Sentenza 9 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/04/2003, n. 5591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5591 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2003 |
Testo completo
BSENTE DA REGISTRAZION AI SENSI DAL D.P.F. 26/4/1986 N. 101 8. ALL. B - N. 5 CC62545 MAT A 0559 1 03 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUTARIA IN NOME DEL POLOLO LA CORTE SUP CASSAZIONE - Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO R.G.N. 38/99 Стоп,∙12307 J Presidente Consigliere Rep. Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Ud. 04/10/02 Dott. Stefano MONACT Consigliere Dott. Vittorio Glauco E3NER FICO Rel. Consigliere Dott. Nino CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 62545 Sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI FORTOGHESZ 12, temporc, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 15 presso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
FALLIMENTO CASH DATA MANAGEMENT DI LCLLI MARIA SAS, in persona del curatore e legale rappresentante pro tempore, clettivamente domiciliaza in ROMA VIA MONTE 2002 DELLE GIOIE 34, presso lo studio dell'avvocato 7 3538 TALLARICO LUIGI, Che la difende, giusta procura a -1- margine;
controricorrente avvers0 la sentenza n. 216/97 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 19/02/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/02 dal Consigliere Dott. Nino FICO: udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per 1'inammissibilità del ricorso. -2- A Svolgimento del processo REGSTRAZIONE . ..R. 26/4/1986 2. ALL. B - N. 5 A seguito di verifica tributaria svolta dal locale Ufficio IVA, 1 Ufficio II. DD, di TRIBUTARIA Viterbo ha accertato a carico della Cash Data Managements.as., per l'anno 1986, ai lini ILOR, un reddito di lire 874.739.000. La CT. di primo grado di Viterbo ha accolto il ricorso proposto dalla contribuente contro l'avviso di accertamento e la C.T.R. del Lazio ha rigettato l'appello proposto dall'Ufficio, Avverso quest'ultima decisione il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione affidandolo ad un motivo. La contribuente ha resistito con controricorso. * Motivi della decisione La sentenza della C.T.R. è stata notificata all'Ufficio tributario il 5.6.1998 e il ricorso per cassazione è stato proposto oltre il termine di 60 giorni da tale notifica. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per decorso del termine breve per impugnare. Vero è che l'art.21, comma 1. L.13 maggio 1999, n.133, ha stabilito che l'art.38, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546, si interpreta nel senso che le sentenze pronunciate dalle commissioni tributarie regionali, ai fini del decorso del termine di cui all'art.325, 2" comma, c.p.c., vanno notificate all'Amministrazione finanziaria presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato competente, ma a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.525/00 - che ha dichiarato illcgillimo il prodetto art.21 nella parte in cui estende anche al periodo anteriore alla sua entrata in vigore l'efficacia dell'interpretazione autentica da esso dettata - la notilicazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale, eseguita come nella specie prima dell'entrata in vigore della legge n.133/99 nei confronti dell'Ufficio tributario, che non si avvalso della facoltà di assistenza ad opera dell'Avvocatura dello Stato, è valida e quindi idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione della sentenza con ricorso per cassazione. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del grado.
p.q.m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso c compensa le spese tra le parti. Roma 4.10.2may 4.10.2082 il presidente il cons. est. Two Tw IL CANCELLIERE 01 IP SO Depositata in Cancelleria - 9 APR. 2003 IL CANCELLIERE C1 CI SO +