Sentenza 8 luglio 2009
Massime • 1
L'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza non è soggetta a termini di durata massima, ivi compresi quelli previsti per la custodia cautelare.
Commentario • 1
- 1. Art. 206 - Applicazione provvisoria delle misure di sicurezzahttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/07/2009, n. 28908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28908 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2009 |
Testo completo
M REPUBBLICA ITALIANA
28908/09 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 08/07/2009
SENTENZA
N.7379 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. MANNINO SAVERIO FELICE PRESIDENTE
1. Dott.LANZA LUIGI CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
" N. 010139/20092. Dott. COLLA GIORGIO
" 3. Dott. FAZIO ANNA MARIA
11 4.Dott.ER CARLO
ha pronunciato la seguente SENTENZA / ORDINANZAORD/1/12A sul ricorso proposto da :
N. IL 13/03/1969 1) PI LO
avverso ORDINANZA del 03/02/2009
di REGGIO CALABRIA TRIB. LIBERTA'
sentita la relazione fatta dal Consigliere lex sentite le conclusioni del P.G. Dr. Idcoviello, que il rigetto del ER CARLO lette ricorso
Ritenuto in fatto 1. In data 3.2.2009 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria accoglieva l'appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza 16.8.2008 del locale GIP e, per l'effetto, applicava nei confronti di PI LO la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario.
In esito all'arresto in flagranza per i delitti di violenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e danneggiamento aggravato, era disposta nei confronti del PI e con incidente probatorio una perizia psichiatrica che concludeva per la scemata capacità di intendere e volere al momento della consumazione del fatto, l'incapacità di partecipare coscientemente al giudizio e la persistente pericolosità sociale. Sulla richiesta difensiva di dichiarazione della sopravvenuta inefficacia del titolo custodiale detentiva per decorso del termine di fase ex art. 303.1 lett. a) n.1 c.p.p., il pubblico ministero esprimendo parere favorevole chiedeva l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in o.p.g.. Con l'impugnato provvedimento GIP rigettava quest'ultima richiesta, ritenendone il l'equivalenza con la misura coercitiva ordinaria ai fini del
decorso dei termini di fase.
A giudizio del Tribunale, invece, le misure di anche applicate in via provvisoria, non dovevano sicurezza,
ritenersi sottoposte a termini massimi di durata, trattandosi di misure dalla durata massima indeterminata sottoposta esclusivamente alla verifica del venir meno della pericolosità
del soggetto.
(il2. Ricorre per cassazione personalmente il PICONE
deposito dell'atto a mezzo di persona espressamente incaricata supera il difetto di autentica della sottoscrizione, operata da difensore non iscritto all'albo speciale della corte di
cassazione: Sez. 6, sent. 7514 del 12 20.2.2009 in proc.
Berisha). Corte di Cassazione - Sesta Sezione penale 10139/09 2
Con primo motivo denuncia mancanza di motivazione sulla pericolosità sociale: il Tribunale del riesame avrebbe argomentato solo sulla questione dei termini di fase, unica devolutagli dal pubblico ministero appellante, ma avendo adottato provvedimento di applicazione della misura avrebbe dovuto
motivare anche in ordine alla sussistenza dei presupposti, tanto più in un contesto di applicazione provvisoria ed anticipata della misura di sicurezza;
presupposti per il ricorrente assenti,
per le ragioni dedotte nel ricorso da pag. 2 a pag. 6.
Con secondo motivo è dedotta la mancanza di motivazione in ordine alla scelta della misura di sicurezza da applicare,
particolarmente rilevante dopo le modifiche introdotte dalla sentenza 253 del 2003 della Corte costituzionale. Il terzo motivo ripropone la tesi della sostanziale equivalenza tra gli istituti della provvisoria esecuzione della misura di sicurezza e della custodia cautelare anche ai fini della dei termini di fase, con l'irrilevanza determinazione dell'assenza di un'esplicita previsione normativa di un termine di fase proprio delle misure di sicurezza.
Considerato in diritto
3.1 Il terzo motivo, che deve essere esaminato per primo stante il suo carattere eventualmente assorbente, è infondato.
L'assunto secondo il quale l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza disposta ai sensi degli artt. 206 c.p.
e 313 c.p.p. sarebbe soggetta a termini di durata massima di fase, ed in particolare a quelli che l'art. 303 c.p.p. disciplina per la custodia preventiva, contrasta con la ratio dell'istituto e con la normativa specifica quale ricavabile dal combinato
disposto degli artt. 206.2 c.p., 313.2, 72 e 313.3 c.p.p.. Infatti, l'art. 206 c.p. disciplina specificamente ed esclusivamente l'applicazione provvisoria delle misure di
sicurezza, prevedendo al capoverso la revoca della misura nel solo caso in cui venga meno la pericolosità sociale
(nell'accezione di cui all'art. 203 c.p.). Tale norma sostanziale trova esatta e conforme corrispondenza nel capoverso dell'art. 313 c.p.p. che, al fine di assicurare una revoca tempestiva della misura per il caso che venga meno il suo presupposto peculiare,
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prevede l'applicazione dell'art. 72 c.p.p., ed in particolare nuovi accertamenti ogni sei mesi ovvero anche prima quando il giudice ne ravvisi l'esigenza.
Si tratta all'evidenza di un sistema che disciplina l'istituto specifico della durata dell'applicazione provvisoria di misura di sicurezza custodiale in modo razionale e compiuto,
pienamente coerente al presupposto peculiare dell'accertata
attuale pericolosità sociale dell'interessato, senza che residui alcuna esigenza di tutela 0 di ambiguità о di insufficienza sistematica che legittimi il ricorso all'applicazione analogica della disciplina sulla durata del diverso istituto della custodia cautelare. Il duplice espresso richiamo che il terzo comma dell'art. 313 c.p.p. opera all'applicazione delle norme per la riparazione per ingiusta detenzione e di quelle previste per la custodia cautelare quanto al sistema delle impugnazioni conferma, da un lato, la compiutezza ed esaustività della disciplina positiva dell'istituto e, dall'altro, che il legislatore ha avuto ben presente il rapporto dello stesso con la custodia cautelare operando limitati consapevoli e coerenti rinvii, insuscettibili di interpretazioni analogiche. E' del resto significativo che le norme richiamate dal ricorrente e la pertinente giurisprudenza affermino il diverso principio secondo cui, quando invece occorre determinare l'entità della pena da scontare ovvero la durata della custodia cautelare, si calcola anche il periodo di pregressa eventuale applicazione provvisoria della misura di sicurezza.
Sono invero situazioni del tutto differenti, dove la parificazione unilaterale è giustificata dalla considerazione per cui la misura di sicurezza di tipo sostanzialmente detentivo pur adottata sulla base di un presupposto del tutto autonomo e peculiare, la pericolosità sociale, rispetto a quelli della custodia cautelare costituisce comunque una restrizione della libertà personale omogenea, quanto agli effetti, a quella che consegue alla custodia cautelare: in altri termini, ogniqualvolta rileva la durata della custodia cautelare rileva anche la durata dell'applicazione provvisoria della misura di sicurezza di tipo detentivo/custodiale che, anche se adottata per presupposti diversi, costituisce restrizione di libertà.
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reversibile оTale parificazione non è tuttavia speculare, in quanto il presupposto dell'applicazione provvisoria della misura di sicurezza custodiale è incompatibile con una limitazione temporale interna al procedimento che non sia quella del venir meno della pericolosità.
Deve pertanto affermarsi il principio di diritto che l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza, disposta ai sensi degli artt. 206 c.p. 312 e 313 c.p.p., non è soggetta a termini di durata massima di fase ed in particolare a quelli previsti per la custodia cautelare.
3.2 Sono invece fondati i residui motivi che vanno
insieme, evidenziando in realtà il medesimo vizio trattati motivazionale.
Nel momento in cui il Tribunale ha deciso di applicare la misura, superando condivisibilmente la questione procedurale dei termini di fase, avrebbe dovuto anche motivare specificamente non solo sulla sussistenza dei gravi indizi di commissione del fatto (e ciò è avvenuto attraverso un legittimo ed efficace rinvio all'ordinanza del GIP, in assenza di deduzioni contrarie specifiche dell'interessato) e sulla non ricorrenza delle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 273 c.p.p. (del che è stato dato conto), ma pure sui due punti della sussistenza della pericolosità e della scelta della misura.
Dal provvedimento impugnato risulta invece che la
pericolosità dell'indagato è stata ritenuta dato acquisito, attraverso un richiamo, ed invero più presunto che criptico, alle conclusioni peritali (come sembrerebbe evincersi dalla sottolineatura a pag. 2 dell'ordinanza, nella parte che ricostruisce le vicende procedimentali).
dell'obbligo diMa ciò costituisce violazione motivazione, e quindi vizio di omessa motivazione, posto che il giudice è sempre tenuto a dar conto di una valutazione autonoma e critica rispetto alle conclusioni peritali ed alle argomentazioni che le sostengono, nella specie assente, mancando così del tutto la possibilità di comprendere quale sia stato l'iter logico dell'apprezzamento giurisdizionale sulla sussistenza del presupposto della pericolosità sociale.
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Altrettanto omessa è stata la motivazione sul punto della scelta della misura applicata in via provvisoria, invece doverosa e particolarmente pregnante specialmente dopo che la
Corte costituzionale con la sentenza 367 del 2004 ha espressamente affermato che il giudice può applicare in via provvisoria anche una misura di sicurezza non detentiva, prevista dalla legge, purchè idonea ad assicurare alla persona inferma di mente cure adeguate ed a contenere la sua pericolosità sociale.
L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame sui punti della sussistenza della pericolosità (ed il Giudice del rinvio si confronterà anche con le articolate deduzioni svolte sul punto nel ricorso del PI) e dell'eventuale conseguente scelta della misura.
P.q.m.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di
Reggio Calabria per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 8 / 7 / 2009.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Carlo Citterio Saverio FE MA врашне спийней
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 15 LUG 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
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