall'imputato, se rapportato alla gravità dei fatti e al contesto temporale in cui è stato reso l'interrogatorio. Si tratta di una motivazione apparente, che muove dalla gravità dei fatti, la quale costituisce circostanza già autonomamente apprezzabile per la determinazione della pena. Peraltro, l'interrogatorio di XXXXXXX in sede di convalida del fermo è stato tutt'altro che opportunistico, perché dalle sue dichiarazioni è stato possibile risalire alla determinazione del movente, laddove inizialmente erano state ipotizzate ragioni di tipo mafioso, sicché il ricorrente ha apportato un beneficio alla ricostruzione dei fatti. Tuttavia, questo elemento non è stato valutato, al pari della sua incensuratezza. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato limitatamente al terzo motivo, mentre i restanti motivi devono essere disattesi. 1. Il primo motivo deduce un vizio di travisamento della prova in ordine alla “lettura dei frame relativi ai momenti antecedenti e successivi agli spari”. È lo stesso ricorrente a premettere che la Corte d’appello sarebbe incorsa nel travisamento mediante la conferma della ricostruzione del fatto operata dal giudice di primo grado e a precisare che, pertanto, “l’odierna censura va estesa anche alla pronuncia di 4 prime cure”. Si tratta, tuttavia, di una doglianza che viene dedotta specificamente per la prima volta in questo giudizio di legittimità, atteso che dagli atti risulta che con l’appello era stata più limitatamente contestata la qualificazione del fatto per difetto dell’elemento soggettivo del tentato omicidio. Nel corrispondente motivo di impugnazione era stato solo genericamente dedotto che dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza risultasse che la vittima era a sua volta armata, ma non era stato in alcun modo posto il tema della distorsione del dato probatorio da parte della sentenza di primo grado e della introduzione nella motivazione della condanna, per effetto di un travisamento della prova, di informazioni inesistenti nel processo. Invece, il travisamento della prova, se ritenuto commesso già dal giudice di primo grado, deve essere dedotto al giudice dell'appello, pena la sua preclusione nel giudizio di legittimità, non potendo essere dedotto con ricorso per cassazione il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado se il travisamento non gli era stato rappresentato (Sez. 5, n. 48703 del 24/9/2014, [...], Rv. 261438 - 01). Si tratta di una ragionevole applicazione concreta del principio secondo cui non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per non essere stato espressamente sottoposto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 dell’8/3/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01). La ratio di tale preclusione emerge con una certa evidenza nel caso di specie ove si consideri che la disamina del vizio dedotto dal ricorrente presuppone una verifica di merito delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, che avrebbe dovuto demandarsi alla fase di merito previa specifica impugnazione. Il giudice della legittimità, infatti, non può essere chiamato ad operare per la prima volta valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d'appello (cfr. Sez. 2, n. 32780 del 13/7/2021, [...], Rv. 281813 – 01, anche in motivazione). È stato anche recentemente ribadito che, in tema di ricorso per cassazione, non possono essere dedotti per la prima volta in sede di legittimità i vizi della motivazione che presuppongono indagini di merito, atteso che il limite del "devolutum" può essere superato solo per violazioni di legge, non deducibili in appello, o rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, purché sganciate da ogni accertamento in fatto (Sez. 5, n. 1342 del 30/10/2025, dep. 2026, [...], Rv. 289191 - 02). Così delineato il perimetro di ammissibilità della doglianza, il motivo di ricorso rimane, allora, essenzialmente rivalutativo, perché sollecita una diversa interpretazione delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, mediante l'autonoma adozione di parametri diversi di ricostruzione, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili 5 rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Si tratta, dunque, della proposta di una diversa valutazione degli elementi di prova posti dai giudici di merito a base delle decisioni di condanna, la cui fondatezza può in questa sede essere esclusa, nei più ristretti limiti della censura come sopra precisati, previa la circoscritta verifica che, nel caso di specie, la descrizione delle immagini nella sentenza impugnata rimanda alla assai dettagliata esposizione operata dal giudice di primo grado e rende adeguatamente conto della sussistenza dell’elemento soggettivo in relazione al quale si appuntavano – unicamente – le doglianze dell’atto di appello. I giudici di secondo grado, infatti, evidenziano, come significative dell’intento di XXXXXXX di agire con dolo alternativo in termini di morte o ferimento della vittima, le immagini che danno conto del fatto – più volte rimarcato dal ricorrente – che XXXXXX mostri effettivamente di essere in possesso di una pistola e che ciò nondimeno l’imputato si diriga di corsa verso il porticato dove si trova il suo contraddittore, esplodendo in successione quattro colpi di pistola ad altezza d’uomo in avanzamento. Si tratta di motivazione parametrata sulle specifiche censure che erano state mosse nell’atto di appello, non a caso definite dalla Corte territoriale come prive di “una ricostruzione alternativa rispetto a quella dettagliata in sentenza” e come tendenti ad affermare apoditticamente la equivocità della condotta di XXXXXXX “senza alcun riferimento agli elementi di fatto che avrebbero dovuto supportare la tesi difensiva”. Di conseguenza, la motivazione è da ritenersi adeguata e il ricorso la contrasta, in ultima analisi, attaccandone la persuasività e chiedendo una non consentita attribuzione alle immagini della videosorveglianza di un significato probatorio differente. Il primo motivo di ricorso, pertanto, deve essere disatteso. 2. Quanto al secondo motivo, deve rilevarsi che la sentenza di primo grado, confermata sul punto dalla sentenza d’appello, ha dato atto di determinare la pena per il tentato omicidio in una misura “congruamente superiore al medio edittale”. Si tratta di affermazione che avvalora semmai la ricostruzione opposta a quella ipotizzata nel ricorso, nel quale da tale passaggio della motivazione si fa immotivatamente discendere la conseguenza che i giudici abbiano applicato l’art. 56, comma secondo, cod. pen. nella parte in cui prevede per il delitto tentato la pena non inferiore a dodici anni di reclusione se la pena stabilita per il delitto consumato è l’ergastolo. In realtà, se i giudici di merito avessero effettivamente preso in considerazione – come sostenuto dal ricorrente – la pena minima di dodici anni di reclusione per il tentato omicidio, non si giustificherebbe l’affermazione del G.u.p. secondo cui la pena base è stata calcolata in misura apprezzabilmente superiore al medio edittale: quella misura, infatti, sarebbe solo di poco superiore al minimo edittale e, soprattutto, sensibilmente inferiore alla media edittale da individuarsi nella pena di diciotto anni (cfr. Sez. 5, n. 4892 del 22/10/2010, dep. 2011, [...], Rv. 249246 – 01, secondo cui, ai fini della determinazione della pena massima per il 6 tentativo di reato consumato punibile con l'ergastolo, si ha riguardo al principio generale per cui, in ogni caso di determinazione della sola pena minima, la pena massima irrogabile è quella stabilita dall'art. 23 cod. pen., e cioè nel caso di reclusione, quella di ventiquattro anni). Viceversa, dal tenore della motivazione risulta plausibilmente proprio il contrario di quanto sostenuto nel ricorso, e cioè che i giudici abbiano preso in considerazione – conformemente al disposto dell’ultima parte del comma secondo dell’art. 56 cod. pen. – la pena stabilita per il tentativo di omicidio non aggravato, i cui limiti edittali sono compresi tra un minimo di sette anni e un massimo di quattordici anni di reclusione. Solo per tale via, infatti, si può coerentemente attestare che una pena base di tredici anni di reclusione è “congruamente superiore al medio edittale”. Il secondo motivo, pertanto, è manifestamente infondato, in quanto muove una censura priva di qualunque aggancio letterale agli atti processuali e attribuisce alla motivazione della decisione impugnata un contenuto logico diverso da quello reale. 3. Il terzo motivo di ricorso, invece, è fondato. L’art. 82, comma secondo, cod. pen. stabilisce, nel caso di aberratio ictus, che qualora, oltre alla persona diversa, sia offesa anche quella alla quale l’offesa era diretta, il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato più grave, aumentata fino alla metà. Quando l'agente mira a uccidere una persona e per errore ne ferisca un'altra senza arrecare alcuna offesa alla vittima designata, si ha un unico reato doloso: la legge considera indifferente - salvo che per la disciplina delle circostanze - l'errore incidente sullo sviluppo causale dell'azione e ritiene il colpevole responsabile come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere. Il concetto di "offesa" nella lettura dell'art. 82 cod. pen. deve essere inteso nel senso di lesione materiale, sicché quando la vittima del tentativo, è rimasta illesa, mentre è stata offesa una terza persona, si verte in ipotesi di "aberratio" monolesiva secondo lo schema legale del primo comma dell'art. 82 cod. pen. (Sez. 1, n. 12556 del 14/10/1992, dep. 1991, [...], Rv. 191096 - 01). Nel caso di specie, la vittima designata è rimasta illesa, sicché non ricorrevano le condizioni per l’applicazione dell’aumento di pena che l’art. 82, comma secondo, cod. pen. ricollega testualmente al solo caso in cui sia colpita la persona alla quale l’offesa era diretta. La circostanza che nel caso di specie siano rimaste offese più persone diverse da quella a cui l’offesa era diretta non rende comunque applicabile l’art. 82, comma secondo, cod. pen. Solo il caso di offesa arrecata alla persona designata e nel contempo, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione, a due o più persone diverse, rientra nella previsione del secondo comma dell'art 82 cod. pen.; il caso di offesa arrecata a due o più persone diverse dalla vittima designata, rimasta indenne, rientra, invece, nella previsione di cui al primo comma della predetta norma (Sez. 1, n. 368 del 19/4/1971, [...], Rv. 118930 - 01). 7 Infatti, solo quando l’azione posta in essere nei confronti della persona designata determini un evento di danno e non già di mero pericolo, può trovare applicazione il secondo comma, mentre se l’azione comporti offesa solo a persona diversa da quella designata, il tentativo eventualmente ipotizzabile in danno di quest’ultima resta assorbito nel reato aberrante previsto nel primo comma (Sez. 1, n. 368 del 19/4/1971, [...], Rv. 118929 - 01). Ne consegue, pertanto, che, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, la sentenza deve essere annullata limitatamente all’aumento di pena applicato al ricorrente ai sensi dell’art. 82, comma secondo, cod. pen. 4. Il quarto motivo di ricorso censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche, lamentando, in particolare, che la sentenza impugnata non abbia tenuto conto di due elementi valorizzabili a favore dell’imputato: il suo positivo contegno processuale e la sua pregressa incensuratezza. Quanto al primo elemento, è lo stesso ricorso ad affermare che esso si sarebbe essenzialmente concretizzato nel fatto che, nell’interrogatorio reso in sede di convalida del fermo, XXXXXXX, a fronte di una contestazione provvisoria della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., avrebbe confessato di avere agito piuttosto per un credito vantato nei confronti della vittima, così consentendo agli inquirenti di individuare il movente del fatto. Se è così, non v’è possibilità, allora, di rinvenire nel suo comportamento un elemento ex se valorizzabile ai fini della concessione delle attenuanti generiche, che la giurisprudenza di legittimità individua in genere nella condotta di chi agevoli con la propria collaborazione le indagini dell’autorità giudiziaria, laddove nel caso di specie le dichiarazioni valorizzate dal ricorso hanno determinato piuttosto l’effetto utilitaristico di alleggerire la posizione di XXXXXXX e di tenerlo indenne da una contestazione rientrante nell’ambito della criminalità mafiosa. Di conseguenza, anche il secondo elemento indicato dal ricorso rimane, a maggior ragione, irrilevante, in quanto, in assenza di altri elementi o circostanze di segno positivo per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato alla luce del disposto dell’art. 62-bis, comma 3, cod. pen. (Sez. 4, n. 32872 dell’8/6/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/2/2017, [...], Rv. 270986 – 01). Il quarto motivo, pertanto, deve essere disatteso. 4. Alla luce di quanto fin qui considerato, quindi, la sentenza impugnata, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, deve essere annullata senza rinvio limitatamente all'aumento di pena applicato ai sensi dell’art. 82, comma secondo, cod. pen., e la pena nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXXX deve essere conseguentemente rideterminata, previa 8 esclusione del predetto aumento (calcolato dai giudici di merito nella misura di due anni, ulteriormente ridotti per il rito abbreviato) in nove anni e otto mesi di reclusione. Nel resto, il ricorso deve essere rigettato. Si deve disporre, inoltre, che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all'aumento di pena ex art. 82, comma secondo, cod. pen., che elimina, rideterminando la pena complessiva in anni nove e mesi otto di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso. Così è deciso, 05/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 9
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RC EL, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi i difensori del ricorrente, avv. Giuseppe Grasso e avv. Mario Brancato del foro di Catania, che sino riportati ai motivi del ricorso, chiedendone l’accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 18.3.2025, la Corte d’appello di Catania, in riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Catania del 25.5.2024, che aveva condannato XXXXXXXXXXXXXXXX, all’esito di giudizio abbreviato, alla pena di anni dodici di reclusione per i reati di tentato omicidio, detenzione e porto illegale di arma da fuoco e detenzione illegale di munizioni, ha rideterminato la pena nei confronti dell’imputato in anni undici di reclusione. Il fatto, come ricostruito dalla sentenza di primo grado cui ha fatto rinvio la sentenza d’appello, è consistito nella esplosione, ad opera di XXXXXXXXXXXXXXXX, di alcuni colpi d’arma da fuoco all’indirizzo di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, che tuttavia attingevano Penale Sent. Sez. 1 Num. 20639 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: VALIANTE PAOLO Data Udienza: 05/03/2026 due soggetti estranei nei pressi di un chiosco sulla pubblica strada. Il movente dell’azione è stato individuato in un debito non saldato che XXXXXX aveva verso XXXXXXX e i giudici di secondo grado hanno disatteso il principale motivo d’appello, che contestava la sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del tentato omicidio sulla base della ricostruzione del fatto ricavabile dalle immagini riprese dalle telecamere posizionate nei pressi del luogo del fatto. In particolare, è stato ritenuto provato che XXXXXXX si sia diretto intenzionalmente verso il suo rivale e abbia esploso al suo indirizzo quattro colpi di pistola ad altezza d’uomo, così ponendo in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco, con ragionevole prognosi ex ante, a cagionare la morte di XXXXXX con dolo alternativo. La Corte d’appello, altresì, ha rigettato – dei restanti motivi relativi al trattamento sanzionatorio – quelli con cui erano stano stati censurati l’aumento di pena operato ai sensi dell’art. 82 cod. pen. e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. 2. Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso il difensore di XXXXXXXXXXXXXXXX, avv. Mario Luciano Brancato, articolandolo in quattro motivi.
2.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., vizio di motivazione nella ricostruzione dell’evento e nella qualificazione del dolo, in particolare sotto la specie del travisamento della prova costituita dai frames delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza. La Corte d'appello ha confermato la ricostruzione del fatto del G.u.p., facendo pieno rimando alla motivazione della sentenza di primo grado, sicché i giudici di merito ricostruiscono il momento cruciale dell'azione delittuosa in base alla lettura dei frames contenuta nella nota di polizia giudiziaria dell’1.8.2023. La difesa, sin dal giudizio di primo grado, aveva sostenuto che il ricorrente esplose per primo i colpi di arma da fuoco perché aveva notato il rivale portare le mani all’arma che teneva nella tasca nei pantaloni. Questa azione lo aveva indotto a sparare per primo, ma all'impazzata e non in direzione del bersaglio. Questa ricostruzione si ricava proprio dalla nota di polizia giudiziaria, quando si evidenzia che l'arma della persona offesa XXXXXX veniva rinvenuta con il cane armato, e dunque pronta a far fuoco, e che i bossoli esplosi erano posizionati in linea, come se XXXXXXX avesse sparato mentre era in movimento. Ciò costituiva la dimostrazione del fatto che l'imputato aveva esploso i colpi non avvicinandosi al bersaglio, bensì allontanandosene, come dimostrano i frames contrassegnati dal numero 33 in avanti, i quali evidenziano che nel momento degli spari XXXXXXX usciva dal raggio di azione della telecamera, proprio perché in allontanamento dal bersaglio, nonostante XXXXXX fosse inizialmente collocato a pochi metri da lui. Questa ricostruzione porterebbe a ritenere la sussistenza di un dolo eventuale, ma non di un dolo diretto, perché se XXXXXXX avesse voluto la morte di XXXXXX avrebbe esploso i colpi in sua direzione, avanzando verso di lui giacché era inizialmente collocato a pochi 2 metri. Invece, la Corte d'appello ha richiamato la sentenza di primo grado, secondo cui dalle foto si vedeva XXXXXXX attraversare la strada e dirigersi di corsa verso il porticato, ove si era riparato XXXXXX, all’indirizzo del quale esplodeva quattro colpi di pistola ad altezza uomo avanzando verso la vittima. Su questo punto, deve ritenersi che le sentenze di merito siano incorse in un travisamento probatorio, perché quanto asserito dai giudici non corrisponde al contenuto dei frames estrapolati dalla polizia giudiziaria, dai quali non si ricava mai che XXXXXXX si diriga di corsa verso XXXXXX. Peraltro, la sentenza di primo grado accredita la sua ricostruzione facendo riferimento ai frames numero 38 e 39 che in realtà riguardano un momento successivo alla esplosione dei colpi. Le prove documentali acquisite, invece, riscontrano la versione dell'imputato, il quale ha affermato di aver esploso i colpi dopo aver notato XXXXXX dirigersi verso di lui con la mano sulla pistola, al punto da essere stato indotto ad esplodere colpi mentre si allontanava in direzione opposta. Questa circostanza è decisiva ai fini della qualificazione giuridica dei fatti, giacché la motivazione delle sentenze di merito, depurata da tale errata lettura della prova, non è più idonea a legittimare le conclusioni raggiunte in punto di elemento soggettivo perché ritiene di ricavare la prova del dolo diretto alternativo dal fatto che XXXXXXX avrebbe esploso i colpi avvicinandosi a XXXXXX. Ne deriva che il ricorrente non ha agito con l'intento di uccidere, ma ha sparato nel tentativo di dissuadere l'avversario dal fare fuoco a sua volta, non più che accettando il rischio che da quegli spari esplosi all'impazzata potessero derivarne conseguenze letali o lesive per la vittima.
2.2 Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione nella determinazione della pena per il delitto di tentato omicidio. La determinazione della pena base per il tentato omicidio non è motivata, in quanto i giudici di merito l'hanno ritenuta «congruamente superiore al medio edittale» senza specificare il criterio di calcolo adottato. Appare che essi abbiano fatto ricorso al capoverso dell'art. 56 cod. pen., il quale stabilisce la pena non inferiore a dodici anni per il delitto tentato punito con l'ergastolo nella forma consumata. Ma nel caso in esame la norma in questione non può trovare applicazione, perché non era contestata alcuna delle circostanze aggravanti che comportano la pena dell'ergastolo in caso di omicidio consumato. Nella vicenda di specie, l'omicidio consumato sarebbe stato punito invece con la pena stabilita dall'art. 575 cod. pen. in misura non inferiore a ventuno anni. A tale pena, dunque, andava applicata la diminuente dell'art. 56 cod. pen. da un terzo a due terzi. Le sentenze, invece, non indicano i criteri adottati per la determinazione della pena base, dando mostra di applicare il minimo di dodici anni, altrimenti non vi sarebbe alcun congruo aumento superiore 3 al medio edittale cui fa riferimento il primo giudice.
2.3 Con il terzo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aumento di pena ai sensi dell'art. 82, comma secondo, cod. pen. Le sentenze di merito hanno determinato un aumento di pena di due anni di reclusione ai sensi dell'art. 82, comma secondo, cod. pen. Si tratta di un errore, perché l'aumento di pena si può attribuire solo nel caso in cui, oltre alla persona diversa, sia stata lesa anche quella alla quale l'offesa era diretta: questa circostanza non si è verificata nel caso di specie, perché XXXXXX è rimasto illeso, mentre le ferite sono state riportate da due soggetti estranei alla iniziale contesa. Quindi, la porzione di pena irrogata è illegale perché a XXXXXXX può applicarsi solo l'aumento di pena ex art. 81 cod. pen. in continuazione, con la conseguenza che l'aumento operato ai sensi dell'art. 82 cod. pen. ha dato luogo a un’illegale duplicazione di pena per il secondo fatto che era avvinto in continuazione. Nel caso di specie, l'aumento per la continuazione operata dai giudici di merito deve contenere anche l'aumento per il secondo fatto di reato.
2.4 Con il quarto motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Le circostanze attenuanti generiche sono state negate per l'assenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento, che non sono stati ravvisati nel contegno processuale tenuto dall'imputato, se rapportato alla gravità dei fatti e al contesto temporale in cui è stato reso l'interrogatorio. Si tratta di una motivazione apparente, che muove dalla gravità dei fatti, la quale costituisce circostanza già autonomamente apprezzabile per la determinazione della pena. Peraltro, l'interrogatorio di XXXXXXX in sede di convalida del fermo è stato tutt'altro che opportunistico, perché dalle sue dichiarazioni è stato possibile risalire alla determinazione del movente, laddove inizialmente erano state ipotizzate ragioni di tipo mafioso, sicché il ricorrente ha apportato un beneficio alla ricostruzione dei fatti. Tuttavia, questo elemento non è stato valutato, al pari della sua incensuratezza. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato limitatamente al terzo motivo, mentre i restanti motivi devono essere disattesi. 1. Il primo motivo deduce un vizio di travisamento della prova in ordine alla “lettura dei frame relativi ai momenti antecedenti e successivi agli spari”. È lo stesso ricorrente a premettere che la Corte d’appello sarebbe incorsa nel travisamento mediante la conferma della ricostruzione del fatto operata dal giudice di primo grado e a precisare che, pertanto, “l’odierna censura va estesa anche alla pronuncia di 4 prime cure”. Si tratta, tuttavia, di una doglianza che viene dedotta specificamente per la prima volta in questo giudizio di legittimità, atteso che dagli atti risulta che con l’appello era stata più limitatamente contestata la qualificazione del fatto per difetto dell’elemento soggettivo del tentato omicidio. Nel corrispondente motivo di impugnazione era stato solo genericamente dedotto che dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza risultasse che la vittima era a sua volta armata, ma non era stato in alcun modo posto il tema della distorsione del dato probatorio da parte della sentenza di primo grado e della introduzione nella motivazione della condanna, per effetto di un travisamento della prova, di informazioni inesistenti nel processo. Invece, il travisamento della prova, se ritenuto commesso già dal giudice di primo grado, deve essere dedotto al giudice dell'appello, pena la sua preclusione nel giudizio di legittimità, non potendo essere dedotto con ricorso per cassazione il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado se il travisamento non gli era stato rappresentato (Sez. 5, n. 48703 del 24/9/2014, [...], Rv. 261438 - 01). Si tratta di una ragionevole applicazione concreta del principio secondo cui non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per non essere stato espressamente sottoposto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 dell’8/3/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01). La ratio di tale preclusione emerge con una certa evidenza nel caso di specie ove si consideri che la disamina del vizio dedotto dal ricorrente presuppone una verifica di merito delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, che avrebbe dovuto demandarsi alla fase di merito previa specifica impugnazione. Il giudice della legittimità, infatti, non può essere chiamato ad operare per la prima volta valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d'appello (cfr. Sez. 2, n. 32780 del 13/7/2021, [...], Rv. 281813 – 01, anche in motivazione). È stato anche recentemente ribadito che, in tema di ricorso per cassazione, non possono essere dedotti per la prima volta in sede di legittimità i vizi della motivazione che presuppongono indagini di merito, atteso che il limite del "devolutum" può essere superato solo per violazioni di legge, non deducibili in appello, o rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, purché sganciate da ogni accertamento in fatto (Sez. 5, n. 1342 del 30/10/2025, dep. 2026, [...], Rv. 289191 - 02). Così delineato il perimetro di ammissibilità della doglianza, il motivo di ricorso rimane, allora, essenzialmente rivalutativo, perché sollecita una diversa interpretazione delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, mediante l'autonoma adozione di parametri diversi di ricostruzione, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili 5 rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Si tratta, dunque, della proposta di una diversa valutazione degli elementi di prova posti dai giudici di merito a base delle decisioni di condanna, la cui fondatezza può in questa sede essere esclusa, nei più ristretti limiti della censura come sopra precisati, previa la circoscritta verifica che, nel caso di specie, la descrizione delle immagini nella sentenza impugnata rimanda alla assai dettagliata esposizione operata dal giudice di primo grado e rende adeguatamente conto della sussistenza dell’elemento soggettivo in relazione al quale si appuntavano – unicamente – le doglianze dell’atto di appello. I giudici di secondo grado, infatti, evidenziano, come significative dell’intento di XXXXXXX di agire con dolo alternativo in termini di morte o ferimento della vittima, le immagini che danno conto del fatto – più volte rimarcato dal ricorrente – che XXXXXX mostri effettivamente di essere in possesso di una pistola e che ciò nondimeno l’imputato si diriga di corsa verso il porticato dove si trova il suo contraddittore, esplodendo in successione quattro colpi di pistola ad altezza d’uomo in avanzamento. Si tratta di motivazione parametrata sulle specifiche censure che erano state mosse nell’atto di appello, non a caso definite dalla Corte territoriale come prive di “una ricostruzione alternativa rispetto a quella dettagliata in sentenza” e come tendenti ad affermare apoditticamente la equivocità della condotta di XXXXXXX “senza alcun riferimento agli elementi di fatto che avrebbero dovuto supportare la tesi difensiva”. Di conseguenza, la motivazione è da ritenersi adeguata e il ricorso la contrasta, in ultima analisi, attaccandone la persuasività e chiedendo una non consentita attribuzione alle immagini della videosorveglianza di un significato probatorio differente. Il primo motivo di ricorso, pertanto, deve essere disatteso. 2. Quanto al secondo motivo, deve rilevarsi che la sentenza di primo grado, confermata sul punto dalla sentenza d’appello, ha dato atto di determinare la pena per il tentato omicidio in una misura “congruamente superiore al medio edittale”. Si tratta di affermazione che avvalora semmai la ricostruzione opposta a quella ipotizzata nel ricorso, nel quale da tale passaggio della motivazione si fa immotivatamente discendere la conseguenza che i giudici abbiano applicato l’art. 56, comma secondo, cod. pen. nella parte in cui prevede per il delitto tentato la pena non inferiore a dodici anni di reclusione se la pena stabilita per il delitto consumato è l’ergastolo. In realtà, se i giudici di merito avessero effettivamente preso in considerazione – come sostenuto dal ricorrente – la pena minima di dodici anni di reclusione per il tentato omicidio, non si giustificherebbe l’affermazione del G.u.p. secondo cui la pena base è stata calcolata in misura apprezzabilmente superiore al medio edittale: quella misura, infatti, sarebbe solo di poco superiore al minimo edittale e, soprattutto, sensibilmente inferiore alla media edittale da individuarsi nella pena di diciotto anni (cfr. Sez. 5, n. 4892 del 22/10/2010, dep. 2011, [...], Rv. 249246 – 01, secondo cui, ai fini della determinazione della pena massima per il 6 tentativo di reato consumato punibile con l'ergastolo, si ha riguardo al principio generale per cui, in ogni caso di determinazione della sola pena minima, la pena massima irrogabile è quella stabilita dall'art. 23 cod. pen., e cioè nel caso di reclusione, quella di ventiquattro anni). Viceversa, dal tenore della motivazione risulta plausibilmente proprio il contrario di quanto sostenuto nel ricorso, e cioè che i giudici abbiano preso in considerazione – conformemente al disposto dell’ultima parte del comma secondo dell’art. 56 cod. pen. – la pena stabilita per il tentativo di omicidio non aggravato, i cui limiti edittali sono compresi tra un minimo di sette anni e un massimo di quattordici anni di reclusione. Solo per tale via, infatti, si può coerentemente attestare che una pena base di tredici anni di reclusione è “congruamente superiore al medio edittale”. Il secondo motivo, pertanto, è manifestamente infondato, in quanto muove una censura priva di qualunque aggancio letterale agli atti processuali e attribuisce alla motivazione della decisione impugnata un contenuto logico diverso da quello reale. 3. Il terzo motivo di ricorso, invece, è fondato. L’art. 82, comma secondo, cod. pen. stabilisce, nel caso di aberratio ictus, che qualora, oltre alla persona diversa, sia offesa anche quella alla quale l’offesa era diretta, il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato più grave, aumentata fino alla metà. Quando l'agente mira a uccidere una persona e per errore ne ferisca un'altra senza arrecare alcuna offesa alla vittima designata, si ha un unico reato doloso: la legge considera indifferente - salvo che per la disciplina delle circostanze - l'errore incidente sullo sviluppo causale dell'azione e ritiene il colpevole responsabile come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere. Il concetto di "offesa" nella lettura dell'art. 82 cod. pen. deve essere inteso nel senso di lesione materiale, sicché quando la vittima del tentativo, è rimasta illesa, mentre è stata offesa una terza persona, si verte in ipotesi di "aberratio" monolesiva secondo lo schema legale del primo comma dell'art. 82 cod. pen. (Sez. 1, n. 12556 del 14/10/1992, dep. 1991, [...], Rv. 191096 - 01). Nel caso di specie, la vittima designata è rimasta illesa, sicché non ricorrevano le condizioni per l’applicazione dell’aumento di pena che l’art. 82, comma secondo, cod. pen. ricollega testualmente al solo caso in cui sia colpita la persona alla quale l’offesa era diretta. La circostanza che nel caso di specie siano rimaste offese più persone diverse da quella a cui l’offesa era diretta non rende comunque applicabile l’art. 82, comma secondo, cod. pen. Solo il caso di offesa arrecata alla persona designata e nel contempo, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione, a due o più persone diverse, rientra nella previsione del secondo comma dell'art 82 cod. pen.; il caso di offesa arrecata a due o più persone diverse dalla vittima designata, rimasta indenne, rientra, invece, nella previsione di cui al primo comma della predetta norma (Sez. 1, n. 368 del 19/4/1971, [...], Rv. 118930 - 01). 7 Infatti, solo quando l’azione posta in essere nei confronti della persona designata determini un evento di danno e non già di mero pericolo, può trovare applicazione il secondo comma, mentre se l’azione comporti offesa solo a persona diversa da quella designata, il tentativo eventualmente ipotizzabile in danno di quest’ultima resta assorbito nel reato aberrante previsto nel primo comma (Sez. 1, n. 368 del 19/4/1971, [...], Rv. 118929 - 01). Ne consegue, pertanto, che, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, la sentenza deve essere annullata limitatamente all’aumento di pena applicato al ricorrente ai sensi dell’art. 82, comma secondo, cod. pen. 4. Il quarto motivo di ricorso censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche, lamentando, in particolare, che la sentenza impugnata non abbia tenuto conto di due elementi valorizzabili a favore dell’imputato: il suo positivo contegno processuale e la sua pregressa incensuratezza. Quanto al primo elemento, è lo stesso ricorso ad affermare che esso si sarebbe essenzialmente concretizzato nel fatto che, nell’interrogatorio reso in sede di convalida del fermo, XXXXXXX, a fronte di una contestazione provvisoria della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., avrebbe confessato di avere agito piuttosto per un credito vantato nei confronti della vittima, così consentendo agli inquirenti di individuare il movente del fatto. Se è così, non v’è possibilità, allora, di rinvenire nel suo comportamento un elemento ex se valorizzabile ai fini della concessione delle attenuanti generiche, che la giurisprudenza di legittimità individua in genere nella condotta di chi agevoli con la propria collaborazione le indagini dell’autorità giudiziaria, laddove nel caso di specie le dichiarazioni valorizzate dal ricorso hanno determinato piuttosto l’effetto utilitaristico di alleggerire la posizione di XXXXXXX e di tenerlo indenne da una contestazione rientrante nell’ambito della criminalità mafiosa. Di conseguenza, anche il secondo elemento indicato dal ricorso rimane, a maggior ragione, irrilevante, in quanto, in assenza di altri elementi o circostanze di segno positivo per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato alla luce del disposto dell’art. 62-bis, comma 3, cod. pen. (Sez. 4, n. 32872 dell’8/6/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/2/2017, [...], Rv. 270986 – 01). Il quarto motivo, pertanto, deve essere disatteso. 4. Alla luce di quanto fin qui considerato, quindi, la sentenza impugnata, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, deve essere annullata senza rinvio limitatamente all'aumento di pena applicato ai sensi dell’art. 82, comma secondo, cod. pen., e la pena nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXXX deve essere conseguentemente rideterminata, previa 8 esclusione del predetto aumento (calcolato dai giudici di merito nella misura di due anni, ulteriormente ridotti per il rito abbreviato) in nove anni e otto mesi di reclusione. Nel resto, il ricorso deve essere rigettato. Si deve disporre, inoltre, che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all'aumento di pena ex art. 82, comma secondo, cod. pen., che elimina, rideterminando la pena complessiva in anni nove e mesi otto di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso. Così è deciso, 05/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 9