Sentenza 6 dicembre 2012
Massime • 1
In tema di mandato d'arresto europeo, l'operatività della causa ostativa alla consegna prevista dall'art. 18, lett. r), della l. n. 69 del 2005, non è necessariamente subordinata alla richiesta della persona interessata a scontare la pena in Italia, ma può e deve essere verificata d'ufficio dalla Corte d'appello.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/12/2012, n. 47664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47664 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 06/12/2012
Dott. CONTI Giovanni - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 1721
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 46636/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR CI IA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/10/2012 della Corte di appello di Perugia;
visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Conti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. BAGLIONE Tindari, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente il difensore avv. Pietro Asta, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Perugia disponeva la consegna all'a.g. della Polonia del cittadino rumeno CI IA AR, nei cui confronti era stato emesso in data 3 novembre 2010 Mandato di arresto Europeo (MAE) per l'esecuzione della residua pena di mesi otto e giorni diciassette di reclusione in esecuzione della condanna inflittagli con sentenza di Tribunale circondariale di Varsavia in data 6 settembre 2004, divenuta irrevocabile il successivo 14 settembre, in quanto responsabile dei delitti di rapina e lesioni, commessi in data 24 novembre 2003 in Varsavia.
Rilevava la Corte di appello che sussistevano tutti i presupposti di legge per la consegna, in particolare non essendo stato ne' allegato nè tanto meno dimostrato, in relazione alla causa preclusiva di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. r), il radicamento del AR nel territorio italiano.
2. Ricorre per cassazione il AR, con atto sottoscritto di persona, denunciando la violazione della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. r), evidenziando che la Corte territoriale aveva il dovere di accertare d'ufficio i presupposti della sua stabile residenza in Italia, ove in effetti egli era radicato da oltre due anni.
Con successiva memoria il ricorrente, a mezzo dell'avv. Pietro Asta, espone i dati documentali indicativi di tale assunto. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Va premesso che l'operatività della causa ostativa alla consegna di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. r), ben può essere verificata d'ufficio (ex plurimis, Sei. 6, n. 23733 del 18/05/2011, Gozdz).
In ogni caso, il AR ha formulato, con l'atto di ricorso, la detta richiesta.
Va precisato che la citata disposizione legislativa, nella lettura risultante dall'intervento della sentenza n. 227 del 2010 della Corte Costituzionale, è estensibile anche al cittadino di un altro Paese membro dell'Unione Europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano. In sostanza, come sottolineato dal Giudice delle leggi, il criterio per individuare il contesto sociale, familiare e lavorativo, nel quale è più agevole e naturale la risocializzazione del condannato, durante e dopo la detenzione, non è tanto e solo la cittadinanza, ma "la residenza stabile, il luogo principale degli interessi, dei legami familiari, della formazione dei figli e di quant'altro sia idoneo a rivelare la sussistenza di quel radicamento reale e non estemporaneo dello straniero in Italia".
Ciò posto, è necessario verificare e valutare tale specifico aspetto, per stabilire se ricorrano o meno i presupposti di operatività della richiamata norma.
3. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio, che prenderà in esame la documentazione prodotta dal AR ed effettuerà ogni utile accertamento al fine predetto.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2012