Sentenza 8 giugno 2006
Massime • 1
La previsione di cui all'art. 217 della legge fallimentare, che punisce l'omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili, ricomprende in sé - come norma di più ampia portata la cui sanzione, più grave, ne esaurisce l'intero disvalore oggettivo e soggettivo - anche la previsione di cui agli artt. 220 e 16 n. 3 della medesima legge, e ciò in quanto una volta accertata la mancata tenuta delle scritture risulta inesigibile l'obbligo, da queste ultime norme penalmente sanzionato, di consegna delle stesse al curatore fallimentare.
Commentario • 1
- 1. Incendio e bancarotta fraudolenta: dolo generico, pericolo per i creditori e limiti dell’“azienda sana” non provata (Cass. Pen. n. 14846/17)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026
Massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale (anche nella forma della distruzione di beni aziendali), l'elemento soggettivo è integrato dal dolo generico inteso come coscienza e volontà di porre in essere una condotta idonea a creare un pericolo di danno per i creditori, non bastando la mera volontà del fatto distruttivo in sé; non è invece richiesto che l'agente abbia cagionato il fallimento né che l'insolvenza sia già attuale al momento della condotta. È manifestamente infondato il ricorso che assume apoditticamente la “buona salute” economica dell'impresa e l'inesistenza di creditori al momento dell'incendio, senza indicare specificamente gli atti processuali a sostegno …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/06/2006, n. 42260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42260 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Pier Francesco Presidente del 08/06/2006
Dott. ROTELLA Mario Consigliere SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania Consigliere N. 1186
Dott. FUMO Maurizio Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro Consigliere N. 25193/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI ME VI, N. IL 23/03/1966;
avverso SENTENZA del 24/03/2005 CORTE APPELLO di SALERNO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. DUBOLINO PIETRO;
Sentito il sost. proc. gen. Dott. D'Ambrosio il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio.
RILEVATO IN FATTO
- Che con l'impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado pronunciata dal tribunale di Salerno il 24 febbraio 2003, DI ME EN venne ritenuto responsabile dei reati, uniti per continuazione, di cui all'art. 217 L. Fall., comma 2, e art. 220 L. Fall. per avere, quale imprenditore dichiarato fallito con sentenza del 30 aprile 1997, omesso la tenuta dei libri e delle scritture contabili prescritti dalla legge e per avere altresì omesso di ottemperare all'ordine del curatore di provvedere al deposito dei bilanci e delle scritture contabili;
fatto indicato come commesso il 2 maggio 1999;
- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la difesa dell'imputato denunciando violazione di legge per essere stata ritenuta la sussistenza, oltre che del reato di cui all'art. 217 L. Fall., comma 2, anche di quello di cui all'art. 220 L. Fall., essendo comunque entrambi da ritenere prescritti, dovendosi quello di cui al capo b) far risalire alla data non del 2 maggio 1999 ma del due maggio 1997.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Che, a prescindere dall'eventuale, intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 220 L. Fall., se effettivamente risalente, come sostenuto nei motivi di ricorso, alla data del 2 maggio 1997, la sussistenza di detto reato è comunque da escludere, dovendosi, ad avviso del collegio, condividere il principio già affermato da questa stessa sezione con sentenza del 4 febbraio - 16 marzo 1998 n. 3313, Mercadante, RV 209948, secondo cui: "La previsione di cui all'art. 217 L. Fall., che punisce l'omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili, ricomprende in sè - come norma di più ampia portata la cui sanzione, più grave, ne esaurisce l'intero disvalore oggettivo e soggettivo - anche la previsione di cui agli artt. 220 e 16 L. Fall., n. 3, e ciò in quanto una volta accertata la mancata tenuta delle scritture risulta inesigibile l'obbligo, da queste ultime norme penalmente sanzionato, di consegna delle stesse al curatore fallimentare";
- che, ciò posto, deve quindi anche addivenirsi alla declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 217 L. Fall., comma 2, dovendosi esso ritenere commesso alla data della dichiarazione di fallimento (30 aprile 1997) e non potendo più comunque farsi decorrere la prescrizione, ai sensi dell'art. 158 c.p. (ante riforma del 2006) dalla data di commissione del secondo reato (ammesso che questa fosse quella del 2 maggio 1999) una volta ritenuta, come si è visto, l'insussistenza del medesimo.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al reato di cui all'art. 220 L. Fall. perché il fatto non sussiste e relativamente al residuo reato di cui all'art. 217 L. Fall. perché estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2006