Sentenza 3 giugno 2015
Massime • 1
In materia di misure di prevenzione patrimoniali, non può essere disposta la confisca nell'ipotesi di sentenza irrevocabile di assoluzione, perché il fatto non sussiste, dal reato di cui all'art. 12 quinquies, D.L. n. 306 del 1992 (conv. in l. n. 356 del 1992), trattandosi di una pronuncia che esclude la fittizietà dell'intestazione e sancisce la sostanziale disponibilità del bene in capo al titolare apparente.
Commentario • 1
- 1. La confisca di prevenzione non è automaticamente revocata se sopravviene una sentenza di assoluzioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 febbraio 2022
In tema di confisca di prevenzione, il sopravvenuto giudicato penale di assoluzione non integra automaticamente la causa di revocazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, attesa l'autonomia del giudizio di prevenzione da quello penale, con la conseguenza che la misura può essere revocata solo ed esclusivamente se il processo penale abbia accertato, nel merito, l'assoluta estraneità del proposto ai fatti reato sulla base dei quali, essendo stato ritenuto pericoloso, era stata ordinata la confisca, ovvero che il terzo abbia acquistato a titolo lecito autonomo il bene. Cassazione penale sez. V, 22/11/2021, (ud. 22/11/2021, dep. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/06/2015, n. 36301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36301 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2015 |
Testo completo
36301/1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 03/06/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MARIA CRISTINA SIOTTO Dott. - Presidente - SENTENZA N.1622/2015 MARIASTEFANIA DI TOMASSI Dott. - Consigliere - REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. ALDO CAVALLO N. 37273/2014 Dott. MARGHERITA CASSANO - Rel. Consigliere - Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI SOMMA GIUSEPPINA N. IL 01/01/1956 avverso il decreto n. 1/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 30/05/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. P.Gaeta che ha chiesto l'au- willements con wurso del provvediments impugnatsкарадиов سے Udit i difensor Avv.; Ritenuto in fatto.
1.Il 14 novembre 2011 il Tribunale di Rimini disponeva la confisca, ex art.
2- ter, comma 3, 1. n. 575 del 1965 e successive modifiche, di beni mobili (due motocicli) e immobili (due appartamenti) intestati a IU Di SO, nonché di un appartamento e di un autoveicolo, intestati alla figlia, ER AN, ritenendo che tali beni fossero nella effettiva disponibilità dell'ex marito, AN IN, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con oblbigo di soggiorno per tre anni. Il provvedimento di confisca, confermato dalla Corte dalla Corte d'appello di Bologna, diveniva definitivo il 14 aprile 2013 all'esito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso in cassazione. 2.11 7 novembre 2013 il Tribunale di Rimini, in accoglimento di istanza presentata dalla difesa di IU Di SO, revocava, ai sensi dell'art. 7 1. n. 1423 del 1956 e successive modifiche, la confisca, alla luce dell'intervenuta assoluzione, perché il fatto non sussiste, della Di SO dal reato di cui all'art. 12 quinquies 1. n. 356 del 1992 a lei contestato in concorso con IN AN. Ad avviso del Tribunale, l'intervenuta assoluzione, in sede di cognizione, dell'imputata dal delitto a lei contestato, faceva venire meno il presupposto della intestazione fittizia dei beni su cui si era basata l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale.
3. I 30 maggio 2014 la Corte d'appello di Bologna, in accoglimento dell'impugnazione proposta dal Procuratore della Repubblica di Rimini, annullava il provvedimento emesso il 7 novembre 2013 dal Tribunale di Rimini. La Corte osservava, preliminarmente, che il Tribunale di Rimini, nonostante fosse stato investito dell'istanza avanzata dalla sola IU Di SO, aveva disposto la revoca anche dei beni di proprietà di ER AN, nonostante che quest'ultima non avesse presentato richieste di sorta. Nel merito osservava che i presupposti su cui si fondano il processo di cognizione e quello di prevenzione sono diversi, che nell'ambito di quest'ultimo erano stati esaminati elementi (tra cui le intercettazioni telefoniche menzionate a f. 16 del decreto di confisca) non valutati nel primo e che non sussistevano “fatti storici" accertati nel processo penale incompatibili con i "fatti storici" presi in میرے considerazione nel procedimento di prevenzione, essendosi piuttosto in presenza di valutazioni logico-giuridiche diverse fondate su differenti regole inferenziali.
4.Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore e procuratore speciale, IU Di SO, la quale formula le seguenti censure. Lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell'art.
2-ter 1. n. 575 del 1965 e successive modifiche, nonché degli artt. 630, 530 e 533 c.p.p., sussistendo un'oggettiva inconciliabilità, rilevante ai sensi dell'art. 630, lett. a), c.p.p., tra l'ampia e definitiva assoluzione nel merito pronunziata nei confronti della Di SO, imputata del delitto di cui all'art. 12 quinquies 1. n. 356 del 1992, e i presupposti posti a base del decreto di confisca. Denuncia erronea applicazione della legge penale e carenza della motivazione in ordine alle capacità reddituali autonome della Di SO, anch'esse oggetto di accertamento definitivo in sede di cognizione. Si è, quindi, in presenza di un irrevocabile accertamento fattuale del tutto contrastante con quanto erroneamente ritenuto nel giudizio di prevenzione con riguardo a tali beni.per mancanza del requisito dell'attualità della pericolosità sociale e carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, fondata su affermazioni generiche ed apodittiche. Osserva in diritto. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.
1.Il delitto di cui all'art. 12-quinquies d.l. n. 306 del 1992 costituisce una fattispecie a forma libera che si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o di qualsiasi altro bene o utilità, realizzata con modalità non predeterminate, al fine di eludere specifiche disposizioni di legge. La condotta vietata consiste nella creazione di una situazione di apparenza formale della titolarità di un bene, difforme dalla realtà sostanziale, e nel mantenimento consapevole e volontario di tale situazione. L'interpretazione letterale e logico-sistematica della norma rende evidente che il suo ambito di applicabilità non è limitato alle ipotesi riconducibili a precisi schemi civilistici, ma comprende tutte quelle situazioni in cui il soggetto viene a trovarsi in 2 سي un rapporto di signoria con il bene, e, inoltre, che essa prescinde da un trasferimento in senso tecnico-giuridico, rimandando non a negozi giuridici tipicamente definiti ovvero a precise forme negoziali, ma piuttosto ad una indeterminata casistica, individuabile soltanto attraverso la comune caratteristica del mantenimento dell'effettivo potere sul bene attribuito in capo al soggetto che effettua l'attribuzione ovvero per conto o nell'interesse del quale l'attribuzione medesima viene compiuta. Lo spazio di illiceità delineato dalla norma in relazione a manovre di occultamento giuridico o di fatto di attività e beni, altrimenti lecite, si connota per il fine perseguito dall'agente, individuato alternativamente nell'elusione delle disposizioni in tema di misure di prevenzione patrimoniali ovvero nell'agevolazione nella commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio o reimpiego. Sotto tale profilo la disposizione in esame consente di perseguire penalmente anche questi fatti, per così dire, di "auto" ricettazione, riciclaggio, reimpiego, che non sarebbero altrimenti punibili per la clausola di riserva presente negli artt. 648-bis e 648-ter, che ne esclude l'applicabilità agli autori dei reati presupposti (Sez. 2, n. 39756 del 05/10/2011, Ciancimino, Rv. 251193). Colui che, mediante la formale titolarità o disponibilità dei beni o delle attività economiche, si presta volontariamente a creare una situazione apparente difforme dal reale, così contribuendo a ledere il generale principio di affidamento, risponde di concorso nel medesimo delitto, ove abbia la consapevolezza che colui che ha effettuato l'attribuzione è motivato dal perseguimento di uno degli scopo tipici indicati dalla norma (cfr. ex plurimis Sez. 1, n. 30165 del 26/04/2007; Sez. 1, n. 14626 del 10/02/2005; Sez. 2, n. 38733 del 09/07/2004). Il disvalore della condotta è dato, poi, dalle finalità che costituiscono il profilo soggettivo (dolo specifico) della figura delittuosa, intesa ad eludere come già - sopra detto le misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando ovvero ad - agevolare la commissione di reati che reprimono fatti connessi alla circolazione di mezzi economici di illecita provenienza.
2.La confisca di prevenzione (art.
2-ter, comma 3, 1. n. 575 del 1965 e successive modifiche) è disposta, allorquando il soggetto indiziato dei reati indicati nell'art. 1 della medesima legge non possa giustificare la legittima provenienza di beni di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, 3 سي dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Ai sensi del predetto art.
2-ter, quindi, la confisca può colpire anche i beni che risultano essere stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi. Non possono, invece, essere confiscati i beni di cui il soggetto può giustificare la legittima provenienza, così come i beni di cui l'indiziato ha la disponibilità in valore proporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica. Ai sensi dell'art.
2-ter è, invece, possibile disporre la confisca dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Il sistema normativo esprime, quindi, chiaramente la volontà del legislatore di aggredire unicamente quei beni che si ha motivo di ritenere frutto di attività illecite o costituenti il reimpiego delle stesse. Pertanto, qualora il reimpiego del denaro, fonte sospetta di illiceità penale, avvenga mediante addizioni, accrescimenti, trasformazioni o miglioramenti di beni già nella disponibilità del soggetto medesimo, in virtù di pregresso acquisto del tutto giustificato da dimostrato titolo lecito, il provvedimento ablativo deve essere limitato soltanto al valore del bene medesimo, proporzionato all'incremento patrimoniale per il reimpiego in esso effettuato di profitti illeciti (Sez. 1, n. 33479 del 4 luglio 2007).
3.Alla luce dei principi sin qui illustrati, la giurisprudenza di questa Corte ha escluso la configurabilità del reato previsto dall'art. 12-quinquies 1. n. 356 del 1992 in presenza della fittizia intestazione di beni che non potrebbero essere oggetto di confisca di prevenzione, atteso che tale condotta non è volta ad eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale. Se tale elusione oggettivamente non esiste, è irrilevante la finalità perseguita dai soggetti che hanno proceduto alla intestazione fittizia (Sez. 1, n. 29526 del 27 giugno 2012).
4.Ciò posto, il Collegio ritiene che tale principio valga anche nell'ipotesi opposta e che, quindi, non possa essere disposta la confisca di prevenzione, quando, in sede di giudizio di cognizione, sia stata accertata, con pronuncia irrevocabile, l'insussistenza degli elementi costitutivi del delitto previsto dall'art. 12 quinquies 1. n. 356 del 1992. Depongono in tal senso considerazioni di tipo logico-sistematico. Il processo penale in cui l'imputato sia chiamato a rispondere del delitto previsto dall'art. 12 quinquies 1. n. 356 del 1992 ha per oggetto l'accertamento di 4 س tutti gli elementi costitutivi del suddetto reato, ossia: a) la condotta concretantesi nella creazione di una situazione di apparenza formale della titolarità di un bene, difforme dalla realtà sostanziale, e nel mantenimento consapevole e volontario di tale situazione connota;
b) l'elemento soggettivo (dolo specifico), individuato dalla disposizione in esame nella coscienza e volontà di eludere le disposizioni in tema di misure di prevenzione patrimoniali ovvero di agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio o reimpiego. L'accertamento definitivo in ordine ai suddetti elementi costitutivi del reato intervenuto in sede di cognizione con decisione irrevocabile comprende, all'evidenza, aspetti più ampi, completi ed assorbenti rispetto a quelli rilevanti nel procedimento di prevenzione nel cui ambito devono essere tenuti distinti due profili: a) l'accertamento del fatto materiale (intestazione fittizia del bene), coincidente con quello posto a base della misura di prevenzione patrimoniale;
b)l'ambito di operatività della presunzione di fittizietà che stabilisce un'inversione ex lege dell'onere della prova circa una titolarità effettiva e non fittizia (al prossimo congiunto del proposto) dei beni assoggettati o assoggettabili al sequestro di prevenzione in materia di intestazioni o trasferimenti (a qualsiasi titolo) di beni a prossimi congiunti (cfr. ex plurimis Sez. 6, n. 49878 del 6/12/2013). In tale ottica, i riferimenti, presenti sia nel provvedimento impugnato che nel ricorso della Di SO all'ipotesi di contrasto di giudicati (art. 630, lett. a, c.p.p.) non appaiono corretti, non tenendo conto dell'articolato contesto normativo e del complesso rapporto tra i due tipi di procedimenti (quello penale e quello di prevenzione) che, pur contrassegnati da reciproca autonomia, coincidono, nel caso esaminato, quanto ad accertamento del fatto materiale. L'intervenuta esclusione con ampia formula (nel caso in esame perché il fatto non sussiste) della condotta di fittizia intestazione in sede di giudizio di cognizione definito con sentenza irrevocabile comprende, invero, il medesimo fatto materiale posto a fondamento anche della misura di prevenzione patrimoniale e, avendo carattere logicamente preliminare ed assorbente, preclude, con riferimento alla clausola processuale di presunzione, qualsiasi ulteriore onere di allegazione probatoria della parte. In presenza di una sentenza irrevocabile di assoluzione dal reato di cui all'art. 12 quinqies 1. n. 356 del 1992 che esclude la fittizietà dell'intestazione e sancisce la sostanziale disponibilità del bene in capo al titolare apparente sarebbe contrario a 5 ست criteri di coerenza e di razionalità gravare, in sede di prevenzione, il formale intestatario di un ulteriore onere probatorio in ordine a circostanze già acclarate dal giudicato penale. Ove si richiedesse tale probatio diabolica, si finirebbe, da un lato, per svilire il significato dell'accertamento penale, svolto nel contraddittorio fra le parti e con pienezza di garanzie difensive per tutte le parti, si verrebbe a creare una sorta di impropria e non consentita sovraordinazione del procedimento di prevenzione rispetto a quello di cognizione, si determinerebbe una presunzione di fittizietà dell'intestazione del bene di fatto insuperabile, in palese contrasto con la previsione normativa.. 5.Il provvedimento del Tribunale di Rimini del 7 novembre 2011, successivamente riformato dalla Corte d'appello di Bologna, riguarda beni formalmente intestati anche a ER AN, soggetto che non ha mai formalmente avanzato richiesta di revoca e che, in sede esecutiva, potrebbe far valere ragioni analoghe a quelle dedotte, in questa sede, dalla Di SO. Sotto tale profilo s'impone, quindi, l'annullamento del decreto impugnato e il rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Bologna.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame alla Corte d'appello di Bologna. Così deciso, in Roma, il 3 giugno 2015. letto Il Presidente Il Consigliere estensore Man Margherita Cassano Cossono DEPOSITATA IN CANCELLERIA -8 SET 2015 IL CANCELLIERE AN LL 6