Sentenza 26 maggio 1998
Massime • 1
È abnorme - e, costituendo un passaggio logico essenziale per la decisione del ricorso, è rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione- la decisione della Corte di appello di annullamento della sentenza di primo grado, emessa con rito abbreviato per la ritenuta necessità di una modifica del fatto, che non è ammissibile in quanto l'art. 423 cod. proc. pen. non è applicabile nel giudizio abbreviato, come espressamente prevede l'art. 441 cod. proc. pen,e che configura quindi un potere del tutto estraneo alla competenza del giudice d'appello nel rito abbreviato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/05/1998, n. 7416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7416 |
| Data del deposito : | 26 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli ill.mi sigg.: Udienza pubblica dott. Alfonso MALINCONICO Presidente del 26/5/1998
dott. Carlo COGNETTI Consigliere SENTENZA
" Pasquale PERRONE " N. 1087
" Andrea COLONNESE " REGISTRO GENERALE
" Aniello NAPPI " N. 1918/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
KW AN AR, n. a Chelmo (Polonia) il 17 giugno avverso la sentenza della Corte d'assise d'appello di Trento depositata il 10 dicembre 1997 Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aniello NAPPI Udite le conclusioni del P.M. Dr. Gianfranco Viglietta che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione
1. Con sentenza resa il 9 luglio 1997 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trento, a conclusione di giudizio abbreviato, dichiarò AN AR KW colpevole di omicidio preterintenzionale ai danni del marito ZT IC, di cui aveva provocato la morte colpendolo ripetutamente con un martello, e la condannò alla pena di otto anni di reclusione.
La decisione fu impugnata con ricorso per cassazione dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Trento, che chiese qualificarsi il fatto come omicidio volontario, e l'imputata, che lamentò l'eccessiva entità della pena inflitta.
Con sentenza resa il 25 novembre 1997 la Corte d'assise d'appello di Trento, in accoglimento dell'impugnazione del pubblico ministero convertita in appello, annullò la decisione di primo grado e, in applicazione analogica dell'art. 604 c.p.p., dispose trasmettersi gli atti ad altro giudice dell'udienza preliminare, ritenendo che fosse configurabile l'omicidio volontario e che ciò comportasse una diversità del fatto rispetto a quello contestato. Ricorre per cassazione AN AR KW, che propone quattro motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo la ricorrente deduce nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 545 c.p.p., lamentando che del dispositivo non sia stata data immediata lettura in udienza. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art.50 c.p.p. e dell'art. 112 Cost., lamentando che non sia stata annullata anche l'ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato, con la conseguenza, da ritenersi assurda, che il pubblico ministero viene espropriato del potere esclusivo di esercitare l'azione penale e che l'imputata rischia di ritrovarsi condannata per un reato diverso da quello per il quale aveva chiesto il rito speciale.
Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art.443 comma 3 c.p.p., sostenendo che la previsione dell'inappellabilità da parte del pubblico ministero della sentenza conclusiva di giudizio abbreviato si traduce nell'impossibilità di dedurre, anche a seguito di conversione del ricorso per cassazione, questioni attinenti al fatto. Sicché l'impugnazione proposta dal pubblico ministero, benché convertita in appello, era inammissibile nella parte in cui proponeva motivi intesi a sindacare il fatto con una modifica della contestazione.
Con il quarto motivo, infine, la ricorrente deduce violazione degli art. 601 e 585 comma 4 c.p.p., lamentando che il decreto di citazione per il giudizio d'appello le fu notificato solo con riferimento all'impugnazione da lei stessa proposta, senza alcun avviso della contestuale trattazione dell'impugnazione del pubblico ministero, con la conseguente violazione del suo diritto di presentare nuovi motivi per confutare quelli dell'accusa.
2. Il primo motivo del ricorso è infondato, perché, secondo la giurisprudenza prevalente di questa Corte, "la sentenza emessa nel procedimento svoltosi con il rito abbreviato in camera di consiglio, deve essere pubblicata, come tutte le sentenze, mediante lettura del dispositivo in udienza, e non mediante deposito in cancelleria ex art. 128 c.p.p."; ma è indiscusso, altresì, che la violazione di questa regola, applicabile anche alle decisioni d'appello, non comporta nullità alcuna, stante il principio di tassatività delle nullità (Cass., sez. VI, 14 maggio 1996, Merlini, m. 205968). Quanto al secondo motivo d'impugnazione, va premesso che non comporta modificazione del fatto la qualificazione del reato come omicidio volontario anziché come omicidio preterintenzionale, perché rimane nei limiti di una diversa qualificazione giuridica l'individuazione di una diversità dell'elemento intenzionale, quando rimangono immutati e identici sia l'attività del soggetto attivo sia l'evento (Cass., sez. I, 16 maggio 1988, Piscitello, m. 178794). Data questa premessa, occorre innanzitutto chiarire che, ferma restando l'aggravante contestata in relazione al rapporto tra l'imputata e la vittima, il giudizio abbreviato risulta ammissibile anche rispetto all'imputazione di omicidio volontario, per il quale, con la suddetta aggravante, l'art. 577 comma 2 c.p. commina la pena massima di trent'anni di reclusione. Occorre, poi, rilevare d'ufficio, l'abnormità della sentenza della Corte d'assise d'appello di Trento, com'è possibile, in deroga al principio di tassatività delle questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo (art. 609 c.p.p.), quando l'abnormità incida sul thema decidendum devoluto alla Corte, costituendo un passaggio logico essenziale per la decisione del ricorso (Cass., sez. VI, 19 ottobre 1990, Sica, m. 185761-185762; v. anche Cass., sez. III, 3 giugno 1983, Di Fusco, m. 160398). La corte trentina, infatti, è pervenuta alla decisione di annullamento della sentenza di primo grado perché ha ritenuto necessaria una modifica del fatto che, non solo non era affatto richiesta come s'è visto, ma non era neppure ammissibile, in quanto l'art. 423 c.p.p. invocato dai giudici d'appello non è applicabile nel giudizio abbreviato, come espressamente prevede l'art. 441 comma 2 c.p.p. Sicché la corte d'assise d'appello si è attribuita un potere del tutto estraneo alla sua competenza di giudice d'appello nel rito abbreviato;
e ciò comporta l'abnormità della sua decisione.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata d'ufficio con rinvio alla Corte d'assise d'appello di Brescia, che, pronunciandosi nel merito, potrà modificare la qualificazione giuridica del fatto, ove lo riterrà necessario, essendo esercitabile anche nel giudizio abbreviato il potere di dare in sentenza al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione (Cass., sez. VI, 26 settembre 1996, Martina, m. 206207). Questa conclusione rende superfluo l'esame dei rimanenti motivi d'impugnazione, perché il terzo motivo ne risulta implicitamente disatteso, il quarto rimane assorbito.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'assise d'appello di Brescia per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 1998