Cass. pen., sez. III, sentenza 12/06/2008, n. 37279
CASS
Sentenza 12 giugno 2008

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In tema di scarico di acque reflue industriali con superamento dei limiti tabellari, sussiste continuità normativa tra il reato previsto dall'art. 59, comma quinto, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e la fattispecie penale oggi contemplata dall'art. 137, comma quinto, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha altresì precisato che l'abrogata disposizione è più favorevole di quella attuale in quanto prevede un trattamento sanzionatorio superiore in ordine alla pena pecuniaria).

In tema di tutela penale dall'inquinamento, è configurabile il reato di scarico con superamento dei limiti tabellari (prima previsto dall'art. 59, comma quinto, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, oggi sostituito dall'art. 137, comma quinto, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), sia nel caso di qualsiasi scarico d'acque reflue industriali che superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni, dalle province autonome o dalle autorità di gestione del servizio idrico integrato in relazione alle diciotto sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5, sia nel caso di scarico di acque reflue industriali in acque superficiali o in fognatura con superamento dei valori limite di cui alla tabella 3 sia, infine, nel caso di scarico sul suolo di acque reflue industriali con superamento dei valori limite di cui alla tabella 4.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/06/2008, n. 37279
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37279
    Data del deposito : 12 giugno 2008

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