Sentenza 23 marzo 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/03/2001, n. 4215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4215 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2001 |
Testo completo
I A D S , S O A L T L O 0 A B 1 S I E EL POLO TAL042 15 /0 1 P N D K S O R I A N LICA ITALIANA 8 A T N ' 5 3 S -7 L G 3 O L O 8 5 E P - A D 1 M I D I S A N D O E Oggetto G E SUPREMA DI CASSAZIONE S E R G M T T E S N affitto I E S E agrario SEZIONE TERZA CIVILE L L L stagionale E D Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.16127/98 Dott. Gaetano FIDUCCIA LIMONGELLIDott. Antonio Consigliere Cron.9055 Dott. Italo PURCARO Consigliere Consigliere Rep. Dott. Bruno DURANTE Cons. Relatore Ud. 06/11/00 Dott. Mario FINOCCHIARO ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: BO PA, BO RI, RI DA শr elettivamente domiciliato in Roma, via Zanardelli n. 20, presso l'avv. Fabio Lais, che le difende unitamente all'avv. Giovanni Bertora, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
SI IA OL, elettivamente domiciliata in Roma, via Oslavia n. 30, presso l'avv. LB Dente, che la difende unitamente all'avv. Giuseppe Chiesa, giusta de- lega in atti;
controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, 1748 sezione specializzata agraria n.638/98 del 2 aprile 26 maggio 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 novembre 2000 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. Giovanni Bertora, per le ricorrenti e l'avv. Giuseppe Chiesa, per la controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso 25 maggio 1994 BO PA, BO RI e RI DA, quali membri della impre- sa familiare BO PA, BO RI e RI DA chiedevano che il tribunale di Piacenza, se- zione specializzata agraria, in contraddittorio con DO- SI OL, accertasse la loro qualità di affittuari del fondo Terzola in Fiorenzuola, di proprietà della SI. Esponevano i ricorrenti, a fondamento della spiega- ta domanda, che BO LB, rispettivamente padre e marito di essi concludenti, aveva instaurato nel 1986 un rapporto di affitto con la SI, relativamente al fondo in questione con l'unico onere, a carico della proprietaria, del pagamento dell'aratura del terreno, che alla morte di BO LB il rapporto era pro- 2 seguito nei confronti di essi istanti con la previsione di un canone annuo di circa lire nove milioni l'anno, che dal 1989 la SI non aveva più provveduto alla ara- tura del terreno, che la SI nel 1991 aveva adito il pretore di Fiorenzuola facendo valere un presunto dan- neggiamento del terreno, mediante azione possessoria e nel 1992 aveva ordinato ad un contoterzista di distrug- gere l'intero raccolto di orzo di essi BO. Costituitasi in giudizio la convenuta resisteva al- la avversa pretesa, eccependone la infondatezza atteso che il rapporto inter partes doveva qualificarsi di me- coltivazione stagionale, sottratta alla disciplinara del contratto di affitto a norma dell'art. 56, della 1. 3 maggio 1982, n. 203. Svoltasi l'istruttoria del caso la sezione adita, con sentenza 29 gennaio- 17 febbraio 1997 rigettava la domanda attrice, con compensazione delle spese di lite. Gravata tale pronunzia dei soccombenti BO Pao- lo BO RI e RI DA, la corte di appello di Bologna, sezione specializzata agraria, con sentenza 2 aprile 26 maggio 1998 rigettava la propo- - sta impugnazione, ponendo a carico degli appellanti le spese del grado. Le prove testimoniali espletate in prime cure, 08- servavano quei giudici, non hanno fornito elementi da 3 cui si possa desumere che nella fattispecie si ci trovi di un autentico in presenza contratto di affittanza agraria. Per la cassazione di tale pronunzia hanno proposto ricorso, affidato a due motivi, BO PA BO RI e RI DA, illustrato da memoria e note di udienza: resiste con controricorso, SI IA OL. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, denunziando «violazione de- gli artt. 2697 c.c., 1, 22, 27, 56, 1. n. 203 del 1982, 1, 1. 12 giugno 1962, n. 567, in relazione all'art. 360 n. 3, 5 c.p.c.» le ricorrenti assumono che anche a vo- lere concordare con la interpretazione delle prove data dal giudice di merito, «non vi è dubbio che le conclu- sioni della Corte di Appello comportano violazione del- le norme sopra citate, oltre che di tutto il complesso di disposizioni che regolano l'affitto agrario». Si osserva, in particolare: atteso il carattere eccezionale della previsione di cui all'art. 56, 1. 3 maggio 1982, n. 203, l'art. 2697 c.c. imponeva alla convenuta SI l'onere di prova che il rapporto in essere integrava la fattispecie di esclusione dalla applicazione della norma generale e la Corte, in violazione del disposto di tale norma non solo non si è curata di accertare se la proprietaria avesse raggiunto la prova che le faceva carico, ma si è preoccupata solo di confutare gli argomenti svolti in causa dai ricorrenti a controprova, che avrebbero dovu- • to dimostrare la sussistenza di un contratto di affit- toi - la motivazione del rigetto della pretesa attrice, «quando non è carente, è insufficiente e contradditto- ria», atteso che «nulla ha provato la parte concedente»> e, anzi «per tutto il corso del giudizio la difesa SI ha sostenuto che il contratto era di coltivazione sta- gionale. Soltanto in un secondo tempo ... si è comin- ciato a parlare di compartecipazione stagionale. La sentenza impugnata non dà alcuna motivazione della de- cisione, per quanto riguarda la individuazione della natura del contratto>>>; - del tutto dimenticata e pertanto violata sembra la disposizione dell'art. 27 legge n. 203 del 1982, laddove si prevede che le norme regolatrici dell' af- fitto di fondi rustici si applicano anche a tutti i contratti agrari aventi ad oggetto la concessione di fondi rustici o tra le cui prestazioni vi sia il confe- rimento di fondi rustici».
2. Il motivo non può trovare accoglimento, sotto nessuno dei molteplici profili in cui si articola. 5 2. 1. Giusta la regola generale posta dall'art. 2697 c.c. «chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamen- to». Nella specie le attuali ricorrenti hanno proposto il presente giudizio nei confronti della SI perché fosse accertata tra le parti l'esistenza di un con- tratto di affitto agrario di cui all'art. 1 e ss., 1. 3 maggio 1982, n. 203. In esito alla espletata istruttoria i giudici del merito hanno rigettato la domanda attrice atteso che «le prove testimoniali espletate in prime cure non han- no fornito elementi da cui si possa desumere che, nella fattispecie, ci si trovi in presenza di un autentico contratto di affittanza agraria» e ritenuto che gli elementi acquisiti agli atti conducevano a ritenere che nel 1986 le parti avevano inteso dare vita a un con- tratto stagionale che non si era trasformato in affit- E tanza solo perché rinnovato negli anni successivi. Pacifico quanto precede è palese che la dedotta violazione dell'art. 2697 C.C., non sussiste, atteso che i giudici del merito, nel rigettare la domanda at- trice per difetto di prova non hanno affatto dato della ricordata disposizione una lettura contraria alla in- 6 terpretazione datane dalla prevalente giurisprudenza o dalla più autorevole dottrina in argomento. Né, ancora, esiste nell'ambito del vigente ordina- mento il principio di diritto invocato dai ricorrenti e secondo cui in particolare non era onere di essi concludenti, attori nel giudizio di merito, di merito, dare la prova di avere concluso con la proprietà un contratto di affitto agrario, soggetto alla disciplina generale di cui agli artt. 1 e ss. 1. 3 maggio 1982, n. ma della parte resistente che il rapporto tra le 203, parti doveva qualificarsi in termini diversi ed era, pertanto, escluso dalla soggezione alla normativa sopra richiamata. Un tale principio - infatti - non può ricavarsi dall'art. 2697 c.c. che non contiene, al riguardo, al- cuna deroga, nei sensi suggeriti dalle attuali ricor- renti, né dall'art. 56, 1. 3 maggio 1982, n. 203. Dispone, in particolare, il ricordato art. 56 che «le disposizioni della presente legge non si applicano ai contratti agrari di compartecipazione limitata a singole coltivazioni stagionali né alle concessioni per coltivazioni intercalari né alle vendite di erbe di du- rata inferiore a ad un anno quando si tratta di terreni non destinati a pascolo permanente, ma soggetti a rota- zione agraria». E' palese pertanto, che la norma nulla prevede in ordine al regime della prova, dei rapporti in questio- - per implicito, la ne, con ciò confermando - pertanto regola generale di cui all'art. 2697 C.C. sopra tra- scritto. 2. 2. Certo che - alla luce delle considerazioni svolte sopra - era onere delle attuali ricorrenti dare la prova dei loro assunti e non controverso che tale prova non è stata, nella specie, raggiunta è evidente che non colgono nel segno le censure svolte nel motivo, allorché si afferma che in violazione dell'art. 2697 C.C. (e delle altre disposizioni di legge ricordate nell'intestazione dello stesso motivo) i giudici del merito non hanno accolto la domanda attrice ... per non avere la parte convenuta assolto il proprio onere pro- batorio. 2. 3. Irrilevante, infine, e non pertinente, al fi- ne del decidere è il richiamo all'art. 27, 1. 3 maggio 1982, n. 203. Contrariamente a quanto invoca la difesa delle ri- correnti, l'art. 27 della legge 3 maggio 1982, n. 203, lungi dal prevedere l'applicabilità degli artt. 1 e SS. della legge stessa in tutte le fattispecie in cui, CO- munque, si realizzi, in linea di fatto, il godimento da parte di un soggetto di un fondo rustico di proprietà 8 di altri, dispone testualmente - che le norme regola- trici dell'affitto di fondi rustici sono applicabili ai «contratti agrari», «aventi per oggetto la concessione di fondi rustici» o «tra le cui prestazioni vi sia il conferimento di fondi rustici» (in tale senso, ad esem- pio, Cass,. 2 giugno 1995, n. 6201, specie in motiva- zione). E' essenziale - in altri termini - perché possa in- vocarsi la disciplina dell'art. 27 in questione, da un lato, che esista un contratto, ossia «l'accordo di due o più parti per costituire, regolare e estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale» (cfr., art. 1321 c.c.) e che questo contratto preveda la «conces- sione>> di un fondo rustico il suo conferimento»>, altresì (cfr.dall'altro, che tale contratto preveda, art. 56, della stessa legge n. 203 del 1982) che la concessione>>> о il «conferimento» abbia comunque, una durata almeno pari o superiore a una annata agraria. Pacifico quanto sopra e accertato come è stato insindacabilmente accertato in sede di merito che nella specie una concessione o un conferimento con tali caratteristiche è senza ombra di dubbio mancato, atteso che l'accordo inter partes prevedeva un godimento mera- mente «stagionale» del fondo (cioè per un periodo di tempo inferiore alla annata agraria) il quale dopo il «raccolto» tornava nella disponibilità della parte con- cedente, che provvedeva altresì, in proprio al compi- mento di attività agrarie, è evidente che anche sotto tale profilo il motivo non può trovare accoglimento. " Come pacifico in giurisprudenza - in particolare deve ribadirsi, ulteriormente, che non una qualsivoglia coltivazione della terra, eseguita da soggetto diverso dal proprietario (o titolare di diritto reale) è tute- lata dalla legge quanto alla durata del rapporto, ma solo quelle che non abbiano carattere occasionale °, comunque, precario (cfr. Cass., 22 maggio 1996, n. 4741). Essendosi la sentenza in questa sede gravata pun- tualmente attenuta al richiamato principio è palese che anche sotto tale profilo il motivo deve rigettarsi. 2. 4. Al pari dei precedenti, infine, sono da di- sattendersi i rilievi svolti nell'ultima parte del mo- tivo in esame quanto alla circostanza che i resistenti, dopo avere sostenuto che il rapporto inter partes era di «coltivazione stagionale» abbiano, in corso di cau- sa, invocato l'esistenza di una «compartecipazione sta- gionale». -Come osservato sopra è stato accertato in causa sia che non esisteva la prova degli assunti di parte attrice (quanto all'esistenza, tra le parti, di un rap- 10 porto di affitto agrario ex artt. 1 e 88. 1. 3 maggio 1982, n. 203), sia che le parti avevano previsto, una concessione «stagionale»> del fondo espressamente, in discussione. Certo quanto sopra, e non controverso, altresì, che nessuna domanda riconvenzionale, quanto alla qualifica- zione del rapporto inter partes, è stata mai proposta dalla parte concedente, è palese che le attuali ricor- renti sono carenti di interesse (cfr. art. 100 c.p.c.) a dolersi dell'errata qualificazione giuridica solleci- tata dai resistenti, e data dai giudici del merito, al rapporto per cui è controversia. In altri termini, escluso che le parti abbiano in- teso dare vita a un rapporto di affitto agrario (ai 203 del 1982) o a un sensi dell'art. 1, della legge n. comunque, riconducibile (ai sensi rapporto a questo, dell'art. 27 della stessa legge), essendo la comune vo- lontà delle parti stesse nel senso di costituire un rapporto «stagionale», ancorché, poi, di fatto, rinno- vatosi nelle stagioni successive, e accertata - pertan- la infondatezza della domanda attrice, è ultroneo to - ogni accertamento volto ad una corretta qualificazione del rapporto. Specie considerato che come puntualmente osserva- to in dottrina il vocabolo «compartecipazione», nel 11 settore dell'agricoltura ha una pluralità di significa- ti e che dall'esame l'art. 56 della legge n. 203 del 1982 il quale menziona i «contratti agrari di compar- tecipazione limitata a singole coltivazioni stagiona- li», accanto alle «concessioni per coltivazioni inter- calari» e «alle vendite di erbe di durata inferiore ad un anno>> si ricava che il legislatore non ha affatto inteso fare riferimento a un preciso schema contrattua- le (e in particolare ad un contratto di scambio di at- tività lavorative contro una partecipazione ai frutti del fondo, per qualche verso assimilabile a un rapporto di lavoro) come si invoca in ricorso ma alla even- tualità che il godimento di un certo fondo sia, per una singola coltivazione stagionale, affidato ad un terzo. In tale caso si ha «compartecipazione» nel senso che sullo stesso fondo concorrono sia i poteri di ge- stione del proprietario, sia quelli del terzo, con ri- ferimento alla singola «stagione».
3. Con il secondo motivo le ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione dell'art. 41, 1. 203 del 1982, illogicità, insufficienza ovvero contraddit- torietà della motivazione su un punto essenziale della controversia in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.». 12 3. 1. Sotto il primo profilo (art. 360, n. 3 c.p.c.] le ricorrenti lamentano, in particolare, che i giudici del merito a giustificazione della impossibili- tà di definire il rapporto come affitto hanno affermato che un tale rapporto «deve essere consacrato in un atto scritto», totalmente prescindendo dal precetto di cui all'art. 41, della 1. 3 maggio 1982, n. 203. 2. Contemporaneamente le ricorrenti, sotto il 3. secondo profilo [in relazione all'art. 360, n. 5 c.p.c.] denunciano che contraddittoriamente la sentenza impugnata ha affermato che: - «non vi è stata corresponsione di un canone di affitto, ma la compartecipazione», pur essendo in atti le quietanze con imputazione dei pagamenti dei BO come «canone di affitto»; - i concessionari non avevano autonomia di gestione soltanto perché in molti degli anni di durata del rap- ... avevano coltivato soltanto mais da trincia porto ignorando del tutto la dichiarazione del signor Li- ... no AG»>>; - che le spese di aratura fossero sempre state pa- gate dalla SI, privilegiando la deposizione di un te- ste, in contrasto con documenti provenienti dallo stes- so teste.
4. Il motivo è infondato. 13 Sotto tutti i profili in cui si articola. 4. 1. Quanto, in primis, alla lamentata violazione, da parte del giudice del merito, dell'art. 41, della 1. 3 maggio 1982, n. 203, per avere affermato che il con- tratto di affitto agrario «deve essere consacrato in un atto scritto», la deduzione è inammissibile, per difet- to di interesse. Come evidenziato supra, in sede di esame degli al- tri motivi di ricorso, i giudici del merito hanno po- sto, a fondamento della raggiunta conclusione, quanto al rigetto della domanda attrice, da un lato, il rilie- vo, assorbente, che «le prove testimoniali espletate .. non hanno fornito elementi da cui si possa desumere che, nella fattispecie ci si trovi in presenza di un e f autentico contratto di affittanza agraria», dall'altro, i l la considerazione che nella specie il rapporto tra le parti era «stagionale», privo di stabilità e, pertanto rientrante nella previsione di cui all'art. 56, 1. 3 maggio 1982, n. 203. Pacifico quanto sopra è di palmare evidenza che l'espressione censurata dai ricorrenti, sopra riportata [quanto all'esigenza di un atto scritto perché sia con- figurabile un contratto di affitto agrario] - senza om- bra di dubbio non in armonia con l'interpretazione che questa Corte regolatrice dà dell'art. 41, della legge 14 n. 203 del 1982 - integra una mera espressione ad abun- dantiam che non ha spiegato alcuna influenza sul dispo- sitivo, sì che essendo improduttiva di effetti giuri- non può essere oggetto d'impugnazione, per di- dici - fetto d'interesse (Cass., 10 giugno 1999, n. 5714; Cass., 11 dicembre 1999, n. 13898). 4. 2. In merito, ancora, alla denunciata «contradditto- rietà» della motivazione si osserva che giusta quanto asso- lutamente pacifico - presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che in questa sede non può che ulteriormente ribadirsi - il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione de- ai sensi nunciabile con ricorso per cassazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il n e f i l mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomen- tazioni adottate, tale da non consentire la identifica- zione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione. Detti vizi non possono, peraltro, consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perché spetta solo a quel giudice indivi- 15 duare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discus- sione, dare prevalenza all'uno о all'altro mezzo di prova (Recentemente, in tale senso, ad esempio, Cass. 8 agosto 2000, n. 10417, specie in motivazione). L'art. 360, n.
5 - infatti - contrariamente a quan- to suppone l'attuale allaricorrente non conferisce Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti. Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sen- e t f i l tenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (In questo senso, ad esempio, Cass., 8 agosto 2000, n. 10414, spe- cie in motivazione). 16 Pacifico quanto sopra si osserva che quelli che i ricorrenti denunziano come «contraddittorietà>> della motivazione sono, in realtà, valutazione, delle risul- tanze di causa compiute dai giudici di merito in senso difforme alle aspettative dei ricorrenti. Quanto in particolare, alle ricevute firmate dalla SI si precisa - correttamente - nella sentenza che dal loro esame non può trarsi affatto la prova di un rapporto di affitto agrario «atteso che nelle suddette quietanze compare sempre la specificazione dell'oggetto del contratto, relativo alla coltivazione del mais da trincia». Pacifico quanto sopra, e non controverso che tale parte della sentenza gravata non risulta in alcun modo censurata dai ricorrenti è evidente l'inconferenza, al fine del decidere della deduzione ora in esame. n e f i l Escluso- in base a una considerazione non censura- -ta e, pertanto, coperta da giudicato che le quietanze in atti costituissero prova dell'avvenuto pagamento di un canone di affitto per il godimento del terreno non sussiste contraddizione nella motivazione solo perché nelle pagine seguenti si precisa che quei pagamenti do- vevano qualificarsi «compartecipazione» e non corre- sponsione di un canone>>>. 1717 Quanto, da ultimo, alla circostanza che «contrad- dittoriamente» i giudici del merito avrebbero escluso una completa autonomia di gestione del fondo oggetto di controversia da parte degli attuali ricorrenti e rite- nuto il compimento delle opere di aratura su istanza della concedente, si osserva che sulla questione speci- fica non risultano affermazioni, in sentenza, tra loro contraddittorie (né queste sono indicate in ricorso). La circostanza che il AG abbia, nel corso della propria deposizione, affermato il contrario di quanto ritenuto, invece, dai giudici del merito, come sopra precisato non integra il dedotto vizio di «contraddit- torietà»> o «illogicità» della motivazione, ma even- tualmente quello di insufficiente o omesso esame di un punto decisivo della controversia. Anche sotto tale profilo, peraltro, la censura è inammissibile. Al riguardo, si osserva, infatti, in una con una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte re- golatrice, che il ricorso per cassazione in ragione del principio di cosiddetta autosufficienza dello stes- so deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed altresì a permettere la va- lutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la 18 - particolarmente necessità di far rinvio ed accedere nel caso in cui si tratti di interpretare il contenuto di una deposizione testimoniale - a fonti estranee allo 6 stesso ricorso e quindi ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass., 13 settembre 1999, n. 9734). - -pertanto il qualeIl ricorrente per cassazione deduca l'omessa o insufficiente motivazione della sen- tenza impugnata in relazione alla valutazione di una decisiva risultanza processuale ha l'onere di indicare in modo adeguato e specifico la risultanza medesima, dato che per il principio dell'autosufficienza del ri- corso per cassazione il controllo deve essere consenti- to alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (Cass., 13 maggio 1999, n. 4754). Pacifico quanto precede si osserva che nella specie i ricorrenti denunciano, sostanzialmente, la omessa va- lutazione, da parte del giudice del merito, delle di- chiarazioni rese da certo NO AG, rinviando a un documento in atti, allegato al proprio fascicolo di causa («doc. 15»). È palese, quindi, alla luce delle considerazioni svolte sopra, che parte ricorrente non poteva limitarsi 19 a fare riferimento alle ricordate dichiarazioni ma do- veva, eventualmente, trascrivere in ricorso il loro contenuto, allo scopo di porre questa Corte nelle con- dizioni di apprezzarne la rilevanza e pertinenza ai fi- ni del decidere. Anche a prescindere da quanto precede si osserva che i giudici del merito sono pervenuti alla conclusio- ne che si era a fronte di una concessione «stagionale»>> del rapporto evidenziando tutta una serie di elementi dai quali emergeva e che i BO non avevano affatto occupato per tutto l'anno il fondo della SI, e che gli stessi non provvedevano in via esclusiva a tutte le • operazioni connesse alla coltivazione e alla conserva- zione del fondo («non è emerso che [lo spurgo dei cana- li] fosse espletato al di fuori dell'ambito temporale in cui veniva coltivato e raccolto il mais»), in alcun modo censurati dai ricorrenti e, pertanto, ex se, suf- ficienti a sorreggere la decisione impugnata. Deve ribadirsi, infatti, al riguardo che allorché una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ra- gioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è ne- cessario per giungere alla cassazione della pronunzia che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura. 1 20 0 2 Poiché nella specie le censure dei ricorrenti si incentrano solo su alcune, delle molte affermazioni, fatte proprie dai giudici del merito al fine di dimo- strare la conclusione raggiunta è evidente - anche sot - to questo, diverso, concorrente profilo la infonda- - tezza della deduzione in esame. Quanto, da ultimo, alla circostanza che i giudici del merito abbiano fondato il proprio convincimento privilegiando la deposizione del teste RO rispet- to ad altre risultanze di causa e, in particolare fat- ture provenienti dallo stesso RO, si è ancora una volta - a fronte a una valutazione delle risultanze istruttorie demandata in via esclusiva al giudice del merito, non sindacabile in questo giudizio di legitti- mità che, come anticipato, non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano discutersi ex novo, su istanza della parte rimasta soccombente nelle preceden- ti fasi, tutti gli elementi di fatto acquisiti (o che avrebbero dovuto acquisirsi) agli atti.
5. Risultato infondato in ogni sua parte il propo- sto ricorso deve rigettarsi, con condanna delle ricor- renti al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
21 condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità che li- quida in lire 33.300 oltre lire 6.000.000 per onora- ri. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione il giorno 6 novembre 2000. il Consigliere relatore est. Med frocken rFiducción il Presidente Santan Giovanni Giambattista ени IL CANCELLIERE C1 Depositata in Cancelleria 23 MAR. 2001 Oggi, lì I A D S , S O A IL CANCELLIERE L D. CASS A M O E Giovanni Giambattista P R I P E N I O S A Z E U D 0 T S S 1 R I A . 3 O T N T 3 C S G R 5 O O A ' P . S A M N I D E E S E A , I D G O A R E G T T E O S L N T I E T G I S E A R E R I L L D E O D " C 22