Sentenza 4 novembre 2015
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, la motivazione del provvedimento in relazione alle esigenze indicate nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., qualora queste siano tratte, esclusivamente, dalla particolare modalità di commissione del reato, caratterizzata dal coinvolgimento in pari grado di tutti i correi, può accomunare, in una visione cumulativa, le singole posizioni degli indagati, non essendo necessario ripetere per ciascuno di essi, in modo puramente formalistico, le ragioni fondanti il pericolo di reiterazione della condotta criminosa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/11/2015, n. 9483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9483 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2015 |
Testo completo
9 4 8 3/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Seconda SEZIONE PENALE Composta da of Sent.2956 n. sez. Dr. Mario Gentile - Presidente - CC - 04/11/2015 Dr. Gallo Domenico R.G.N. 31048/2015 Dr. Ugo De Crescienzo relatore - dr. Giovanni Diotallevi dr. Rago Geppino ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IC OR, nato a [...] il [...] MA EM, nato a [...] il [...] MA FR, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/06/2015 del Tribunale del riesame di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ugo De Crescienzo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi RITENUTO IN FATTO OR CO, EM AI, FR AI, sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere per la violazione dell'art. 644 e 629 cod. pen. ricorrono per Cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata con la quale è stata confermata la custodia cautelare in carcere disposta dal Giudice delle indagini preliminari di Latina con ordinanza 20.5.2015. I difensori richiedono l'annullamento del provvedimento per i seguenti motivi così riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. IC OR, lamenta: 1) ex art. 606 comma 1 lett. c), e) cod. proc. pen. Violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., nonchè: vizio di motivazione in relazione alla denunciata inutilizzabilità ex art. 271 cod. proc. pen. delle intercettazioni telefoniche ed ambientali;
violazione dell'art. 15 Cos. e 5 ed 8 CEDU interposte ex art. 117 cost, e degli artt. 267 e 268 cod. proc. pen., posto che le intercettazioni telefoniche sono state effettuate mediante apparecchiature appartenenti a privati. 2) ex art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen.: violazione dell'art. 125 cod, proc. pen., e degli artt. 13 Cost. e 5 legge CEDU, 274 e 292 lett. c) cod. proc. pen. a cagione dell'insussistenza di esigenze cautelari. F MA EM e MA FR, con ricorsi fra loro sovrapponibili lamentano: 1) ex art. 606 comma 1 lett. b), c), e) cod. proc. pen.: violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 125, comma 3, 292 n. 2 lett. c) e 274 cod. proc. pen., 309 comma IX così come riformato dalla legge 47/2015, nonchè vizio e contraddittorietà della motivazione. La difesa si duole del fatto che gli imputati, sotto il profilo della indicazione delle esigenze cautelari, sono stati oggetto di una valutazione globale e non singolarmente differenziata. 2) ex art. 606 comma 1 lett. b), c), e) cod. proc. pen.: violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 125, comma 3, 292 n. 2 lett. c) in riferimento all'autonoma valutazione delle esigenze ex art. 274 cod. proc. pen., 309 comma IX così come riformato dalla legge 47/2015, nonché vizio e contraddittorietà della motivazione. La difesa sostiene che l'ordinanza nella sostanza riprende quanto già sostenuto dall'Ufficio del Pubblico Ministero nella richiesta della misura in atto, con la conseguenza che l'ordinanza del Tribunale del riesame (come già quella genetica del Giudice delle indagini preliminari) è una mera acritica ripetizione delle argomentazioni del Pubblico Ministero, "...difettando palesemente del quid novi, di quel tratto distintivo di originalità dell'iter logico argomentativo idoneo a differenziarla e a conferirle autonomia rispetto alle richieste del pubblico ministero..." [pag. 4 del ricorso] 3) ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.: violazione di legge per inosservanza ed omessa applicazione degli artt. 125 comma 3, 275 n. 3 bis cod, proc. e motivazione inesistente. La difesa lamenta il vizio di carenza di motivazione in ordine alle ragioni per le quali non è stata ritenuta applicabile la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari con mezzi di controllo (c.d. braccialetto elettronico). CONSIDERATO IN DIRITTO Il primo motivo di doglianza del CO OR (al limite dell'inammissibilità) è infondato: non ricorre la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. perchè il Tribunale ha reso puntuale motivazione sulla legittimità delle intercettazioni disposte dalla Procura della Repubblica [v. pp. 5 e 6 dell'ordinanza impugnata]. Ricorre infatti la violazione della norma citata nei soli casi in cui sia assente ogni motivazione (c.d. mancanza grafica della motivazione) o essa sia meramente apparente;
nel caso in esame la motivazione è specifica facendo essa riferimento al caso concreto sottoposto all'attenzione del Tribunale. La denuncia di violazione di norme costituzionali è inammissibile, perché l'inosservanza di disposizioni della Costituzione non è prevista tra i casi di ricorso . dall'art. 606 cod. proc. pen. potendo soltanto essere fondamento di questione di legittimità costituzionale. La denunciata violazione degli artt. 5 e 8 CEDU è inammissibile non essendo stati dedotti specifici motivi in base ai quali ravvisare una violazione di norme penali sostanziali o processuali dell'ordinamento italiano. La denuncia di violazione dell'art. 268 cod. proc. pen. va rigettata. La Procura della Repubblica di Latina ha eseguito le operazioni di intercettazione (telefonica ed ambientale) utilizzando un server di proprietà di soggetti privati. Come si evince dal contenuto dell'ordinanza e dello stesso ricorso, lo strumento informatico è installato presso gli uffici della Procura della Repubblica. L'articolo 268 comma 3 cod. proc. pen. dispone che le operazioni di intercettazioni siano effettuate per mezzo degli impianti "installati" nella Procura della Repubblica. Il riferimento normativo testualmente è inerente alla sola ubicazione degli impianti [v. in tal senso Cass. sez. 3 del 27.2.2015 n. 32699, Diano in Ced Cass. Rv. 264517] senza che si possa trarre dalla norma, indicazione in ordine al diverso aspetto della proprietà degli impianti utilizzati o delle modalità contrattuali o negoziali attraverso le quali la Pubblica Amministrazione ha lla acquisito la disponibilità degli impianti stessi. Di qui deriva che essendo l'impianto installato presso la Procura della Repubblica, la esecuzione delle operazioni di intercettazione è conforme al dato normativo e non ricorre nessuna ipotesi di nullità. Il motivo va quindi rigettato, posto che la soluzione alla quale è pervenuto il Tribunale del riesame è corretta. Il secondo motivo di ricorso (al limite della inammissibilità per taluni suoi aspetti) va rigettato. Inammissibili, per le ragioni già indicate sono censure relative alla denunciate violazioni delle norme costituzionali e dell'art. 125 cod. proc pen. alla luce della motivazione esplicitata dal Tribunale alle pp. 9 e 10 dell'ordinanza impugnata. Va inoltre osservato che il Tribunale del riesame ha valutato l'aspetto 2 delle esigenze cautelari ricondotte alla ipotesi di cui alla lettera c) dell'art. 274 cod. proc. pen.: la motivazione della conferma della misura cautelare della custodia in carcere poggia sul rilievo della gravità della condotta criminosa caratterizzata, secondo la motivazione del Tribunale dalla "spregiudicatezza" desunta dalle ripetute gravi minacce formulate in danno della persona offesa, dal rischio di inquinamento probatorio e dalla persistenza del proposito criminoso, elementi tutti che hanno indotto il Tribunale del riesame a ritenere che esistono elementi concreti dimostrativi di un pericolo di recidivanza nel reato e di pericolo di inquinamento delle prove. La motivazione è del tutto adeguata, il Tribunale ha riferito aspetti specifici e concreti, aventi come punto di riferimento le concrete modalità dell'azione delittuosa contestata (e non già una valutazione astratta derivante dal titolo del reato addebitato) dalla quale è stato tratto un giudizio consequenziale pienamente giustificativo della decisione adottata. La esaustività dell'esposizione delle ragioni per le quali il Tribunale ha ritenuto di confermare la misura in atto, è sufficiente per ritenere assorbita ogni diversa questione accedente alla richiesta di applicazione di una misura meno intensa. Il motivo di ricorso va quindi rigettato. Il primo motivo di ricorso di FR ed EM AI è infondato. La difesa si duole perché giustificazione delle esigenze cautelari ex art. 274 lett. b) e c) cod. proc. pen. sarebbe state espresse con motivazione cumulativa e non individualizzante per ogni singolo imputato ove si tenesse conto delle peculiari caratteristiche soggettive di ciascuno di essi. In linea generale va osservato che la motivazione relativa alle caratteristiche della personalità degli indagati concorrenti in un medesimo reato non può essere oggetto di valutazione globale e complessiva, infatti In tema di misure cautelari personali, le esigenze indicate nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. impongono una valutazione prognostica di carattere presuntivo nella quale il giudice è tenuto a dare concreta e specifica ragione dei criteri logici adottati senza potere, nell'ipotesi in cui più siano gli indagati, assumere determinazioni complessive e generali;
di qui deriva che, in linea di principio, la motivazione in ordine alla pericolosità sociale ed alla necessità della misura della custodia cautelare non può accomunare, in una valutazione cumulativa, la posizione di più indagati senza valutare invece separatamente le situazioni individuali di ciascuno di essi. [v. in tal senso Cass. sez. 2 n. 6480 del 21.11.1997, Accardo, in Ced Cass. Rv 210595; Cass. sez. 6 n. 48420 del 5.11.2008, Bernardi, in Ced Cass. Rv.242375]. Peraltro va osservato che nel caso di specie il giudizio negativo della personalità degli imputati è stato tratto esclusivamente dalla particolare modalità di commissione del reato (ad avviso del tribunale caratterizzato da tratti di particolare spregiudicatezza e violenza) puntualmente descritto nella sua dinamica esecutiva che vede il coinvolgimento Λ in pari grado di tutti gli imputati. Il tribunale ha preso quindi in considerazione, legittimamente, un solo parametro fattuale (modalità di commissione del reato) ritenuto comune in eguale misura per tutti i concorrenti, senza prendere in considerazione ulteriori e diversi parametri caratterizzati da spunti più strettamente soggettivizzanti ed individualizzanti. Sotto questo particolare profilo si può affermare che la motivazione del provvedimento nella descrizione dei presupposti di applicazione del parametro di cui alle lett. b) e c) dell'art. 274 cod. proc. pen. è adeguato e corretto, pur se in una visione cumulativa, non essendo necessario, per ognuno dei concorrenti ripetere in modo puramente formalistico le ragioni oggettive per le quali il fatto è da ritenersi di gravità tale da costituire l'indice presuntivo e prognostico dell'esistenza di un rischio di reiterazione della condotta criminosa per ciascuno degli indagati. A fronte di quanto fin qui affermato, v'è da osservare che la stessa difesa, a sua volta, non ha fornito indicazione di alcun elemento individualizzante di ciascuno indagato, di cui il Tribunale non abbia doverosamente tenuto conto, sicché la censura mossa, pur nella sua correttezza iniziale di impostazione, finisce con il presentare i caratteri della astrattezza e della conseguente genericità, conducente alla incompletezza del motivo e alla sua genericità, causa di rigetto dello stesso. Il secondo motivo di ricorso di MA EM e MA FR, sul punto relativo al difetto di autonomia della motivazione del provvedimento impugnato rispetto al provvedimento del Pubblico Ministero e di quello del Giudice delle indagini preliminari è manifestamente infondato. Infatti deve essere considerato nullo per difetto di motivazione il provvedimento del giudice che riproduca alla lettera ampi stralci della parte motiva di altro provvedimento (a meno che detta tecnica di redazione manifesti una autonoma rielaborazione da parte del decidente e dia adeguata risposta alle doglianze proposte dal ricorrente). Nel caso in esame il ricorrente non ha fornito alcuna dimostrazione che il Tribunale del riesame si sia limitato a riprodurre quanto già contenuto nell'ordinanza cautelare o nella richiesta del Pubblico Ministero, sicché il denunciato vizio di motivazione non ricorre. La convergenza di due diversi provvedimenti (uno del Tribunale del riesame e l'altro del giudice delle indagini preliminari, come nel caso in esame) verso un identica valutazione conclusiva (in accoglimento della richiesta del pubblico ministero), non implica necessariamente, fra loro, una diversità dei passaggi argomentativi della motivazione, dovendo invece essere evidente (come nel caso sottoposto a questo collegio) che il Tribunale del riesame abbia svolto un autonomo giudizio critico che consiste anche nel semplice ripercorrere (in modo autonomo) quanto già argomentativamente affermato dal primo giudice al fine di verificarne la validità giustificativa alla luce delle critiche mosse dalla difesa. Nel caso in esame la censura mossa dalla difesa 5 è del tutto generica, perché non fornisce alcuna specifica dimostrazione del vizio lamentato. Il terzo motivo di ricorso è infondato e va rigettato. Alla luce della più recente giurisprudenza, condivisa da questo collegio, va ribadito che in tema di misure cautelari, il giudice, ritenendo l'inadeguatezza di qualsiasi altra e diversa forma di cautela, non ha l'obbligo di motivare espressamente sull'inidoneità del dispositivo di controllo (c.d. braccialetto elettronico) ad assicurare la tutela delle esigenze di cui all'art. 274 cod. proc. pen., che nel caso di specie sono state ampiamente e compiutamente descritte anche attraverso l'esposizione delle condotte specifiche ritenute particolarmente violente [v. Cass. sez. 3 n. 44364 del 24.4.2015, Querulo, in Ced Cass. Rv 265494], tali da giustificare la scelta della misura cautelare adottata. Per le suddette ragioni i ricorsi vanno rigettati e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali, mandandosi al sign. Cancelliere per le comunicazioni di legge ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Si comunichi ex art. 94 disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 4.11.2015 Il Presidente Il Consigliéré estensore Ugo Crescienzo Mario GentileMarioario Gentile DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE -8 MAR 2016 IL CANCELLIERE Claudia Pianelli C O N E 6