Sentenza 1 aprile 2015
Massime • 1
In tema di intercettazione di conversazioni, ai fini del divieto di utilizzazione previsto dall'art. 270, comma primo, cod. proc. pen., la nozione sostanziale di "diverso procedimento" va desunta dal dato dell'alterità o non uguaglianza del procedimento instaurato non nell'ambito del medesimo filone investigativo, ma in relazione ad una notizia di reato, che deriva da un fatto storicamente diverso da quello oggetto di indagine nell'ambito di altro, differente, anche se connesso, procedimento. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame, che aveva ritenuto l'inutilizzabilità delle intercettazioni sul presupposto della diversità dei procedimenti, concernenti fattispecie criminose poste in essere da gruppi organizzati in parte composti dalle medesime persone ed oggetto del medesimo filone investigativo).
Commentari • 7
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/04/2015, n. 19730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19730 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 01/04/2015
Dott. LOMABRDO Luigi Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - N. 700
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - rel. Consigliere - N. 53306/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SALERNO;
nei confronti di:
AS NA N. IL 27/03/1975;
avverso l'ordinanza n. 763/2014 TRIB. LIBERTÀ di SALERNO, del 19/11/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Maria Pia Fodaroni, sull'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
Udito il difensore Avv. Massimo (Ndr: testo originale non comprensibile) sul rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Salerno ha accolto l'istanza di riesame proposta nell'interesse di LO NN avverso l'ordinanza cautelare emessa dal gip del medesimo tribunale in data 22/10/2014; ha dunque annullato l'ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari (già sostituita - con successiva ordinanza del gip - con la misura interdittiva ex art. 290 c.p.p.) disponendo la scarcerazione della ricorrente se non detenuta per altro titolo.
Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno premettendo che oggetto dell'ordinanza annullata era il delitto di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie di truffe assicurative, a cui l'indagata avrebbe preso parte nella sua attività di avvocato. I gravi indizi di colpevolezza sarebbero evidenziati dal contenuto di intercettazioni telefoniche disposte a carico di altri soggetti in un procedimento in tema di estorsione aggravata dal metodo mafioso, in cui ricorre anche per taluni indagati l'ipotesi di traffico di stupefacenti e, per un indagato, l'ipotesi di associazione a delinquere e truffa. Lamenta il ricorrente erronea applicazione della legge penale con riferimento alla norma dell'art. 270 c.p.p., sulla inutilizzabilità delle intercettazioni in un procedimento diverso da quello nel quale sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.
Il tribunale ha ritenuto la inutilizzabilità delle conversazioni intercettate perché raccolte in relazione a fattispecie di reato (per cui non è previsto l'arresto in flagranza, le quali sono) diverse da quelle per cui le intercettazioni erano state autorizzate dal gip. Ciò sulla scorta di un concetto di "procedimento diverso" dedotto dai recenti indirizzi della giurisprudenza di legittimità per cui occorre prescindere da elementi formali, quale il numero di iscrizione del procedimento nel registro delle notizie di reato, e valorizzare invece un criterio sostanziale: giacché decisiva ai fini della identità dei procedimenti viene considerata l'esistenza di una connessione tra il contenuto della originaria notizia di reato, per la quale sono state disposte le intercettazioni, ed i reati per i quali si procede;
connessione che può rilevare, alternativamente o cumulativamente, sotto il profilo oggettivo, probatorio o finalistico. Ha infatti argomentato il tribunale come le intercettazioni in cui si esaurisce la gravità indiziaria dei reati ascritti e che hanno consentito in via quasi del tutto esclusiva il disvelamento della natura simulata dei sinistri contemplati nei numerosi capi di contestazione provvisoria sono state autorizzate e disposte con riferimento a fattispecie criminose che non hanno alcuna connessione oggettiva, probatoria, finalistica con le fattispecie penali oggetto del presente processo, fatta eccezione per una parziale coincidenza soggettiva degli indagati.
Ritiene il ricorrente che, così ragionando, il tribunale sia caduto in errore nell'applicare la ricordata giurisprudenza di legittimità sussistendo una chiara connessione probatoria, derivando gran parte degli elementi dimostrativi di tutti i reati ipotizzati da una serie unitaria di fonti di prova: giacché a parlare sono sempre gli stessi interlocutori di conversazioni telefoniche captate. Un ulteriore motivo concerne l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 63 c.p.p., circa i capi di incolpazione B10 e B13. Si critica che il tribunale abbia stabilito la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da parte di soggetti che in quanto beneficiari di risarcimenti liquidati in conseguenza delle denunce di falsi sinistri avrebbero dovuto essere sentiti da indagati fin dall'inizio. Si sostiene infatti che, nonostante che tali soggetti fossero beneficiari dei risarcimenti pagati dalle assicurazioni asseritamente truffate, alla data delle intervenute verbalizzazioni la polizia giudiziaria non avrebbe ancora acquisito elementi specifici di coinvolgimento dei risarciti nelle truffe assicurative ipotizzate: come da ricostruzione fattuale offerta all'esame di questa corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Quest'ultimo motivo è manifestamente infondato, avendo il tribunale articolatamente e logicamente motivato alle pagine 6-7 le ragioni, basata su una ricostruzione in fatto come tale insindacabile in sede di legittimità, della propria decisione. In tema soccorre la giurisprudenza di questa corte per cui spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali - e quindi al di là del riscontro di indici formali, come l'eventuale iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato - l'attribuibilità al soggetto escusso della qualità di indagato, nel momento in cui le dichiarazioni sono state rese: con accertamento sottratto, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità (Cass. Sez. U. n. 15208 del 25-2-10, Mills, rv. 246581; v. inoltre Cass. sez. 6^, 11.4.2014, n. 32712). Il ricorso è per il resto fondato per le ragioni che seguono. Deve innanzitutto osservarsi che esula dalla soluzione del caso in esame ogni considerazione in punto di utilizzabilità delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in un procedimento diverso allorché la stessa comunicazione o conversazione costituisca corpo di reato, avendo esattamente rilevato il tribunale come ciò non accada per le intercettazioni in oggetto, in quanto la violazione della norma penale non è data dalla conversazione in se stessa considerata - come invece richiede la recente giurisprudenza della Cassazione - la quale assume invece valore puramente narrativo e descrittivo rispetto agli illeciti di cui i parlanti discorrono.
L'arresto a sezioni unite del 26.6.2014 n. 32697, richiamato sia nel provvedimento impugnato che nel ricorso si decide, oltre ad affermare il principio di diritto appena ricordato, ha riaffermato l'indirizzo per cui in tema di intercettazioni, ai fini del divieto di utilizzazione previsto dall'art. 270 c.p.p., comma 1, la nozione di "diverso procedimento" va ancorata a un criterio di valutazione sostanzialistico, che prescinde da elementi formali, quale il numero di iscrizione del procedimento nel registro delle notizie di reato, essendo invece decisiva, ai fini dell'individuazione dell'identità dei procedimenti, l'esistenza di una connessione sotto il profilo oggettivo, probatorio o finalistico tra il contenuto della originaria notizia di reato, per la quale sono state disposte le intercettazioni, e i reati per i quali si procede (nella giurisprudenza precedente, cfr. (Sez. 6, n. 11472 del 02/12/2009, Pavigliariti, Rv. 246524; Sez. 6, n. 46244 del 15/11/2012, Filippi, Rv. 254285; Sez. 2, n. 43434 del 05/07/2013, Bianco, Rv. 257834). A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità (si tratta di Sez. 2^, n. 3253 del 10/10/2013, dep. 2014, Costa, Rv. 258591, anche richiamata nella citata sentenza sezioni unite) aveva già chiarito come ai fini del divieto di utilizzazione previsto dall'art. 270 c.p.p., comma 1, la nozione sostanziale di "diverso procedimento", va desunta dal dato della alterità o non uguaglianza del procedimento, instaurato, non nell'ambito del medesimo filone investigativo, ma in relazione ad una notizia di reato, che deriva da un fatto storicamente diverso da quello oggetto di indagine nell'ambito di altro, differente, anche se connesso, procedimento. Perché operi la inutilizzabilità occorre pertanto che le intercettazioni telefoniche siano state autorizzate in relazione ad una notizia di reato, che deriva da un fatto storicamente diverso da quello oggetto di indagine nell'ambito di altro, differente, anche se connesso, procedimento. Del tutto diversamente, qualora le intercettazioni siano state disposte nell'ambito di un medesimo filone investigativo - qual è il caso in esame - le stesse devono essere ritenute utilizzabili.
Nel caso deciso nella sentenza ricordata, sussistevano procedimenti connessi, relativi alla medesima fattispecie criminosa. Nel caso in esame le fattispecie criminose sono diverse, e tuttavia poste in essere da gruppi organizzati in parte composti dalle medesime persone ed oggetto del medesimo filone investigativo.
Il tribunale del riesame esclude che la realizzazione di reati di cui all'art. 642 c.p., rappresenti un "ramo di azienda" di un medesimo contesto associativo che avrebbe come suo programma e come ulteriore articolazione anche l'attività illecita relativa agli stupefacenti. Si argomenta che la distinzione delle due strutture associative sarebbe data - oltre che dalla diversa tipologia dei reati - anche dalla sostanziale diversità della compagine (fatta eccezione per tre soggetti appartenenti ad entrambe) nonché sarebbe in qualche modo acquisita anche dal pubblico ministero nella separata contestazione delle due fattispecie risultante dall'avviso di conclusioni delle indagini prodotto agli atti (cfr. p. 4 della motivazione). L'argomentazione è illogica e contraddittoria. Invero, l'argomento della sostanziale diversità delle compagini è vanificato dalla affermazione, esposta dallo stesso tribunale, circa la parziale coincidenza soggettiva dei due gruppi. Nulla spiega, del resto, il tribunale sulla caratura criminale e sul ruolo assunto da tali soggetti nella organizzazione;
nulla è dunque dato concludere circa la posizione di tali soggetti nei contesti associativi di cui fanno parte onde desumerne o escludere il ruolo di coordinamento e, parallelamente, la sostanziale unitarietà o diversità dei due gruppi di persone nella consumazione dei reati.
Infine, evidentemente la separata contestazione delle due fattispecie nella incolpazione provvisoria nessun argomento produce in un senso o nell'altro. L'impugnazione deve pertanto essere accolta;
per conseguenza, l'ordinanza deve essere annullata con rinvio al tribunale di Salerno per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla con rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Salerno per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2015