Sentenza 23 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/03/2001, n. 4235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4235 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2001 |
Testo completo
O L L O ) H E , C E 1 A 9 N 9 BLICA ITALIA O 1 I I - Z 1 D A 1 R - E 1 T 0 4 2 3 5 70 1 S NOME DEL POPOLO ITALIANO 2 C I , G N L E R O TESE SUPREMA DI CASSAZ -0-42 3 A C C B D E 6 4 N . . T T S T I R ( A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente → R.G.N. 16385/98Dott. Gaetano FIDUCCIA Dott. Francesco SABATINI Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Cron.9075 Dott. Francesco TRIFONE - Consigliere Dott. Alberto TALEVI Rel. Consigliere Od. 27/10/00 ha pronuntiato la seguente SENTENZA : sul ricorso proposto da: ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A., in persona dei suoi. legali rappresentanti, nella qualità d'Impresa Designata per la Regione Campania, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA LOTARIO 8, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO GURGO, difesa dall'avvocato ERASMO AUGĖRI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
IL NU, DE NE OL, THEMIS S.A., THEMIS S.A. IN L.C.A.; 2000 1920 avverso la sentenza n. 7534/98 del Giudice di Pace NAPOLI, emessa il 15/5/98, depositata il 20/05/98; RG.29346/97; udità la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/00 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del 1° motivo, assorbito il 2°. : 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 7.7.97 NZ TA esponeva che il 10.1.97 la propria autovettura era stata urtata dalla Vespa di De ON Paolo, assicurato con la MI s.a. e conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Napoli dette ultime parti per ottenerne la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti. Con sentenza 15-20.5.1998 il Giudice di Pace di Napoli condannava il De ON, la MI in 1.c.a. e la Generali s.p.a. a pagare all'attore la somma di £ 1.000.000 con gli interessi dalla sentenza, nonché le spese processuali. Contro questa decisione ricorre per cassazione la Assicurazioni Generali s.p.a. con due motivi. Le controparti non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Art. 360 n.3 cpc in applicazione agli artt. 23, 25 e 29 legge 990/69” rilevando che nel corso di causa la MI era stata posta in liquidazione coatta amministrativa e che quindi l'azione doveva proseguire nel confronti di detta società in 1.c.a. estendendo il contraddittorio al commissario liquidatore;
mentre invece l'attore aveva notificato ad essa impresa designata l'avviso di cui all'art. 25 legge cit. ma aveva omesso di chiamare in causa detto Commissario liquidatore (litisconsorte necessario). Il motivo va accolto. Infatti (v. Cass. n. 12764 del 21/12/1998; cfr anche Cass. n. 11966 del 25/11/1998) "In tema di assicurazione obbligatoria della R.C.A. le disposizioni degli artt. 23 e 19 comma primo lett.c) della legge n. 990/69 secondo cui, ove il veicolo investitore risulti assicurato con un'impresa in 3 liquidazione coatta amministrativa, deve essere convenuto in giudizio anche il commissario liquidatore, configurano un'ipotesi di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che la sentenza pronunciata in contraddittorio non integro, e' affetta da nullità insanabile. Deve ritenersi assorbito il secondo motivo con cui la ricorrente denuncia "Nullità della sentenza per mancante, insufficiente, contraddittoria ed incomprensibile motivazione della decisione resa. Violazione art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c. in relazione agli artt. 132 n. 4, 118 d.a. e 100 c.p.c. nonché agli artt. 2054 e 2056 c.c.", rilevando che non era riuscita a comprendere le ragioni addotte dal Giudice a sostegno della decisione. In relazione all'accoglimento del primo motivo va affermato il seguente principio di diritto: la nullità (rilevabile anche d'ufficio) della sentenza del Giudice di Pace, per mancata partecipazione al giudizio di un litisconsorte necessario, determina la cassazione con rinvio, ai sensi degli articoli 383, terzo comma, e 354, cod. proc. civ. (norme da ritenersi applicabili per analogia) al giudice di Pace, per la rituale rinnovazione del giudizio. L'impugnata sentenza va dunque cassata e la causa va rinviata al Giudice di Pace di Napoli (cfr. Cass. n. 4986 del 18/04/2000), al quale va anche rimessa la decisione in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio, cassazione, al Giudice di Pace di Napoli.. Così deciso a Roma il 27.10.2000. IL CONSIGLIERE ESTENSORE4ཡི་ IL PRESIDENTE biducin Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 Concetta Ammendola 23 MAR 2001 Oggi, IL CANCELLIERE C1 Concetta Ammendola